Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (ad es. per esigenze terapeutiche), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sei mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito.
Commentario • 1
- 1. Il trasferimento del soggetto recluso, se è posteriore alla domanda introduttiva, non determina variazione della regola attributiva della competenza territoriale…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 luglio 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 677) Il fatto Il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di permesso premio proposta da un detenuto. In motivazione si evidenziava come il 9 agosto del 2019 fosse intervenuto il trasferimento dell'istante presso la Casa di Reclusione di Parma e come apparisse dunque opportuno che la domanda venisse valutata dal Magistrato di Sorveglianza terrítorialmente competente. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto deducendo violazione di legge in quanto, al momento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 10441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10441 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 716
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 40971/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Magistrato di sorveglianza di Genova, con ordinanza pronunziata il 6.11.2009, in relazione alla ordinanza 26.10.2009 del Magistrato di sorveglianza di Pisa, nel procedimento di sorveglianza a carico di:
ES AL, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 26.10.2009 il Magistrato di sorveglianza di Pisa, investito della richiesta di liberazione anticipata avanzata dal detenuto AL AM, dichiarava la propria incompetenza per territorio, affermando che la competenza spettava al Magistrato di sorveglianza di Genova dal momento che il detenuto si trovava nel carcere di Pisa solo in via provvisoria, per cure, ma era assegnato alla Casa circondariale di Sanremo.
2. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Genova propone conflitto osservando che al momento della presentazione dell'istanza (in data 12.10.2009) l'AM si trovava ristretto nella Casa circondariale di Pisa da ormai nove mesi, essendo stato colà trasferito il 13.1.2009, sicché la sua detenzione a Pisa non aveva affatto i requisiti di assoluta transitorietà e temporaneità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità allorché affermava che la sosta occasionale presso una Casa circondariale non bastava a radicare la competenza del giudice della sorveglianza del luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. giacché entrambi i magistrati di sorveglianza hanno rifiutato di prendere cognizione dell'istanza del detenuto, affermandosi incompetenti in relazione al luogo di sua detenzione. E il conflitto va risolto affermando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa.
2. È principio consolidato, come esattamente ricorda il Magistrato di sorveglianza confligente, che il criterio secondo cui la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si determina in base all'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato si trova all'atto della richiesta (o della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento), non implica un atto di assegnazione formale del detenuto a una determinata struttura, ma è oggettivo, e si riferisce a qualsiasi situazione di permanenza, apprezzabile in termini di non assoluta provvisorietà, del detenuto in una certa sede. Sono di conseguenza inidonee a determinare la competenza soltanto le soste inconsistenti sotto il profilo temporale, determinate da transito o appoggio temporaneo, prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all'impostazione dell'esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale (Sez. 1, n. 91 del 05/01/1999, Radunanza;
n. 5334 del 01/10/1999, Graziadei;
Sez. 1, Sentenza n. 433 del 05/12/2001, Di Biasi).
3. Ora risulta dagli atti che l'AM era stato trasferito nella Casa circondariale di Pisa il 9.1.2009 per cure;
che il suo trasferimento era accompagnato dalla prescrizione, espressa, che non poteva essere ricondotto all'istituto di provenienza ad esigenze terapeutiche esaurite senza preventiva apposita disposizione dell'Amministrazione centrale;
che si trovava ancora a Pisa al momento in cui ha chiesto la liberazione anticipata in relazione al periodo, scontato presso detta casa, che andava dal 12.4.2009 al 12.10.2009; che era ancora a Pisa quando il Magistrato di sorveglianza di Pisa si è dichiarato incompetente.
La sua permanenza in istituto che radicava la competenza della magistratura di sorveglianza di Pisa non era dunque certamente ne' occasionale ne' momentanea, ma abbracciava anzi l'intero periodo da considerare. Non rilevano perciò le ragioni per le quali è stato trasferito a Pisa, ma il fatto che la sua permanenza in quella Casa circondariale aveva assunto il carattere di relativa stabilità.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010