Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Anche nell'atto dispositivo è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta, vale a dire in relazione alla attestazione, non conforme al vero, della esistenza di un dato di fatto costituente un presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, ed anche se tale attestazione non risulti esplicitamente dal tenore letterale dell'atto stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico nel decreto di liquidazione emesso dal sindaco per lavori di ricostruzione, lavori mai iniziati nel comune indicato, ma effettuati in altro edificio, sito in altro comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1999, n. 10384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10384 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 10.06.1999
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.1276
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO " N.45435/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da D'IO AV, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 18.6.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15.5.1997, il Tribunale di Ariano Irpino dichiarava D'IO AV colpevole dei reati di cui agli artt. 476 479 c.p., 15 quater legge n. 874 del 1980, 324 c.p., e lo condannava,
esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 112 c.p., concesse le attenuanti generiche e ritenta la continuazione, alla pena di mesi dieci di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per anni tre. All'imputato, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Bonito, in concorso con D'AM IO, beneficiario richiedente, MI RO, progettista e direttore dei lavori, e US ON, appaltatore veniva addebitato di avere emesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in favore del D'AM tre decreti di pagamento della rata di contributo ex legge n. 219 del 1981 per lavori di ricostruzione dell'immobile di proprietà del predetto in località Cinquegrana di Bonito in realtà mai cominciati per essere stati intrapresi lavori di costruzione di altro immobile in Grottaminarda (come emergeva dal verbale di inizio dei lavori del 23.2.1985 che faceva espresso riferimento all'autorizzazione del sindaco di Grottaminarda), così attestando falsamente l'inizio e l'esecuzione di detti lavori di ricostruzione. A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 18.6.1998, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'IO in ordine al reato di abuso d'ufficio perché estinto per prescrizione e riduceva la pena inflitta per il falso a mesi otto di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D'IO, il quale deduce l'insussistenza del delitto di falso in punto di fatto e di diritto, assumendo, in primo luogo, che nei due atti incriminati non vi è alcuna attestazione circa l'effettivo inizio dei lavori o la loro effettiva realizzazione in Bonito invece che in Grottaminarda e, in secondo luogo, che trattasi comunque di atti a contenuto dispositivo per i quali non configurabile il reato di falso ideologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente che nella specie non vi sarebbe alcuna falsa attestazione perché non potrebbero ritenersi false le affermazioni "visto la dichiarazioni di inizio dei lavori" e "visto lo stato di avanzamento" in quanto non vi sarebbe un attestazione falsa che un fatto è stato compiuto dal pubblico ufficiale o che è avvenuto in sua presenza, non vi sarebbe attestazione come da lui ricevute di dichiarazioni a lui non rese, ne' vi sarebbe omissione o alterazioni di dichiarazioni ricevute, trattandosi soltanto di un richiamo ad atti effettivamente esistenti e depositati al Comune. Si assume, inoltre, che trattandosi di atti a contenuto dispositivo, non sarebbe configurabile nella specie il reato di falso ideologico. Il ricorso non merita accoglimento.
Anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di un dato di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve farsi riferimento al contenuto implicito necessario dell'atto stesso, con conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (cfr. Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Proietti ed altri, RIV 200177). A maggior ragione sussiste il reato di falso ideologico nella fattispecie in esame, dato che nel preambolo dei decreti di liquidazione incriminati si fa espresso richiamo al decreto n. 11 del 26.6.1984, con cui si concedeva il contributo per i lavori di ricostruzione da effettuare in Cinquegrana, lavori mai iniziati, nonché alla comunicazione di inizio dei lavori medesimi e allo stato di avanzamento degli stessi;
Richiami, questi, che implicano, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado e confermato dai giudici di appello, un'attività di controllo da parte del pubblico ufficiale in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano l'erogazione del contributo in ordine alla sussistenza dei quali il pubblico ufficiale svolge una attività di attestazione suscettibile di integrare il reato di falso ideologico ove non corrispondente alla concreta situazione di fatto, come nella specie è avvenuto.
Ciò posto, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 10 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999