Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
el 58683 ee A E S S N 7022 /0 1 A 6 C 8 O I 9 5 1 Z wah, 10.4.2001 / . A 4 N / R - 6 T 2 S B I . I . R G R.J. 95/98 . L R E P L . R A A D T . L A B E U D A D NOME DEL POPOLO ITALIANO B T I I E S 1 R T A N 3 I T ugatho Iva 1985- E N 1 S R E . I S E A N E T presunsioni A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE TRIBUTARIA CR 18241 composta dai Magistrati PRESIDENTE Dott. VINCENZO CARBONE CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE CONSIGLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA Dott. ANTONIO MERONE N. 58683 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ; ricorrente contro sas FRATELLI RE di IA LE e EN, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano via Forze Armate 11 intimato, costituito in udienza а mezzo procura speciale rilasciata all'avv. 6 7 8 1 Eugenio Merlino di Roma, presso il quale è elett. dom. intimata avverso la sentenza n. 17.10.96 in data 1.10.96 della Commissione Tributaria Regionale di Milano depositata in data. 7.11.96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 dal Consigliere dr. EN Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Quadri;
udito per il resistente l'avvocato Merlino;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ATTILIO ENNIO SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con verbaleprocesso di constatazione della Guardia di Finanza veniva rilevato che la ditta IA aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta MA di Perugia. Nella contabilità della MA veniva rilevata l'emissione di tratte sulla ditta IA, di importo superiore alle fatture emesse. Nel contempo, la MA emetteva a favore della IA assegni bancari per importi corrispondenti al maggior ammontare delle tratte spiccate rispetto alle fatture emesse. Sulla base dell'importo degli assegni lit. 129.669.966 nell'anno 2. 1985- la Guardia di Finanza riteneva che la IA avesse venduto alla MA merce senza fattura in evasione dell'Iva. L'Ufficio Iva di Milano procedeva alla conseguente rettifica della dichiarazione relativa all'anno 1985. La sas. IA proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la quale lo accoglieva, ' ritenendo insussistente la presunzione di cessione di merce senza fattura: infatti l'emissione di assegni di importo pari alle tratte giustificava l'esistenza di un finanziamento, nel senso che la MA emetteva tratte sulla IA onde procurarsi disponibilità finanziarie, mentre successivamente la stessa MA emetteva assegni a favore della IA per coprire le tratte.
3. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, dando atto che le ragioni esposte dalla IA erano state condivise Кни dalla Commissione Tributaria di primo grado di Perugia su ricorso della Samil;
dal Tribunale penale di Grosseto nel procedimento a carico di altro cliente della MA al quale erano stati contestati fatti analoghi a quelli contestati ad essa IA;
dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il quale aveva decretato non doversi procedere contro i fratelli IA;
dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano relativamente al contesto Irpeg Ilor. Proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava, motivando nel senso che l'ufficio non aveva prospettato argomentazioni diverse da quelle respinte dal giudice di primo grado. Nè avrebbero potuto essere presi in considerazione fatti nuovi e diversi: la presunzione semplice , quale si configura nel caso di specie, non può essere promossa> a presunzione complessa, basata su fatti certi, precisi e concordanti.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico, articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con l'unico motivo del ricorso, il Ministero delle Finanze deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 36 del Dlg. n. 546.92, 54 del Dpr. n. 633.72, 115, 116 Codice di Procedura Civile, 2729 Codice Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC кеш 6. La motivazione della sentenza impugnata è secondo il ricorrente, meramente apparente e contraddittoria: essa addebita all'ufficio di non avere addotto elementi nuovi, per poi dichiarare che comunque tali elementi non avrebbero potuto esser presi in considerazione. Inammissibile è il tentativo di motivare per relationem> rispetto alla sentenza di primo grado. I fatti sono quelli riferiti dalla Guardia di Finanza: emissione di assegni da parte della MA;
alcuna ragione di tale emissione emerge dalla contabilità; la contribuente non ha fornito alcune prova circa il preteso finanziamento>; ove un imprenditore riceva assegni da altro imprenditore, è lecita la presunzione di cessione di beni senza fattura.
7. Il ricorso è infondato. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato recependo le circostanze addotte a difesa dalla sas. IA e condivise dalla Commissione Tributaria di primo grado. Inoltre ha evidenziato che nella fattispecie sussiste una presunzione semplice, che non può essere promossa> a presunzione grave, precisa e concordante. Nella parte espositiva della sentenza di appello viene ricordato che gli assegni emessi dalla MA a favore della IA sono di importo corrispondente al ammontare delle tratte spiccate rispetto alle fatture maggior In siffatto contesto, i giudici di merito hanno emesse. correttamente ritenuto, con motivazione in fatto, che non fosse ipotizzabile una presunzione di cessione di merci senza fattura di ат importo pari agli assegni, in quanto gli assegni coprivano le tratte emesse senza causa. La pur sintetica motivazione della Commissione Tributaria Regionale 8. conferma il quadro fattuale già evidenziato in primo grado e non è assoggettabile a censura da parte di questa Corte di Cassazione la quale non può riesaminare il fatto> se non sotto il profilo dell'insufficienza о contraddittorietà della motivazione, vizi questi che non si ravvisano nella specie. Il ricorso va quindi rigettato. Giusti motivi, in relazione 9. all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. E N Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.4.2001 O I Z 6 8 A 9 R 5 1 . T / S 4 N I / - 6 G A 2 I E B IL PRESIDENTE . R R . R . L P A L A . T A D D DOTT. VINCENZO CARBONE . U L B E E B I T A D T I N R A S E 1 I T N S 3 R E E 1 S E . CONSIGLIEREIL CONSIGLIERE ESTENSORE I T N A A M DR. VINCENZO DI NUBILA IL CANCELLERE C1 NN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GNU. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TT