Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
028 6 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 23003/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 5919 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. Prestipino -Presidente- 1.Dott. Giovanni -Consigliere- 662. Federico Roselli Ud.
8.01.2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Rel. Consigliere- 663. Alessandro De Renzis UFFICIO COPIE -Consigliere- Richiesta copia studio "4. Raffaele Foglia dal Sig.. IL SOLE 24 ORE 5. " Giovanni Mammone -Consigliere- 3000 per diritti L. # 27 FEB. 2001 ha pronunciato la seguente CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto DA CANALE SAPIENZA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Teulada 52, presso lo studio dell'Avv. Antonio Valensise, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO- Società Trasporti e Servizi- 8 S.p.A., in persona dell'Avv. Giancarlo Alvino, nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto notaio Castellini del 23.2.1999 rep. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Via Santa Maria Mediatrice 1, presso lo Γ 2 studio dell'Avv. Federico Bucci, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 151/99 del Tribunale del La- voro di Reggio Calabria del 4.5.1999/28.6.1999. R.G. 496/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Muito l'Avv. Antonio Valensise per la Canale;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 6.5.1991 Sapienza Canale citava in giudizio di- nanzi al Pretore del Lavoro di Reggio Calabria la S.p.A. Ferrovie dello Stato per sentir accertare il suo diritto ad essere inquadrata nel profilo di segretaria (IV Area funzionale) con decorrenza dal 5.12.1990 e per l'effetto per sentire condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. Al riguardo premetteva di essere dipendente delle Ferrovie dello Stato con le mansioni di applicata, di avere prestato dal 5.9.1990 la sua opera presso la Segreteria Amministrativa del Deposito Locomotive di Reggio Calabria svolgendo le mansioni superiore di segretaria (Area IV) ed espletando in particolare attività am- ministrativa e contabile con preparazione professionale ed auto- nomia di iniziativa. Le Ferrovie dello Stato, costituendosi, contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto della pretesa della ricorrente. 3 All'esito dell'istruzione, espletate le prove per testi ammesse, l'adito Pretore con sentenza 8.2.1996 accoglieva la domanda. Proposto gravame da parte delle Ferrovie dello Stato, il Tribu- nale di Reggio Calabria con sentenza 4.5.1999/28.6.1999, in ri- forma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava l'originaria domanda proposta dalla Canale, con compensazione delle spese del doppio grado. In particolare il Tribunale osservava che le mansioni, in concreto svolte dalla Canale e riferite dai testi (battitura a macchina, com- pilazione lettere, compilazione modello R27), non rientravano in quelle del profilo e dell'area rivendicati, essendo riconducibili sotto il profilo e nell'area di appartenenza della stessa Canale. Lo stesso Tribunale aggiungeva che neppure era sufficiente, ai fini della rivendicazione di mansioni superiori, la copia della co- municazione a firma del titolare del Deposito Locomotive in data 2.1.1992, non risultando da tale nota le mansioni in questione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Canale con due motivi, ai quali resistono con controricorso le Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di principio Vizi di diritto e di motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.p.c., in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c. 4 In particolare la ricorrente sostiene che il giudice di merito ha omesso di riconnettere primariamente le mansioni di fatto svolte ed accertate giudizialmente con la declaratoria contrattuale della qualifica rivendicata (segretario- Area IV) e ha pretermesso ogni riferimento a tale declaratoria per il necessario e puntuale ri- scontro delle mansioni in concreto svolte da essa Canale con quelle in astratto previste e, ancor più, con le relative modalità di espletamento richieste dalle disposizioni contrattuali inerenti alla categoria rivendicata. La stessa ricorrente aggiunge che in questo modo sono venuti meno gli elementi indispensabili per il controllo, sotto il profilo di legittimità, del percorso logico- giuridico seguito dal giudice di merito per la presupposta e, in questo caso, solo sottintesa esclusione della riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte ed accertate giudizialmente al profilo superiore discono- sciuto: tali deficienti indagini ed operazioni logico- giuridiche integrano la duplice censura della violazione di principio di di- ritto e del vizio di motivazione. Con riguardo alla violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. la Canale deduce che il giudice di merito ha condotto una errata in- dagine ermeneutica in relazione alla declaratoria della qualifica rivestita, avendo sostituito il proprio soggettivo convincimento all'applicazione delle regole contrattuali di interpretazione del contratto, non avendo identificato l'esatto contenuto e signifi- cato dei profili rilevanti per il giudizio (applicato e segretario) e 5 non avendo quindi operato un raffronto tra mansioni svolte e quelle tipiche dei due profili. Le censure esposte non hanno pregio e vanno disattese. Il Tribunale ha compiuto un esame analitico delle mansioni svolte dalla Canale, alla luce anche delle risultanze della prova testimo- niale assunta, per verificare se fossero caratterizzate dalle con- notazioni professionali dell'area rivendicata ed incentrate sull'autonomia decisionale;
ha quindi concluso che nessuna delle mansioni svolte (battitura a macchina degli atti dell'Ufficio Am- ministrazione, compilazione lettere, compilazione dei moduli di lavoro del personale delle ditte appaltatrici del servizio di pulizia dei mezzi di trazione, compilazione dei modelli R27 per la liqui- dazione dei compensi del personale del settore uffici del deposito locomotive) denotasse la professionalità rivendicata, trattandosi di attività meramente esecutive proprie della qualifica di appli- cata in cui la Canale era inquadrata. I rilievi quindi sono generici e non evidenziano alcuna violazione delle regole giuridiche concernenti la giusta qualifica né alcun vizio di motivazione, ma piuttosto manifestano la contrapposi- zione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale rispetto a quella comprinia V dal Tribunale, il che non è consentito in relazione al giudizio di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. 3 febbraio 2000, n. 1180; Cass. 11 marzo 1999, n. 2096; Cass. 21 gennaio 1999, n. 545; Cass. 26 ottobre 1994, n. 8800). Analoghe considerazioni possono essere svolte per disattendere le critiche mosse alla valutazione del Tribunale in ordine all'insufficienza della lettera 2.1.1992 del capo titolare del depo- sito locomotive ai fini della prova delle mansioni di segretaria ri- vendicate dalla Canale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa. applicazione dell'art. 115- comma 2°- c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale assunto come fatto noto la circostanza, ignota alla generalità delle persone, che la liquidazione dei ruoli paga del personale degli Uffici venisse effettuata dall'Ufficio Amministrazione del Compartimento e non da essa Canale. Anche questa doglianza è priva di pregio e non merita di essere condivisa, giacché la circostanza in questione non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte della Canale, essendo stato accertato dal Tribunale che la liquidazione delle competen- ze del personale degli uffici spettava all'Ufficio Amministrazione ed essendosi la Canale, che prestava la propria attività di appli- cata presso gli Uffici Deposito Locomotive, limitata a sostenere di avere compilato il modello R27 mediante la trascrizione e re- gistrazione dei dati tratti dagli atti d'ufficio. Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore delle Ferrovie dello Stato. 7
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £. 29.000 oltre , £.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma addi 8 gennaio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro De Remars деле IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2001 oggi, I IL COLLABORATORE A 0 D 3 S 1 , DI CANCELLERIA 3 S . O 5 A T L T . R L , A O N A ' B S L I E 3 L P E D 7 S - D I 8 A - I T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R N I L I E G L D S E E E R O D