Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 2
Non è consentita l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni).
L'art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen. attribuisce all'indagato destinatario dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il diritto potestativo di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, con efficacia vincolante per il P.M. a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio; detto diritto potestativo non può, tuttavia, ritenersi esercitato nei casi in cui l'indagato abbia formulato una generica manifestazione di disponibilità ad essere interrogato, il cui unico effetto è quello di devolvere al Pubblico Ministero la facoltà di valutare l'opportunità o meno di procedere all'interrogatorio.
Commentari • 2
- 1. Interrogatorio dopo avviso conclusione indagini richiesto nel corpo della memoria vale? (Cass. 28050/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
La collocazione della richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini nel corpo della memoria difensiva è irrilevante, ma non esonera la difesa dall'onere di renderla immediatamente riconoscibile: una formulazione ambigua, incidentale o inserita in contesti argomentativi eterogenei non vincola il Pubblico ministero all'espletamento dell'interrogatorio. Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. …
Leggi di più… - 2. Cambiare avvocato per ritardare processo? Abuso del diritto (Cass. 43593/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 21779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21779 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 18/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 431
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 42113/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR CO N. IL 26/04/1966;
avverso la sentenza n. 1123/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Di Santo Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2011 dal Tribunale di Lanciano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato UR CO colpevole di truffa aggravata e continuata, e lo aveva condannato - ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - alla pena ritenuta di giustizia, che aveva sospeso.
L'imputato, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - inosservanza di norme processuali (lamenta la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado per omesso interrogatorio, che asserisce essere stato richiesto ex art. 415-bis c.p.p.);
2 - inosservanza della legge penale (lamenta la mancanza di artifizi o raggiri, di un ingiusto profitto, del danno altrui, tutti elementi costitutivi della contestata truffa);
3 - contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, asseritamente risultante da: corrispondenza legale, atti di costituzione di parte civile;
copia degli assegni circolari prodotti dalla p.o.; estratto conto Banca Antonveneta prodotto dall'imputato;
prospetto riepilogativo degli assegni redatto dalla p.o. (lamenta, al riguardo, che le pp.oo. sarebbero inattendibili, non avendo, in qualità di parti civili, accettato il rito abbreviato;
che manca la prova della consegna del denaro;
che non sia stata presa in considerazione la contestazione del debito in missive;
che manca comunque la prova della quantità di denaro consegnato e restituito;
che la avvenuta ricezione di denaro era dovuta ad una diversa causale lecita;
l'inadeguatezza della ricostruzione dei movimenti contabili). In data 17 febbraio 2014, ovvero il giorno prima dell'udienza, è pervenuto un fax con dichiarazione di adesione ad astensione dalle udienze civili e penali per il giorno 18 febbraio 2014. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, l'avv. GIOVANNI DI SANTO, difensore di fiducia dell'imputato, ha ribadito la predetta manifestazione di volontà; su richiesta del P.G., e rilevato che il reato in oggetto si prescrive entro 90 giorni, il collegio, ai sensi dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, ha disposto procedersi alla discussione, e le parti presenti hanno concluso come da epigrafe;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ne complesso, è infondato.
PREMESSA.
1. Preliminarmente, nel ribadire le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza verbalizzata, va affermato (Sez. 6, sentenza n. 39248 del 12 luglio 2013, CED Cass. n. 256336) il seguente principio di diritto:
"Non è consentita l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per dichiarata adesione ad astensione forense, presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni)".
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 2. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
2.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
2.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
2.1.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. Sez. 2, sentenza 2 dicembre 2005, n. 26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, CED Cass. n. 623618). Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sentenza n. 16706 del 18 marzo - 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. 1, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sentenza n. 29263 dell'8-26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sentenza n. 25315 del 20 marzo - 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
2.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
2.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del cd. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
2.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
2.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21 - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio -13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciatole con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
2.5. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con i complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). LA NECESSARIA SPECIFICITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE.
3. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
3.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
3.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
3.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
3.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
3.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO.
4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
4.1. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO".
5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "cagionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". IL RICORSO.
6. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso che, nel suo complesso, è infondato.
6.1. Il primo motivo è infondato.
6.1.1. Questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenza n. 19483 del 16 aprile 2013, CED Cass. n. 256040; Sez. 1, sentenza n. 19948 del 5 maggio 2010, CED Cass. n. 19948) ha già chiarito che l'omesso interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del rito abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p.. Pertanto, se anche la dedotta nullità fosse stata realmente sussistente, il difensore, per effetto dell'opzione per il rito abbreviato, non potrebbe dedurla come motivo di ricorso, perché sanata.
6.1.2. Peraltro, nel caso di specie, la nullità - pur inammissibilmente dedotta - è tout court insussistente, poiché in realtà l'indagato non aveva presentato una formale ed inequivocabile richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, ma si era, al contrario, pacificamente limitato a formulare una generica e, pertanto, non vincolante, manifestazione di disponibilità ad essere interrogato.
Invero, l'art. 415-bis c.p.p., comma 3, attribuisce all'indagato, destinatario dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il diritto potestativo di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, con efficacia vincolante per il P.M., che in tema non gode di alcuna discrezionalità.
Tuttavia, nel caso di specie, l'indagato, lungi dall'esercitare tale diritto potestativo, si era limitato, con la sua generica manifestazione di disponibilità ad essere interrogato, a trasferire al Pubblico Ministero la valutazione relativa all'opportunità o meno di procedere all'interrogatorio; e, di conseguenza, legittimamente il Pubblico Ministero aveva ritenuto l'interrogatorio non necessario. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "L'art. 415-bis c.p.p., comma 3, attribuisce all'indagato destinatario dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il diritto potestativo di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, con efficacia vincolante per il P.M. (a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio), che in tema non gode di alcuna discrezionalità; detto diritto potestativo non può, tuttavia, ritenersi esercitato nei casi in cui l'indagato abbia formulato una generica manifestazione di disponibilità ad essere interrogato, il cui unico effetto è quello di devolvere al Pubblico Ministero la facoltà di valutare l'opportunità o meno di procedere all'interrogatorio".
6.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, e sono entrambi generici e manifestamente infondati. La Corte di appello, senza incorrere in violazioni di legge (ma quelle denunziate dal ricorrente sono più apparenti che reali, risolvendosi in concreto in ulteriori censure all'apparato motivazionale della sentenza impugnata), e con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, ha (f. 2 s.) compiutamente ricostruito la vicenda de qua ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, essenzialmente:
valorizzando le dichiarazioni delle pp.oo., confermate dalla documentazione prodotta, compresa la corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali, e non seriamente smentite neanche dalla difesa;
- evidenziando che all'imputato erano stati consegnati assegni per un importo complessivo di 461.000 Euro, solo in minima parte restituiti;
- osservando che lo stesso imputato non aveva compiutamente indicato ragioni - in ipotesi diverse da quelle indicate dai querelanti - giustificative della ricezione di tali ingenti somme, come le avesse utilizzate, perché - se legittimamente ricevute - avesse ritenuto di doverle restituire (sia pur in massima parte con titoli non andati a buon fine);
- concludendo motivatamente che "nell'ambito del rapporto fiduciario tra i querelanti e l'imputato, tipico di un rapporto tra un cittadino ed un professionista, i primi, titolari di una notevole disponibilità economica, a(vessero) consegnato a UR CO del denaro, affinché questi provvedesse a forme di investimento costituite dalla partecipazione ad aste giudiziarie. La condotta del prevenuto integra sicuramente gli estremi della truffa contestata, avendo ottenuto la consegna del denaro creando solo l'apparenza di un regolare rapporto professionale, con la prospettiva, e l'impegno, di partecipazione ad aste, cosa che non risulta sia mai avvenuta".
6.2.1. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, formulate alternativamente (terzo motivo) e pertanto anche per questa ragione inammissibilmente, talora fondate su elementi fattuali privi di rilievo (la mancata accettazione del rito da parte delle pp.cc;
eventuali imprecisioni sul quantum, che non possono - come preteso - inficiare il complesso apparato argomentativo della sentenza impugnata), talora persine contraddittoriamente dedotte (lamenta difetto di prova della consegna di denaro da parte delle pp.oo., pure ammessa nei giudizi di merito, contestualmente ammettendo di aver ricevuto dalle predette del denaro, ma asseritamente con diversa e non adeguatamente documentata causale), fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, ma limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente le doglianze già costituenti oggetto dell'appello e già motivatamente non accolte.
LE STATUIZIONI ACCESSORIE.
7. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014