Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 41137
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Sentenza 23 maggio 2013

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Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 41137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41137
    Data del deposito : 23 maggio 2013

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