Sentenza 6 maggio 2011
Massime • 1
L'"abolitio criminis" comporta la relativa declaratoria anche nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2011, n. 32131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32131 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/05/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 845
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 47298/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO RA RINUNCIANTE N. IL 26/03/1941;
avverso la sentenza n. 3803/2009 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 22/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in esito all'udienza del 16/4/2008 il Gip del Tribunale di Catania pronunciava sentenza con la quale condannava NO RA alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza alcolica accertata il 16/4/2008.
Il NO ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Successivamente alla proposizione del ricorso l'imputato ha fatto pervenire rituale rinunzia.
All'udienza camerale del 6 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO
La guida in stato di ebbrezza alcolica è stata accertata in relazione ad un tasso alcolimetrico di 0,78 0,71 g/l. depenalizzato dalla novella introdotta con L. 29 luglio 2010, n. 120. Prima di qualsiasi esame dei motivi di ricorso e degli effetti della intervenuta rinunzia, deve essere pronunziato l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.
Questa Corte ha, invero, ben presente l'insegnamento di Cass. Pen. Sez. 4^ 14/1/2000 n. 356, secondo la quale in caso di abolitio criminis tale evento, più che eliminare la efficacia della norma penale incriminatrice, esclude la stessa esistenza attuale di detta norma nell'ordinamento positivo e fa mancare l'oggetto sostanziale del rapporto penale. La declaratoria della intervenuta abrogazione risulta così pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento compreso quello relativo alle cause di inammissibilità del ricorso secondo quanto è imposto dal combinato dell'art. 129 c.p.p., e art.2 c.p., comma 2. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011