Art. 444. Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione 1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 77
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2026, n. 25555Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procura Generale della Repubblica di Bologna nel procedimento a carico di 2. DA IS, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 14/01/2026 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera OM Di OVne; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. 03-k Penale Sent. Sez. 6 Num. 25555 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/06/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in oggetto, il Giudice per …Leggi di più...
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- art. 453 cod. proc. pen.·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- art. 73 d.P.R. 309/1990·
- ricorso per cassazione·
- art. 448 cod. proc. pen.·
- art. 425 cod. proc. pen.