Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1997, n. 6989
CASS
Sentenza 11 dicembre 1997

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Nella valutazione del pericolo di fuga dell'imputato che legittima il ripristino della custodia cautelare in presenza di una sentenza di condanna, anche se risulti scaduto il termine massimo di fase, il giudice non può prescindere dall'entità della pena inflitta con la sentenza stessa che, se di per sè, non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che può rendere pressanti i propositi di fuga: in tale ottica, ai fini dell'accertamento della concretezza di tale pericolo, il giudice deve tener conto della misura della pena irrogata, congiuntamente ad altri elementi obiettivi da cui possa desumersi la ragionevole probabilità - e quindi non la mera possibilità basata su dati meramente congetturali - che l'imputato, se conservasse lo stato di libertà, potrebbe darsi alla fuga.

La regola del "tantum devolutum, quantum appellatum" delimita anche i poteri di cognizione del giudice di appello in materia di impugnazione di ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali, ma tale limite è operante soltanto rispetto ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, nonché a quelli con essi strettamente connessi o da essi dipendenti, e non riguarda, invece, le deduzioni in fatto e le argomentazioni in diritto svolte dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1997, n. 6989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6989
    Data del deposito : 11 dicembre 1997

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