Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
Non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistano palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2013, n. 42837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42837 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 822
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI OM - Consigliere - N. 37402/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore Generale della Repubblica di Bari;
avverso la sentenza emessa in data 08/05/2012, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Bari;
nei confronti di:
2. AR OM, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. OM Paoloni;
lette le requisitorie del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Antonio Gialanella), che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a OM AR la pena, concordata con il pubblico ministero a norma dell'art. 444 c.p.p., di otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Pena
sospesa alle condizioni di legge (beneficio cui l'imputato aveva subordinato l'efficacia dell'accordo ex art. 444 c.p.p., comma 3), applicata per il reato di illecita detenzione per finalità commerciali di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti diverse (cocaina, marijuana, hashish) e determinata previo riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto lieve e delle attenuanti generiche (pena base ex art. 73, comma 5, L.S. = 1 a 6 m + 4.500; art. 62 bis c.p. = 1 a + 3.000; art. 444 c.p.p. = 8 m + 2.000).
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bari, deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., le circostanze attenuanti innominate essendo state riconosciute allo AR in base al suo stato di incensuratezza, profilo inapprezzabile ai sensi dell'art. 62 bis c.p., comma 3 come novellato dalla L. n. 125 del 2008. 3. L'addotto motivo di censura non è fondato in rapporto alla peculiarità del rito alternativo con cui è stata definita la posizione processuale dell'imputato e, per tanto, il ricorso deve essere rigettato.
In vero la sentenza impugnata ha ratificato, apprezzando la congruità della concordata pena, un accordo sanzionatorio delle parti che, in difetto di patenti illegalità (e certamente illegale non è la pena in concreto applicata allo AR), non può essere caducato dal sovraordinato ufficio del pubblico ministero, il cui rappresentante di primo grado ha concluso l'intervenuto accordo sanzionatorio, ivi inclusa la concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche (v.: Cass. Sez. 6,19.2.2004 n. 18385, PM in proc. Obiapuna, rv. 228047; Cass. Sez. 6, 28.3.2007 n. 37949, P.G. in proc. Lo Duca, rv. 238087). È appena il caso di osservare, infatti, anche in ragione della natura semplificata della motivazione propria di una sentenza applicativa della pena (ex plurimis: Cass. Sez. 4, 21.4.2010 n. 31392, Amariei, rv. 248198), che il giudice di merito ben avrebbe potuto non soltanto omettere in sentenza la specifica indicazione delle ragioni legittimanti le riconosciute attenuanti generiche ovvero altrimenti motivare la concessione di dette attenuanti con evenienze diverse o additive rispetto alla sola assenza di precedenti penali dell'imputato, atteso che l'art. 62 bis c.p., comma 3 preclude detta concessione unicamente quando l'incensuratezza del giudicabile sia "per ciò solo" posta a suo fondamento (cfr. Cass. Sez. Fer., 20.8.2009 n. 33473, P.G. in proc. Faccilongo, rv. 244600).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013