Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità del giudice non è violato quando il giudice, che ha svolto l'istruttoria, ha risolto le questioni inerenti all'oggetto del giudizio ed ha assunto la decisione finale, non è lo stesso che ha compiuto gli atti precedenti, quali l'accertamento della regolare costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia e la mera dichiarazione di apertura del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2007, n. 14068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14068 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 18/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 74
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 041543/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EN N. IL 13/04/1965;
avverso sentenza del 05/06/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 giugno 2003 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del locale Tribunale, che il 27 novembre 2002 aveva condannato IN AN alla pena di otto mesi di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 5 e alla L. n. 575 del 1966, art. 9 comma 2. Avverso la decisione della Corte di Appello di Catania del 05.06.2003 propone ricorso per Cassazione AN IN esponendo i motivi posti a fondamento dell'impugnazione; che qui di seguito si riproducono per intero.
- Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella specie della norma ex art. 179 c.p.p., in relazione all'art.525 c.p.p., comma 2, stante l'intervenuta sentenza pronunziata,
nonostante la mancata rinnovazione del dibattimento in data 25 settembre 2002 e 27 novembre 2002, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)).
- Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella specie della norma ex art. 8 c.p.p., in relazione agli artt.21, 24, 181 e 185 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)).
- Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella specie del combinato disposto dell'art. 179 c.p.p., comma 2 e art. 429 c.p.p., comma 2, in relazione alla lettera e) del comma 1 del citato art. 429 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
Manifesta illogicità, nonché mancanza della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). - Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella specie della norma ex art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione agli art. 111 Cost. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p.;
(art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) c.p.p.). inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella specie della norma ex art. 179 c.p.p., in relazione all'art.525 c.p.p., comma 2, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)).
Con il primo motivo di appello la difesa del ricorrente eccepiva la mancata rinnovazione del dibattimento ad opera dei diversi Giudici che nel corso del primo grado di giudizio si erano succeduti prima di addivenire a sentenza.
Stante ciò, si sollecitava pronunciarsi la nullità della sentenza stante la violazione dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 525 c.p.p., comma 2. La Corte adita disattendeva la richiesta assumendo come il principio di immanenza del Giudice non poteva trovare applicazione nel caso di specie, poiché il Giudice di prime cure, avendo semplicemente dichiarato la contumacia dell'imputato, non aveva per ciò stesso partecipato al dibattimento;
Su questo presupposto, si argomentava come il Giudice di prime cure, successivamente intervenuto, non fosse obbligato a rinnovare il dibattimento, e ciò sulla base di una Giurisprudenza mai citata, ma assunta come costante. Si premette come questa difesa assuma a supporto del proprio giudizio, riportandolo di seguito, l'arresto giurisprudenziale reso a Sezioni Unite, secondo il quale anche la dichiarazione di apertura del dibattimento, rientri nella sequenza procedurale che deve essere rinnovata in caso di mutamento fisico del Giudice: "Il principio di immutabilità del giudice posto dall'art. 525 c.p.p., comma 2 a pena di nullità assoluta, impone che Quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (ari. 492), dall'esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 495), dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli art. 45 c.p.p. e ss. Cassazione penale, sez. un., 15 gennaio 1999, n. 2". L'esame delle fasi del primo grado di giudizio, rende evidenti le plurime violazioni dell'art. 525 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 179 c.p.p., stante le omesse rinnovazioni dibattimentali e, per l'effetto, appare conforme al dettato normativo disporre per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella specie della norma ex art. 8 c.p.p., in relazione agli artt.21, 24, 181 e 185 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)),
manifesta illogicità della motivazione, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Sul punto la difesa, affrontando il tema dell'incompetenza territoriale, evidenzia, in uno, anche l'illogicità della motivazione resa dalla Corte di appello. Con motivo d'impugnazione la difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 8 c.p.p., comma 1, argomentando come in data 23 gennaio 2002, innanzi il Giudice di prime cure, si era eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice monocratico di Catania, apparendo evidente, anche dal capo d'imputazione (Commesso in Gravina di Catania, 10 ottobre 1999), come il reato contestato fosse stato consumato in territorio di Gravina di Catania e, quindi, ricadente sotto la competenza del Tribunale di Mascalucia.
Il Presidente del Tribunale di Catania, sul presupposto della intervenuta fase dibattimentale, dichiarava la tardività dell'eccezione.
La difesa, sul punto, propose impugnazione.
La Corte di appello dichiarava che il motivo di doglianza fosse infondato poiché:
"l'eccezione di incompetenza territoriale è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 491 c.p., allorché erano state compiute le formalità di apertura del dibattimento".
Sul punto la difesa evidenzia come la Corte di appello, stante il rispetto del termine di cui all'art. 491 c.p.p., avrebbe dovuto ai sensi degli artt. 21 e 24 c.p.p., disporre l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ma quel che soprattutto preme rilevare è il seguente dato;
Con il primo motivo di appello la difesa aveva lamentato innanzi la Corte la mancata rinnovazione del dibattimento.
La Corte decise per l'infondatezza, cosi argomentando: La mera dichiarazione di contumacia non è partecipazione al dibattimento (come ormai statuito dalla costante giurisprudenza) sicché il Giudice che succeda successivamente non è obbligato...". Stante tale arresto, non è comprensibile, come subito dopo si affermi, in motivazione, che la diversa eccezione di incompetenza territoriale, lamentata con il secondo motivo d'appello, fosse tardiva, atteso che erano state adempiute le formalità di apertura del dibattimento: "l'eccezione di incompetenza territoriale è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 491 c.p., allorché erano state compiute le formalità di apertura del dibattimento". Delle due, l'una.
- la Corte ha disatteso l'eccezione d'incompetenza, pur riconoscendone la fondatezza, ed in questo caso la sentenza, oggi, merita censura.
- Ovvero la Corte di appello riconoscendo che il dibattimento fosse aperto, acclara la tesi della mancata rinnovazione dibattimentale, determinando anche in questo caso la necessaria censura della Suprema Corte.
Appare, comunque, evidente come la Corte di appello, affrontando due temi diversi ma legati indissolubilmente dal rispetto del termine di apertura del dibattimento, abbia inspiegabilmente reso una motivazione non solo illogica, ma sul punto assolutamente contraddittoria, poiché apertamente confiiggente. Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità e nella spese del combinato disposto dell'art. 179 c.p.p., comma 2 e art. 429 c.p.p., comma 2, in relazione al citato art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c));
omessa motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). Erra la Corte di appello, a ritenere non fondato il terzo motivo di appello afferente la nullità del decreto di citazione a giudizio, così affermando:" la contestazione del fatto appare sufficientemente precisa nel decreto di citazione".
Prescindendo dalla mera e stringata formula di stile utilizzata, che già da sola determina l'annullamento per omessa motivazione, si sottolinea come la sentenza sia dimentica di un dato inconfutabile:
AN IN venne condannato per violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2.
Aveva eccepito subito la difesa, in primo grado di giudizio e con motivi d'impugnazione, la violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 2. Dalla lettura del decreto di citazione a giudizio, appariva, infatti, chiaro come all'imputato veniva erroneamente contestata la violazione della L. 31 maggio 1965, art. 9.
Tale macroscopico errore aveva determinato la dedotta nullità che non ha trovato riscontro ne' innanzi il Giudice di primo grado. Omessa motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 11 ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'ultimo motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex arto 62 bis c.p.. Atteso come sia stato disatteso in toto il motivo ci appello ritualmente proposte così venendo meno all'obbligo motivazionale, sancito dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., appare conforme a Giustizia annullare l'impugnata sentenza.
Manifesta carenza della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato art. 606 c.p.p., comma 1. AN IN, riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, veniva condannai alla pena a lui irrogata.
Sostenne la difesa come il AN dovesse essere assolto dalla imputazione, così come contestata, giusta l'applicazione dell'art.47 c.p. disciplinante l'errore di fatto.
L'imputato non ebbe, infatti, percezione diretta della violazione commessa, sì da integrare gli estremi di una corretta applicazione della disciplina prevista dall'art. 47 c.p.. Sul punto, la Corte di Appello si era limitata a ritenere tali argomentazioni delle semplici illazioni così venendo meno ad un preciso obbligo motivazionale.
Anche per tale motivo si chiede l'annullamento della impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Osserva, preliminarmente, questa Corte di legittimità che correttamente i Giudici di appello hanno rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto essa era stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. essendo state già compiute le formalità di apertura dei dibattimento.
Tale motivazione non è assolutamente In contraddizione - come vorrebbe il ricorrente - con la successiva statuizione della Corte territoriale che ha respinto l'eccezione con la quale era stata dedotta la nullità del giudizio per violazione del principio sulla immutabilità del giudice. Invero, non è assolutamente influente la circostanza che il giudice che emette la sentenza sia diverso da quello che abbia dichiarato la contumacia dell'imputato ed aperto il dibattimento, sempre che prenda parte - come è avvenuto nella specie - in alcun modo alla successiva istruttoria dibattimentale. Invero, il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2, riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale ed, in particolare, le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti l'oggetto del giudizio e simili. In altri termini, la decisione conclusiva deve essere necessariamente adottata dal medesimo giudice che ha proceduto all'acquisizione delle prove ed ha risolto le questioni inerenti l'oggetto del giudizio, ma non riguarda il compimento degli atti precedenti, fra i quali quelli relativi all'accertamento della regolare costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia e la (mera) dichiarazione di apertura del dibattimento.
In conclusione, il principio dell'immutabilità del giudice è rispettato ogni qual volta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato interamente al dibattimento svolgendo la relativa istruttoria.
Anche il motivo concernente la violazione dell'art. 429 c.p.p. è manifestamene infondato.
Invero, con l'atto di appello, l'imputato si era lamentato che, nella specie, doveva ravvisarsi l'ipotesi di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 anziché quelli prevista dal comma 2 e che, comunque,
gli era stata erroneamente contestata la violazione della L. 31 maggio 1965, art.
9. Osserva questa Corte che i Giudici di 2^ grado hanno puntualmente motivato in ordine alla sussistenza della condotta criminosa di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e che, comunque, l'imputato era stato giudicato colpevole del reato cos come a lui contestato nel decreto digitazione e, cioè, "per aver violato la misuri della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza " applicatogli con decreto del Tribunale di Catania;
non si comprende, quindi, come possa ipotizzarsi, nella specie, la nullità del decreto di citazione a giudizio.
Assolutamente generico, oltre che infondato è il motivo di ricorso con cui si censura, in maniera del tutto astratta, che la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato la disciplina prevista dall'art. 47 c.p. disciplinante l'error di fatto. Parimenti del tutto infondato è il motivo di ricorso con cui l'imputato si lamenta della omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche denegate nel primo grado di giudizio.
Osserva questa Corte che il motivo di appello sul punto era assolutamente generico limitandosi l'appellante a richiedere la concessione di dette attenuanti senza censurare minimamente l'ampia motivazione con la quale il tribunale spiegava i motivi del diniego facendo riferimento alla gravità del fatto, alla intensità del dolo e ai numerosissimi precedenti penali.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione 2^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007