Sentenza 14 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in termini non meramente formali, ma sostanziali e specifici, in ordine alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria per una corretta valutazione della congruità della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento che aveva recepito l'accordo delle parti in ordine ad un fatto qualificato come tentato furto, ritenendo che dagli atti fossero ravvisabili gli estremi per una definizione dello stesso come tentativo di rapina impropria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/01/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 68
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 40166/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
LI SL N. IL 19/08/1982;
avverso la sentenza n. 4411/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del 08/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette le conclusioni del PG in sede intese all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Genova in data 8.1.2010 con la quale,su concorde richiesta delle parti, era stata applicata nei confronti dell'imputato indicato in epigrafe la pena come concordata ex art. 444 c.p.p. per i reati di tentato furto aggravato di un motofurgone e di resistenza a pp.uu. unificati in continuazione, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e concessione della pena sospesa, il PG presso la Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge atteso che il delitto contestato sub A) a titolo di tentativo di furto aggravato, in relazione ai fatti contestati sub B) a titolo di resistenza a pp.uu., integrava il delitto di rapina impropria, qualificazione erroneamente disattesa dall'AG decidente, in uno alla insussistenza delle condizioni legittimanti la continuazione con il reato sub B).
Il PG presso questa Corte ha concluso la propria requisitoria scritta in atti con la richiesta di annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, ritenendo fondato il motivo attinente la qualificazione giuridica del reato sub a) ed assorbito quello sub B). Il ricorso è fondato quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), posto che il Tribunale decidente, eludendo l'onere che gli compete ex art. 444 ss. di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto, ha del tutto trascurato l'incidenza della condotta dello imputato, arrestato mentre cercava di impossessarsi di un furgone, di proprietà di un Ente ferroviario, dopo essersi introdotto nel veicolo rompendo un vetro. Sorpreso dalla Polizia ferroviaria, di certo aveva tentato di darsi alla fuga, colpendo ripetutamente e spingendo gli agenti intervenuti che cercavano di trarlo in arresto, divincolandosi e reagendo con calci e pugni contro i predettici chiaro ed univoco fine di assicurarsi l'impunità in ordine al reato di impossessamento con violenza del furgone.
Di qui l'evidente configurabilità dell'ipotesi di tentata rapina impropria, posto che la comprovata azione di violenza fisica contro gli agenti è stata posta in essere immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco all'impossessamento del veicolo, sottraendolo al legittimo detentore, fermo restando che la predetta condotta, tesa all'impossessamento della cosa mobile, non è stata portata a termini per cause inequivocamente indipendenti dalla volontà del soggetto agente (intervento della polizia). Ne consegue che il Tribunale, nel recepire l'accordo delle parti senza procedere ad una corretta qualificazione giuridica del fatto erroneamente contestato a titolo di tentativo di furto e non già di rapina impropria, avuto riguardo al collegamento modale e temporale tra tale condotta e quella riferibile al reato auto B) (ex art. 337 c.p.), ha emesso una decisione in patente violazione di legge,
pacifico essendo che, ex art. 444 c.p.p., comma 2, in tema di giudizio attinente l'applicazione di pena su richiesta delle parti, ha il dovere potere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, determinante essendo tale indagine preliminare per la conseguente correttezza della misura della pena da applicare in rapporto alla stessa correttezza dell'accordo delle parti al riguardo. Del resto, in subiecta materia, s'impone la riaffermazione del principio di diritto già da tempo ribadito da questo giudice di legittimità in tema di applicazione della pena concordata.
È noto, infatti, che tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato e quindi il giudice ha l'obbligo di procedere ex officio a verifica non meramente formale (limitata cioè all'esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della contestazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti.
D'altra parte, dall'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza, applicabile anche nei procedimenti speciali, consegue che, quando il giudice ritenga di dover pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo egli modificare 1'imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario, mentre se accerta la diversità del fatto deve necessariamente restituire gli atti al PM.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso, conformandosi ai principi di diritto innanzi enunciati. La questione subordinata attinente l'asserita inconfigurabilita della continuazione resta intuibilmente assorbita dall'accoglimento del motivo principale proposto con il ricorso in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013