Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39248
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

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Massime1

Non è consentita l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni).

Commentario1

  • 1Limitati i poteri del giudice sulla prosecuzione del giudizio se l'avvocato aderisce allo "sciopero"Accesso limitato
    Alfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 28 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39248
Data del deposito : 12 luglio 2013

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