Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 41137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41137 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/05/2013
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1327
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33869/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
AC MI N. IL 14/02/1979;
avverso la sentenza n. 2402/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LIVORNO, del 12/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;
lette le conclusioni del PG: rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza ex art. 444 c.p.p., del 12 giugno 2012, emessa dal GIP del Tribunale di Livorno nei confronti di AC SS, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (illecita detenzione a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo hashish), veniva applicata al predetto AC la pena di anno uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Veniva, contestualmente disposta la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca di quant'altro in sequestro (denaro).
1.2 Per l'annullamento del detto provvedimento ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo, con unico motivo, il difetto di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, per avere il GIP riconosciuto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità muovendo dalla considerazione della natura (ritenuta non particolarmente offensiva e dannosa) della sostanza stupefacente e del modesto quantitativo, nonostante fosse stata normativamente eliminata la differenza tra c.d. "droghe leggere" e "droghe pesanti" e nonostante il numero delle dosi ricavabili dal quantitativo di hashish sequestrato fosse di circa 300 unità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. È ormai jus receptum che nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato dall'art. 444 c.p.p., l'accordo intercorso tra le parti esenta l'accusa dall'onere dell'onus probandi e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata "con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (in termini Sez. 4^ 13.7.2006 n. 34494, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
2. L'accordo che ne consegue è vincolante per le parti, nel senso che, mentre l'imputato si impegna ad eseguire la pena da lui accettata, tutte le parti rinunciano ad ogni questione o eccezione che abbiano interesse a proporre. D'altra parte il ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., può ritenersi giustificato solo in presenza di una palese violazione di legge in cui siano incorse le parti o il giudice che ha ratificato quell'accordo, dovendosi, per contro, escludere che il patteggiamento intercorso possa configurarsi stilato con riserva in vista di future modificazioni non più apportabili al negozio giuridico (in termini Sez. 4^, 1028/94, Russo, Rv. 199548).
3. Con specifico riferimento, poi, alla censura sollevata in relazione all'indebito riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto lieve, va detto che si tratta di doglianza contenente apprezzamenti di merito non deducibili in questa sede, tenuto conto che la motivazione resa dal GIP non è connotata da manifesta illogicità.
4. E appena il caso di rilevare che le regole sopra menzionate valgono ovviamente per tutte le parti ed anche per il Procuratore Generale che "pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico Ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo" (cfr. Sez. 2^ Ord.12.10.2005 n. 40519, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844; Sez. 4^,
22.12.2003 n. 20165, P.G. in proc. Malia e altro, Rv. 228567; Sez. 5^ 5.2.1999 n. 627, Peressotti, Rv. 213520).
5. Ritornando al tema della non manifesta illogicità della decisione si osserva che in sede di patteggiamento l'esigenza di una motivazione sulla concessione dell'attenuante in parola nel caso in esame deriva dalla contestata detenzione di droga per un quantitativo non trascurabile e per finalità non esclusivamente personali: lungi dal ricorrere ad una formula motivazionale generica e manifestamente di stile il G.I.P. ha soffermato la propria attenzione su alcuni dati (attività promiscua di uso per sè e di detenzione per fini di spaccio che certamente riduceva il profilo quantitativo in termini di esiguità riferita alla illecita detenzione e lo stato di incensuratezza a riprova di un attività occasionale e non professionale) coerenti con i principi elaborati della giurisprudenza di questa Corte in tema di configurabilita dell'attenuante di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 6. Va, infatti, ricordato che l'attenuante in esame trova applicazione solo in casi di trascurabile offensività, avuto riguardo sia all'oggetto materiale del reato, sia alle caratteristiche quanti-qualitative della sostanza, sia alla condotta, con specifico riguardo ai mezzi, modalità e circostanze nelle quale essa è stata posta in essere, dovendosi pertanto escludere l'attenuante di cui sopra in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei dati di riferimento legale indicati dell'art. 73, comma 5 che rende superflua qualsiasi altra considerazione ai fini del complessivo giudizio di concedibilità (Cass. Sez. Un. 24.6.2010 n. 35737, P.G. in proc. e. Rico, Rv. 247911; Cass. Sez. 6^ 14.4.2008 n. 27052, Rinaldo, Rv. 240981; Cass. Sez. 6^ 15.6.1998 n. 8857, Canepi, Rv. 212005).
7. Alla stregua di tali considerazioni, e ribadito che il GIP si è pienamente uniformato alla indicazioni provenienti da questa Corte sul tema in discussione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013