Sentenza 25 marzo 2013
Massime • 1
Non sussiste l'effetto estensivo dell'impugnazione in favore di colui che abbia richiesto l'applicazione della pena concordata in appello, avendo egli in tal modo rinunziato al motivo di gravame inizialmente comune con altri coimputati al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., una nuova e più favorevole determinazione della pena. (Nella specie la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento all'annullamento con rinvio della sentenza, per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2013, n. 18351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18351 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/03/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1103
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 4520/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
CA RG N. IL 23/05/1958;
avverso l'ordinanza n. 1111/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/11/2011, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, provvedendo ai sensi dell'art.587 cod. proc. pen., estendeva a MO GI la sentenza di questa
Corte n. 37037/10 emessa nel procedimento
contro
PA CE D'SI e altri e revocava nei suoi confronti le sentenze emesse dal Tribunale di Torre Annunziata dell'8/5/2004 e dalla Corte d'Appello di Napoli il 13/11/2007, ordinando la trasmissione del fascicolo processuale al G.I.P. del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
GI MO era stato condannato per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., D.P.R. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80 commessi fino al 1997, ad anni 17 di reclusione con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dell'8/5/2004; in sede di appello, aveva definito il procedimento ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., previa separazione dal procedimento principale, con la condanna ad anni tredici di reclusione;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/11/2007, aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile il 15/1/2009.
Gli imputati che non avevano definito la posizione ai sensi dell'art.599 cod. proc. pen. erano stati condannati con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/12/2008 che, peraltro, era stata annullata senza rinvio da questa Corte, unitamente alla sentenza di primo grado, per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare dopo la sentenza di incompetenza della Corte d'assise, con rimessione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale di Napoli.
Ritenuta la propria competenza a decidere sull'istanza del MO di estensione dell'impugnazione, la Corte la riteneva fondata, trattandosi di annullamento senza rinvio derivante dall'accoglimento di un motivo di ricorso non esclusivamente personale: anche nei confronti del MO, infatti, non era stata celebrata l'udienza preliminare a seguito della sentenza di incompetenza della Corte d'Assise di Napoli.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, deducendo violazione di legge. L'effetto estensivo dell'impugnazione, in presenza di "patteggiamento" in appello, resta precluso, poiché l'esigenza di prevenire la formazione di giudicati contraddittori ed ingiustificate disparità di trattamento tra imputati che si trovino nelle medesime condizioni viene meno, perché la posizione dell'imputato è del tutto particolare e diversa da quelli giudicati sulla base di una cognitio piena. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ricorrendo all'istituto di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita ad un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere modificato.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 587 cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
La Corte territoriale richiama la decisione di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007 - dep. 26/07/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236756); quella decisione aveva preso atto che gli imputati che avevano concordato la pena in appello, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non avevano proposto ricorso ed aveva osservato che non poteva non valere anche per loro l'effetto estensivo dell'impugnazione dei ricorrenti diligenti, potendosi proporre questione, anche in presenza di un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, di sussistenza o meno di una situazione sussumibile nella previsione dell'art. 129 cod. proc. pen.. La fattispecie in esame nel presente giudizio appare differente e giustifica la soluzione opposta: ciò non tanto perché MO, dopo avere concordato la pena in appello, ha proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile;
ma piuttosto in quanto nel giudizio oggetto della decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata era stata dedotta e ritenuta sussistente un'ipotesi di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni, così da coinvolgere il giudizio di responsabilità, anche nella visuale ristretta dell'art. 129 cod. proc. pen. imposta, secondo alcune decisioni di questa Corte, dal rito (Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006 - dep. 05/12/2006, Boscaneanu ed altri, Rv. 235495; Sez. 5, n. 38386 del 26/09/2005 - dep. 20/10/2005, De Luca ed altri, Rv. 232915); nel presente giudizio, al contrario, l'annullamento con rinvio a favore dei coimputati che non avevano concordato la pena in appello è stato pronunciato per una nullità concernente la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, che doveva essere tempestivamente dedotta e alla cui eccezione l'imputato "patteggiale" in appello aveva espressamente rinunciato.
Si aggiunga che le pronunce più recenti di questa Corte hanno ripetutamente affermato un principio opposto a quello incidentalmente richiamato nella decisione delle Sezioni Unite sopra richiamate: che, cioè, il giudice di appello che accoglie la richiesta formulata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art.129 c.p.p., ne' sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 - dep. 26/01/2010, Camassa e altri, Rv. 245919; Sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009 - dep. 02/10/2009, B. e altri, Rv. 245144; Sez. 6, n. 40573 del 30/09/2008 - dep. 30/10/2008, Gallo e altro, Rv. 241486); tali pronunce sottolineano la radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen.. Deve, quindi, trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte che non ritiene sussistente l'effetto estensivo dell'impugnazione a favore degli imputati che hanno concordato la pena in appello: essi, infatti, hanno rinunciato al motivo di appello inizialmente comune con altri coimputati, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, una nuova e più favorevole determinazione della pena (Sez. 4, n. 43662 del 06/11/2001 - dep. 04/12/2001, Spinale, Rv. 220581).
In questo caso l'ordinamento giuridico non ha interesse ad eliminare l'eventuale contrasto tra giudicati, proprio perché la rinuncia a quel determinato motivo comune è parte di un bilanciamento di interessi che l'ordinamento rimette alla discrezionalità dell'imputato, il quale può liberamente scegliere tra il vantaggio certo della diminuzione della pena - o, comunque, della irrogazione di una pena meno afflittiva di quella che potrebbe essergli inflitta per l'accoglimento dell'eventuale impugnazione, sul punto, del pubblico ministero - rinunciando agli altri motivi, e il vantaggio incerto dell'accoglimento degli altri motivi, ivi compreso quel motivo comune che, se accolto, si rifletterebbe pur sempre sulla entità della pena.
A conclusioni analoghe si perviene allorché le parti facciano richiesta di una nuova determinazione della pena rinunciando agli altri motivi che non comprendono, però, quel determinato motivo comune, in quanto l'appellante che concorda la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 è comunque a conoscenza dei motivi di appello proposto da altri coimputati ed effettua, quindi, la sua scelta in piena consapevolezza.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013