Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 gennaio 2026 |
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- 1. Circolare Settimanalehttps://www.fiscoetasse.com/
- 2. Cassazione Civile: Sentenza n. 9878 del 05/02/2019 (fonte: cortedicassazione.it, Corte di CassazioneAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Detassazione premi di produttività 2012 in base ai vecchi parametri con sanzioniAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
- 4. Avv. Giovanni IariaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019https://www.finanzaefisco.com/
Approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020 il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2019. Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 contiene alcune rilevanti novità. Di seguito le principali modifiche. Frontespizio Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 8 nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) esonerati dall'apposizione del visto di conformità. La nuova casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” deve essere …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2024, n. 28452Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3733/2022 R.G. proposto da: GUIDO CARMELO, CARIATI DANIA CLAUDIA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Prati 21, presso lo studio dell'avvocato LUCA TEDESCHI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro VARUGA IMMOBILIARE S.A.S. di AU BI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIOLINO CONTE; -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 28452 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 di 31 avverso la sentenza n. 7091/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
- conservazione degli effetti per il mittente·
- necessità·
- notificazione telematica effettuata dall'avvocato·
- esclusione·
- mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario·
- perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario·
- tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio·
- citazione·
- domanda giudiziale·
- procedimento civile·
- indicazione dell'autorita' giudiziaria adita·
- contenuto
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2022, n. 23051Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n.23410-2014 rg proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro A.M.B. S.S., B. HOLDING S.R.L. (già HO s.p.a., già FINBA s.r.l.), AR TO RI e TI NO, in qualità di soci della società AMB e della società ZI DE s.r.l. (cessata per scissione totale il 31/12/2008), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Civile Sent. Sez. U Num. 23051 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: STALLA GIACOMO RI Data pubblicazione: 25/07/2022 2 di 22 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi …Leggi di più...
- imposta di registro·
- atto di scissione di società semplice·
- fondamento·
- primato·
- imposta in misura fissa.·
- imposta in misura fissa·
- interpretazione letterale·
- norme tributarie·
- tassazione in misura fissa·
- applicazione·
- applicazione dell'imposta·
- fonti del diritto·
- interpretazione degli atti normativi·
- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
- atti sottoposti a condizione sospensiva
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2020, n. 23597Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9935-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 23597 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 27/10/2020 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato DA NU, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 757/2018 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 21/09/2018. Udita la …Leggi di più...
- giurisdizione del giudice ordinario – sussistenza – fondamento·
- "causa petendi"·
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- controversie·
- corte dei conti·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2020, n. 23598Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9936-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 23598 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 27/10/2020 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato RI ZI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 756/2018 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 21/09/2018. Udita la …Leggi di più...
- inosservanza termini procedimento·
- giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
- interessi legali·
- ritardo procedimento amministrativo·
- art. 133 d.lgs. n. 104/2010·
- risarcimento danni·
- art. 24 d.P.R. n. 1032/1973·
- giurisdizione giudice ordinario·
- obbligazione civilistica
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2019, n. 14266Provvedimento: 14266-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMPUGNAZIONI CIVILI - Primo Presidente f.f. - INTEGRAZIONE DEL PIETRO CURZIO CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI- INOSSERVANZA DEL -- Presidente Sezione - LI MANNA TERMINE Ud. 26/03/2019 - RA ANTONIO GENOVESE - Consigliere - PU R.G.N. 23774/2013 UMBERTO BERRINO - Consigliere - Cear. 14266 Rep. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - е-мC.M. - Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - -- Consigliere - ALBERTO GIUSTI -· Consigliere - ANTONELLO COSENTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
- ordine di integrazione del contraddittorio·
- termine insufficiente·
- richiesta di rimessione in termini·
- morte o perdita di capacità della parte contumace·
- onere del notificante·
- termine ex art. 331 c.p.c·
- notificazione·
- dell'atto di impugnazione·
- impugnazioni in generale·
- agli eredi·
- impugnazioni civili
Versioni del testo
- Art. 1. Risultati differenziali 1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all' articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23 novembre 2011 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 . - Art. 2. Gestioni previdenziali 1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell' articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, e dell' articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all' articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge di stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All' articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All' articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , le parole da: «Per realizzare» fino a: « legge 23 dicembre 1998, n. 448 ,» sono soppresse. - Art. 3. Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.