Sentenza 11 dicembre 1997
Massime • 2
Nella valutazione del pericolo di fuga dell'imputato che legittima il ripristino della custodia cautelare in presenza di una sentenza di condanna, anche se risulti scaduto il termine massimo di fase, il giudice non può prescindere dall'entità della pena inflitta con la sentenza stessa che, se di per sè, non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che può rendere pressanti i propositi di fuga: in tale ottica, ai fini dell'accertamento della concretezza di tale pericolo, il giudice deve tener conto della misura della pena irrogata, congiuntamente ad altri elementi obiettivi da cui possa desumersi la ragionevole probabilità - e quindi non la mera possibilità basata su dati meramente congetturali - che l'imputato, se conservasse lo stato di libertà, potrebbe darsi alla fuga.
La regola del "tantum devolutum, quantum appellatum" delimita anche i poteri di cognizione del giudice di appello in materia di impugnazione di ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali, ma tale limite è operante soltanto rispetto ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, nonché a quelli con essi strettamente connessi o da essi dipendenti, e non riguarda, invece, le deduzioni in fatto e le argomentazioni in diritto svolte dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1997, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 11/12/1997
l. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 6989
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 36497/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RÌ RT n. il 07.11.1964
avverso ordinanza del 02.09.1997 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIÀ sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese;
sentito il difensore dell'imputato Avv. Fragasso;
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 21.12.1996, la Corte di Assise di Venezia applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RÌ ER, condannato all'ergastolo con sentenza di pari data per i delitti di omicidio volontario, aggravato dai motivi abietti e dalla premeditazione, e di occultamento di cadavere, ritenendo sussistente il pericolo di fuga per sottrarsi all'esecuzione della predetta pena ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b) c.p.p.- 2. - Con ordinanza del 2.7.1997, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello proposto nell'interesse del RÌ confermando la sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett. b) c.p.p. alla quale la disposizione contenuta nel citato art. 307, comma 2 lett. b) subordina il ripristino della custodia cautelare.
3. - Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per avere il tribunale, quale giudice di appello, travalicato i limiti del potere di cognizione risultanti dai motivi e addotto ragioni diverse da quelle enunciate nel provvedimento impugnato: venivano anche denunciate mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un concreto pericolo di fuga.
4. - Non ha fondamento la censura con cui è stata lamentata la violazione del principio devolutivo che, anche nell'appello cautelare, delimita i poteri di cognizione del giudice di secondo grado.
Nella recente giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la regola del "tantum devolutum quantum appellatum" delimita anche i poteri di cognizione del giudice di appello in materia di impugnazione di ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali, con la precisazione, tuttavia, che il limite è operante soltanto rispetto al punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, nonché a quelli con essi strettamente connessi o da essi dipendenti, e non riguarda, invece, le deduzioni in fatto e le argomentazioni in diritto svolte dal giudice di primo grado (Cass., Sez. Un., 25 giugno 1997, Gibilras). L'applicazione di tale principio al caso di specie rivela, in modo lineare, la piena correttezza della pronuncia del giudice dell'appello che, senza esorbitare dal thema decidendum delimitato dai motivi di impugnazione (sussistenza o meno dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett. b c.p.p.), ben poteva sviluppare argomenti e prendere in esame elementi fattuali risultanti dagli atti diversi da quelli addotti dal primo giudice.
5. - Deve essere disattesa anche la doglianza con cui sono stati dedotti i vizi logici e giuridici nei quali sarebbe incorso il tribunale nell'affermare la sussistenza dell'esigenza cautelare prefigurata dall'art. 274 lett. b) c.p.p.- L'art. 307, comma 2 lett. b) c.p.p. autorizza il ripristino della custodia cautelare, anche se risulti scaduto il termine massimo di fase, allorché, in presenza di una sentenza di condanna, il giudice ritenga esistente il pericolo di fuga dell'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale disposizione precisando che nella valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga il giudice non può prescindere dalla entità della pena inflitta con la sentenza di condanna che, se di per sè non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che può rendere pressanti i propositi di fuga: in tale ottica, ai fini dell'accertamento della concretezza di tale pericolo, il giudice deve tenere conto della misura della pena irrogata congiuntamente ad altri elementi obiettivi da cui possa desumersi la ragionevole probabilità - e quindi non la mera possibilità basata su dati meramente congetturali - che l'imputato, se conservasse lo stato di libertà, potrebbe darsi alla fuga (Cass., Sez. I, 14 ottobre 1996, Mondoni;
Cass., Sez. I, 22 marzo 1996, Occhipinti, Cass., Sez. I, 4 aprile 1995, Bongiovanni;
Cass., Sez, I, 14 settembre 1994, Corona). Alla luce dei principi testè esposti appare evidente la piena correttezza logica e giuridica dell'ordinanza impugnata con cui il tribunale ha esattamente apprezzato non solo la circostanza estremamente significativa dell'applicazione della pena dell'ergastolo ma anche la personalità dell'imputato e la circostanza che questi è coniugato con una cittadina bulgara che ha mantenuto la propria dimora nel paese di origine, pervenendo al ragionevole convincimento, di indubbia conseguenzialità logica, della sussistenza di un concreto pericolo che l'imputato possa sottrarsi all'espiazione della pena perpetua mediante la fuga. 6. - Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 23 della l. 332/95.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 23 della l. 332/95. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998