Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice del dibattimento non può accogliere, ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., la proposta di patteggiamento presentata dall'imputato, quando il P.M. non abbia espresso alcun parere sulla proposta medesima. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come il potere di surroga "ex lege" del giudice al P.M. deve considerarsi un'eccezione alla regola generale della parità delle parti e compete nella sola ipotesi di cui al comma prima dell'art. 448 cod. proc. pen., quando cioè la manifestazione di dissenso del P.M. non sia sorretta da adeguata motivazione o non sia giustificata).
Commentario • 1
- 1. Art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consensohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2013, n. 37378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37378 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1873
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 3560/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR IR N. IL 31/10/1968;
avverso la sentenza n. 839/2011 TRIB. SEZ. DIST. di PONTEDERA, del 18/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. EQUIZI Gregorio L'Aquila Sost. Proc.. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2012 il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, condannava RO IR alla pena complessiva di Euro 6900 di ammenda per i reati di cui all'art. 80, comma 3 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 87, comma 3, lett. d), (capo A), art. 96, comma 1, lett. a), in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. c), (capo B), art. 108, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. b), (capo C), art. 119, comma 4, in relazione in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. b), (capo D), art. 130, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. c), (capo E) e art. 118, comma 6, in relazione in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. a) (capo F).
2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo due motivi. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in duplice aspetto. In primo luogo, l'imputato aveva proposto patteggiamento che il pm aveva negato;
l'imputato aveva presentato quindi una nuova proposta sulla quale il pm non aveva espresso parere;
poiché il dissenso del pm deve essere giustificato la sentenza sarebbe viziata. In secondo luogo, mancherebbe, senza motivazione, la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Il secondo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), adduce che il difensore per l'imputato aveva concluso nel senso del patteggiamento con vincolo di continuazione tra i reati;
il giudice peraltro non avrebbe motivato sull'assenza di continuazione ne' sull'elemento soggettivo.
In data 4 giugno 2013 il difensore ha depositato un nuovo motivo di vizio motivazionale: il giudice avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'istanza di patteggiamento e non motivato sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo, come si è visto, in primo luogo censura la sentenza per mancata motivazione in ordine alla mancanza di parere del PM sulla proposta di patteggiamento della pena nuovamente presentata - dopo una precedente richiesta di applicazione della pena nell'atto di opposizione a decreto penale di condanna ex art. 461 c.p.p., comma 3, che aveva ottenuto dal PM parere negativo - dalla difesa dell'imputato una seconda volta ancora in pendenza dei termini di legge, disponendo il Gip di procedersi pertanto con le forme del giudizio immediato. La stessa richiesta era stata reiterata all'apertura del dibattimento ma non considerata dal giudice che, secondo il ricorrente, all'esito del giudizio avrebbe dovuto valutare se il dissenso del pubblico ministero fosse giustificato o meno e darne conto nella motivazione.
Risulta effettivamente dagli atti, e in particolare dalla motivazione del decreto di giudizio immediato del gip depositato il 5 maggio 2011, che, dopo il parere negativo espresso dal PM in ordine alfa prima proposta di patteggiamento, il difensore proponeva nuova istanza modificando la definizione della pena, sulla quale il PM non esprimeva alcun parere: pertanto il gip emetteva il decreto di giudizio immediato, all'esito del quale, come emerge dal verbale d'udienza, il difensore dell'imputato si riportava alla seconda richiesta di patteggiamento.
Poiché per il combinato disposto degli artt. 446 e 464 c.p.p., il dissenso del PM deve sempre essere giustificato, e poiché la Corte Costituzionale (sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991) ha dichiarato l'illegittimità del dell'art. 464 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che in caso di dissenso il PM sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene ingiustificato il suo dissenso, possa applicare la riduzione della pena, per l'omessa valutazione sul dissenso del PM, secondo il ricorrente, la sentenza dovrebbe quindi annullarsi.
Il ricorrente mescola anzitutto, nella sua argomentazione, fattispecie rituali diverse. L'art. 464, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza richiamata dal ricorrente in riferimento alla "riduzione di pena, prevista dall'art.442 c.p.p., comma 2", vale a dire in riferimento al giudizio abbreviato. Diverso è evidentemente l'istituto di cui agli artt. 444 c.p.p. e segg., che significativamente il codice non qualifica neppure "giudizio", bensì soltanto "applicazione della pena su richiesta delle parti".
L'applicazione della pena su richiesta delle parti è invero un negozio processuale che le parti stipulano, apportando così una natura peculiare alla sentenza, il cui contenuto è in massima parte eterodiretto dall'accordo che recepisce, ciò riflettendosi logicamente su una deminutio dell'obbligo motivazionale (cfr. p. es. Cass. sez. 4^, 16 luglio 2006 n. 34494), che si riduce al sintetico rendiconto degli elementi verificati, con particolare riguardo alle ipotesi di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (da ultimo Cass. sez. 2^, 17 novembre 2011-17 febbraio 2012 n. 6455). L'accordo concluso tra le parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta assorbe quindi nella sua natura di negozio processuale tutto ciò che rientra, appunto, nel potere dispositivo delle parti, non avendo il giudice potere di modificazione dell'accordo, per il rispetto comunque garantito al principio dispositivo delle parti, onde in caso di accordo contra legem - rimanendo, come è inscindibile dalla funzione giurisdizionale, il giudice investito del potere - dovere di verificare la legalità dell'accordo - lo deve respingere in toto (Cass. sez. 4^, 21 gennaio 2011 n. 9455). A questa devoluzione alle parti del contenuto della sentenza costituisce eccezione, quale manifestazione del principio di favor rei in senso lato (che qui investe l'entità della sanzione, non sussistendo un vero "giudizio", cioè un accertamento della responsabilità penale), la fattispecie di cui all'art. 448 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 34,
che consente, in caso di dissenso ingiustificato del PM rispetto alle proposta dell'imputato, la sua sostituzione da parte del giudicante per addivenire alla formazione del negozio giuridico. In tal caso, si ravviva l'obbligo motivazionale del giudice, tenuto ad una specifica motivazione che illustri perché ha ritenuto ingiustificato il dissenso del PM (Cass. sez. 3^, 15 febbraio 2011 n. 12002) in quanto il giudice non può sostituire immotivatamente il pubblico ministero nell'esercizio del potere dispositivo di quest'ultimo. Al contrario, laddove il giudice non assume una siffatta funzione surrogatoria, non vi è in capo al giudice alcun obbligo motivazionale attinente alle modalità di esercizio di un potere proprio di un diverso soggetto processuale, id est proprio del pubblico ministero (v. ancora Cass. sez. 3^, 15 febbraio 2011 n. 12002), dovendosi comunque tutelare, anche nel caso di esercizio in senso negativo, le condizioni di parità con l'imputato della parte pubblica (l'espropriazione di tali condizioni si porrebbe infatti in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza l'istituto dell'applicazione della pena:
cfr. in tal senso, a proposito di una fattispecie anch'essa attinente all'art. 448, comma 1, l'ordinanza n. 100 del 28 marzo 2003 della Corte Costituzionale). La surroga ex lege del giudice al PM deve quindi considerarsi come una eccezione alla regola generale di parità tra le parti, cioè all'equilibrio tra i loro contrapposti diritti, eccezione che, in quanto tale, non si presta ad una interpretazione diversa da quella consentita strido sensu, in tale struttura di parità e conseguente autonomia negoziale non competendo al giudice un ruolo di supervisore sulle scelte discrezionali della parte pubblica al di là della ipotesi specifica dell'art. 448, comma 1, cioè della manifestazione di un dissenso che non sia sorretto da un'adeguata motivazione, ovvero sia "ingiustificato". D'altronde, solo la manifestazione delle ragioni di un dissenso consente l'adempimento del corrispondente obbligo motivazionale del giudice sulla loro inidoneità a giustificare il dissenso stesso. In conclusione, non è gravato il giudice di un obbligo di motivazione attinente all'assenza di manifestazione di un parere da parte del pubblico ministero sulla proposta di patteggiamento presentata dall'imputato, pur se in mancanza di tale parere, e dunque con modalità riconducibile ai c.d. facta concludentia, non si è raggiunto alcun accordo negoziale.
3.2 Il secondo profilo del primo motivo del ricorso lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della pena sospesa ancora in termini di difetto di motivazione. Tale doglianza però è manifestamente infondata, poiché, a parte il rinvio all'istanza di patteggiamento - che, come si è visto, non ha comportato la stipulazione del negozio processuale, il difensore del ricorrente aveva concluso chiedendo semplicemente il "minimo della pena", e non quindi l'applicazione dell'art. 62 bis c.p., ne' la sospensione condizionale della pena.
3.3 Il secondo motivo è simile alla doglianza appena esaminata:
poiché la difesa aveva proposto, nella sua istanza ex art. 444 c.p.p., richiamata nelle conclusioni, il riconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice avrebbe nella motivazione dovuto accertare la natura dolosa delle contravvenzioni e conseguentemente applicare il vincolo di continuazione. Per quanto si è appena rilevato, l'istanza di patteggiamento presentata nelle conclusioni, non essendosi raggiunto l'accordo tra le parti, non incide sul contenuto della sentenza;
nei capi d'imputazione non era stata contestata la continuazione e si trattava, comunque, di contravvenzioni, per cui non occorreva accertare l'elemento soggettivo in termini di dolo.
3.4 Il motivo nuovo, infine, ripropone in sostanza lo stesso contenuto della prima parte del primo motivo, sostenendo che il giudice "ha erroneamente ritenuto inammissibile l'istanza di patteggiamento e ha omesso qualunque motivazione sul punto". Premesso che il giudice, come emerge dal dispositivo e come, quanto alla parte motivativa della sentenza, si evince dalla stessa doglianza, in realtà non ha dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento bensì implicitamente dato atto del fatto che non si era raggiunto un accordo ex art. 444 c.p.p., tra le parti, si rimanda quindi a quanto osservato più sopra a proposito della concreta fattispecie di mancata stipulazione del negozio processuale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2013