Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della l. 895 del 1967.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 50912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50912 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/11/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 3769
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 10818/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA FA N. IL 09/03/1976;
avverso l'ordinanza n. 250/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 16/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla convalida dell'arresto, relativa al solo capo a) dell'imputazione. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 16 gennaio 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi convalidava l'arresto di AR IO, eseguito alle ore 14.20 del 12 gennaio 2013 dai Carabinieri di Villa Castelli nella flagranza del reato di detenzione illegale di parti di armi, costituite da quattro serbatoi per pistola semiautomatica calibro 7,65, contestato al capo A) della rubrica.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione lo AR, per ministero del difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
Deduce, sostanzialmente, il ricorrente che, a seguito delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. n. 204 del 2010 alla L. n. 110 del 1975, art. 19, i caricatori destinati alle armi comuni da sparo non rientrano più tra le "parti di arma" .
In forza di tale innovazione normativa, determinata dalla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno a disposizioni europee (Convenzione Internazionale di Strasburgo del 1978, Direttiva del 1991) e internazionali (Protocollo ONU, L. n. 146 del 2006), il fatto ascritto al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato, sicché l'arresto subito dallo AR deve considerarsi illegale e l'ordinanza di convalida impugnata illegittima.
3. Il Procuratore Generale, citando la sentenza n. 4050/2012 emessa da questa Corte, conclude nella sua requisitoria scritta per l'accoglimento del ricorso, ritenendo la detenzione di parti di arma non più prevista come reato a seguito della citata modifica legislativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La tesi del ricorrente, secondo la quale, a seguito delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. n. 204 del 2010 alla L. n. 110 del 1975, art. 19, i caricatori destinati alle armi comuni da sparo non rientrerebbero più tra le "parti di arma", è stata disattesa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, la cui motivazione, scandita da puntuale ricognizione normativa e giurisprudenziale sul tema, è approdata alla conclusione per cui ne' dalla direttiva 2008/51/CE in materia di armi, ne' dalle norma introdotte dal D.Lgs. n. 204 del 2010 (con il quale il Governo aveva dato esecuzione alla delega attribuitagli per l'attuazione della citata direttiva comunitaria), potevano ricavarsi argomenti per sostenere che le norme incriminatrici in materia di armi comuni da sparo avessero ormai ad oggetto esclusivamente le "parti essenziali" delle medesime, giacché era evidente che ogni riferimento all'essenzialità di tali componenti - sia esso contenuto nella normativa comunitaria o in quella nazionale - era dettato al limitato fine di disciplinare l'attività di immatricolazione (che impone che la "marcatura" delle armi da fuoco avvenga, appunto, solo sulle "parti essenziali" la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile).
Doveva, quindi, ritenersi integrato a carico dell'indagato odierno ricorrente, il reato di cui al capo A) della rubrica (detenzione illegale di quattro serbatoi per pistola semiautomatica). 3. È noto che, sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, una precisa definizione normativa di parte di arma era assente nell'ordinamento giuridico, nonostante l'elencazione, contenuta nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 19, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", con riferimento all'obbligo dell'avviso all'autorità di pubblica sicurezza, imposto in caso di "trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra, nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni".
3.1. Tale omissione definitoria aveva indotto gli interpreti ad individuare le parti di arma in qualunque oggetto nel quale potesse suddividersi l'arma stessa, senza differenziazioni legate alla funzione propria di ciascun componente. La giurisprudenza di questa Corte, a fronte di una nozione indistinta ed onnicomprensiva, che produceva effetti irrazionali, sottoponendo a punizioni condotte, prive di reale offensività, perché relative ad oggetti privi di rilevanza, aveva avvertito l'esigenza di introdurre un criterio di definizione più preciso, che giustificasse l'applicazione alle parti di arma del severo regime punitivo applicabile all'arma quale insieme completo. A tal fine aveva affermato che, per la configurabilità dei delitti di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 685, artt. 2 e 4, costituisce parte di arma da fuoco non solo ciò che è strettamente necessario a rendere lo strumento idoneo allo sparo, ma anche quanto contribuisce a renderlo concretamente più pericoloso, più efficace, oppure più insidioso per volume di fuoco, rapidità di sparo o precisione di tiro, con esclusione soltanto delle componenti di mera rifinitura, tali da agevolare l'utilizzo per la maggiore comodità assicurata, si pensi al treppiedi, ai contrappesi, al cannocchiale, oppure di ornamento dell'aspetto esteriore dell'arma senza comunque incidere, nemmeno indirettamente, sul funzionamento e sugli effetti prodotti dall'arma nel suo insieme.
3.2. In tal modo si era fatto rientrare nella nozione di parte di arma non qualsiasi suo elemento costitutivo, compresi quelli del tutto secondari, non qualificanti per il meccanismo dello sparo e quindi ininfluenti sulla pericolosità dello strumento (come, ad esempio, viti o molle), ma soltanto quelli che, in sè considerati, fossero dotati di rilevante importanza strutturale, rivestissero una propria funzione autonoma e consentissero la rapida ed agevole ricostituzione di un'arma efficiente (Cass. sez. 1, n. 17105 del 22/9/1989, Piva, rv 182752; sez. 1, n. 2542 del 15/11/1988, Libanori, rv 183449; sez. 1, n. 41704 del 24/10/2002, Frittelli, rv. 218080;
sez. 1, n. 39740 del 22/9/2005, Brenna, rv. 232942); l'individuazione di tale concetto di parte di arma trovava avallo nella comune finalità, perseguita dalle diverse disposizioni normative incriminanti le condotte aventi ad oggetto "parti di armi" e consistente nel contrasto della possibilità di elusione dei divieti concernenti le armi integre mediante lo smembramento dei loro componenti, la loro ripartizione tra più soggetti, oppure la collocazione in luoghi diversi, con modalità tali da consentire comunque l'assemblaggio in un successivo momento e la ricostituzione dell'intero dispositivo vero e proprio.
3.3. I medesimi concetti, nonostante le dissenzienti opinioni dottrinali, erano stati costantemente riferiti dalla giurisprudenza di legittimità anche al caricatore di arma da fuoco, nei casi in cui la condotta di detenzione, porto, trasporto o vendita avesse avuto ad oggetto solo tale componente disgiuntamente dall'arma cui ineriva o quando si fosse trattato di un caricatore aggiuntivo rispetto a quello in dotazione;
si era ritenuto che il caricatore costituisse parte essenziale dell'arma, non un mero accessorio, anche quando si fosse trattato di un serbatoio di munizioni supplementare o di riserva, perché "indispensabile al funzionamento dell'arma" (sez. 3, n. 5329 del 12/12/2007, Cagnin ed altro, rv. 238860; sez. 1, n. 5857 del 7/12/ 2000, Chiuppi, rv 218080; sez. 1, n. 6191 del 15/5/1997, Pagella, rv. 207935; sez. 1, n. 5162 del 29/11/1993, Pellicane, rv. 198629; sez. 1, n. 701 del 14/3/1988, Uberti, rv. 180228; sez. 6, n. 2632 del 16/12/1986, Melidoni, rv. 175243; sez. 1, n. 10592 del 25/9/1985, Silvestro, rv. 171041).
3.4. L'entrata in vigore della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/477/CEE, con la quale erano state introdotte norme volte al "controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", non aveva indotto alcun mutamento nell'orientamento interpretativo sopra esposto.
3.4.1. La direttiva, in vista dell'instaurazione entro il 31/12/1992 del mercato unico ove assicurare la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali in uno spazio territoriale privo di frontiere interne e di controlli, aboliti anche a fini di rinvenimento di eventuali armi detenute dai cittadini in movimento, aveva dichiaratamente inteso rafforzare il controllo all'interno degli stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro stato membro, mediante la parziale armonizzazione delle singole legislazioni nazionali e l'introduzione della definizione di categorie di armi da fuoco, delle loro parti e munizioni, la cui acquisizione e detenzione da parte di privati doveva essere vietata in ogni caso, oppure subordinata ad autorizzazione o a dichiarazione, senza con ciò pregiudicare la facoltà degli stati aderenti di adottare normative anche più severe per prevenire il traffico illecito di armi.
3.4.2. In particolare, l'allegato I della direttiva, dopo avere fornito la classificazione delle armi, delle parti e delle munizioni, aveva specificato: "Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:
il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte", senza con ciò inserire nell'elenco i caricatori delle armi da fuoco. Al riguardo, del tutto fondatamente la Corte di Cassazione aveva rilevato come l'inclusione nel catalogo delle parti "essenziali" delle armi da fuoco soltanto di alcune componenti non aveva valore definitorio e carattere tassativo, tanto da poterne desumere che gli oggetti esclusi dall'elenco non costituissero parti di arma e quindi fossero oggetto di libera detenzione e commercio, ma era funzionale ad assoggettare le parti indicate, ovvero il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, alla stessa disciplina dell'arma di appartenenza secondo l'introdotta catalogazione nei quattro distinti gruppi delle armi vietate (categoria A), delle armi soggette ad autorizzazione (categoria B), delle armi soggette a dichiarazione (categoria C) e delle altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e quindi estranee all'osservanza di alcun obbligo (categoria D) (Cass. sez. 3, n. 5329 del 12/12/2007, Cagnin ed altro, rv. 238860; sez. 1, n. 5857 del 7/12/ 2000, Chiuppi, rv 218080).
3.4.3 La direttiva, che aveva inteso conciliare l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e l'esercizio dei diritti individuali pur nella garanzia della sicurezza pubblica, ha ricevuto attuazione nell'ordinamento italiano con la L. 19 dicembre 1992, n. 489, attributiva all'esecutivo della delega per l'emanazione di un decreto legislativo di recepimento dei criteri della disciplina comunitaria, cosa avvenuta con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, che ha introdotto modifiche alla L. n. 110 del 1975 e ha realizzato la carta europea d'arma da fuoco per agevolare la circolazione delle armi destinate all'attività venatoria ed a quella sportiva.
3.5 In tale contesto normativo è intervenuta la successiva direttiva del Consiglio della Comunità europea 2008/51/CE, la quale ha operato la revisione mediante modifiche ed integrazioni della precedente del 1991, apprestando la disciplina fondamentale sulle armi in ambito comunitario in attuazione dell'adesione, avvenuta il 16/1/2002 da parte della Comunità europea, al protocollo del 15/11/2000 contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, allo scopo dichiarato di "garantire un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza su tale direttiva", di contrastare fenomeni criminosi in espansione nel territorio comunitario, connessi all'uso delle armi trasformate, da ricomprendere nelle categorie ridefinite di arma da fuoco e di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché di dare attuazione concreta alla nozione di tracciabilità di tali dispositivi, introdotta dalla direttiva 91/477/CEE. La direttiva n. 51/20078 ha ricevuto attuazione da parte del governo italiano con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 288 del 10 dicembre 2010), che ha dato esecuzione alla delega attribuitagli dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 36, entrato in vigore a far data dal 1 luglio 2011.
3.5.1 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, va detto che il nuovo testo normativo, dopo avere dettato la nozione di arma da fuoco, all'art. 2 ha introdotto nel D.Lgs. n. 527 del 1992 l'art. 1 bis, il quale alla lett. b) ha testualmente stabilito la seguente definizione di parte di arma: "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco", mentre alla successiva lett. c) ha dettato l'ulteriore nozione di "parte essenziale" di arma, intendendo per tale "il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte". 3.5.2. È dunque testuale la previsione contenuta nell'art. 1 bis della necessaria sussistenza di due requisiti per considerare un componente parte di arma da fuoco, ossia la progettazione specifica per essere inserito in detta arma e l'essere indispensabile al suo funzionamento;
la norma contiene subito dopo un'elencazione di elementi, ritenuti costituire "in particolare" parti di arma da fuoco, ossia "la canna;
il fusto;
la carcassa;
il carrello;
il tamburo;
l'otturatore; il blocco di culatta", senza menzionare il caricatore.
3.5.3. I primi interventi interpretativi si sono espressi per l'avvenuto declassamento del caricatore, da parte indispensabile a mero accessorio dell'arma da sparo e quindi per la liberalizzazione delle condotte che lo riguardino, non più soggette all'obbligo di denunzia quanto all'acquisizione del possesso, di giustificazione della cessazione della disponibilità, di avviso per il trasporto. In tal senso milita la Circolare del Ministero dell'Interno del 24/6/2011 n. 557/AS/10900(27)9, la quale ha esplicitamente affermato come il caricatore, alla stregua delle nuove definizioni fornite dall'art. 1 bis, non sia più considerato parte d'arma, per cui a far data dal 1 luglio 2011 "qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente" e si è espressa anche la sentenza, resa da questa sezione della Corte di Cassazione n. 4050 del 17/10/2012, Canovari, rv. 254190 - citata dal P.G. a sostegno delle conclusioni rassegnate nel presente giudizio - secondo la quale tale oggetto, così come disposto per il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, non è più sottoposto ad alcuna limitazione dalla vigente normativa sulle armi, per cui "conformemente alla normativa sulla successione di leggi penali di cui all'art. 2 c.p., secondo la quale la modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo se il medesimo integri la fattispecie penale, in tal modo venendo a partecipare della natura di questa (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 16/01/2008, Magera, Rv. 238197; Sez. 3, n. 15481 del 11/01/2011, dep. 18/04/2011, Guttà, Rv. 250119), deve affermarsi che la detenzione di caricatori di arma da fuoco non è più prevista come reato".
4. A seguito di approfondita e più matura riflessione sul tema, previa corretta analisi del testo di legge nella parte d'interesse (D.Lgs n. 204 del 2010, art. 2, lett. b), questa stessa Sezione è pervenuta, con convinzione, alla diversa conclusione della punibilità della condotta ascritta al ricorrente anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, dovendosi ancora considerare il caricatore, pure nella sua singola individualità (benché non inserito nell'arma), parte di arma (si vedano: Sez. 1, sent. n. 27814 del 23/4/2013, Ferrari, Rv. 255877; Sez. 1, sent. n. 36648 del 14/6/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, sent. n. 39209 del 24/6/2013, AR, non massimata).
4.1. Valgono, dunque, le seguenti considerazioni, posto che nella categoria in esame (parte di arma), come già detto, rientra, a tenore letterale della norma citata, prima parte, "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile per il suo funzionamento":
a) un caricatore (serbatoio mobile per un'arma da fuoco), attesi gli aspetti morfologici che lo contraddistinguono (dimensioni, consistenza, elementi di aggancio o di inserimento etc), è progettato specificamente per essere utilizzato in tale sua funzione, quale elemento di un'arma da fuoco, eventualmente di ricambio (in sè, isolatamente considerato, non avrebbe altra funzione);
b) il fatto stesso che la legge comprenda nella categoria parti di armi non solo i componenti, ma anche gli elementi di ricambio, convalida l'interpretazione qui sostenuta, posto che un caricatore, che si inserisce proprio in ricambio di un altro, rappresenta tipico - e per dato di comune esperienza - usuale elemento intercambiabile;
l'argomento è rafforzato dalla dizione qualsiasi (sempre che sia indispensabile per il funzionamento, su cui v. infra) che impone di escludere pretese limitazioni oggettive;
c) il caricatore soddisfa anche il secondo requisito (richiesto in via congiunta dalla norma) dell'indispensabilità per il funzionamento dell'arma, atteso che è del tutto evidente che il concetto di funzionamento, ai fini in parola, non può essere inteso in astratto, ma con riferimento alla specifica funzione per cui quel componente è stato progettato;
tale interpretazione viene imposta, già in via semplicemente letterale, dalla congiunzione "e" che lega in un senso compiuto la specifica progettazione al funzionamento;
un caricatore che sia stato progettato per una pistola semiautomatica consente di sparare colpi a ripetizione, diventando, così, indispensabile per il funzionamento di un'arma da fuoco di quella categoria;
ed invero, se pure potesse ammettersi che una tale arma possa anche funzionare a colpo singolo, con caricamento manuale, da ciò trarre la conclusione che la legge abbia considerato il caricatore parte non indispensabile significherebbe presupporre che il legislatore abbia considerato normale un uso anomalo e del tutto sporadico ed eventuale (nonché abbia avuto un'idea antiquata delle armi), il che in sede interpretativa non può ammettersi;
d) l'elencazione (in particolare, la canna, il fusto etc.) che segue l'indicazione di cui alla prima parte deve intendersi meramente esemplificativa e non tassativa;
in tal senso milita il costrutto logico-sintattico, posto che la locuzione in particolare segue una definizione di carattere generale (qualsiasi componente o elemento di ricambio...indispensabile al funzionamento); se tale elencazione avesse voluto avere, nell'intenzione del legislatore, valore tassativo, essa sarebbe stata espressa in termini di pura elencazione, autonoma ed in sè completa (sono parti di arma...), senza previa definizione generale, che dunque è quella che determina la delimitazione del concetto nella sua valenza giuridica;
è, poi, evidente che se tale elencazione fosse tassativa, sarebbe gravemente manchevole (lasciando fuori elementi indispensabili per il funzionamento, quali il grilletto e il percussore, che non si ritrovano neppure nell'indicazione delle parti essenziali); deve, allora, concludersi che si tratta (pur nell'ambito di una discutibile tecnica legislativa) di un'elencazione esemplificativa, non esaustiva, volta a dirimere eventuali dubbi su elementi che avrebbero potuto ingenerare incertezze;
e) risulterebbe, poi, davvero incomprensibile, nella pretesa lettura tassativa, che la norma comprenda tra le parti di arma il tamburo (che è il serbatoio per i revolver), che dunque rimane parte di arma ad ogni effetto, e non il caricatore (serbatoio per le pistole): si tratterebbe di una differenziazione del tutto irragionevole, posta l'identica funzione (consentire colpi ripetuti);
f) risulterebbe, poi, ancora incomprensibile, sempre nell'ottica qui contrastata, che il caricatore sia rimasto parte di arma per quanto attiene alle armi da guerra (non essendovi stata in tal senso immutazione normativa), e non lo sia più per le armi comuni da fuoco, trattandosi dello stesso oggetto con la medesima funzione;
ed infatti, è sì vero che un'arma da guerra è res illicita per i privati in toto, ma l'oggetto singolo, in sè considerato, ove lo si dovesse ritenere parte non essenziale, dovrebbe essere ritenuto irrilevante anche in relazione alle armi da guerra;
g) del tutto inammissibile, infine, risulterebbe che debba essere considerato parte di arma - perché positivamente indicato come tale - il silenziatore (dispositivo per attenuare il rumore di uno sparo) e non il caricatore che è determinante per lo sparo stesso. Conforta, poi, l'interpretazione qui sostenuta la ratio della legge che si muove nella direzione di rendere più stringente il controllo sulle armi e meno facile la loro diffusione incontrollata, ratio che sarebbe facilmente elusa qualora si ritenesse i caricatori, ove esclusi dalla categoria di parti di armi, non più soggetti a denuncia e ad ogni altra connessa regolamentazione, con l'inaccettabile conseguenza che ne sarebbero consentiti acquisto e possesso senza limiti, così accordando maggiore ed incontrollata potenzialità di fuoco ai possessori (legittimi o abusivi) di armi da sparo. In particolare, le diffuse e devastanti conseguenze sul piano della moltiplicazione della potenzialità di fuoco dei gruppi criminali, senza poter intervenire con salvifici atti di sequestro e di arresto per il possesso dei soli caricatori, così riducendo in modo significativo la doverosa attività statale di prevenzione dei reati, specie per i più gravi (quelli associativi e di sangue), rendono evidente che non può essere corretta un'interpretazione che attribuisca tale - invero sconcertante - voluntas alla riforma in esame (che, di contro, come si è già rilevato, è improntata a ben altro rigore).
Le contrarie indicazioni offerte dalla circolare del Ministero dell'Interno, per la sua natura di atto amministrativo, pur di autorevole provenienza, non possono ritenersi vincolanti in sede giudiziale, anche perché prive di una penetrante disamina del dato testuale e teleologia) delle disposizioni del D.Lgs. n. 204 del 2010 e della direttiva comunitaria presupposta.
Tanto ritenuto, risulta agevole considerare l'infondatezza della contraria tesi che si basa sull'esclusione del caricatore dall'elenco di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 19 come risultante dalla modifica apportata dal cit. D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. l: ed invero, una volta ritenuto che il caricatore sia parte di arma perché rientrante direttamente nella definizione di cui alla prima parte della norma sopra citata (qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco ed indispensabile per il suo funzionamento), ed una volta ritenuto ancora che l'elencazione di cui alla seconda parte (in particolare...etc.) non sia tassativa, e dunque non escludente il caricatore dalla categoria, la cancellazione del caricatore dall'art. 19 cit., come modificato, perde significato a questi fini. La citata L. n. 110 del 1975, art. 19, invero, non pone la definizione di parte di arma, a differenza del D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2, ma si limita ad indicare le parti di arma per le quali, in caso di loro trasporto, si impone il previo avviso all'autorità di P.S.. È vero che, prima del D.Lgs. n. 204 del 2010, l'indicazione fornita dall'art. 19 era considerata di significato sostanzialmente definitorio, ma ciò semplicemente perché la specifica normativa non comprendeva ancora un'esplicita definizione di parte di arma. Dall'avvenuta cancellazione della parola caricatori dal citato art. 19 non può, dunque, trarsi conclusione escludente in via generale, posto che ora la definizione della categoria sussiste nel D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2, come sopra motivato. L'abolizione dell'obbligo di previo avviso all'autorità di P.S. per la condotta di trasporto di caricatori resta, dunque, un'incongruenza, rispetto agli obblighi generali di denuncia ed altro relativi alle parti di armi, ma non è argomento per superare l'evidente inclusione dei caricatori nella categoria parti di armi, come qui sostenuto e deciso sulla base del testo normativo.
Peraltro, a ben vedere, la rilevata incongruenza è solo relativa, posto che l'obbligo in concreto gravava solo su chi avesse denunciato l'arma (o una sua parte), mentre il detentore abusivo, versando in illicito ab origine, non si sarebbe certo autodenunciato avvisando l'autorità di P.S. del trasporto: dunque non vi è incongruenza sul piano dell'attività repressiva delle posizioni illegali (per le quali è sufficiente, per sequestro ed arresto, acquisto, possesso e porto, e quest'ultimo, in tal caso, coincide con il trasporto), mentre l'esclusione del trasporto dei caricatori per i possessori leciti (che abbiano denunciato il possesso dell'arma o di una sua parte) ben può rientrare nella plausibile discrezionalità del legislatore, atteso che in caso di trasferimento permane comunque l'obbligo di nuova denuncia secondo il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (T.U.L.P.S.) e art. 58 del relativo Regolamento, così
rendendosi possibile la continua tracciabilità dell'arma o della sua parte.
In conclusione, deve affermarsi che il caricatore per arma da fuoco, seppure inteso nella sua individualità, disgiunto dall'arma cui può inerire, costituisce "parte di arma" anche ai sensi della vigente normativa, con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013