Sentenza 8 luglio 2002
Massime • 1
In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale fondato sul vizio di motivazione in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2002, n. 38286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38286 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI Bruno - Presidente - del 08/07/2002
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1682
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 7433/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE TRENTO;
avverso la sentenza del 10/10/2001 n. 2015/2001
contro
NE RI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ETTORE PALMIERI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EO AR, nato a [...] il [...], imputato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (legge stupefacenti), ha "patteggiato", previo consenso del P.M. di udienza, la pena di mesi otto di reclusione e lire 3.400.000 di multa per avere detenuto, a fini di spaccio, quattro ovuli termosaldati contenenti eroina. La sentenza è stata pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Trento in data 10 ottobre 2001 con l'applicazione della diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, titolo di reato, quest'ultimo,
contestato in imputazione.
Ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Trento, deducendo "errore nella applicazione della legge penale" in considerazione dei numerosi precedenti penali anche specifici vantati dall'imputato, che si risolvono, a parere del ricorrente, in vizio di motivazione con conseguente condizione di annullabilità della impugnata sentenza. Il ricorso è inammissibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ART. 591 CPP sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando questa è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata, sulla specifica questione, come segue:
"In tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi, con impugnazione, della successiva ratifica dei fatti da parte del giudice nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione". (Ha precisato la Corte che tale principio non può subire deroghe neppure per l'effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen. - quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, in quanto nel rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. Cod. proc. pen., celebrato esclusivamente sulla base della richiesta di una delle parti e del consenso dell'altra, non vi è l'assunzione di conclusioni, mancando del tutto la fase della discussione finale, nel cui ambito queste vanno formulate). (Cass. Pen., Sez. 4, n. 4195 del 23 novembre 1999 - 5 gennaio 2000 PRES. Sciuto C. EST.: Romis V.;
conforme Cass. Pen., Sez. 3, n. 641 del 116 febbraio 1999 - 29 marzo 1999 PRES.: Pioletti G., EST. Mannino S.).
Da quanto enunciato prima consegue che, una volta prestato il consenso al "patteggiamento", e "ratificato" questo nell'accordo posto a contenuto della sentenza adottata ex art. 444 cpp, si deve ritenere consumato il potere di azione (o di "prosecuzione" dell'azione penale), con la conseguenza che il P.M., anche superiore gerarchicamente rispetto a quello che ha prestato il consenso, pur se astrattamente legittimato a proporre impugnazione dalla norma di cui all'art. 570 cpp, tale legittimazione non ha più in concreto, per effetto della già avvenuta consunzione dell'azione penale, anche se ad impugnare sia la Procura Generale (Cass. 17 gennaio 1997/205835). In fine deve notarsi che i limiti all'impugnabilità della sentenza pronunciata à sensi dell'art. 444 cpp, sono stati così definiti da questa Corte: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per Cassazione". (Fattispecie relativa a ricorso dell'imputato che aveva dedotto che la pena era eccessiva. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che la parte non può' dolersi della misura della pena "patteggiata", a meno che si versi in ipotesi di pena illegale)(Cass. Pen., Sez. 5^, 20 - 29 settembre 1999, Pres. Consoli G., Est. Napolitano G.). Sembra dunque più che evidente l'incensurabilità della sentenza de qua sulla base di una impugnazione tendente a rimettere in discussione l'accordo che il P.M. di udienza, a ciò legittimato in modo definitivo, ebbe a consentire, con l'effetto dell'avvenuta consunzione dell'azione penale. E ciò al di là delle pur comprensibili ragioni esposte in ricorso, che però nel caso di specie incontrano il limite insormontabile della già avvenuta formazione della cosa giudicata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti ed applicati gli artt. 611 e 616 cpp dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2002