Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivando dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
00550-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Andrea Tronci -Presidente- Sent. n. sez. 2359/2018 Angelo Costanzo CC- 31/10/2018 Mirella Agliastro R.G.N. 28052/2018 Laura Scalia -Relatore- Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA AZ VI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2018 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Flavio Giacomo Sinatra, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 22 maggio 2018, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di RA AZ VI, attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per i reati, in continuazione ritenuti, di partecipazione, nel ruolo di pusher e custode della sostanza stupefacente, di un'associazione a delinquere armata (capo 1) e finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti nonché di più reati-fine di cessione e detenzione di sostanza del tipo cocaina e marijuana (capo 2), con l'aggravante di aver commesso tutti i fatti ascritti al fine di agevolare la famiglia di Gela dell'associazione mafiosa 'Cosa Nostra' di cui faceva parte RD VI nonché di essersi avvalso delle condizioni di assoggettamento e omertà scaturenti dalla contiguità a detta associazione (artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; art. 7 legge n. 203 del 1991). L'ordinanza genetica è stata annullata quanto al capo 5 dell'imputazione provvisoria, relativa alla contestata condotta di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, con relativo munizionamento.
2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre in cassazione il difensore di fiducia dell'indagato con tre motivi di annullamento.
2.1. Con il primo motivo si denuncia l'impugnata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 587 e 125, comma 3, cod. proc. pen. ed agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1.1. Il tribunale non avrebbe motivato in ordine alla mancata estensione, invece invocata nella prodotta dalla difesa, memoria intervenuto per altro cautelaredell'annullamento della misura provvedimento emesso in materia de libertate nei confronti dei coindagati, CA e LE, istituto applicabile anche, per l'art. 61 cod. proc. pen., in corso di indagine nei confronti di coloro che si trovino in identiche situazioni.
2.1.2. Il Tribunale del Riesame, in modo contraddittorio, dopo essersi espresso sulla evidenza, eccepita dalla difesa, che per uno dei reati fine, quello di detenzione di hashish rinvenuta presso l'abitazione di Feraci il 7 marzo 2014, l'indagato era stato già giudicato per sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 10 febbraio 2016, aveva comunque ritenuto, in altri passaggi della motivazione, il medesimo episodio a carico dell'indagato, in tal modo incorrendo nella elusione del principio del ne bis in idem.
2.1.3. Per i due residui episodi del 9 gennaio e del 21 febbraio 2014, sarebbe mancata in ogni caso una motivazione diretta a ricondurre gli stessi alla condotta associativa contestata fino all'aprile 2015 per i richiesti caratteri della stabilità e continuatività del contributo. Il rinvenimento presso l'abitazione dell'indagato di un quaderno su cui erano annotate, a mano, cifre, in difetto di altri elementi non avrebbe sostenuto la contestata partecipazione del primo alla struttura associativa nel ruolo di contabile, evidenza sostenuta dall'utilizzo del condizionale nell'ordinanza impugnata («dovrebbero riferirsi»). M 2 2.1.4. Il Tribunale avrebbe inoltre mancato di fare applicazione del cd. criterio trifasico nell'apprezzamento della chiamata di correo effettuata da Di EF ER, nei termini di cui all'art. 193, comma 3, cod. proc. pen., da valere anche ai fini cautelari, non provvedendo a riscontrare in esterno le dichiarazioni del primo che, comunque, avrebbero fatto generico riferimento ad un episodio di intimidazione a cui avrebbe partecipato anche RA che non sarebbe stato legato al mondo degli stupefacenti e che non avrebbe dimostrato lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio contestato ex art. 74 d.P.R. cit.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991. La circostanza contestata sotto il profilo dell'agevolazione ha natura soggettiva ai sensi dell'art. 118 cod. pen. e, proprio perché estraneo al sodalizio mafioso facente capo a RD VI, né era possibile a lui applicare l'art. 59 cod. pen., il ricorrente non avrebbe potuto contribuire agli interessi dell'associazione mafiosa, di riflesso», come ritenuto nell'impugnata ordinanza, attraverso le somme derivanti dal commercio della droga.
2.3. Con il terzo motivo si fa valere violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. La risalenza delle condotte a tre anni prima rispetto all'epoca di applicazione della misura;
l'interruzione dell'attività di indagine dall'anno 2015; l'estraneità ai fatti contestati della condotta invece apprezzata dal tribunale nella formulazione del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari (possesso di stupefacente per un episodio del 26 agosto 2015 in ragione del quale l'indagato era stato tratto in arresto); la mancanza di condotte da cui desumere la proclività al delitto e di collegamenti recenti con l'ambiente in cui l'illecito era maturato e ancora il trasferimento di RA in Germania, avrebbero reso illegittimo il giudizio espresso sulle ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. L'estensione della decisione favorevole adottata nel medesimo procedimento cautelare è questione dedotta in modo non specifico, risultando prodotto per il coindagato CA il solo dispositivo di annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame. M 3 In ogni caso, dalla produzione dell'ordinanza emessa nel procedimento
contro
LE OS si ha che l'annullamento è stato operato sulle esigenze cautelari per profili personologici dell'indagato, intesi come non espressivi di una particolare pericolosità. Le ragioni dell'annullamento nel distinto invocato procedimento sono personali e quindi, ed in modo correlato, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., lo sono gli stessi motivi di impugnativa che non possono, nei sortiti effetti di caducazione della misura de libertate, estendersi ai coindagati.
1.2. Si espone a giudizio di inammissibilità anche l'ulteriore profilo del primo motivo di ricorso. Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta valuta come integrativo delle condotte-fine contestate al capo 2 della imputazione provvisoria anche un episodio di cessione di sostanza occorso il 7 marzo 2014, medesima data in cui veniva registrata altresì una condotta di detenzione di sostanza per la quale l'indagato veniva condannato con sentenza del Tribunale di Gela del 10 febbraio 2016. I giudici del riesame valutano la contestazione cautelare come ancora aperta quanto ai singoli episodi-fine, ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 2 dell'imputazione provvisoria, nella rilevata diversità della condotta accertata nel procedimento cautelare rispetto a quella del distinto processo del Tribunale di Gela. Entrambi i procedimenti, si evidenzia nell'impugnata ordinanza, hanno ad oggetto episodi occorso il 7 marzo 2014, ma l'uno, quello di merito, ha riguardo ad una detenzione finalizzata allo spaccio, e l'altro, quello cautelare esaminato, ad una ulteriore e distinta condotta di cessione a terzi. Nella affermazione di principio sul carattere fluido della contestazione cautelare degli episodi fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e tanto fino alla richiesta di formulazione di rinvio a giudizio e del capo di imputazione, nella conseguente possibilità per il P.m. procedente di integrazione della prima, il Tribunale del Riesame valuta, con giudizio di piena ragionevolezza che non urta con il principio del ne bis in idem, quanto all'episodio-fine del 7 marzo 2014, la diversa condotta di cessione di sostanza stupefacente, VERIFICATAS: PRECEDENTERENTE RISPETTO ALLA GIÀ GIUD! = CATA DETENZIONE DEL Residuo. Nel raffronto tra le condotte contestate nel presente giudizio cautelare e quelle oggetto di accertamento nel separato giudizio di merito, resta efficacemente richiamato nell'impugnata ordinanza il principio per il quale, la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di M 4 stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267983 - 01). Nella pure mancata irrevocabilità dell'accertamento contenuto nella sentenza del tTribunale di Gela, l'alternatività delle condotte definite dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 fa sì che non operi la preclusione del ne bis in idem tra accertamento di merito e cautelare, nella diversità dei fatti in contestazione destinata, come tale, ad escludere, tra loro, ogni rapporto di inconciliabilità logica. Cade quindi per il saggiato percorso ogni critica portata in ricorso sulla contraddittorietà della sentenza e sulla violazione del ne bis in idem, ferma restando l'esistenza, peraltro, di altri due distinti episodi-fine ad integrazione della contestazione di cui al capo n. 2 dell'imputazione provvisoria.
1.3. Per ulteriore profilo, il ricorso contesta il formulato giudizio di sussistenza della gravità indiziaria della partecipazione associativa dell'indagato, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione di una frazionata lettura delle prove poste a fondamento del primo dal Tribunale di Caltanissetta. Sono infatti debitamente composti dal tribunale sul punto, per le formulate conclusioni: a) gli esiti di intercettazioni e riprese video operate da telecamere installate;
b) il rinvenimento nell'abitazione di RA di un quaderno con cifre, scritte a mano, riferite ai conteggi di 'dare' ed 'avere' derivanti dalle cessioni dello stupefacente. Quanto al punto b), il mezzo proposto ne contesta la sufficienza a riscontrare il contributo partecipativo a fronte, anche, dell'utilizzo, nel provvedimento cautelare impugnato, del modo verbale condizionale. Per una piana lettura dell'ordinanza impugnata, ritiene questo Collegio che la stessa non consegni incertezze o dubbi interpretativi all'uso dell'indicato modo verbale là dove il tribunale conclude, invece e proprio, nel senso che l'indicato rinvenimento sia un «elemento che comprova ulteriormente la sua -dell'indagato- partecipazione quale contabile del sodalizio» (p. 8). Il raccordo dell'indicato dato con gli esiti delle intercettazioni e riprese effettuate dalle telecamere delle condotte poste in essere dall'indagato e dagli altri sodali non è poi toccato dalla proposta critica che risulta, come tale, inefficace nel disarticolare lo svolto ragionamento senza che il pure il contestato metodo di valutazione e l'oggetto delle dichiarazioni del M 5 chiamante, Di EF ER, valgano ad orientare diversamente il giudizio di questa Corte di legittimità.
2. E' inammissibile perché generico e manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del Riesame motiva sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 nella sua duplice accezione, secondo contestazione, dell'agevolazione mafiosa e dell'adozione del metodo mafioso, sicché la contestazione portata in ricorso alla declinazione soggettiva dell'indicato accidentale elemento, non vale, nella sua parzialità, e quindi non specificità, neppure a consentire l'individuazione dell'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione. In materia di impugnazioni avverso misure cautelari personali, ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, l'indagato non ha interesse a ricorrere in cassazione per escludere una sola delle declinazioni della prima, non derivando da tale esclusione alcuna concreta utilità (arg. ex Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01).
3. E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso perché generico. Viene in considerazione il tema della pericolosità sociale dell'indagato per collegamento del fatto partecipativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a lui ascritto con l'ambiente criminale mafioso ex art. 7 l. 203/91, per contestazione chiusa, ferma nella specie all'aprile 2015. Vale in materia associativa la regola presuntiva di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, ancora, della rilevanza del fattore tempo, inteso come distanza tra i fatti e l'epoca in cui interviene la misura, là dove ad essere contestati sono fatti associativi ex art. 74 d.P.R. n. 309 cit. che qualificati unicamente dai reati fine, non sono contrassegnati dalla stabilità del vincolo propria, invece, del diverso fenomeno mafioso (in termini: Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670 - 01; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153-01). Si tratta di contenuti su cui argomenta l'ordinanza, che provvede a riattualizzare il pericolo di recidivanza in ragione di una articolata motivazione sulla gravità del fatto, e quindi sul ruolo svolto dall'indagato nell'associazione, sulla personalità di questi, ricostruita per richiamo ai carichi pendenti, evidenze con cui non dialoga il ricorso che, ancora in modo 6 inefficace, richiama la contraria decisione di annullamento adottata dal Tribunale del Riesame rispetto ad altri sodali, rispetto ai quali la pronuncia caducatoria è stata adottata, secondo le stesse allegazioni difensive, proprio per una diversa valutazione del dato personologico e della condotta indagata. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Laura Scalia Andrea Tronci Andre Dire DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 8 GEN 2019 M DIC O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: N P U S EJ O Piera Esposito T R N O E C