Sentenza 3 febbraio 1995
Massime • 1
Anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica. (Fattispecie relativa a verbale di esame di laurea e a rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, siccome contenenti l'approvazione del candidato e la sua proclamazione di "dottore", che, facendo riferimento all'adempimento, da parte del candidato stesso, di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, sono stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione all'attestazione implicita di "verità" di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo stati i relativi esami mai sostenuti, pur risultando regolarmente superati).
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- 1. Quotidiano giuridicoMarina Crisafi · https://ildiritto.it/ · 25 febbraio 2025
Art. 415-bis c.p.p. cosa prevede L'Art. 415-bis c.p.p italiano disciplina l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Introdotto con la legge n. 479/1999, questo istituto ha l'obiettivo di garantire il diritto di difesa dell'indagato, informandolo della chiusura delle indagini e permettendogli di esercitare specifiche facoltà prima dell'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Contenuto avviso di conclusione delle indagini preliminari Secondo quanto previsto dall'Art. 415-bis c.p.p, l'avviso deve contenere determinate informazioni. Una sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, indicando le norme di legge che si …
Leggi di più… - 2. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 3. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 4
Dott. ZUCCONI GALLI FONSECA Ferdinando Presidente
1. Dott. LO COCO Gaetano Consigliere REGISTRO GENERAL
2. " IA LD " N. 25412/94
3. " CO UI "
4. " LÀ RO "
5. " AV GI "
6. " TT LO NO "
7. " IO GI "
8. " RI NO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte ai Appello di Roma nei confronti di:
RO EN n. Roma 4-9-50;
NI AU n. Roma 7-12-38;
CI LO n. Roma 3-5-35;
ME AU n. Palombara Sabina 14-9-58;
ST AU n. Roma 26-4-56;
ZI IE n. Roma 22-10-60;
LL TO n. Roma 9-4-59;
IG DR n. Roma 14-12-57;
IG ST n. Roma 23-2-60;
OL NN LU n. Caracas 7-11-59;
OR LD n. Addis Abeba 18-10-58;
AR UR n. Roma 28-11-59;
ON UR n. Roma 8-10-59;
NI IE n. Roma 7-6-57;
EL NO n. Roma 27-2-60;
LE EF n. Roma 8-4-56;
AN IO n. Roma 11-2-61;
ON GI n. Roma 12-11-51;
PA NT n. Roma 20-9-59;
SI GU n. Roma 5-12-61;
SI RI AZ n. Roma 5-10-60;
EC GI n. Roma 15-11-57;
SA DR n. Roma 20-1-60;
SA EF n. Roma 20-6-60;
SA DR n. Roma 18-2-58;
SA UC n. Roma 15-5-60;
LI LD n. Roma 22-5-46;
TA GI n. Leonessa 17-9-43;
ER LI LE n. Roma 29-1-45;
RI CO n. Roma 29-1-45;
ER AR n. Roma 4-6-58;
EN PA n. Formia 27-8-59;
LL GI n. Roma 12-5-58;
ZI IE n. Roma 13-5-39;
nonché:
sui ricorsi di RO EN, LE EF, CI LO, IG ST, IG DR, ME AU, MI AU, OR LD, NI IE, AN IO, ON GI, SA DR, SA UC, come sopra generalizzati avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 4-12-93. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. NO Foscarini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sebastiano Suraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Uditi i difensori:
avv. Enzo Gaito per AN;
avv. Giuseppe Gianzi per ON e EC;
avv. Francesco Pettinari per LL;
avv. Enzo Zaino per IG DR;
avv. Vincenzo Summa per NI;
avv. Cataldo Intrieri per MI;
avv. Mario Marchetti per ER;
avv. Rocco Mangia per ZI;
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attuali imputati vennero tratti a giudizio per essere giudicati (insieme ad altri che più non interessano) per i reati di falso materiale nei verbali e negli statini di esami universitari (nonché in annotazioni di detti esami nei libretti universitari e al Centro elettronico dell'Università), falso ideologico per induzione in errore in diversi atti amministrativi e nei diplomi di laurea, e corruzione;
il tutto nell'ambito della facoltà di Economia e Commercio dell'Università, di Roma.
In estrema sintesi le falsificazioni avvenivano generalmente nella seguente maniera: il RO, dipendente della facoltà, che prestava servizio di bidello presso l'Istituito di Diritto Privato, insieme a ME AU ex studente, già laureato presso quella facoltà, e in concorso con impiegati della segreteria - e, ovviamente, d'accordo con gli studenti interessati provvedeva alla falsificazione materiale dei Verbali di esame e degli statini facendo apparire superati esami non sostenuti dagli studenti indicati;
detti verbali e statini venivano poi dal RO portati nella segreteria studenti e qui seguivano la trafila "normale" ed in particolare venivano comunicati al Centro elettronico che immagazzinava i dati falsi;
e sulla base di questi dati venivano rilasciate certificazioni varie aventi ad oggetto gli esami superati, ed in particolare quelle che la Segreteria Studenti trasmetteva alla Commissione dell'esame di laurea a corredo della domanda dello studente per l'ammissione all'esame di Laurea nella quale erano gli stati indicati gli esami superati e la relativa votazione.
All'esito del giudizio di primo grado i menzionati imputati - fatta eccezione per la ZI e il ER - , vennero riconosciuti responsabili di falso ideologico per induzione in relazione alle attestazioni contenute come premessa nei verbali di esame di laurea e nei diplomi.
Alcuni di loro responsabili anche di falso materiale (ex artt.476, 482 C.P.) in relazione alla contraffazione di verbali e statini di singoli esami universitari e di corruzione, mentre per altri, accusati dei medesimi reati, veniva pronunciata sentenza di assoluzione (e tra questi il ER) o di proscioglimento per intervenuta prescrizione;
e assoluzione o proscioglimento per amnistia venivano pronunciati in relazione alle residue falsificazione, in particolare quelle relative alle false annotazioni nei libretti nonché al Centro elettronico dell'Università, ritenute integrare la fattispecie ex artt.477-482 C.P. Per la ZI il Tribunale ritenne che la sua attività poteva qualificarsi soltanto come favoreggiamento personale e per tale reato quindi venne pronunciata condanna. Su impugnazione degli imputati, nonché del P.M. e del P.G., con sentenza in data 4 Dicembre 1993 la Corte di Appello di Roma riteneva insussistenti gli estremi del falso ideologico nei verbali degli esami di laurea e nei conseguenti diplomi e pronunciava quindi assoluzione dalle relative imputazioni Quanto alla ZI la Corte la assolveva ritenendo insussistenti sia i reati a lei originariamente ascritti che quello di favoreggiamento.
Quanto ai reati di falso materiale, per i quali n primo grado vi era stata pronuncia di condanna, la Corte proscioglieva per prescrizione, mentre per gli imputati assolti in primo grado con formula dubitativa, ai sensi dell'art.530 cpv. C.P.P. vigente come richiamato dall'arte 254 Disp.Att., veniva pronunciata assoluzione cori formula ampia (salvo che per SA DR e SA UC che essendosi ritenuta la fondatezza dell'appello del no prosciolti per prescrizione).
Infine, la Corte confermava la dichiarazione falsità degli atti e documenti operata dal Tribunale fatta eccezione per quelli (verbali esami di laurea, diploma di laurea) in relazione ai quali vi era stata assoluzione per insussistenza del fatto falsità ideologica. In particolare, per quanto riguarda l'assoluzione dal falso ideologico, la Corte, premesso che l'applicazione dell'art.48 C.P. esige che, ad opera dell'ingannato, sia stato posto in essere un fatto obbiettivamente, conforme ad un'ipotesi delittuosa tipica e che nel caso di specie l'unica ipotesi potrebbe configurarsi, tra quelle previste dall'art.179 C.P., sarebbe quella di "falsa attestazione da fatti dei quali l'atto è destinato i provare la verità rilevava che il verbale dell'esame di laurea e il relativo diploma non attestano e non provano la verità del fatto presupposto (esame o esami sostenuti o meno), la cui prova è affidata ad altra documentazione specifica (verbale di esame, statini, certificazione relativa etc.), che forma il presupposto, di cui si prende atto, delle operazioni terminali del corso di studia.
Né era possibile confondere il vizio di legittimità che incide su tali atti o operazioni terminali con la realizzazione di un'ipotesi di falso ideologico, che può interessare una documentazione precedente e specifica (certificazioni, attestazioni etc.). Per quanto riguarda il verbale di esame di laurea era da imputare direttamente alla Commissione esaminatrice (solo) tutto ciò che si svolge dinanzi ad essa ed entro questo ambito il documento contiene un'attestazione destinata ad avere fede privilegiata. Tale idoneità di prova non poteva, al contrario, attribuirsi a presupposti necessari ai fini dell'ammissione all'esame di laurea in quanto gli stessi e, non risultano direttamente accertati dalla Commissione esaminatrice che, sul punto, non attesta direttamente nulla;
in particolare la Commissione non procede ad alcuna verifica sostanziale del "curriculum" degli studi ma si limita a "prendere atto" di quanto dichiarato dallo studente, controllato e certificato dalla Segreteria.
Analoghe considerazioni andavano fatte per il diploma di Laurea in relazione al quale il pubblico ufficiale non è chiamato a compiere accertamenti in ordine alla verità sostanziale dei fatti attestati dal "curriculum", degli studi e dei verbali, ma accerta e dichiara che quei documenti esistono ed hanno il contenuto di verità attestato da altro pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
detto diploma costituisce atto pubblico per tutte le attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale mentre ha natura semplicemente ricognitiva e dichiarativa circa i fatti attestati nel "curriculum" degli studi e nel verbale degli esami. Avverso la menzionata sentenza hanno proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Roma e gli imputati RO, LE, CI, IG ST e IG DR, ME, nonché i difensori di MI, OR, NI AN, ON, SA DR e SA UC.
Il P.G. con il primo motivo di ricorso denuncia erronea applicazione della Legge penale in sintesi deducendo che il falso ideologico in documenti e contenuto dispositivo può ben investire le attestazioni anche soltanto implicite, contenute nell'auto e quei fatti, giuridicamente rilevatiti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell'atto; nella fattispecie sia l'atto dispositivo di approvazione del candidato e di proclamazione di "dottore" contenuto nella conclusione del verbale di laurea, sia l'atto dispositivo del rilascio del diploma di laurea avevano, come necessario elemento in vista del quale la dichiarazione di volontà veniva emessa, l'attestata esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto e che il pubblico ufficiale, autore immediato, aveva l'obbligo di indicare nell'atto stesso come conforme a verità; era quindi evidente che si trattava di attestazione la cui oggettiva falsità derivava direttamente e casualmente dalla falsa dichiarazione scritta di avere superato gli esami specificamente indicati con il voto, presentata dal laureando per essere ammesso agli esami di laurea, dichiarazione con la quale erano stati tratti in inganno gli autori immediati, commissari di esami, rettore, direttore amministrativo, preside della facoltà, peraltro indotti in errore anche dalle false attestazioni rilasciate dal caposettore della segreteria della facoltà, a sua volta indotto in errore dalle falsificazioni commesse dagli autori dei falsi materiali.
Con altri motivi il P.G. lamenta, sotto "Profilo del vizio di motivazione", l'assoluzione della ZI e del ER. Per la ZZ rileva che, nonostante le precise doglianze sollevate dal P.M. con i motivi di appello, con le quali si sosteneva che la ZI non poteva ritenersi una favoreggiatrice ma doveva considerarsi concorrente nei reati di falso e corruzione, a lei contestati, i giudici di appello avevano ritenuto di assolverla da ogni accusa con una motivazione del tutto lacunosa che non spiegava assolutamente le ragioni per le quali ella aveva deciso di portare nella sua abitazione un numero rilevante di domande di laurea, tutte riguardanti studenti che avevano contribuito alla falsificazione degli esami.
Quanto al ER, i giudici di appello avevano convertito l'assoluzione per insufficienza di prove in assoluzione con formula piena ai sensi dell'art.530 cpv. C.P.P., senza prendere in alcuna considerazione l'impugnazione del P.M. che aveva invece rilevato come le risultanze processuali a carico dell'imputato dovevano condurre all'affermazione di responsabilità, essendovi indizi precisi e concordanti sul fatto che egli aveva falsificato i due esami a lui contestati e che, successivamente, i relativi verbali e statini erano stati distrutti dalla ZI.
Gli imputati ricorrenti RO, LE, CI, IG ST, IG DR e ME non hanno presentato motivi. Tutti gli altri imputati ricorrenti condannati in primo grado (salvo NI) e prosciolti in secondo grado per prescrizione dagli addebiti di falso materiale denunciano violazione dell'art.152 cpv. C.P.P. 1930 peraltro nella sostanza deducendo vizio di motivazione in ordine al proscioglimento per prescrizione in luogo di quello con formula ampia di merito.
In particolare poi, NI denuncia mancanza assoluta dì motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva il proscioglimento ex art. 152 cpv. C.P.P. invece che la prescrizione già afferrata in primo grado quanto agli esami di matematica finanziaria II e tecnica bancaria;
e rilevando, inoltre, che la sentenza aveva confermato la dichiarazione di falsità dei verbali di detti esami sul semplice dubbio dell'effettuazione delle relative prove;
e ON denuncia l'inutilizzabilità ex art.462 C.P.P. 1930 di atti di Polizia giudiziaria posti a fondamento della decisione.
Successivamente OR ha presentato memoria con la quale rileva vizio della notificazione del ricorso del P.G. nei suoi confronti, posta in esse re al precedente difensore domiciliatario e non all'avv. Mario De Caprio, presso il quale esso ON aveva eletto domicilio contestualmente alla dichiarazione di ricorso fatta il 6 dicembre 93, e quindi il giorno precedente quello della proposizione del ricorso da parte del P.G..
Analoga memoria è stata presentata dal ON in relazione alla notifica del ricorso del P.G. effettuata al domicilio reale (coli consegna dell'atto al portiere) invece che a quello eletto (presso l'avv. IE Mendola) sin dal 5 maggio 93.
E all'odierno dibattimento il difensore di LL GI ha lamentato che il ricorso del P G. non è stato notificato domiciliatario avv. Marcello Melandri bensì ai difensori avvocati Pettinari e Andreoli erroneamente ritenuti anche domiciliatari. La quinta sezione penale di questa Corte, rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla possibilità di configurare il falso ideologico nell'atto negoziale o a contenuto dispositivo, in quanto all'indirizzo, ormai costante negli ultimi anni, secondo il quale "anche l'atto pubblico a contenuto dispositivo può essere suscettibile di falso ideologico in atto pubblico, se esso ha come necessario presupposto l'attestata (pure implicitamente) esistenza di una situazione di fatto non conforme alla realtà (per tutte Sez. V 18-2-92; PG e p.c.
contro
AN), si contrapponeva la recente sentenza Sez. V 22-2-94 n 320 ric. Campolongo + 1 che, affrontando lo specifico tema degli esami e del diploma di laurea, era ritornata all'affermazione del principio dell'impossibilità di configurare il falso, ideologico nell'atto negoziale o a contenuto dispositivo;
ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Il ricorso del P.G. nei confronti del ON va dichiarato inammissibile (art. 199 bis C.P.P. 1930) per nullità della notificazione effettuata al domicilio reale (non a mani proprie ma), con consegna al portiere (tra l'altro con omissione della raccomandata con avviso di ricevimento previsto dall'art.169 III comma C.P.P. 1930), e non al domicilio eletto presso l'avvocato
IE Mendola (f.466).
Non così per quanto riguarda gli altri due imputati analoga questione. Quanto a ON, infatti, va rilevato 1) che contestualmente alle dichiarazione di ricorso il ON elesse domicilio presso l'avv.
Mario De Caprio senza peraltro revocare, la nomina del precedente difensore domiciliatario avv. Paola Balducci né l'elezione di domicilio presso lo stesso, che quindi deve ritenersi avere mantenuto entrambe le quali fiche con conseguente ritualità della notificazione del ricorso del P.G. a detto difensore domiciliatario ma soprattutto che: 1.- La nomina dell'avv. De Caprio, contestuale alla dichiarazione di ricorso in data 6-12-93 e quindi anteriore al ricorso del P.G. proposto in data 7-12-93, venne effettuata presso la cancelleria della Pretura di Albano Laziale e pervenne alla Corte di Appello in data 10-12-93 (f.969) quando già la Cancelleria della Corte di Appello aveva disposto per le notificazioni del ricorso del P.G.; e in base all'art.171 IV comma u.p. C.P.P. 1930 "finché l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione (della motivazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto) sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiaratolo eletto".
Quanto ad LL, contrariamente a quanto affermato dal difensore all'odierno dibattimento sulla base della notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado effettuato il 24-7-91 presso il difensore domiciliatario avv. Melandri - l'imputato con l'atto di appello in data 20-12-91 elesse domicilio presso gli avv.ti Pettinari e Andreoli e quindi del tutto correttamente ad essi è stato notificato il ricorso del P.G..
Il primo motivo di ricorso del P.G. è fondato e quindi sul punto la sentenza deve essere annullata (salvo, che per gli imputati ZI e ER in relazione ai quali, venendo mantenuta, come si vedrà, la pronuncia di assoluzione da ogni addebito relativo alla falsificazione dei verbali di esame, viene a mancare "la base" per una pronuncia di responsabilità in ordine al falso ideologico per induzione). Pacifica la distinzione tra atti dispositivi che consistono in una manifestazione di volontà come (nel caso in esame la Proclamazione a dottore, con la quale si conclude l'esame di laurea, e il rilascio del diploma di laurea) e non nella rappresentazione di un fatto - ed atti narrativi o descrittivi, che documentano la realtà esterna e sono quindi passibili di falsità ideologica nel caso che la realtà documentale non corrispondo a quella effettiva la ormai costante giurisprudenza (per tutte S.U. 10-10-81, Di Carlo, in Cass. Pen. 1982/pagg. 446 segg. Sez. V 22-11-88 ric. Natale e altri in Foro it.1990 col.. 389 segg.) ed anche la dottrina ritengono che anche negli atti dispositivi sia configurabile anche la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" contenuta nell'atto dispositivo e, più precisamente, in relazione all'attestazione (non conforme a verità) dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto.
Ed anzi la giurisprudenza ritiene che la falsità ideologica può investire anche attestazioni implicite (per tutte Sez. V 18-2-92 ric. P.G. e p.c.
contro
AN); dovendosi, poi, a questo proposito ,ed a prescindere dalla "sovrapponibilità" del riferimento al caso dei presupposti dell'atto dispositivo, ricordare che "nell'applicazione dell'art.479 C.P. il riferimento al tenore formale dell'atto non va inteso in tale senso (e ciò nel senso che l'attestazione debba risultare esplicitamente dall'atto) poiché, quando una determinata attività dei pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o con dizione normativa dell'attestazione deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso con la conseguente irrilevanza della omessa menzione (non di rado scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica (S.U. 30-6-84, Nirella, in Cass. Pen. 1985 pagg. 587 segg.).
Peraltro la sentenza che secondo l'ordinanza di e rimessione ha dato luogo al contrasto di giurisprudenza sulla possibilità di configurare il falso ideologico nell'atto negoziale o a contenuto dispositivo (Sez. V 13-4-94, ric. Campolongo), in realtà non sembra contestare tale configurabilità; nella stessa, infatti - che riguardava il caso di diploma di laurea conseguito sulla base di falsificazioni dei o verbali di alcuni esami previsti dal curriculum, degli studi - si è esclusa la falsità ideologica non perché incompatibile con l'atto contenuto dispositivo rappresentato dal diploma di laurea ma per il fatto che in detto atto non era contenuta "alcuna, attestazione che entri a far parte della parte descrittiva di esso e quindi manca ogni dichiarazione suscettibile di essere ritenuta vera o false ..." e "... se, perciò, si tratta di un presupposto che resti estraneo al contenuto descrittivo dell'atto e che quindi non sia suscettibile di essere oggetto di una dichiarazione della esistenza di un fatto del quale esso sia destinato a provare la verità, l'atto medesimo sarà invalido per la mancanza di un tale presupposto ma non può considerarsi ideologicamente falso per averlo attestato, appunto perché non l'ha attestato.
Detta sentenza, quindi, se mai contrasterebbe con la giurisprudenza che ritiene la falsità ideologica anche relativamente ad attestazioni soltanto implicite.
Il caso in esame riguarda non solo il diploma di laurea ma anche - e soprattutto - il "verbale" dell'esame di laurea, atto che "verbalizza" quanto avviene durante l'esame di laurea, si conclude con la proclamazione a dottore (atto dispositivo) e continua una premessa riguardante "l'adempimento delle condizioni stabilite dall'attuale Regolamento universitario".
E, come sopra riferito, l'impugnata sentenza ha escluso la falsità ideologica sul rilievo che il verbale dell'esame di 1aurea e il relativo diploma non attestano, e non provano la verità del fatto presupposto (esame o esami sostenuti o meno), la cui prova è affidata ad altra documentazione specifica (verbali di esami, statini, certificazioni relative etc.), che forma il presupposto delle operazioni terminali del corso di studio, del quale la Commissione "prende atto" senza effettuare alcun accertamento. Tale impostazione non è condivisibile in quanto nella fattispecie deve ritenersi effettuato da parte delle autorità che hanno posto in essere i due atti, accertamenti ed attestazioni riguardanti l'esistenza dell'indispensabile presupposto dell'avvenuto superamento degli esami.
Il procedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo prevede come primo momento l'accertamento dei presupposti, accertamento che viene compiuto dalla stessa autorità, che deve porre in essere l'atto o direttamente o, più frequentemente sulla le base di documenti che possono consistere anche atti pubblici e certificati rilasciati da altre autorità; e l'accertamento trova poi la sua attestazione nel preambolo dell'atto, quali che siano le espressioni usate, usualmente "concise" tipo "visti gli atti relativi a ... " "Visti gli attestati ...." peraltro da intendere, come sopra detto, nel senso che con le stesse viene attestato, sulla base dei documenti dei certificati etc. forniti dal richiedente all'ufficio, la sussistenza dei o presupposti dell'atto. E quindi, se detti documenti certificati etc. sono falsi, materialmente o ideologicamente, deriva che anche la conseguente attestazione circa l'esistenza dei presupposti è falsa.
In ogni caso l'attestazione circa la sussistenza di documenti e certificati relativi a... implica un'attestazione di sussistenza di documenti e certificati "veri", materialmente e ideologicamente, con la identica conseguenza dell'attestazione se detti documenti e certificati risultino falsi materialmente o ideologicamente. In entrambi i casi con responsabilità per falso ideologico dell'attestante che, invece di essere in buona fede perché tratto in inganno, sia consapevole della falsità.
Nel caso in questione per Guanto attiene al verbale dell'esame di laurea vi è un'attestazione del fatto che il candidato ha adempiuto alle condizioni stabilite dall'attuale regolamento universitario, condizioni che, per l'atto 41 del menzionato regolamento (R.D. 4-6-1938 n. 1269) sono "l'avere comprovato di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto di avere superato tutti i prescritti esami di profitto" oltre quelle, più "burocratiche", relative a pagamenti di tasse e contributi etc.. E quindi, con la "formula" di cui sopra, viene attestato dalla Commissione di laurea che lo studente ha superato tutti gli esami o, il che è sostanzialmente lo stesso, che lo studente ha dimostrato di avere superato tutti gli esami;
con la conseguenza che se la documentazione e certificazione inviata alla Commissione unitamente alla domanda dello studente per l'ammissione all'esame di laurea - nella quale debbono essere indicati gli esami superati e la relativa votazione - è falso, anche l'attestazione della Commissione viene ad essere falsa.
Analogo discorso per guanto attiene al diploma di laurea nel quale si fa specifico riferimento agli attestati degli studi compiuti. Quanto, poi, alla circostanza che l'attestazione fosse diretta a portare la verità del fatto, formula ripetuta in tutte le disposizioni del C.P. relative al falso ideologico (artt. 479, 40O, 481 C.P.), va rilevato in - primo luogo che la doverosa attestazione in questione, di carattere particolare in relazione al presupposto dell'atto amministrativo dispositivo, nei limiti di tale funzione è all'evidenza diretta a provare la verità del fatto attestato;
in secondo luogo che, la tesi sicuramente prevalente in dottrina e giurisprudenza, la richiesta destinazione dell'atto "a provare la verità" dei fatti attestati può essere intesa solo come esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti ai fin dell'emissione dell'atto finale del procedimento da ultimo Sez. V 1.2.93 n. 865 imp. Felici). Alcuni difensori hanno contestato l'inquadrabilità delle condotte nella fattispecie di cui all'art.48 C.P. - escludendo che gli imputati possano considerarsi responsabili quali autori mediati delle false attestazioni.
Tale tesi non può essere condivisa.
Autore mediato, responsabile ex art. 48 c.p., è chi con inganno determina in altri l'errore sul fatto costituente reato fatto che l'autore immediato commette in buona fede. Ad integrare la responsabilità ex art. 48 C.P. è quindi necessario e sufficiente che venga posta in essere una condotta causalmente e consapevolmente correlata all'induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente reato.
Nella fattispecie, come rilevato dal ricorrente P.G. le false attestazioni relative ai presupposti dell'atto contenute nel verbale dell'esame di laurea e nel diploma di laurea derivano direttamente e casualmente dalla falsa dichiarazione scritta di si avere superato gli esami specificamente indicati con il voto, dichiarazione con la quale sono stati tratti in inganno gli autori immediati: commissari di esame, rettore, direttore amministrativo, presi de della facoltà, peraltro indotti in errore anche dalle false attestazioni rilasciate dal capo settore della segreteria della facoltà, a sua vola indotto in errore delle falsificazioni commesse dagli autori dei falsi materiali;
il tutto secondo il "programma" di coloro che avevano concorso nelle falsificazioni materiali, in quanto consapevoli che le stesse erano in funzione, attraverso successive false dichiarazioni e certificazioni, della determinazione in errore di chi avrebbe dovuto accertare ed attestare l'esistenza dei presupposto del superamento di tutti gli esami, indispensabili per l'ammissione all'esame di laurea e per il rilascio del relativo diploma.
Nè può sostenersi che il comportamento degli studenti richiedenti l'ammissione all'esame di laurea con la falsa dichiarazione di avere essi sostenuto tutti gli esami è stato solo quello di avere utilizzato gli atti precedentemente falsificati e quindi costituisce un post factum non punibile ai sensi dell'art.409 C.P.; ed infatti, la responsabilità ipotizzata non è quella ex art. 489 C.P. bensì quella di avere con l'inganno, mettendo in moto il meccanismo per l'ammissione all'esame di laurea (che prevedeva le attestazioni da parte della segreteria circa il superamento di tutti gli esami), determinando l'errore dei pubblici ufficiali così indotti a porre in essere in buona fede, le false attestazioni più volte menzionate. Analogo discorso se si intendesse sostenere l'ipotesi della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 C.P.;
ed infatti detta disposizione prevede il caso in cui il pubblico ufficiale si limita a ricevere e "rappresentare" la falsa dichiarazione del privato, non quello in cui viceversa falsa dichiarazione del privato determini una falsa attestazione dei pubblico ufficiale (ipotesi questa tipica del falso per induzione ex artt. 43 - 479 C.P.).
Né, infine potrebbe sostenersi che la falsa attestazione della sussistenza del presupposto del superamento degli esami, siccome effettuata sulla base degli atti pubblici e non rappresentativa di una situazione direttamente appresa dal pubblico ufficiale sottoscrittore, debba essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art.478 u.c. C.P quale attestato del contenuto di atti pubblici. Ed infatti l'attestazione dell'esistenza del presupposto fa parte degli atti "dispositivo" - che nella fattispecie sono atti pubblici - di proclamazione a dottore e rilascio del diploma di laurea con i quali forma un tutto inscindibile (Sez. V 182-92, P.G. e p. c./ AN) non potendosi contestare che, unico essendo l'atto, sebbene articolato in una premessa descrittiva e in una conclusione dispositiva, unitaria debba essere anche la disciplina dispositiva, unitaria debba essere anche la disciplina penale applicabile (Sez. V 6-7-94 n 995, Zavaroni e altri). Il ricorso del P.G. deve essere invece rigettato per quanto attiene alle posizioni ZI e ER, entrambi assolti dalla sentenza di appello (e il ER anche da quella di primo grado) da qualsiasi addebito. Il motivo di ricorso riguardante i menzionati imputati solo formalmente denuncia vizi di motivazione mentre nello sostanza ripropone, una diversa valutazione delle risultanze processuali a carico di detti imputati tutte valutate dai giudici di merito secondo criteri senz'altro non illogici - preclusa in questa sede di legittimità; ed inoltre, quanto alla ZI, in certo qual modo "travisa" il contenuto delle dichiarazioni accusatorie" rese dal coimputato CI dettagliatamente indicate nelle sentenze di primo grado, dalle quali non risulta affatto che "non appena insediata la commissione di indagine i colleghi MI AU e ZI IE si dedicarono alla soppressione dei falsi verbali". I ricorsi di RO, LE, CI, IG ST, IG DR e ME debbono essere dichiarati inammissibili per mancata presentazione dei motivi. Quanto ai ricorsi degli altri imputati che, prosciolti per prescrizione, denunciano violazione dell'art.152 cpv. C.P.P. 1930, ma in sostanza (salvo ON) vizi di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito, si richiama la costantissima giurisprudenza di questa Corte secondo 1a quale la statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinge l'istanza di assoluzione con formula di merito, non sindacatile in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione perché ne deriverebbe, - come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente carente, un annullamento con rinvio incompatibile con il sistema per il quale non può ritardarsi l'applicazione della causa estintiva del reato;
né dalle situazioni di fatto emergenti dalla stessa sentenza impugnata risultano gli estremi per il proscioglimento nel merito, nel quale caso la stessa Corte di Cassazione potrebbe direttamente disporre per detto proscioglimento.
E il discorso di cui sopra vale anelare nel caso in cui il proscioglimento per estinzione del reato sia stato pronunciato dalla sentenza di I grado e avverso tale decisione sia stato proposto appello (come è avvenuto per il ricorrente NI), anche in tal caso valendo il principio per il quale nei ricorsi contro sentenze che abbiano applicato in (o confermato) cause estintive del reato, nei quali si censuri la motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione decide sulla base della situazione di fatto emergente dalla stessa sentenza impugnata senza il potere di annullamento con rinvio per vizi di motivazione (Sez. V 25-1-94, Kamenetzki +1).
Quanto al ON si sostiene la inutilizzabilità delle prove poste a sostegno della pronuncia di condanna in primo grado, "trasformatasi" in prescrizione in grado di appello. e quindi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P. 1930 direttamente da parte della Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente né il Tribunale né la Corte di appello potevano valutare tra gli elementi di accusa quello costituito dal giudizio di autenticità delle firme formulato dai Professori Bussoletti, NI e GN dinnanzi all'autorità di Polizia Giudiziaria;
questo perché il rapporto contenente tali atti di indagine era pervenuto ed era stato allegato al fascicolo processuale dopo l'ordinaria di rinvio a giudizio e quindi, oltre a dover essere ritualmente e formalmente acquisito al processo, non poteva essere utilizzato dai giudici di merito - che avrebbero, invece, dovuto sentire i menzionati professori come testi sulle specifiche circostanze - per il divieto di cui all'art.462 C.P.P. 1930.
Il ricorso è infondato in quanto, a parte che in ogni caso la conclusione sarebbe quella dell'inammissibilità) annullamento con rinvio, come già rilevato da entrambe le sentenze di merito e come risulta dai verbali del dibattimento di I grado, il rapporto in questione venne ritualmente acquisito e nello stesso venne data lettura senza che le parti sollevassero in nessun momento eccezione alcuna;
e secondo la costante giurisprudenza relativa all'art.462 C.P.P. 1930: "il silenzio delle parti alla lettura .........
sana ogni nullità a noia a dell'art.471 C.P.P. Per completezza, rilevato che l'impugnata sentenza ha confermato le dichiarazioni di falsità dei verbali di esame e statini correlate alle imputazioni per le quali vi era stata pronuncia di prescrizione, e considerato che detta pronuncia consegue solo al caso di falsità accertata con sentenza, di condanna o di proscioglimento (art. 480 C.P.P. 1930 e, per tutte, Cass. 23-10-84 n 9375, Pellegrinetti), anche se soltanto il ricorso del NI in subordine accenna al punto, la Corte osserva che impugnata sentenza ha, sia pur concisamente e con riferimento alle ampie argomentazioni svolte dalla sentenza del Tribunale (in relazione alle quali i motivi di appello non contrapponevano circostanze decisive non valutate dai giudici di animo grado), motivato sul fatto che gli elementi a carico dei singoli imputati erano tali che in mancanza di prescrizione avrebbero imposto la pronuncia di condanna essendo provate le varie falsificazioni;
ciò anche nei confronti del NI che a torto lamenta la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva l'assoluzione anche dai reati dichiarati prescritti, motivazione che, nei termini di cui sopra, e pur riferita anche agli altri imputati, risulta a pag. 176 della sentenza impugnata.
Alle dichiarazioni di inammissibilità e al rigetto dei ricorsi degli imputati consegue la condanna solidale degli stessi al pagamento delle spese del procedimento e quella di ciascuno di essi al pagamento della sanzione pecuniaria ex art.549 C.P.P 1930 determinata nella misura, ritenuta congrua, di Lire unmilione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di ON GI;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di RO EN, NI AU, CI LO, ME AU, ST AU, ZI IE, LL TO, IG DR, IG ST, OL NN LU, OR LD, AR UR, ON UR, NI IE, EL NO, LE EF, AN IO, PA NT, SI GU, SI RI AZ, EC GI, SI DR, SA EF, SA DR, SA UC, LI LD, TA GI, ER ES LE, RI CO, EN PA, LL GI, in ordine all'assoluzione dal delitto di falso ideologico avente ad oggetto i verbali degli esami di laurea e i conseguenti diplomi, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibili i ricorsi di RO EN, CI LO ME AU, IG DR, IG ST, LE EF;
rigetta i ricorsi di MI AU, OR LD, NI IE, ON GI, SA DR e SA UC;
condanna tutti detti ricorrenti in solido al pagamento delle scese del procedimento ed inoltre ciascuno di essi a quello della somma di Lire unmilione a favore della Cassa delle ammende. Roma 3 febbraio 1995.