Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 21259
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche se la sanzione concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa ripristinata.

Commentario1

  • 1Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 21259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21259
Data del deposito : 3 aprile 2014

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