Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2014, n. 11110
CASS
Sentenza 25 febbraio 2014

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In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena detentiva, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato. (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 6.700 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di marijuana).

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, che non è stata implicitamente caducata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006). (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2014, n. 11110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11110
Data del deposito : 25 febbraio 2014

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