Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7348 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU 07 348/02 4 1 ) O Aula L E 2 L . C O N . A C 1 E P 9 I E 9 1 D N - O 1 E I 1 Z - C 1 I A REPUBBLICA ITALIANA 2 R D . T U S L I I 9 G G 3 E IN NOM R E E A N 6 . D 4 T E . DI CASSAZIONE S T T I Oggetto ( T N R E S Cossogic A SEZIONE TERZA CIVILE Sentu ck giudice dipay Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA R.G.N. 6909/00 Cron. 20446Presidente e Relatore Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.18/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CO IN, titolare della ditta "Lavanderia Poggiofranco", corrente in Bari elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO LOFOCO, difesa dagli avvocati GIUSEPPE MILANO, BARBARA CEGLIE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SISTO EZILDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato MARINA .. 709 LIUZZI, difesa dagli avvocati LEONARDO GOFFREDO, -1- GIUSEPPE DE BONIS, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
MAXIMA SPA- MAX MARA SPA;
- intimata avversO la sentenza n. 2608/99 del Giudice di pace di BARI, emessa il 21/12/99 e depositata il 23/12/99 (R.G. 11156/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di Bari, con sentenza 23.12.1999, ha pronunciato sulla domanda proposta da IL IS con la citazione notificata il 12.11.1997. Ha condannato MI MM a pagare alla IG IS la somma di L. 230.000, come risarcimento, per il danno provocato un giaccone che l'attrice le aveva affidato perché fossead lavato.
2. MI MM ha proposto ricorso per cassazione. 3. - IL IS ha resistito con controricorso ed ha depositato una memoria.
4. Il ricorso è stato anche notificato alla MA RA MAima, nei cui confronti non sono stati però proposti motivi e che non ha svolto attività difensiva.
5. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia deciso in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi che non consentono la cassazione delle sentenze del giudice di pace. Ritenuto in diritto.
1. Il ricorso contiene un motivo. Vi sono denunciati vizi di violazione di norme di diritto, di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.). 3 La ricorrente sostiene che il giudice non ha indicato in base a quali prove ha formato il proprio convincimento su due punti: che avesse lavato il capo in modo sbagliato;
quale ne fosse il valore originario. Sul primo punto, in particolare, deduce d'avere chiesto di provare d'essersi attenuta alle istruzioni del fabbricante. Il ricorso è manifestamente infondato.2. - La sentenza del giudice di pace contiene una motivazione in sé priva di vizi logici e tale quindi da escludere che la sentenza possa considerarsi da questo punto di vista viziata per violazione della legge processuale (artt. 311 e 132 n. 4 cod. proc. civ.). La motivazione, d'altra parte, non presenta vizi di violazione delle norme che regolano la disponibilità e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.). Il giudice, infatti, ha detto che la convenuta non aveva contestato d'avere ricevuto il capo in buono stato;
che egli aveva acquisito elementi di valutazione ascoltando l'attrice e chi aveva venduto il giaccone;
che la convenuta non s'era presentata a rispondere all'interrogatorio formale;
che i fatti, in tale contesto, potevano considerarsi provati;
che non era perciò necessario ammettere la prova per testimoni dedotta dalla convenuta;
che il danno da liquidare non poteva essere rapportato al valore del giaccone da nuovo. La ricorrente, allora, lamenta senza fondamento di non essere stata ammessa alla prova per testimoni. 4 3. Il ricorso è rigettato.
4. La ricorrente è condannata al rimborso delle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna MI MM a rimborsare a IL IS le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 500,51 dei quali 450,00 Euro per onorari di avvocato. Così deciso il giorno 18 marzo 2002 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore. 20.05.02 EL CANCEL 1 Dottssa Hans Pollo O 4 L 7 ) L 3 . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 E A - 1 R C 2 I T S . I D L G U I E 9 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T E I ( S R E A 5