Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale).
Commentario • 1
- 1. Articolo 444 del codice di procedura penale - Applicazione della pena su richiestahttps://www.studiocataldi.it/
Seguici: Testo della norma 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 15009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15009 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1636
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 15636/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25 novembre 2011 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno e sette mesi di reclusione a GI NA, imputato di associazione per delinquere e di una serie di reati, tra cui quelli di corruzione, di favoreggiamento, di tentata concussione, di rivelazione di segreti d'ufficio, di ricettazione e di accesso abusivo a sistema informatico (capi 1-10), quasi tutti commessi in concorso con NS PA, RI La IC e ZO SE, per i quali si è proceduto separatamente.
2. Contro questa decisione i difensori di fiducia dell'imputato hanno proposto appello, che la Corte d'appello di Napoli ha trasmesso a questa Corte di Cassazione, qualificando l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione.
3. Con i motivi si deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p., in quanto il giudice avrebbe dovuto pronunciare immediatamente declaratoria di non punibilità dal momento che i fatti descritti nei dieci capi di imputazione non integrano i reati contestati e vi sarebbero elementi idonei a giustificare l'affermazione della insussistenza dei fatti.
In particolare:
- a) con riferimento al capo 1), si censura la sentenza per avere ritenuto la sussistenza del reato di favoreggiamento, laddove dalla stessa contestazione emerge che la condotta di NA era diretta a favorire se stesso;
si esclude che il fatto descritto nell'imputazione integri il reato di cui all'art. 326 c.p., in quanto NA, che non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, si è limitato a ricevere la notizia coperta da segreto, ma non risulta che abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione;
si esclude, che il fatto descritto nella contestazione integri il reato di corruzione, dal momento che NA non ha e non poteva acquisire alcuna utilità nel segnalare il nominativo di NS PA a IS IN perché lo inserisse nelle liste elettorali (a questo proposito, si segnala che in relazione a questo reato il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di misura cautelare con ordinanza del 13.6.2011);
- b) con riferimento al capo 2), si esclude che il fatto descritto nell'imputazione possa configurare il reato di favoreggiamento per avere fornito a LO OG notizie sul procedimento penale che lo riguardava, in particolare riferendo che non erano stati adottati provvedimenti cautelari nei suoi confronti, in quanto si è trattato di una informazione priva di quel tasso di materialità idonea a consentire l'elusioni delle indagini (a questo proposito, si segnala che il Tribunale del riesame, nel considerare la posizione di NS PA, ha accolto tale tesi); inoltre, si censura la decisione anche in rapporto al reato di cui all'art. 326 c.p., rilevando che NA non aveva la qualifica di pubblico ufficiale e che, in quanto extraneus, non emergono condotte concorsuali con il pubblico ufficiale, peraltro rimasto ignoto, sicché la stessa mancata identificazione del soggetto propalante rende impossibile verificarne la qualifica stessa di pubblico ufficiale;
- c) con riferimento al capo 3), si esclude la sussistenza del reato di favoreggiamento per avere dato notizie a DR AN, in ordine all'esistenza di una richiesta di misura cautelare nei suoi confronti, in quanto risulta che in quello stesso procedimento era indagato anche lo stesso NA, sicché anche in questo caso avrebbe favorito se stesso;
inoltre, viene ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 326 c.p., per le stesse ragioni dedotte in relazione al capo precedente;
- d) con riferimento al capo 5), si assume che dal capo di imputazione non emerga la presenza di elementi per ritenere integrata la fattispecie della tentata concussione nei confronti di De RT SE, in quanto non vi sarebbe traccia di alcuna condotta induttiva e utilità conseguenti a tali comportamenti (si rileva che in relazione a questo reato il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di misura cautelare);
- e) con riferimento al capo 6), si esclude la sussistenza dei reati di rivelazione di cui agli artt. 326 e 378 c.p., contestati in concorso con PA e La IC, per le notizie fornite a SI AU e a IS IN circa procedimenti penali nei loro confronti, in quanto non risulta identificato il pubblico ufficiale che avrebbe fornito tali informazioni e la rivelazione di esse non ha frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle indagini;
- f) con riferimento al capo 7), si ritiene che i fatti ricostruiti nell'imputazione non corrispondano alla fattispecie di cui all'art.326 c.p., contestata per avere comunicato a NN TT e
RO LO notizie circa un procedimento penale pendente nei loro confronti, in quanto NA non aveva la qualifica di pubblico ufficiale e che, in quanto extraneus, non sono individuabili condotte concorsuali con il pubblico ufficiale, peraltro rimasto ignoto, sicché la stessa mancata identificazione del soggetto propalante rende impossibile verificarne la qualifica stessa di pubblico ufficiale;
- g) con riferimento al capo 8), relativo al reato di corruzione che sarebbe stato posto in essere con PA e La IC, si sostiene che non sarebbe identificabile una utilità concreta per NA, nè risulta il corrispettivo oggetto dell'accordo corruttivo per la sponsorizzazione in favore del La IC per essere inserito nei ruoli dell'AISE, tanto più che NA non aveva alcun ruolo nell'amministrazione pubblica e soprattutto nei servizi segreti militari, inoltre, dagli elementi raccolti non sarebbe emersa alcuna dimostrazione dell'interessamento del NA per la sponsorizzazione del La IC (anche in questo caso, si sottolinea che il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'imputato per questo reato);
- h) con riferimento al capo 9), si rileva la non configurabilità della ricettazione delle schede telefoniche per la mancanza del reato presupposto;
- i) con riferimento al capo 10), si assume la non configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter c.p., in quanto la norma incriminatrice richiede che siano violati i sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, di cui non vi è traccia nella imputazione;
- l) con riferimento al capo 4), si esclude che possa ritenersi sussistente, in base alla imputazione, l'associazione per delinquere contestata, in quanto si prescinde da ogni elemento relativo all'esistenza di una qualche struttura organizzativa, sia pur minima e, inoltre, non si rinvengono prove circa collegamenti di NA con La IC e con ZO, che di questa associazione avrebbero fatto parte (anche in questo caso, si rileva che il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di misura cautelare per il reato associativo).
4. In data 8 novembre 2012 i difensori di fiducia di NA hanno depositato una memoria in cui replicano alla requisitoria scritta del procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In particolare, i difensori precisano di avere censurato la sentenza di "patteggiamento" per la mancata applicazione dell'art.129 c.p.p., rilevando come l'inconfigurabilità dei reati emerga dalla sola lettura del capo di imputazione e a riprova della loro tesi evidenziano come la Cassazione e il Tribunale di Napoli quale giudice di rinvio, decidendo in fase cautelare anche posizioni strettamente collegate a quella del NA, abbiano negato l'applicazione delle misure cautelari per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuta non tanto per la carenza di elementi probatori, ma per la non configurabilità dei reati contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I difensori di GI NA censurano la sentenza impugnata e, con riferimento a ciascun capo di impugnazione, deducono l'erronea applicazione della legge penale, ritenendo che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto i fatti contestati non integrano i reati per i quali è intervenuto il "patteggiamento" e, inoltre, vi sarebbero in atti elementi probatori idonei a giustificare l'affermazione sulla insussistenza dei fatti contestati. In sostanza, i motivi di ricorso non attengono alla motivazione della sentenza, precisamente alla mancata motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, ma riguardano piuttosto la corretta qualificazione giuridica dei fatti, sempre nella prospettiva del controllo che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto compiere ai sensi del citato art. 129 c.p.p.. Viene, quindi, denunciata una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
6. Delimitato il quadro della contestazione, si osserva che l'art.444 c.p.p., comma 2 impone al giudice di verificare l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nel citato art. 129 c.p.p. - la cui operatività è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti - sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti.
La giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di un'operazione che deve avvenire allo stato degli atti, cioè senza alcuna necessità di un approfondimento probatorio ovvero dell'acquisizione di ulteriori elementi, in quanto l'eventuale pronuncia di proscioglimento può derivare solo qualora le risultanze disponibili rendano palese l'esistenza della causa di non punibilità (Sez. un., 25 novembre 1998, n. 3, Messina). Pertanto, al giudice è assegnato un sindacato meramente negativo con riferimento alla responsabilità dell'imputato, dovendo constatare semplicemente l'insussistenza delle cause indicate nell'art. 129 c.p.p., non potendo, quindi, pronunciare sentenza di proscioglimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'articolo citato (cfr., da ultimo, Sez. 4, 7 giugno 2012, n. 28952, Zilli). D'altra parte, non possono essere prospettate con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato, in quanto l'accusa, se correttamente qualificata, non può essere rimessa in discussione. Nè può ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si invochi la norma di cui all'art. 129 c.p.p. con riferimento alla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., in base ad emergenze nuove non conosciute dal giudice che ha accolto il patto e che, "allo stato degli atti", ha correttamente e compiutamente motivato. Entro questo quadro il giudice del patteggiamento deve effettuare il controllo preteso dall'art. 129 c.p.p., comma 1, in una situazione in cui per effetto dell'accordo sulla pena l'imputato ha rinunciato, non solo a controvertere sulla quantificazione della sanzione, ma anche sul diritto alla prova, accettando di essere giudicato in base agli atti probatori presenti nel fascicolo, rinunciando altresì a controvertere sul fatto.
I limiti di quello che viene definito un accertamento negativo della non punibilità dell'imputato effettuato con la sentenza di patteggiamento, che determina diverse regole di giudizio rispetto alla sentenza di condanna, condiziona i motivi che possono essere oggetto del ricorso per cassazione, nel senso che la natura negoziale del rito incide in concreto sui ricorsi di legittimità contro questo tipo di sentenze.
In particolare, oltre a non poter essere dedotte insufficienze ovvero carenze probatorie, la denuncia dell'errata qualificazione giuridica del fatto è destinata a ricevere un'applicazione limitata. Come è noto, la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento per denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito che con il ricorso per cassazione può essere denunciata l'erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perché è lo stesso art.444 c.p.p., comma 2, ad imporre siffatto controllo, funzionale ad evitare che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, proprio in considerazione della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo affidato al giudice, la giurisprudenza ritiene che l'impugnabilità per l'erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originariamente delineata dal solo pubblico ministero sia anch'essa manifestamente erronea. Quindi, la ricorribilità della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris", ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (tra le tante v., Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc. Hernandez;
Sez. 3, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha;
Sez. 6, 20 novembre 2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea;
Sez. 6, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta).
7. Nei motivi proposti il ricorrente ha in alcuni casi dedotto l'erronea qualificazione del fatto, in altri ha semplicemente sostenuto l'insussistenza del reato.
In ogni caso, deve riconoscersi la correttezza del controllo operato dal giudice del patteggiamento, controllo che in questa sede deve essere valutato in rapporto allo stato degli atti del procedimento al momento dell'accordo tra le parti come risultante dalla stessa sentenza impugnata. In sede di legittimità la verifica dell'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444 c.p.p., comma 2 avviene esclusivamente sulla base dei capi di imputazione,
della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, non potendo certo spingersi la Corte ad esaminare gli atti del procedimento o i documenti estranei ad esso.
Nel caso di specie, non emerge alcun elemento per ritenere che si sia trattato di qualificazioni manifestamente erronee, tanto è vero che gli stessi motivi adducono argomenti critici per la cui valutazione sarebbe stata necessaria la verifica dibattimentale. Nè può convenirsi con quanto il ricorrente assume nella memoria là dove, a supporto della tesi sull'insussistenza dei reati, indica gli esiti di alcune decisioni riguardanti lo stesso indagato che, in materia cautelare, hanno escluso alcuni dei reati contestati: è evidente che tali decisioni non possono essere utilizzate come parametro per la valutazione della correttezza del controllo sulla ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, come si è visto, si tratta di una verifica che non può che avvenire allo stato degli atti e il giudizio cui è chiamata la Corte di cassazione deve necessariamente riferirsi alla situazione in cui si trovava il giudice del patteggiamento, dovendo escludersi tutti gli elementi successivamente emersi come pure le sentenze indicate, che tra l'altro si sono basate su diverse regole di giudizio.
8. Deve riconoscersi che il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha correttamente accertato l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., fondando questa decisione oltre che sulle risultanze probatorie acquisite nelle indagini, anche e soprattutto sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, evidenziando come tali dichiarazioni abbiano avuto natura confessoria e, in alcuni casi, implicitamente confermative degli addebiti.
Inoltre, per quanto riguarda la pretesa insussistenza di alcuni dei reati oggetto dell'imputazione, si rileva che attraverso tali motivi il ricorrente finisce in realtà per dedurre vizi della motivazione, più che violazioni di legge. In ogni caso, si rileva che con particolare riferimento all'onere di verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha precisato che la sentenza del giudice di merito, che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 1, 10 gennaio 2007, n. 4688, Brendolin), situazione che nella specie non ricorre, per le ragioni sopra evidenziate.
9. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013