Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 16141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16141 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO FR - Presidente - del 02/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 443
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 21049/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GL IC, nato a [...] il [...];
2. MI FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/01/2013 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO FR M., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del GL ed il rigetto del ricorso del MI;
udito per il MI l'avv. Tana Amilcare, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 10/03/2011 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di giustizia VO IC in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per avere, in
Brindisi, il 19/12/2005, in concorso con altri, detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo eroina o cocaina e hashish;
e MI FR in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod. pen., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 e art. 648 cod. pen., per avere, in Brindisi, dal giugno del 2005 in poi, in concorso con altri, detenuto illegalmente, portato e ceduto un fucile a "doppietta", una pistola cal. 44, un caricatore con munizioni e un'ulteriore pistola non meglio identificata, armi ricettate perché acquistate nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa in quanto cedute e ricevute in assenza di titolo di legge;
ed al reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato, in Carovigno, il 02/10/2005, in concorso con altri, di un marsupio contenente una carta di credito, un carnet di assegni, 70 Euro in contanti, documenti personali e le chiavi di casa, sottratto a IO ON che l'aveva lasciato nell'abitacolo della vettura ferma nel parcheggio di un ristorante. Rilevava la Corte di appello come le emergenze acquisite nell'istruttoria dibattimentale di primo grado avessero dimostrato la colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti;
e come i prevenuti non fossero meritevoli di una ulteriore riduzione della pena finale irrogata, ne' il MI del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati.
2. Il GL, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giampiero Iaia, con due distinti motivi, ha denunciato la mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 192, 530 e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna di prime cure in assenza di prove a suo carico e senza rispondere alle censure mosse con l'appello in ordine al calcolo e alla quantificazione della pena.
3. Il MI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Amilcare Tana, ha dedotto i seguenti tre motivi.
3.1. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva finalizzata ad ottenere una diversa lettura della conversazione intercettata in ambientale valorizzata ai fini della affermazione di penale colpevolezza in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di un fucile a "doppietta" e di una pistola cal. 44, erroneamente ritenendo di poter interpretarne il tenore di quel colloquio in base alle risultanze di un precedente ma occasionale arresto dello stesso imputato per detenzione di una diversa pistola cal. 9.
3.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 per avere la Corte pugliese erroneamente confermato la condanna dell'imputato anche in ordine alla detenzione del caricatore di un'arma comune da sparo, condotta questa che, dopo le modifiche introdotte in materia dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2 non è più prevista dalla legge come reato.
3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 c.p., n. 4, e vizio di motivazione, per avere i Giudici di merito illogicamente sostenuto che la somma di 70 Euro, compendio del furto in contestazione, non potesse essere considerato danno patrimoniale di speciale tenuità.
4. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse del GL va osservato come la stessa sia inammissibile per genericità dei relativi motivi.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito ed erano state illustrate le ragioni per le quali l'imputato non fosse meritevole di una riduzione della pena fino ai limiti edittali minimi (v. pagg.
3-4 sent. impugn.). 5. È doveroso aggiungere che sulla posizione del ricorrente GL non incidono gli effetti della recente sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt.
4-bis e 4-vicies ter convertito, con modificazioni, dalla L. n. 49 del 2006, art. 1, comma 1, (Corte cost. n. 32 del 2014).
Ed invero, se la conseguenza di tale pronuncia è stato quello di una reviviscenza della disciplina dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata Legge di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva - tra l'altro - parificato, ai fini sanzionatori, le droghe pesanti a quelle leggere, con l'eliminazione delle quattro distinte tabelle di cui al D.M. previsto dall'art. 14 dello stesso D.P.R., pure modificando i limiti edittali, va osservato come tale conseguenza è priva di effetti nel caso di specie avendo la Corte di appello chiarito che, nel determinare la pena inflitta all'imputato per la detenzione illegale sia di un certo quantitativo di una droga pesante (eroina o cocaina) che di un quantitativo di hashish, il giudice di primo grado non aveva applicato alcun aumento per la continuazione interna (v. pag. 4 sent. impugn.).
6. Il ricorso del MI va rigettato.
6.1. Il primo motivo del ricorso formulato nell'interesse del MI è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Al di là del formale dato enunciativo, avendo il ricorrente fatto riferimento solo al vizio di motivazione, il predetto non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' è stata propriamente lamentata un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Lecce aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre una reale violazione di legge ovvero un travisamento delle prove, vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di travisamento dei fatti oggetto di analisi (come peraltro riconosciuto nello stesso ricorso, a pag. 4, 4 rigo), sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Regola, questa, valida anche nel caso nel quale è stato posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità avendo la Corte leccese spiegato come i riferimenti operati dal MI, nel corso del colloquio del 01/07/2005 con il fratello registrato in ambientale, alla "doppietta" ed alla "44" che dovevano essere nascoste e che dovevano essere prelavate da tal "Gianluca", riguardassero reali armi comuni da sparo detenute illegalmente, tenuto conto che i due stavano ne avevano parlato nello stesso contesto in cui avevano discusso della riferibilità a quel "Gianluca" anche della pistola cai. 9 per il cui possesso il MI era stato arrestato appena tre giorni prima (v. pagg.
3-5 sent. impugn.).
6.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Tale motivo parrebbe inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. L'art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello:
situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Tuttavia, a voler ritenere la questione rilevabile d'ufficio a mente dell'art. 609 c.p.p., comma 2, se ne dovrebbe riconoscere l'assenza di pregio, avendo questa Corte puntualizzato, con un orientamento oramai nettamente prevalente, che il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967: e ciò sia perché tale D.Lgs., nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, si è limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; sia anche perché è lo stesso art. 2 di quel D.Lgs. a specificare che va qualificata come "parte" di un'arma "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento", qual è appunto il caricatore di munizioni in tutte quelle armi, diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni, che non potrebbero funzionare se non munite di quell'essenziale componente (in questo senso Sez. 1, n. 39209 del 24/06/2013, P.M. in proc. Zaccaria, Rv. 256770; Sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, Rv. 255877; contra la sola Sez. 1, Sentenza n. 4050/13 del 17/10/2012, Canovari, Rv. 254190).
6.3. Il terzo motivo del ricorso del MI è pure infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine alla sussistenza o meno degli elementi integranti quella attenuante.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativo al riconoscimento della indicata attenuante il fatto che, pur senza considerare il valore obiettivo del marsupio sottratto alla proprietaria e degli altri oggetti ivi contenuti, la condotta si fosse sostanziata nell'impossessamento della non esigua e tutt'altro che irrilevante somma di 70 Euro. Ciò senza però trascurare che, secondo l'indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (così Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli e altri, Rv. 256643), nella fattispecie riconosciuti per la presenza, in quel marsupio, anche di altri oggetti diversi da denaro.
7. Al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei relativi ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento;
il GL va, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di MI FR che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di GL IC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014