Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio. (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente indicato le specifiche ragioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2013, n. 41408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41408 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro AN - Presidente - del 17/09/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1190
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 6386/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ IO N. IL 30/11/1971;
avverso l'ordinanza n. 30728/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 05/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza e la fissazione dell'udienza per il giudizio sul ricorso gia oggetto del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. AZ AN ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza - ordinanza resa il 5.12.2012 dalla Corte di Cassazione con la quale si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal AZ medesimo avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi;
egli ha dedotto l'omesso avviso al difensore di fiducia IC AS per l'udienza del 5.12.2012. Questa Corte, con ordinanza emessa il 28.3.2013, ha disposto di acquisire il fascicolo processuale del giudizio celebratosi dinanzi alla Corte di cassazione, onde accertare l'identità del difensore officiato dal AZ del mandato per il giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Le doglianze avanzate dal ricorrente avverso la sentenza-ordinanza emessa da questa Corte sono fondate.
L'esame del fascicolo processuale del procedimento conclusosi con il provvedimento della Corte di cassazione sopra indicato lascia emergere che l'impugnazione venne proposta personalmente dal AZ e che questi nel corso del giudizio di merito era stato difeso di fiducia dall'avv. ANNICHIARICO AS.
Risulta altresì che l'avviso per l'udienza del 5.12.2012 dinanzi a questa Corte venne inviato e ricevuto dall'avv. ANNICHIARICO Anna Antonia, erroneamente ritenuta difensore del AZ. Pertanto sussiste l'errore di percezione rappresentato dal ricorrente e, di conseguenza, va pronunciato l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in questa sede.
3. Tanto importa, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., la delibazione del ricorso originario da parte di questo Collegio.
Infatti, è principio posto dal giudice di legittimità che la Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., comma 4, adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario (Sez. 6^, n. 9926 del 12/01/2012 - dep. 14/03/2012, Rizzato, Rv. 252257). Ciò in quanto il menzionato art. 625 bis c.p.p., comma 4, dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, sicché l'esito del procedimento conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.
La rilevante implicazione di siffatta precisazione è che, come ben affermato nella menzionata decisione, "pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia da parte della Corte di cassazione" (in tal senso argomenti già in Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282).
Ebbene, il ricorso proposto personalmente dal AZ avverso la sentenza di primo grado è inammissibile, siccome aspecifico, ex art.591 c.p.p., comma 1, lett. c).
Nell'occasione il ricorrente, al quale era stata applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena che era stata concordemente richiesta dalle parti, si è limitato ad affermare che non ricorreva alcun elemento a proprio carico, di talché si sarebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Vi è quindi una generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del 5.12.2012 resa da questa Corte nei confronti di AZ AN;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal AZ avverso la sentenza emessa il 12.4.2012 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi nei confronti del medesimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di quel procedimento nonché al pagamento della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013