Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
È illegittima la sentenza di patteggiamento quando la parte abbia formulato in modo alternativo le richieste di pena e l'altra parte abbia espresso il consenso in modo indifferenziato su entrambe le soluzioni. (Fattispecie in cui la parte privata aveva formulato due richieste, una sola delle quali prevedente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il P.M. aveva espresso consenso su entrambe).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 21099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21099 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 584
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 33536/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. P.M. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 04/04/2012 del Tribunale di Treviso;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GAETA Piero, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 04/04/2012 il Tribunale di Treviso ha applicato la pena nei confronti di M..P. in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
2. Ha proposto ricorso la difesa di P. , che con il primo motivo ha denunciato violazione di legge con riferimento alla prevista subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento, limitazione non prevista nel patto, con il quale si chiedeva solo il riconoscimento del beneficio, senza alcuna condizione;
la pronuncia risulta quindi aver statuito al di là di quanto convenuto tra le parti, eludendo dal campo d'azione tracciato dalla richiesta congiunta, che necessariamente delimita l'ambito di cognizione rimesso al giudicante nel rito speciale.
3. Con il secondo motivo si contesta violazione della legge penale, nella parte in cui la pronuncia non ha considerato l'estromissione della parte civile dal processo, per effetto della richiesta di applicazione pena, che rende illegittima, anche sotto tale ulteriore profilo,la pronuncia di subordinazione della sospensione al pagamento.
4. Con il terzo motivo si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione sul medesimo punto della decisione, nella parte in cui si collega la sospensione condizionale al risarcimento del danno entro un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, omettendo dì quantificarne l'ammontare, così conseguentemente pronunciando un precetto ineseguibile.
5. Da ultimo si deduce difetto di motivazione sulla determinazione della pena, in quanto la difesa ha sollecitato la sua applicazione, con due richieste, la seconda subordinata al mancato accoglimento della prima, applicando nel primo caso le attenuanti generiche, escluse nella seconda proposta.
Il giudice ha pronunciato con generico riferimento all'accoglimento della richiesta, senza dare atto della scelta intervenuta, ne' dei motivi a sostegno di tale opzione, con pronuncia che risulta per l'effetto priva della doverosa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'applicazione della pena può seguire esclusivamente al perfezionamento di uno specifico accordo delle parti, di cui il giudice si limita a verificare la legalità e conguità della pena, dopo aver accertato la mancanza di elementi idonei a pervenire al proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Nella specie è stata verificata negli atti l'assenza di un accordo, che presuppone incontro delle volontà delle parti su specifici punti, poiché la parte privata ha formulato una richiesta alternativa di applicazione della pena, con o senza riconoscimento delle attenuanti generiche, e la parte pubblica ha espresso un accordo indifferenziato su entrambe le soluzioni, rimettendo al giudice una valutazione discrezionale sulla scelta che non gli rompete, dovendo verificare il giudicante esclusivamente la legalità della sanzione convenuta e la sua congruità in astratto, e non diversi elementi di valutazione.
Ne consegue l'illegittimità della decisione, non per la mancanza di motivazione sull'esercizio di tale potere discrezionale, ma per l'assenza di una accordo, tale non potendo definirsi l'Intesa di massima raggiunta tra le parti, ove sia, come nella specie, priva di oggetto univocamente identificabile.
L'astratta possibilità per le parti di formulare una nuova richiesta a seguito del rigetto della prima a cura del giudice per ritenuta incongruità della sanzione al caso concreto, non permette di operare, come nella specie, un accoramento delle richieste, poiché un tal modo di procedere rende di fatto non identificabile l'oggetto dell'accordo.
4. L'inesistenza del patto assorbe ogni ulteriore profilo di illegittimità, privando di sostegno l'intera decisione;
solo per esigenze di completezza si osserva che, per i medesimi confini di natura pattizia della richiesta di applicazione di pena, esula dal potere del giudice ogni ulteriore disposizione non inclusa nell'accordo, ad eccezione delle conseguenze ex lege della condanna quale la disposizione di confisca, l'espulsione, e le altre misure rimesse alla determinazione del giudice quale conseguenza diretta dell'applicazione della pena.
Al contrario nella specie è intervenuta la deliberazione di concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno in favore della parte civile, in assenza di qualsiasi richiesta sul punto, estremo che ulteriormente vizia la legalità del provvedimento, che deve escludersi in diritto anche per l'estraneità della decisione, anche parziale, sulla domanda risarcitoria della parte civile da parte del giudice investito della richiesta di applicazione della pena, per effetto della previsione di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2 che limita l'oggetto della sentenza sul punto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita.
4. Annullata senza rinvio la pronuncia impugnata, si devono rimettere gli atti al Tribunale di Treviso, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013