Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche se la sanzione concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa ripristinata.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 21259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21259 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 03/04/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 924
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 38193/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KU ID N. IL 28/02/1983;
IR ES N. IL 24/01/1977;
avverso la sentenza n. 63/2013 GIP TRIBUNALE di CASALE MONFERRATO, del 09/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per annullamento senza rinvio con trasmissione atti;
Udito il difensore Avv. BATTAGLIA Monica di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2013 il gip del Tribunale di Casale Monferrato su richiesta delle parti ha applicato la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e Euro 9000 di multa a KU ID e di tre anni e cinque mesi di reclusione e Euro 9000 di multa a ES LE per i reati - uniti dal vincolo della continuazione - di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (per avere in concorso tra loro ceduto a un terzo due chili di hashish il 22 gennaio 2013 - capo a) e agli artt 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (per avere ceduto a diversi soggetti una quantità non identificata di hashish dal 2012 al febbraio 2013 - capo b).
2. Ha presentato ricorso il difensore di ES LE, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), perché il giudice non avrebbe motivato sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., così rendendo la motivazione della sentenza "illogica o quanto meno carente". Ha presentato altresì il difensore di KU ID ricorso, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), di contenuto identico al ricorso del difensore di ES LE. Successivamente, in data 1 aprile 2014, il difensore di KU ID ha depositato memoria integrativa ove chiede "rideterminazione della pena a seguito di abolizione da parte della Corte Costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1", instando per rideterminarla ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990
"attualmente in vigore e più favorevole al reo" e definendo ciò "ulteriore motivo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del difensore di ES LE è inammissibile, poiché il suo contenuto è meramente assertivo e del tutto generico, consistendo soltanto nell'addurre la mancanza di motivazione sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. (cfr. da ultimo Cass. sez. 4^, 7 settembre 2013 n. 41408, per cui in caso di patteggiamento "non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio"; sulla incidenza della specificità in questa fattispecie v. anche infra).
Peraltro la pretesa carenza motivazionale non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata, che ha motivato sulla inesistenza dei presupposti di applicazione nei limiti, come lo stesso giudice di merito rimarca, "insiti nella natura" del rito. Invero, la natura peculiare della sentenza pronunciata secondo tale rito, sentenza che è in misura predominante frutto dell'accordo delle parti, si riflette logicamente su una deminutio dell'obbligo motivazionale (cfr. da ultimo Cass. sez. 6^, 14 maggio 2013 n. 42837 sulla "natura semplificata" propria in questo caso della motivazione;
cfr. altresì Cass. sez. 4^, 16 luglio 2006 n. 34494), che si riduce al sintetico rendiconto degli elementi verificati, con particolare riguardo alle ipotesi di non punibilità ex art. 129 c.p.p. per le quali, se non sussistono, è sufficiente il richiamo alla norma, che nel caso di specie il giudice ha inserito nella motivazione (ex multis Cass. sez. 2^, 17 novembre 2011-17 febbraio 2012 n. 6455; tra gli arresti più recenti ancor più rigorosa è Cass. sez. 5^, 25 giugno 2013 n. 31250: "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p."; peraltro l'obbligo motivativo si specifica correlativamente alla deduzione di elementi specifici, come da ultimo evidenzia Cass. sez. 4^ ord. 2 luglio 2013 n. 33214, per cui "nella sentenza di patteggiamento il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione delle stesse").
Anche a prescindere dalla inammissibilità per la sua generica conformazione, il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato, ovvero comunque inammissibile.
4. Il ricorso del difensore di KU ID, come si è esposto più sopra, presenta lo stesso motivo con le medesime generiche modalità. Al riguardo, dunque, patisce la stessa inammissibilità accertata per il ricorso del difensore di ES LE.
Tuttavia, è stata successivamente avanzata come "ulteriore motivo" una richiesta di rideterminazione della pena in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale sul D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente fa riferimento, è evidente, alla sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 pronunciata dalla Corte Costituzionale per dichiarare l'illegittima costituzionalità del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, come convertiti con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, così rimuovendo le modifiche da essi apportate al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 13 e 14. Ritornano cosi applicabili, tra l'altro, i commi primo e quarto dell'art. 73 come erano dettati prima del suddetto intervento normativo, e dunque recupera vigenza l'irrogazione di una pena più mite nei reati attinenti alle c.d. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le c.d. droghe pesanti (la reclusione sale al range otto - venti anni, così sostituendo quella appena richiamata da sei a venti). Su questa reviviscenza dell'impostazione differenziante i reati a seconda del tipo di droga, che era stata tolta di mezzo dalla c.d. Legge Fini - Giovanardi, si nota per mera completezza che, come ha evidenziato la stessa Consulta, non ha incidenza alcuna lo jus superveniens (D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1), che ha configurato come reato autonomo la fattispecie disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (cfr. Cass. sez. 3^, 25 febbraio - 7 marzo 2014 n.
11110). Il quesito che viene a porsi, allora, è se l'intervento del giudice delle leggi che ha accertato l'illegittimità costituzionale della norma sulla base della quale le parti hanno patteggiato nel caso di specie (che, come si è visto più sopra, riguardava hashish, cioè una c.d. droga leggera) incide sull'accordo che le parti avevano concluso quando la norma non era stata ancora dichiarata illegittima, e, in caso positivo, sulla base di quale motivo e con quale modalità.
5. Occorre subito rilevare che la memoria che contiene la richiesta di applicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale è stata depositata in data 1 aprile 2014, essendo la causa chiamata in pubblica udienza il 3 aprile 2014. L'art. 585 c.p.p., comma 4, consente di proporre motivi nuovi fino a 15 giorni prima dell'udienza, stabilendo altresì che a essi si estende la inammissibilità dell'impugnazione. Come motivo nuovo, dunque, questo è tardivo, e comunque sarebbe assorbito dalla constatata inammissibilità dell'unico motivo versato nel ricorso, cioè l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.. Seguendo il principio ermeneutico fondamentale, che è quello conservativo degli effetti giuridici comunque possibili, può peraltro intendersi la richiesta in esame non solo come proposizione di un "motivo ulteriore", bensì anche come istanza al giudice di legittimità affinché, se sulla stessa questione ha pure un potere officioso, se ne avvalga qualora ne riscontri i presupposti. Così qualificata la richiesta, allora, è necessario anzitutto accertare se, vista l'inammissibilità del ricorso, sussiste nella fattispecie un'ipotesi di eccezione al giudicato sostanziale che ne deriva. La più autorevole giurisprudenza di legittimità, invero, ha costruito, con un'approfondita e progressiva elaborazione nomofilattica, la species del giudicato sostanziale, in contrapposizione al giudicato formale, nel senso che qualora il ricorso per cassazione sia ab origine affetto da inammissibilità non è da ritenersi idoneo a instaurare un rapporto di impugnazione, e quindi a dar luogo ad un grado di giudizio: ne discende l'inibizione dell'esercizio dei poteri officiosi, che comporta pure la non rilevabilità d'ufficio delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. (fondamentali arresti sono al riguardo S.U. 22 gennaio 2000 n. 32, De Luca, S.U. 22 marzo 2005 n. 23428, Bracale, e S.U. 20 dicembre 2007-26 febbraio 2008, Cassa). L'inammissibilità originaria produce tuttavia un effetto restrittivo del potere officioso, ma non lo elimina in assoluto. Anche a prescindere dall'orientamento che di recente si è sviluppato in ordine alla persistenza del potere di rilievo d'ufficio della prescrizione maturata in fase di merito pure nel caso in cui il ricorso è nato inammissibile (Cass. sez. 2^, 16 maggio 2013 n. 34891; Cass. sez. 5^, 17 settembre 2012 n. 42950; conforme alla linea tradizionale, invece, da ultimo Cass. sez. 2^, 18 maggio 2013 n. 28848; sulla tematica cfr. pure Cass. sez. 3^, 30 gennaio 2014 n. 11103, non ancora massimata), si è comunque riconosciuto che il giudicato sostanziale non può coprire l'abolitio criminis, cui sono da equipararsi la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (Cass. sez. 4^, 21 maggio 2008 n. 25644) e l'incompatibilità della norma incriminatrice di diritto interno con la normativa comunitaria come dichiarata dalla Corte di Giustizia europea (tra le pronunce più recenti,v. Cass. sez. 1^, 5 ottobre 2011 n. 39566, Cass. sez. 4^, 6 maggio 2011 n. 32131, Cass. sez. 1^, 28 aprile 2011 n. 22105, Cass. sez. 6^, 5 novembre 2010-8 marzo 2011 n. 9028). Cade invece nella (relativa, quindi) cristallizzazione derivante dalla inammissibilità originaria del ricorso per cassazione l'incidenza del subentro di una legge penale più favorevole (proprio a proposito dei reati in materia di stupefacenti, esclude espressamente l'applicabilità della legge più favorevole Cass. sez. 6^, 19 settembre 2006 n. 35415). Nel caso di specie, quella che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima è la norma meno favorevole sotto il profilo sanzionatorio. D'altronde, la pena che è stata applicata al ricorrente (due anni e dieci mesi di reclusione e Euro 9000 di multa, così determinata: pena base anni sei di reclusione e Euro 26.000 di multa, riduzione ex art. 62 bis c.p., ad anni quattro e mesi due di reclusione e Euro 12.500 di multa, aumento per la continuazione ad anni quattro e mesi tre di reclusione e Euro 13.500 di multa, riduzione per il rito alla pena finale) non è, rispetto al testo reviviscente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, da ritenersi contra legem: peraltro, prende come pena base quella che, ai sensi di detta normativa ripristinata, è divenuto il massimo edittale, laddove, secondo la normativa dichiarata incostituzionale, aveva preso le mosse dalla pena base corrispondente al minimo edittale. Se ne può subito dedurre che il contenuto dell'accordo, ragionevolmente, non sarebbe stato lo stesso se non fosse stata vigente la normativa dichiarata ora incostituzionale, cioè quanto meno non sarebbe partito il computo da una pena base corrispondente al massimo edittale.
6. Seguendo l'impostazione sopra richiamata in ordine all'effetto cristallizzante della inammissibilità del ricorso, non essendo stata depenalizzata la fattispecie criminosa dall'intervento del giudice delle leggi, bensì essendo stata soltanto reintrodotta una legge penale più favorevole, non vi sarebbe spazio all'esercizio di alcun potere officioso al riguardo, non essendo d'altronde neppure contrastante con i limiti edittali ora ritornati in vigore la pena che è stata applicata. Tuttavia, non può non rilevarsi che una cosa è la successione di leggi per intervento del legislatore che, "fisiologicamente", muta l'assetto normativo introducendo una legge più favorevole o una legge meno favorevole rispetto a quella antecedente, ma ben un'altra cosa è il ripristino della legge che vigeva prima della introduzione di una legge incostituzionale. In questo caso, infatti, la fattispecie non è propriamente una successione di leggi, bensì un avvicendamento di origine patologica per violazione della gerarchia delle fonti, come analogamente patologica è la fattispecie attinente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale o di incompatibilità comunitaria di una norma incriminatrice.
Nè appare sostenibile che questa patologia sia tanto inferiore, ovvero ontologicamente distante rispetto a quella che conduce al travolgimento della norma incriminatrice, dal momento che il reato non può che considerarsi, quanto alla sua configurazione normativo, in modo globale, tenendo in conto tutto quel che è necessario normativamente per conformarlo e perseguirlo: onde non può essere irrilevante l'illegittimità costituzionale della pena che la sua commissione comporta, e logicamente il fondamentale parametro ermeneutico del favor rei non può confinarsi al precetto, ma deve estendersi anche all'aspetto sanzionatorio. Non risulta allora coerente escludere l'incidenza sul giudicato sostanziale di una dichiarazione di illegittimità costituzionale se limitata alla sanzione laddove si riconosce l'incidenza su di esso della dichiarazione di illegittimità del precetto. D'altronde, si rileva ormai incidenter, crea criticità proprio sul piano logico una selezione nell'ambito dei poteri officiosi che relativizzi, in difetto di inequivoci supporti normativi, l'effetto di un giudicato, se questo davvero sussiste;
e non a caso, crescono ultimamente alcune infiltrazioni nella tradizionale barriera, come nell'ipotesi, sopra richiamata, della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
7. Un ulteriore ostacolo all'incidenza della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale è peraltro ravvisabile nel dato, già più sopra evidenziato, dell'assenza, nella pronuncia impugnata, di violazione dei limiti edittali imposti dalla normativa ripristinata. Purtuttavia, un altro profilo deve essere esaminato nel caso di specie, ovvero quello della modalità peculiare con cui è stata scelta la sanzione nell'ambito di tali limiti, cioè su richiesta delle parti, anziché nel modo ordinario da parte del giudicante. Occorre, pertanto, ritornare sulla natura della richiesta di applicazione della pena di cui agli artt. 444 c.p.p. e segg., mediante un breve approfondimento di quanto era già stato sopra osservato a proposito dei motivi dei due ricorsi attinenti alla motivazione sull'inesistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. Quando il legislatore del 1988 introdusse nel rito penale italiano un adattamento del plea bargaining statunitense, tale novità (nei suoi tratti fondamentali a tutt'oggi non mutata) fu subito intesa come collegata a un processo di parti, in capo alle quali autorevole dottrina ravvisava diritti di natura squisitamente autonoma, quasi diritti pubblici soggettivi, in un'ottica interpretativa non esente da eccessi (come l'auspicio che il processo di parti attenuasse quella che veniva incongruamente definita ossessione di ricerca della verità materiale), che comunque aveva posto in discussione il significato del ruolo del giudice. Poste le parti su un piede di parità e riconosciuto ad esse un potere dispositivo (pur rimanendo ben chiaro l'ontologico discrimen rispetto al processo realmente, almeno all'epoca, dispositivo, cioè al processo civile) la scelta del rito già di per sè erodeva detto ruolo, ma, in particolare nel rito di cui agli artt. 444 segg., appariva sostenibile che il giudice si trasformasse in un una sorta di mediatore o addirittura svolgesse, in sostanza, funzioni notarili.
Questa atrofizzazione del giudicante trovò naturalmente ostacolo nelle interpretazioni più equilibrate (immediatamente la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 313 del 2 luglio 1990, fermò questa deriva escludendo che i poteri del giudice nel rito de quo avessero carattere notarile, e che non esercitasse invece una funzione giurisdizionale). Ed è ora indubbio, consolidatasi l'attinente giurisprudenza, che un "background" di potere giurisdizionale, in cui si muove il potere dispositivo delle parti, permane, trattandosi di un processo, e non di un accordo tra le parti che impedisca di effettuarlo, pur restringendone non poco il thema decidendum, così che - non si può negare, e infatti la giurisprudenza consolidata
10 riconosce - quel che sopravvive della giurisdizione integra un'attività sostanzialmente di ratifica e controllo "sulla base degli atti", piuttosto che una reale cognizione, per quanto abbia 11 giudice il potere di sciogliere l'accordo (non solo nel caso in cui vi sia violazione di legge, ma pure nell'ipotesi di un reale vaglio eventualmente difforme anche in merito, come quello della congruità della pena: cfr. p. es., da ultimo, Cass. sez. 6^, 14 gennaio 2013 n. 6156) o anche di supplirlo (nel caso, ex art. 448 c.p.p., comma 1, di dissenso del pubblico ministero ingiustificato o non sorretto da adeguata motivazione, ma non - trattandosi di un'eccezione alla regola generale della parità delle parti - quando il P.M. non abbia espresso parere sulla proposta di patteggiamento dell'imputato: cfr. Cass. sez. 3^, 20 giugno 2013 n. 37378). L'incidenza del giudice è allora una sorta di inquadramento del centro decisionale rappresentato dall'accordo delle parti che, ovviamente, nella pena da applicare ha un oggetto determinato e non onnicomprensivo, rimanendone escluse sia le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., (non è affatto, invero, un accordo sul reato:cfr. da ultimo Cass. sez. 6^, 27 novembre 2012-2 aprile 2013 n. 15009) sia le pene accessorie, le misure di sicurezza e la confisca (ancora da ultimo Cass. sez. 2^, 19 aprile 2012 n. 19945). L'accordo tra le parti sulla pena costituisce, in conclusione, un vero e proprio negozio processuale (sul "generale potere dispositivo" che il legislatore concede alle parti di esercitarvi, Cass. sez. 4^, 8 luglio 2002 n. 38286) cui il giudice non partecipa (Cass. sez. 6^, 26 marzo 2013 n. 21099 ha ritenuto illegittima la sentenza di patteggiamento in un caso in cui la parte privata aveva proposto in modo alternativo due richieste di pena e il PM espresso il consenso in modo indifferenziato a entrambe), ma che in effetti ha il compito di ratificare (che si tratti di una vera e propria ratifica, cfr. da ultimo, Cass. sez. 6^, 14 maggio 2013 n. 42837) senza jus corrigendi (cfr. ancora da ultimo Cass. sez. 4^, 31 gennaio 2013 n. 18669, per cui "in tema di "patteggiamento" la misura della riduzione della pena per la scelta del rito costituisce oggetto essenziale dell'accordo tra le parti sicché, in assenza del relativo computo, il giudice ha l'obbligo di rigettare la richiesta, non potendo procedere di sua iniziativa alla rideterminazione della pena proposta") e senza neppure poterne intaccarne il contenuto in caso di ratifica negativa (tra gli arresti più recenti Cass. sez. 5^, 19 aprile 2013 n. 40797, per cui "in tema di applicazione della pena concordata, il giudice, ove ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, non può modificare l'imputazione, ma deve respingere la richiesta di "patteggiamento" e procedere con rito ordinario"; cfr. altresì Cass. sez. 4^, 31 gennaio 2013 n. 18669 per cui, se le parti omettono di computare la pena, "il giudice ha l'obbligo di rigettare la richiesta, non potendo procedere di sua iniziativa alla rideterminazione della pena proposta").
8. Il negozio processuale tra imputato e PM (si veda tale definizione, di recente, in Cass. sez. 4^, 11 luglio 2012 n. 38070), dunque, ben più che a un triangolo parti-giudice, è assimilabile a un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive: da un lato, la parte pubblica che viene esonerata dall'onere probatorio in ordine alla colpevolezza dell'imputato, estromessa dall'oggetto di accertamento (permanendo soltanto, nei limiti della verifica "sulla base degli atti", il controllo sulla sussistenza dell'inverso, cioè delle cause di punibilità ex art. 129 c.p.p.), con la conseguente realizzazione dell'intento deflattivo e acceleratorio che consente alla macchina giurisdizionale un funzionamento più efficiente e un impegno meno gravoso;
dall'altro, l'imputato (in questa sede si prescinde dal considerare la parte civile, il cui ruolo è regolato dall'art. 444 c.p.p., comma 2), che rinuncia a esigere l'accertamento della sua responsabilità quale presupposto dell'applicazione della pena e ne consegue due benefici: la possibilità di codeterminazione della pena con la controparte e la diminuente del rito. È logica e ben nota, quindi, la natura premiale del trattamento che l'imputato deve ricevere secondo la rado del rito di cui agli artt. 444 c.p.p. e segg., come contraltare dell'effetto deflattivo sul sistema. La lettura delle norme in questione deve pertanto essere improntata alla garanzia di un siffatto trattamento premiale per l'imputato, e dunque alla tutela del suo interesse ad ottenere la più mite delle sanzioni (sull'obiettivo del patteggiamento individuabile nell'ottenimento della determinazione della pena più favorevole, da ultimo Cass. sez. 1^, 25 marzo 2013 n. 18351) nell'ambito ovviamente di quella congruità che colui che ratifica l'accordo, ovvero il giudice, ha il compito di verificare. Non corrisponde, allora, a questo peculiare favor che integra la ratio del rito il mero collocamento della pena applicata entro i limiti edittali, non potendosi non riconoscere che scopo del patteggiamento della pena per l'imputato è un quid pluris, ovvero pervenire, appunto, alla pena più mite, nei limiti dell'adeguatezza alla fattispecie. È dunque ragionevole ritenere che, qualora il trattamento sanzionatorio sia stato mitigato in forza di una fisiologica successione di leggi penali posteriore alla stipulazione del negozio processuale ma anteriore al giudicato, ciò non possa avere alcuna incidenza sull'accordo se non nel caso in cui la pena determinata non risulti più essere nei limiti edittali divenuti vigenti, giacché il quadro normativo entro cui era stato raggiunto l'accordo non presentava alcun elemento patologico. Nel caso, invece, in cui la mitigazione del trattamento sanzionatorio subentri come frutto dell'accertamento di una illegittimità costituzionale (che è il caso in esame), non può ritenersi conforme alla concessione della facoltà di patteggiamento della sanzione che l'art. 444 c.p.p., attribuisce all'imputato nel senso di "premio" rappresentato dalla pena congrua più mite una scelta interpretativa che opti per una cristallizzazione anteriore al giudicato dell'accordo negoziale, quanto meno se l'imputato manifesta (come nel caso di specie è avvenuto, sia pure come compulsazione al giudice per ottenere l'esercizio di un potere officioso) la volontà di fruire del sopravvenuto quadro normativo, cioè di un trattamento che gli era stato negato da una norma incostituzionale.
Ciò, peraltro, non integra un recesso unilaterale dal negozio stipulato, recesso che non è consentito in conformità ai generali principi negoziali (cfr. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3^, 23 maggio 2013 n. 41137, Cass. sez. 6^ 12 marzo 2013 n. 28427 e Cass. sez. 4^, 11 luglio 2012 n. 38070) - salva l'ipotesi (perfettamente corrispondente alla nullità del negozio civile per violazione di norme imperative) che l'accordo sia contra legem (da ultimo Cass. sez. 3^, 13 febbraio 2013 n. 10286): ma questa ipotesi, più che recesso, costituisce impugnazione dell'erronea verifica effettuata dal giudice ratificante --, bensì, appunto, il dispiegamento del totale effetto ripristinatorio dell'accertamento della incostituzionalità.
D'altronde, se proprio l'impossibilità in via generale del recesso unilaterale avvicina, come si è appena rilevato, il negozio processuale in questione alla tipologia contrattuale civilistica, non si può non ricordare che in quest'ultima il mutamento dello stato dei fatti in cui e per cui il contratto è stato stipulato in una determinata forma e con un determinato regolamento negoziale può condurre alla risoluzione del contratto stesso qualora aggravi la posizione di una delle parti (ex art. 1467 c.c., anche nella fattispecie della presupposizione: cfr. Cass. civ. sez. 3^, 24 marzo 2006 n. 6631, per cui è "configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1467 c.c."; sull'incidenza del presupposto implicito sul negozio cfr. pure Cass. civ. sez. 3^, 25 maggio 2007 n. 12235; da ultimo v. pure Cass. civ. sez. 2^, 14 giugno 2013 n. 15025). In conclusione, per quanto fin qui osservato, la sentenza pronunciata nei confronti di KU ID, in quanto in massima parte eterodiretta da un negozio processuale stipulato sulla base di un quadro normativo che si è successivamente appalesato costituzionalmente illegittimo quanto all'aspetto sanzionatorio, avendo la parte imputata manifestata la sua volontà di risoluzione del negozio, deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di ER (vista la soppressione del Tribunale di Casale Monferrato) per l'ulteriore corso del giudizio.
9. Per quanto concerne, infine, la posizione di ES LE, se è vero che il difensore che ha proposto il suo ricorso non ha fatto riferimento alla sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, peraltro è altrettanto vero che l'impugnazione proposta per motivi non esclusivamente personali da un imputato giova anche agli altri imputati (art. 587 c.p.p., comma 1). Non può qualificarsi questione esclusivamente personale quella attinente alla applicazione di una normativa dichiarata incostituzionale;
inoltre, anche se l'illegittimità costituzionale non è stata fatta valere come impugnazione, cioè mediante il motivo su cui il coimputato KU ID ha fondato il proprio ricorso, bensì mediante la sollecitazione all'esercizio del potere officioso anteriore alla pubblica udienza come sopra si è visto, tanto il principio del favor rei, quanto il principio di legalità costituzionale - principi che devono orientare ogni interpretazione nella massima misura - inducono ad una lettura lata dell'effetto estensivo, coerente d'altronde con la sua natura di rimedio straordinario prevalente anche sul giudicato (così S.U. 24 marzo 1 995 n. 9; da ultimo Cass. sez. 1^, 1 marzo 2013 n. 16678 e Cass. sez. 3^, 24 gennaio 2013 n. 10223). Pertanto, non essendo stati separati i processi ai due imputati (cfr. ancora Cass. sez. 1^, 1 marzo 2013 n. 16678), è attuabile l'estensione dell'annullamento senza rinvio della sentenza anche nella residua parte attinente alla posizione di ES LE, con trasmissione degli atti al Tribunale di ER.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di ER per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014