Sentenza 17 settembre 2012
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2012, n. 42950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42950 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/09/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2065
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 17969/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XH FE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/02/2011 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di FE XH ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 09/02/2011, che aveva confermato la condanna dell'imputato -per reati ex artt. 482, 477 cod. pen. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 - di cui alla pronuncia del Tribunale di Gorizia del 06/11/2009. Nel ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte territoriale, giacché sarebbe assurdo ritenere che l'imputato - cui si addebita di avere formato una falsa patente di guida italiana, apponendovi generalità peraltro fittizì e perché solo in parte coincidenti con le sue - fosse stato davvero in grado di elaborare una scansione fotografica della propria immagine e di riportarla su un supporto magnetico, attività presupponente cognizioni tecniche che certamente lo XH non ha. Inoltre, il difensore rappresenta l'erronea applicazione delle norme in tema di disciplina dell'immigrazione, in quanto il prevenuto rientrò in Italia pur essendo stato espulso nel 2003 con decreto emesso dal Prefetto di Caserta, ma ciò fece perché regolarmente autorizzato avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di impugnazione si palesano generici, in quanto il ricorrente ripropone le medesime doglianze fatte valere in sede di giudizio di appello, senza neppure prendere in considerazione le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto tali doglianze del tutto infondate. I giudici di seconda istanza hanno infatti congruamente evidenziato che, pure ammettendo l'incapacità dello XH di provvedere in prima persona alla formazione del falso documento, egli resterebbe pur sempre un concorrente nel medesimo reato, laddove - unica alternativa possibile, visto che la fotografia sulla patente di guida ritraeva proprio lui, da intendersi unico soggetto interessato alla falsificazione - egli avesse commissionato a terzi, tecnicamente attrezzati, di realizzare la condotta tipica;
inoltre, la sentenza di appello segnala che le circostanze di fatto esposte dall'imputato in ordine al capo B) della rubrica (il matrimonio, l'ottenimento del visto di ingresso e di un permesso di soggiorno a tutela dell'unità familiare, pur volendo ammetterne la significatività per escludere la rilevanza penale della condotta di rientro nel territorio italiano) risultavano meramente allegate, senza alcun riscontro ne' documentale ne' testimoniale.
Tuttavia, pure a fronte della inammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che in ordine al reato sub B) risultava intervenuta la prescrizione prima ancora della sentenza di appello: in primo grado, infatti, si era ritenuto che non essendo possibile collocare con esattezza la data del commesso reato, ricompresa tra la data di esecuzione dell'espulsione e la data del rintraccio, per il disposto dell'art. 2 cod. pen., va applicata la legge più favorevole tra quelle che si sono succedute, in quell'arco di tempo, nel disciplinare la condotta attribuita all'imputato, La legge più favorevole è quella in vigore fino al 15/09/04, che sanzionava, con una contravvenzione punita con l'arresto, la condotta del rientro nello Stato da parte dello straniero espulso.
Qualificato l'addebito in termini di reato contravvenzionale, i termini di prescrizione massima risultavano già decorsi alla data della pronuncia della Corte di appello di Trieste, il che impone il parziale annullamento della sentenza impugnata.
Il collegio ritiene infatti di aderire all'orientamento giurisprudenziale formatosi da ultimo, malgrado un precedente delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione ... preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (sent. n. 23428 del 22/03/2005, AL, Rv 231164). A quella decisione, seguita da altre conformi delle Sezioni singole - v. Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008, Rayyan, e Sez. 3, n. 42839 dell'08/10/2009, Imperato - ne sono tuttavia succedute altre che hanno espresso differente avviso, a partire da Sez. 2, n. 38704 del 07/07/2009, Ioime, Rv 244809, che ha invece ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto per l'unico motivo della violazione di legge consistente nell'omessa immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, seppure nel grado di appello la questione non sia stata dedotta dalla difesa. Questa stessa Sezione ha poi ribadito il medesimo principio, con una sentenza che - per l'ampiezza ed esaustività delle argomentazioni adottate, da intendersi qui espressamente richiamate e condivise - merita di veder riprodotti i passi essenziali della motivazione:
questo collegio, naturalmente, non ignora che le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 23428 del 2005, ric. AL, Rv 231164, hanno stabilito che sia inammissibile il ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione, anche se maturata prima della sentenza di appello, ma ritiene di non condividere il predetto insegnamento per i motivi che si seguito si espongono. È innanzitutto noto come le SS.UU, siano giunte progressivamente alla affermazione del principio di diritto sopra sintetizzato. Prendendo le mosse dalla sentenza CR (1994) e "procedendo" quindi attraverso le pronunzie PO (1999), De LU (2000), e VA (2001), esse giungono, in pratica, a minare la distinzione tra inammissibilità originaria e inammissibilità sopravvenuta, fino ad affermare (sentenza AL, appunto) che "la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido... preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio", questo in quanto "l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non da ingresso alla fase di legittimità - si è già formato.
E così, dunque, come la sentenza De LU (Rv 217266) aveva escluso che fosse deducibile/rilevabile la prescrizione maturata successivamente alla proposizione del ricorso (ma, naturalmente, prima della sua trattazione), come la sentenza VA (Rv 219531) aveva escluso che fosse deducibile/rilevabile la prescrizione maturata prima della proposizione del ricorso, ma dopo la sentenza di appello, la sentenza AL (Rv 231164) ha, per così dire, concluso il percorso, affermando che non è deducibile/rilevabile nel giudizio di cassazione la prescrizione maturata - addirittura - prima della sentenza di appello, ma non eccepita o dichiarata di ufficio tempestivamente.
Sennonché le stesse SS. UU., nella sentenza da ultimo citata, hanno ammesso che esistono ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di una impugnazione inammissibile, mantiene intatta la sua cognizione e, conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una pronunzia che non sia meramente enunciativa della predetta inammissibilità. Tale è il caso della morte dell'imputato (art. 150 cod. pen.), dell'abolitio criminis, della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice della quale si dovrebbe fare applicazione. Orbene, è da chiedersi se la ipotesi della prescrizione maturata prima delle conclusione della fase di merito, comportando l'obbligo (nel caso concreto, disatteso) per il giudice procedente di riconoscerla, non possa essere fondatamente assimilata alle tre predette ipotesi in cui risulta travolta la stessa inammissibilità della impugnazione.
Al proposito non può farsi a meno di rilevare che la funzione e la stessa ratio dell'istituto della prescrizione militano in tal senso. Col decorso del tempo, viene meno l'interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva, anche perché si affievolisce, fino a scomparire, la possibilità che la pena svolga la sua funzione (rectius, le sue funzioni); ciò, per altro, non consegue a un apprezzamento in concreto del giudicante, ma trova attuazione grazie a un automatico meccanismo presuntivo, in base al quale, il trascorrere del tempo (di quel tempo, previsto in astratto dalla legge) comporta l'estinzione del reato.
Se, dunque, il giudice non può fare a meno di constatare la morte del reo, non si vede come possa fare a meno di riconoscere la "morte del reato". Per altro, come è stato notato dalla più attenta dottrina, la prescrizione ha anche un suo fondamento costituzionale:
essa costituisce una garanzia personale per l'individuo, che non può (non deve) essere esposto, al dì là di ragionevoli limiti temporali, al "rischio" di essere penalmente punito per fatti commessi anni addietro.
Di tanto sembra aver preso atto l'ordinamento, se è vero come è vero, che la prescrizione può esser riconosciuta (e dunque può spiegare la sua efficacia) anche al di fuori della instaurazione di un rapporto processuale in senso stretto. Invero, come è noto, l'art. 411 cod. proc. pen. inibisce l'inizio dell'azione penale in presenza di un reato estinto (anche per prescrizione, naturalmente). Ciò sta certamente a provare che la prescrizione, come evento giuridico conseguente a un evento naturale (il trascorrere del tempo), deve operare per il solo fatto di essersi verificata. Oltretutto, per ritornare al caso in scrutinio (prescrizione maturatasi prima della sentenza di appello), è da dire che appare violativo del principio costituzionale di eguaglianza il fatto che, pur in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, in un caso - quando la parte la eccepisca o il giudice la rilevi - l'imputato si avvalga della estinzione del reato, nell'altro -quando tale fatto "sfugga" tanto alla parte, quanto al giudice - lo stesso debba andare incontro a una condanna e alla esecuzione di una pena. Si vuoi dire: la disparità di trattamento non apparirebbe minimamente giustificabile perché, in ultima analisi, sarebbe riconducibile a un (grave) error judicis.
Tutto ciò premesso, può sostenersi, a giudizio del collegio, che esiste una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, da un lato, e quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, dall'altro. La prima è oggettivamente venuta ad esistenza prima della conclusione della fase di merito e il giudicante avrebbe dovuto rilevarla. Proprio in virtù dell'automatismo presuntivo del "meccanismo" previsto dal legislatore, al giudice (di merito) altro non si chiedeva che un mero atto di ricognizione, atto che non ha - colpevolmente - compiuto. Negli altri due casi, conclusosi il giudizio di merito, il successivo spirare del tempo necessario per determinare (in astratto) la prescrizione del reato può non aver rilievo, se l'imputato non è in grado di sottoporre al giudice di legittimità una impugnazione che sia tale da "mantenere in vita" il rapporto processuale. In tal caso, l'atto di ricognizione riguarda, appunto, la "morte" di tale rapporto (e dunque la inoperatività della prescrizione), non la "morte" del reato (per prescrizione), che, per quel che si è detto, essendo sopraggiunta dopo la fase di merito, non può aver rilievo (Cass., Sez. 5, n. 47024 del 11/07/2011, Varone: v. anche Sez. 5, n. 595 del 16/11/2011, Rimauro). Nel caso oggi in esame, a differenza di quelli appena ricordati, la prescrizione non risulta essere stata affatto invocata dall'imputato o dal suo difensore, ne' in sede di appello ne' nell'ambito dei motivi di ricorso: si pone pertanto un problema di rilevabilità ex officio della causa di estinzione in argomento, che tuttavia la Corte ritiene di risolvere positivamente. È infatti evidente che la già ricordata disparità di trattamento - con implicazioni in punto di violazione di principi costituzionali - può riguardare non soltanto l'imputato attento e scrupoloso nella propria difesa, che abbia eccepito l'intervenuta prescrizione, ma anche il soggetto inerte: ben può darsi che di fronte a due imputati (e rispettivi difensori) non avvedutisi di una causa estintiva già maturata, in casi identici, un giudice di appello rilevi d'ufficio l'estinzione del reato, ed un altro no. A quel punto, pur prescindendo dall'ammissibilità dei motivi di ricorso del secondo imputato, laddove quei motivi - in ipotesi - continuino ad ignorare il problema della prescrizione, una volta investita la Corte di Cassazione non si vede perché dovrebbe essere preclusa la possibilità di porre rimedio all'errore del giudice di merito.
Dal momento che nella fattispecie concreta il trattamento sanzionatorio risulta oggetto di computo distinto fra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e la ritenuta contravvenzione (il giudice di prime cure escluse infatti che tra i due addebiti potesse ravvisarsi identità di disegno criminoso), è consentito in questa sede espungere la pena inflitta per il reato da dichiarare estinto - mesi 6 di arresto - senza la necessità di disporre annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di condanna per la contravvenzione di cui al capo B) della contestazione, perché estinto il reato addebitato per intervenuta prescrizione. Elimina la pena distintamente irrogata per tale capo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012