Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 10441
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

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Massime1

Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (ad es. per esigenze terapeutiche), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sei mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito.

Commentario1

  • 1Il trasferimento del soggetto recluso, se è posteriore alla domanda introduttiva, non determina variazione della regola attributiva della competenza territoriale…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 luglio 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 677) Il fatto Il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di permesso premio proposta da un detenuto. In motivazione si evidenziava come il 9 agosto del 2019 fosse intervenuto il trasferimento dell'istante presso la Casa di Reclusione di Parma e come apparisse dunque opportuno che la domanda venisse valutata dal Magistrato di Sorveglianza terrítorialmente competente. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto deducendo violazione di legge in quanto, al momento di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 10441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10441
Data del deposito : 4 marzo 2010

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