Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
L'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, consente soltanto il rilievo della "abolitio criminis" o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, precludendo il rilievo d'ufficio di ogni altra questione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa dall'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la rilevabilità di questioni di competenza ex art. 21 cod. proc. pen. e di una sopravvenuta favorevole "mutatio legis").
Commentari • 3
- 1. L'incompetenza funzionale del giudice a quo, pur rilevabile d'ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Ci sono sentenze della Corte di cassazione apparentemente di routine che scivolano senza particolari echi (perché si occupano di vizi di motivazione, perché ripetono orientamenti pacifici, perché riguardano questioni ictu oculi inammissibili, etc.): tra queste, a una prima lettura, parrebbe doversi annoverare anche la presente. Ma tra le pieghe della pronuncia si possono rinvenire elementi di rilievo per qualche interessante ricaduta su temi di attualità. Un Procuratore generale ricorre per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di indulto, deducendo incompetenza funzionale del g.i.p. presso il tribunale che l'ha deliberato. La Corte dichiara …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite ed un'occasione mancata riguardo alla questioneGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza qui pubblicata e commentata viene a chiudere una sequenza processuale complessa, senza per altro risolvere - come vedremo - la questione giuridica risultata controversa. Una ricostruzione critica della vicenda era stata da noi già offerta nel commentare l'ordinanza con la quale la sesta sezione penale della Corte aveva rimesso al ricorso alle Sezioni unite (si veda, volendo, G. ROMEO, Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione del mandato di arresto europeo, in questa Rivista). Inutile dunque appesantire l'odierna esposizione: torneremo solo brevemente sugli antefatti, per il resto rinviando alla nota che si è appena citata. 2.- Lo stesso giorno del …
Leggi di più… - 3. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 25644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25644 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
* M 25644/08
44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 29397/2007
Udienza pubblica
21 maggio 2008
Sentenza n.
1056 composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. ROMIS Vincenzo Presidente
1. Dott. FOTI Giacomo Consigliere
-
2. Dott. BRICCHETTI Renato
- Consigliere
3. Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere
4. Dott. PICCIALLI Patrizia
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
GI PA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza pronunciata in data 13 aprile 2007 dal Giudice di pace di Arezzo;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato
BRICCHETTI;
1 RBLY
SANDRO, che ha chiesto Procuratore Generale dott. Annamaria DE
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Arezzo dichiarava Paolo GIRONI colpevole della contravvenzione di cui
all'articolo 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto l'influenza dell'alcool), commessa in Foiano della Chiana il 24 novembre
2002 e lo condannava alla pena di euro 346,00 di ammenda ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.
Il giudice fondava l'affermazione di responsabilità sia sugli elementi sintomatici dell'ebbrezza percepiti da uno degli agenti accertatori
(Roberto MICHELUCCI) e dal medesimo rivelati nell'udienza dibattimentale
(l'imputato "procedeva con andatura a zigzag, invadendo l'opposta corsia di marcia"), sia sul contenuto del verbale di accertamento dell'infrazione (redatto anche dall'agente Graziano SANCHI e che il
GI non era stato neppure "in condizioni" di sottoscrivere).
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione
l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.
Rileva che, all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2007, il pubblico ministero aveva rinunciando all'esame dell'altro agente accertatore
(Graziano SUNCHI) il Giudice di pace, "senza adeguata motivazione",
aveva respinto la richiesta difensiva di audizione.
Rileva, in via subordinata, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
Da un lato, invero, la rinuncia ad un testimone formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione è immediatamente operante (Cass. II 18 marzo 1999, Vitanza, RV 214365), dall'altro, la doglianza é priva di contenuti di effettiva critica alla giustificazione del provvedimento 2
adottato, limitandosi il ricorrente ad asserire che la motivazione del medesimo "non sarebbe adeguata".
Si aggiunga che non risulta che l'imputato o il suo difensore abbiano dedotto, nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 182 c.p.p. ("Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"), nullità alcuna e che, in ogni caso, "prova decisiva", la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione (articolo 606, comma 1, lettera d), c.p.p.), è soltanto quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario: tale non è quella abbisognevole di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare un'ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (Cass. S.U. 11
aprile 2006, Maddaloni).
Sicché è da escludersi che potesse ritenersi decisiva la testimonianza dell'altro agente che aveva contribuito a redigere il verbale di dell'infrazione, tra l'altro acquisito agli atti delaccertamento
processo.
4. Con riguardo all'invocata prescrizione, il relativo termine è maturato il 24 maggio 2007 (data del commesso reato: 24 novembre 2002; termine di prescrizione: anni tre ai sensi dell'articolo 157, primo comma, n. 5,
c.p., nel testo anteriore alle modificazioni apportate dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251; termine massimo a seguito di atti interruttivi ex articolo 160, terzo comma, nel testo anteriore allec.p.,
anzidette modificazioni: anni quattro e mesi sei).
La sentenza impugnata è stata, peraltro, pronunciata in epoca anteriore
(13 aprile 2007).
Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata in questa sede, ostandovi l'inammissibilità del ricorso conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 22 novembre 2000, De Luca,
RV 217266) hanno, invero, affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p.
5. Va ricordato, per concludere, che l'unica ipotesi di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile rimane, secondo
l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (così, ancora, Cass.
S.U. 22 novembre 2000, De Luca), quella relativa all'accertamento
criminis ° della dichiarazione di illegittimitàdell'abolitio della norma incriminatrice formante oggetto costituzionale
(e desumibile dall'eccezionale possibilità di incidere dell'imputazione provvedimento contrassegnato dalla formazione delexecutivis sul in giudicato formale).
L'inammissibilità originaria del ricorso, per la genericità e la
manifesta infondatezza dei motivi, preclude, dunque, anche la possibilità di rilevare di ufficio, ex articolo 21 comma 1 c.p.p., le questioni di competenza prospettabili nel caso di specie, atteso che la contravvenzione per cui si procede risulta commessa il 24 novembre 2002 e che, successivamente al fatto ma prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (29 gennaio 2004), la legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito, con emendamento innovativo sul punto, il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 ha attribuito, in relazione alla contravvenzione anzidetta, la competenza per materia al tribunale (cfr. in argomento Cass. S.U. 17 gennaio 2006, Timofte). Per le medesime ragioni neppure può tenersi conto della sopravvenuta favorevole mutatio legis (cfr. ex plurimis Cass. VI 19 settembre 2006,
Caroppo, RV 234827) dovuta alla legge 2 ottobre 2007, n. 160 di conversione del decreto legge 3 agosto 2007, n. che ha 117 -
diversificato le fattispecie contravvenzionali in base alla gravità della violazione in modo che la meno grave delle tre autonome fattispecie introdotte (tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, ma non a
0,8), che è poi la sola di cui il giudice può avvalersi nel caso in cui lo stato di ebbrezza sia provato soltanto sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, è ora punita con la sola pena dell'ammenda ed è, pertanto, suscettibile di oblazione ai sensi dell'articolo 162 c.p..
Per questi motivi
RBLY 4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 21 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente мешго Roun's вв е ли
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 GIU. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Marie Angeli
CANCE ERT
Giule Mara BERIO
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 RBLY 3 RBCG