Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 21779
CASS
Sentenza 18 febbraio 2014

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Non è consentita l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni).

L'art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen. attribuisce all'indagato destinatario dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il diritto potestativo di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, con efficacia vincolante per il P.M. a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio; detto diritto potestativo non può, tuttavia, ritenersi esercitato nei casi in cui l'indagato abbia formulato una generica manifestazione di disponibilità ad essere interrogato, il cui unico effetto è quello di devolvere al Pubblico Ministero la facoltà di valutare l'opportunità o meno di procedere all'interrogatorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 21779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21779
Data del deposito : 18 febbraio 2014

Testo completo