Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2002, n. 38286
CASS
Sentenza 8 luglio 2002

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In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale fondato sul vizio di motivazione in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2002, n. 38286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38286
    Data del deposito : 8 luglio 2002

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