Sentenza 28 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa è sufficiente che la concreta attività illecita sia diretta a rafforzare e/o favorire il perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione.(Fattispecie in tema di ricettazione di consistente quantitativo di cioccolato di marca la cui rilevanza economica rivestiva particolare interesse per il sodalizio mafioso.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2016, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2016 |
Testo completo
12010-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1633 Aniello Nappi - Presidente - -CC 28/11/2016 Maria Vessichelli R.G.N. 40587/2016 Sergio Gorjan Eduardo De Gregorio SE Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CR SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2016 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SE Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego degli arresti domiciliari e il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, Avv. SE Belcastro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti (tra gli altri) di CR SC, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648 c.p. e 7 l. 203/1991, per la ricettazione di 175 tonnellate di H cioccolato marca Lindt, aggravato dal fine di agevolazione della cosca "Commisso" (capo 31).
1.2. Con ordinanza del 14/03/2016 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di riesame, confermava l'ordinanza cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione CR SC, tramite i propri difensori, Avv. SE Belcastro e Avv. Riccardo Errigo, deducendo i seguenti motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della giurisdizione italiana ed alla sussistenza della condizione di procedibilità: deduce che erroneamente sia stata affermata la giurisdizione italiana in ordine ad un reato che sarebbe stato commesso in Canada, mediante ricezione di un bene furtivo;
trattandosi di reato punito con pena inferiore a tre anni, ai fini della procedibilità sarebbe stata necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 cod. pen.; al contrario, il Tribunale del riesame avrebbe affermato la giurisdizione italiana sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 6 cod. pen., operando un'indebita estensione del concetto di reato anche alle condotte altrui, ed inserendo la condotta di CR SC in un iter criminoso complesso, che consente di risalire al delitto di ricettazione antecedente;
la ricettazione per ricezione, sostiene il ricorrente, configura un delitto a consumazione istantanea, che si realizza e si esaurisce nel conseguimento del bene di provenienza delittuosa;
al contrario, la giurisprudenza richiamata dall'ordinanza impugnata riguarderebbe i reati di evento o a condotta prolungata nel tempo. Peraltro, dalle rarissime conversazioni intercettate emerge che neppure la fase ideativa del reato sarebbe stata realizzata in Italia, bensì in Olanda.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'estero.
2.2.1. Sotto un primo profilo, si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni captate in Olanda, nei locali della Fresh B.V., il 20/01/2015 ed il 09/03/2015, in quanto le autorità olandesi non hanno trasmesso né i decreti autorizzativi né i verbali di registrazione delle intercettazioni, in violazione dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen.; l'eccezione di nullità sollevata dinanzi al Tribunale del riesame sarebbe stata erroneamente superata, nonostante il mancato deposito dei verbali di intercettazione. profilo, viene dedotta l'inutilizzabilità delle 2.2.2. Sotto diverso di motivazione del decreto autorizzativo, in intercettazioni, per carenza 2 4 violazione dell'art. 267; si lamenta che i provvedimenti dell'A.G. olandese non contengano alcuna motivazione.
2.2.3. Sotto un terzo profilo, si censura la violazione degli artt. 696, 729 cod. proc. pen. e 50, comma 3, Convenzione applicativa Accordo di Schengen: il materiale "intercettivo" è stato richiesto e trasmesso nell'ambito del procedimento n. 1242/2013 RGNR, ed è stato utilizzato nell'odierno procedimento, n. 7498/2010; pertanto, il procedimento per il quale è stata richiesta e concessa cooperazione tra gli Stati è diverso dal procedimento nel quale il risultato probatorio si intende utilizzare;
né, del resto, sarebbe possibile stabilire l'identità dell'oggetto dell'accertamento penale tra i due procedimenti, come sostenuto dal Tribunale del riesame;
nel caso di specie, manca l'espressa autorizzazione dello Stato richiesto all'utilizzo delle intercettazioni trasmesse per rogatoria nel presente procedimento.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della gravità indiziaria, ed all'omessa valutazione di specifiche deduzioni difensive: l'ipotesi accusatoria, secondo la quale CR SC avrebbe ricevuto, in territorio canadese, un imprecisato quantitativo di merce (cioccolata marca Lindt, tipo Lindor) provento di furto, dal padre, CR EN, poi ceduta, dietro corrispettivo, ai fratelli EL e MO IG, al fine di agevolare la cosca Commisso, sarebbe fondata su una motivazione illogica, contraddittoria e travisata;
si lamenta, innanzitutto, la "copiatura integrale" di interi stralci dell'ordinanza genetica e del fermo di indiziato di delitto, ed una diffusa motivazione sul contesto criminale nel quale si è inteso inscrivere l'ipotesi di ricettazione;
nel compendio probatorio richiamato, peraltro, soltanto quattro intercettazioni, in anni di captazioni, coinvolgerebbero CR SC, e solo due di esse in colloqui diretti con il padre EN. Soltanto due sarebbero gli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata: la circostanza che CR SC è figlio di EN, dato probatorio neutro, e la sua asserita appartenenza ad un circuito criminale, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone;
in particolare, a p. 21 viene richiamato il dialogo tra CR EN e MA EN, nel quale il primo riferirebbe di aver detto ai figli di non andare al bar dei IG, e, a p. 28, in cui viene richiamato un dialogo con il padre, in cui si parla di un 'account' per giocare;
elementi, dunque, inconferenti rispetto alla ricettazione della cioccolata, e fondati, peraltro, su una arbitraria ricostruzione del contenuto dei dialoghi. Con riferimento alla ricettazione della cioccolata, vengono richiamate, dal Tribunale, la conversazione telefonica del 30/07/2014 tra CR EN e De IN QU, in cui concordano un incontro, e la telefonata del pomeriggio in cui CR contatta tale Mimmo in Canada per discutere la possibilità di CR 3 esportare cioccolata Lindt in quantitativi rilevanti, ipotizzando un interesse all'acquisto di tale Giò di Casco e di tale MO. Quand'anche fossero esatte le illazioni sull'individuazione delle persone indicate nelle conversazioni, si sostiene, il contatto con IG (MO) non sarebbe stato operato attraverso CR SC, ma tramite "Mimmo". Del resto, tra il 30 luglio ed il 29 novembre 2014, nonostante le utenze fossero costantemente monitorate, non emerge alcuna conversazione tra CR SC e il padre avente ad oggetto la questione della cioccolata. Nella conversazione del 29/11/2014 CR SC chiede al padre una fotografia della scadenza della cioccolata, riferendo che alcune persone erano allettate dal prezzo, ma non avevano ancora deciso;
quindi, fino a quel momento SC CR non aveva visto la cioccolata, né l'aveva ricevuta, pur essendo stata inviata nel luglio/agosto 2014. L'interpretazione secondo la quale la conversazione attesterebbe che CR SC avesse già avviato delle trattative con i fratelli IG per l'acquisto della cioccolata, dunque, sarebbe fondata su un salto logico, perché la cioccolata di cui si parla non viene in alcun modo identificata, e perché egli era socio della "New Trend Importing Inc." società dedita all'importazione dall'Italia di generi alimentari. Anche la seconda conversazione, del 14/01/2015, sarebbe oggetto di travisamento. L'ordinanza sarebbe nulla, per violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c) e c bis), cod. proc. pen., per aver omesso di valutare la lettura alternativa proposta dalla difesa, nella memoria depositata all'udienza di riesame, sulla natura puramente commerciale delle trattative;
anche il risentimento di CR EN per la vendita sottocosto della cioccolata sarebbe inconferente rispetto alla prova dell'ipotesi accusatoria, e della consapevolezza della provenienza delittuosa della res da parte di CR SC, che gestiva una lecita attività di importazione di prodotti alimentari, sovente acquistati dalla Krupy s.r.l.. Infine, alcuna rilevanza avrebbe la conversazione del 9 marzo 2015 tra CR EN e MA EN, nella quale il primo riferisce di aver ottenuto il versamento dell'ultima parte del danaro per il pagamento della cioccolata, in quanto non vi è traccia del fatto che si riferisca proprio alla cioccolata trasferita in Canada, né indica elementi di consapevolezza della provenienza delittuosa in capo a CR SC. Manca, secondo il ricorrente, la prova del dolo della ricettazione, desunta in maniera illogica dalle reazioni per la vendita sottocosto della cioccolata, e da elementi neutri (notevole quantitativo di cioccolata, necessità di rivenderla sottocosto). 4 4 2.3.1. Sotto diverso profilo, viene dedotta la violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 ed il vizio di - -motivazione: rientra nell'attività cioccolatala natura della merce imprenditoriale svolta dall'indagato, e non è tipica di un sodalizio criminale;
la provenienza delittuosa, ove affermata la consapevolezza, è elemento del reato, e non può essere valorizzata ai fini dell'aggravante; il prezzo di rivendita non è stato accertato, ed è frutto di un travisamento del risultato probatorio. Anche la caratura criminale delle persone con le quali sarebbe stato concluso l'affare sarebbe irrilevante, non essendo emersa la consapevolezza del CR SC della caratura criminale dei fratelli IG. L'avere come contraente un soggetto intraneo ad una consorteria criminale non determina automaticamente l'integrazione dell'aggravante contestata.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ed all'omessa valutazione delle specifiche deduzioni difensive: lamenta che il periculum sia stato fondato sul comportamento tenuto, consistito in due sole telefonate con il padre, e nella gestione di una transazione commerciale nell'ambito della propria attività professionale, e sulle dichiarazione rese;
tuttavia, l'indagato non risulta avere mai reso dichiarazioni, e l'errore è frutto di una "copiatura integrale" dell'ordinanza emessa nei confronti del fratello IO CR. Deduce che non sia stato valutato alcun elemento concreto, e che difetti totalmente la motivazione sull'attualità del pericolo, e sulle deduzioni difensive, che avevano evidenziato lo stato di incensuratezza dell'indagato, la natura istantanea del reato contestato, l'infruttuosità dell'attività di intercettazione sull'utenza personale, e l'attività di studi. Anche in ordine alla scelta della misura, la motivazione sarebbe carente.
2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 1, lett. c bis), 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione: si censura l'assenza di una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiamati mediante "copia-incolla" dell'ordinanza genetica, in maniera acritica, e senza un confronto con le deduzioni difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In relazione all'interpretazione dell'art. 6 c.p., è pacifico che, in caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale 5 Se dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel stata posta in essere una qualsiasi attività diterritorio dello Stato sia partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti (Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016, Callea, Rv. 266320, in una fattispecie in tema di tentata importazione in Italia di sostanze stupefacenti, sequestrate in Croazia durante le operazioni di trasporto, in cui l'ordine di acquisto era stato effettuato da soggetto che si trovava in Italia, e che avrebbe dovuto ricevere lo stupefacente a Milano); ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, Krasniqi, Rv. 254968: "Sono punibili, secondo la legge italiana, come se commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o cui evento si sia ivi verificato, ancorché si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano)"); pertanto, sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato;
essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato (Sez. 2, n. 46665 del 20/09/2011, Illiano, Rv. 252053, in una fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata risulta aver fatto buon governo dei principi appena richiamati: dopo aver rilevato, in relazione alla prospettazione accusatoria, che CR SC e CR IO avevano ricevuto dal padre, CR EN vertice della omonima consorteria confederata alla potente cosca di 'ndrangheta "Commisso", operante sul versante ionico-reggino - una parte (pari a 25 pedane) di una ben più consistente quantità (250 tonnellate, 6 SR divise in 344 pedane, per un valore di oltre 7 milioni di euro) di cioccolata Lindt rubata in data antecedente al 20/08/2014, e l'avevano ceduta, dietro corrispettivo, a IG EL e IG MO, che la acquistavano per immetterla nel mercato canadese, la giurisdizione italiana è stata affermata sul corretto presupposto che il reato di ricettazione contestato fosse stato commesso, anche in parte, in Italia, dove è stata ricevuta da CR EN, e, successivamente, distribuita in Italia e all'estero (in Olanda e in Canada, dove si trovavano i figli); alla stregua dell'analitica ricostruzione dei fatti e dei contatti intercorsi tra i concorrenti nel reato (riassunti alle p.
9-11 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale del riesame ha dunque affermato che la condotta di ricettazione si era svolta per segmenti collegati e conseguenti, connotati prima da trattative funzionali alla compravendita, poi dalla distribuzione sul mercato italiano e canadese, e poi dalla successiva rivendita sottocosto della merce. In altri termini, pur avendo il reato di ricettazione natura istantanea, consumandosi nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 38230 del 06/10/2010, Quiroga, Rv. 248538), nondimeno, nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti e la concreta qualificazione del reato contestato hanno fondato l'affermazione della giurisdizione italiana, poiché le condotte di ricezione che si sono succedute (CR EN, poi i figli, CR SC e CR SE, infine IG EL e MO) non possono essere, naturalisticamente e giuridicamente, parcellizzate in altrettanti autonomi fatti- reato, essendo al contrario emerso un concorso di persone nell'originario reato di ricettazione commesso da CR EN, connotato dai frequenti e costanti contatti per il trasporto della merce in Canada e per la successiva rivendita ai fratelli IG;
proprio per il collegamento, non solo negoziale, ma ideativo ed esecutivo, che ha connotato la complessa operazione di ricettazione della cioccolata, finalizzata al conseguimento di un profitto derivante dalla rivendita della merce, le singole condotte naturalistiche di ricezione appartengono al medesimo fatto di ricettazione;
invero, le diverse condotte di ricezione della merce hanno rappresentato frazioni, di carattere esecutivo, della più ampia e precedente operazione di acquisto della cioccolata rubata, finalizzata alla rivendita. Del resto, nell'analoga ipotesi di concorso in traffico internazionale di stupefacenti tra le cui condotte penalmente rilevanti è annoverata anche la "ricezione" "è stato affermato che il reato è da ritenere commesso nel territorio dello Stato anche nel caso in cui sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo la stessa 7 4 essere intesa come frammento di un unico ed inscindibile "iter" delittuoso (Sez. 6, n. 12142 del 11/02/2009, Porcacchia, Rv. 242936).
3. Il secondo motivo, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite all'estero, è manifestamente infondato.
3.1. In ordine alla doglianza concernente il mancato deposito dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni, l'ordinanza impugnata ha dato atto che il P.M. ha proceduto a depositare tutti i provvedimenti emessi dall'A.G. olandese, tradotti nella lingua italiana relativamente alle parti di interesse investigativo, sicchè la censura deve ritenersi manifestamente infondata. Peraltro, va rammentato che non solo è da escludere la necessità del deposito, ex art. 268 cod. proc. pen., in vista della utilizzazione a fini cautelari, dei risultati delle registrazioni, ma anche la necessità che il pubblico ministero alleghi alla richiesta di emissione del provvedimento cautelare il verbale e la registrazione relativi alle operazioni di intercettazione, ravvisandosi, in sostanza, una sorta di "presunzione d'esistenza e di conformità", senza la necessità di un controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di tale documentazione, dalla quale discende la validità della prova;
ciò sul rilievo che l'art. 271 cod. proc. pen. non menziona l'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., essendo, perciò, consentito utilizzare a fini cautelari i dati conoscitivi tratti dalle captazioni effettuate, senza che il pubblico ministero sia tenuto a produrre, né al giudice per le indagini preliminari, né, eventualmente, al tribunale del riesame, la relativa documentazione (id est, i verbali contenenti le trascrizioni sommarie e le bobine registrate) (Sez. 6, n. 2911/1998, cit.; Sez. 6, 21 gennaio 1999, n. 208; sulla esclusione della sanzione di inutilizzabilità per l'inosservanza del precitato art. 89 disp. att. cod. proc. pen., v., da ultimo, Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli).
3.2. Il secondo profilo di doglianza è manifestamente infondato, poiché possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento (Sez. 1, n. 4048 del 06/07/1998, Bonelli, Rv. 211301, in una fattispecie in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca). Nel caso di specie, risulta che le intercettazioni telefoniche utilizzate siano state eseguite nel rispetto delle norme processuali olandesi, ma nel rispetto, 8 Se altresì, dei principi di garanzia previsti dal nostro ordinamento: invero, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata (p. 13), le captazioni sono avvenute sotto il controllo ed in forza di un'autorizzazione di una Autorità giudiziaria (quella olandese), nel rispetto di determinati termini di durata e nel rispetto dell'esigenza di contemperare il diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunicazioni con la necessità di perseguire i reati di particolare allarme sociale;
in altri termini, risultano salvaguardati i principi di garanzia sottesi alla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che sancisce la legittimità costituzionale delle intercettazioni (art. 15, comma 2, Cost.). Naturalmente, gli standard motivazionali dei decreti autorizzativi, oggetto di una generica censura, sono conformi all'ordinamento nel quale sono stati adottati, e la doglianza relativa alla mancanza di motivazione è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati prodotti i decreti dei quali si lamenta l'inutilizzabilità (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254109: "Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.").
3.3. Il terzo profilo di doglianza, concernente l'asserita violazione dell'art. 50, comma 3, dell'Accordo di Schengen, è manifestamente infondato. Sul punto, nel rilevare che non risulta violata alcuna norma in materia, va osservato, trattandosi di procedimento fondato in maniera significativa sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, eseguite anche all'estero (in particolare in Olanda), che, al riguardo, è stato sovente ribadito che "in tema di utilizzabilità di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'Autorità di Polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con I. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con 1.30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di "condizioni all'utilizzabilità", alle Autorità italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera" (Sez. 1, n. 42478 del 31/10/2002, Moio D, Rv. 222984), e che "possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento" (Sez. 1, n. 4048 del 06/07/1998, Bonelli, Rv. 211301, in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca;
in senso analogo, Sez. 5, n. 5170 del 26/11/1996, dep. 1997, Lavorato, Rv. 207867, secondo cui "in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti, come previsto dall'art. 729 cod. proc. pen."). Nel caso in esame, non risulta siano state poste condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, né tale profilo è stato dedotto. L'art. 50, comma 3, della Convenzione applicativa Accordo di Schengen, la cui violazione viene lamentata dal ricorrente, prevede che "La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta". Tuttavia, come è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni telefoniche eseguite all'estero, il Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005, ha abrogato l'art. 50, comma terzo, della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, con la conseguenza che è venuto meno, per i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, il limite alla utilizzazione degli atti trasmessi nell'ambito di una procedura rogatoriale in procedimenti diversi da quello nel quale sia stata accolta la richiesta, salvo che tale limite sia apposto dal Paese concedente nell'atto di trasmissione (Sez. 5, n. 26885 del 18/05/2016, Commisso, Rv. 267265).
4. Il terzo ed il quinto motivo, concernenti i gravi indizi di colpevolezza, sono inammissibili, non soltanto perché si limitano a proporre censure di fatto, ma anche perché manifestamente infondati. SR 101 0 4.1. In particolare, con il quinto motivo, e, in alcuni passaggi del terzo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame si sia limitato ad una ripetizione e ad un acritico richiamo dell'ordinanza cautelare genetica, senza un ulteriore e adeguato vaglio critico, ed una autonoma valutazione in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari ed alle deduzioni difensive. In altri termini, l'ordinanza impugnata non conterrebbe una autonoma valutazione del quadro indiziario. La censura è manifestamente infondata: invero, secondo quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, la motivazione del Tribunale del riesame appare, al riguardo, immune da censure;
l'ordinanza risulta, infatti, diffusamente motivata, e, in ogni caso, l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., prevede l'annullamento del provvedimento cautelare impugnato soltanto in caso di mancanza di motivazione o di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. In tal senso si è altresì espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare quella ordinanza cautelare, la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 265349). La doglianza, peraltro, è generica, in quanto non indica in cosa consisterebbero i 'vuoti motivazionali' dell'ordinanza impugnata. Del resto, se la censura riguarda, come in realtà emerge dall'articolazione dei motivi di ricorso, il merito della valutazione del Tribunale del Riesame, e, dunque, l'asserita erroneità dell'affermazione di gravità indiziaria, la doglianza non può essere qualificata in termini di violazione di legge in relazione all'obbligo di autonoma valutazione, bensì in termini di vizio di motivazione, con i conseguenti limiti, di cui si dirà, al sindacato di legittimità. Quanto alla pretesa mancanza di motivazione della stessa ordinanza del riesame, la censura è manifestamente infondata, in quanto essa opera una esposizione ed una diffusa valutazione degli elementi di prova, non soltanto con un richiamo per relationem all'ordinanza genetica, quanto all'esposizione delle fonti di prova, ma altresì con una motivazione (anche) stilisticamente autonoma, contenente valutazioni individualizzanti in ordine all'odierno ricorrente, anche con l'indicazione delle intercettazioni attestanti il suo attivo coinvolgimento ed il ruolo svolto nell'operazione di acquisto e rivendita della cioccolata rubata. 11 4.1.1. In particolare, la doglianza concernente l'assenza di una autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, per essersi limitato a richiamare per relationem l'ordinanza genetica, non è meritevole di accoglimento anche per l'erronea e stereotipata lettura che si intende attribuire al requisito dell' "autonoma valutazione". Al riguardo, la previsione della necessità di una "autonoma valutazione" del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen., risponde alla finalità, espressa dal legislatore storico, di sottolineare la dimensione autonoma della decisione giudiziaria in materia cautelare personale rispetto alla richiesta del P.M.; l'esigenza di 'positivizzazione' di un obbligo intrinseco alla stessa funzione giurisdizionale, peraltro, è stata riferita, nel corso dei lavori preparatori, alle prassi diffusesi, con l'uso e l'implementazione degli strumenti informatici, soprattutto nell'adozione di provvedimenti cautelari di dimensioni significative, per la presenza di una pluralità di indagati e/o di imputazioni;
in tali ipotesi, le tecniche di redazione dei provvedimenti si sono progressivamente modificate, tanto che l'elaborazione, dottrinale e giurisprudenziale, formatasi sulla motivazione per relationem è stata mutuata per i nuovi 'modelli' di motivazione "per incorporazione" (o, nel gergo giudiziario, con il c.d. "copia e incolla"). In tal senso, soprattutto nel caso di ordinanze cautelari personali, il giudice richiama, sovente in maniera diretta (con l'utilizzo delle virgolette), altre in maniera indiretta (provvedendo ad una sostanziale parafrasi), l'esposizione delle fonti di prova proposta dal P.M., adoperando una tecnica di redazione che, seppur 'esteticamente' non 'bella' (secondo i canoni dell'estetica, appunto), può rivelarsi efficace, anche nell'ottica precipua del difensore, che ha la possibilità di esaminare direttamente, ad esempio, le intercettazioni poste a fondamento dell'affermazione di gravità indiziaria, senza dover necessariamente accedere ai 'brogliacci' delle singole conversazioni solo sinteticamente richiamate. Il richiamo delle fonti di prova, e, talvolta, la condivisione della stessa valutazione proposta dal P.M. in maniera argomentata, non può dunque inficiare in alcun modo l'essenza dell'autonomia decisionale. Il problema si è posto, e si pone, allorquando la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della richiesta del P.M. (ad es., "ad avviso di questo P.M."), che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante. Questa la ratio del legislatore storico. Tuttavia, secondo i canoni ermeneutici tradizionali, le norme di legge, una volta emanate, si distaccano dalla voluntas 'soggettiva' del legislatore storico (la 12 4 assumere una propria dimensione oggettiva ratio legislatoris), per nell'ordinamento giuridico. In tal senso, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l'introduzione del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso non già quale mero attributo "estetico", o "stilistico", trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensì in senso epistemologico: l'autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria). Tuttavia, l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa semplicemente dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del P.M. (ovvero, come nel caso in esame, stando ai ricorsi, dell'ordinanza cautelare genetica), in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In altri termini, prescindendo dai profili 'estetici', o anche 'etici', della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimità dell'atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, più o meno fedelmente, o comunque richiami, la richiesta del P.M. (ma il discorso è analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non può ritenersi per ciò solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si è detto, una cessione di imparzialità. A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della richiesta del P.M. (ad es., "ad avviso di questo P.M."), che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, la richiesta del P.M., condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal P.M. (o dal primo 4 13 giudice): in tale seconda ipotesi, supponendo che la richiesta contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale. È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica ○ un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste;
soprattutto nei casi di richiamo diretto (evidenziato dall'utilizzo delle virgolette), "per incorporazione", della richiesta del P.M. (o del primo giudice), e allorquando questa contenga prevalentemente, come sovente si registra, una esposizione delle fonti di prova, la cui valutazione è rimessa all'efficacia c.d. 'autoevidente', il controllo giurisdizionale del giudice della cautela deve consistere in una argomentata, per quanto succinta, valutazione in ordine alla connessione degli elementi probatori ed alla loro efficacia dimostrativa.
4.1.2. Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte che ha affrontato la questione, affermando che la previsione della necessità di una "autonoma valutazione" del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265983, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con una tecnica redazionale "per relationem", sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento). Nello stesso senso si sono pronunciate altre decisioni di questa Corte: Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265068, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio - "per 14 4 relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei presupposti di fatto, ma non anche quanto alle prospettazioni e valutazioni delle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare;
Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l'ordinanza recepisca la richiesta del P.M. aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica. È stato, al riguardo, aggiunto che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645), ed è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del GIP che aveva richiamato la richiesta del PM ed aveva graduato, altresì, le misure cautelari applicate ai ricorrenti, così evidenziando una autonoma valutazione circa la rilevanza delle emergenze investigative e delle esigenze cautelari inerenti ciascun indagato). Dunque, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del P.M. (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015, D R, Rv. 265611).
4.1.3. Tanto premesso, va osservato che l'ordinanza impugnata, nel richiamare per relationem l'ordinanza costitutiva (p. 3), quanto alla individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha comunque formulato una valutazione autonoma rispetto alla richiesta del P.M. ed alla precedente ordinanza cautelare. Dunque, appare immune da vizi l'ordinanza del riesame che ha richiamato per relationem l'originaria ordinanza cautelare, che operava una diffusa ed ampia esposizione e valutazione delle fonti di prova, del contenuto delle intercettazioni, 나 15 e della rete di legami intessuta dall'indagato nell'ambito del sodalizio criminale oggetto di agevolazione, dai quali la posizione dell'odierno ricorrente non poteva essere enucleata mediante operazione di parcellizzazione narrativa e valutativa, che avrebbe compromesso la stessa comprensibilità e tenuta logica della decisione cautelare. Peraltro, nel caso in esame, oltre ad aver formulato considerazioni anche stilisticamente autonome, il rinvio per relationem è operato non già (o non solo) alla richiesta di una parte processuale, bensì all'ordinanza genetica già emessa da un giudice, e contenente un autonomo vaglio critico e valutativo del compendio probatorio raccolto e sottoposto dal P.M. . Va inoltre aggiunto che l'obbligo di autonoma valutazione prescritto dall'art. 292 cod. proc. pen. risulta osservato anche con riferimento alle deduzioni difensive, diffusamente richiamate, ed analiticamente confutate, nel corpo dell'ordinanza impugnata;
deduzioni, peraltro, che, lungi dall'integrare gli "elementi forniti dalla difesa" (comma 2, lett. c bis), costituiscono, a quanto consta, una mera negazione della portata accusatoria delle fonti di prova, ed una lettura alternativa (il carattere lecito dell'acquisto della merce rubata, nell'ambito di una legittima operazione commerciale) del compendio probatorio. -Al riguardo, infatti, gli "elementi" richiamati dalla norma che devono essere oggetto di autonoma valutazione di irrilevanza - devono consistere in elementi di fatto, o, comunque, su di essi fondati, non in mere deduzioni, o dichiarazioni che si limitino ad esporre ricostruzioni alternative, magari fantasiose o del tutto avulse dalle risultanze probatorie;
chè, al contrario, l'onere motivazionale si disperderebbe in inutili e defatiganti considerazioni prive di riferimenti fattuali, costrette a confrontarsi, nell'ambito di una sterile dialettica declinata sulle supposizioni, con rilievi totalmente avulsi dalla realtà fenomenica oggetto di prova, e con pregiudizio per la stessa comprensibilità della motivazione, requisito necessario per il controllo logico-giuridico del percorso seguito dal giudice.
4.2. Anche il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di gravità indiziaria, sulla base di richiami di alcune intercettazioni telefoniche e di una lettura alternativa del compendio indiziario, è inammissibile. Va infatti evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione del contenuto e della valenza indiziaria delle conversazioni intercettate e della compartecipazione dell'imputato nell'operazione illecita, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 16 св c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), sulla base, peraltro, di una selezione, parziale ed arbitraria, del compendio probatorio;
viceversa, la valutazione delle prove deve rispondere a criteri di completezza, globalità e unitarietà dell'esame, che non può essere, al contrario, atomistico e parcellizzato (ex multis, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 c.p.p., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la partecipazione dell'indagato al reato di ricettazione di una parte della cioccolata Lindt oggetto di furto, sulla base di una analitica ricostruzione del compendio indiziario, e di una valutazione logica del contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche captate. Quanto alle doglianze relative all'interpretazione asseritamente erronea delle conversazioni richiamate, del resto, va rammentato che è pacifico, al riguardo, che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Anche in relazione alla prova del dolo, oltre a rilevare la natura di questione di fatto dell'accertamento dell'elemento soggettivo, esulante dai limiti del sindacato di questa Corte, va osservato che l'ordinanza impugnata ha congruamente e logicamente desunto la piena consapevolezza dell'indagato della provenienza furtiva della cioccolata e della correlata necessità di rivenderla, sia 17 나 -e dunque 'sottocosto' -, dalle intercettazioni pure non al prezzo programmato richiamate a p. 32-34, nelle quali il padre CR EN discute con l'interlocutore delle trattative e delle difficoltà incontrate dai figli per la vendita della merce in Canada, ai fratelli IG.
4.3. La doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 è manifestamente infondata. Ai fini dell'integrazione dell'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso, infatti, non rileva l'astratta estraneità dell'attività illecita nella specie, la ricettazione di cioccolata rubata - all'attività criminale del sodalizio, essendo sufficiente che la concreta attività illecita sia diretta a rafforzare e/o favorire il perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha congruamente e logicamente evidenziato che CR SC, unitamente al fratello IO, ha venduto un consistente quantitativo di cioccolata Lindt rubata a IG EL e IG MO, appartenenti all'associazione di 'ndrangheta denominata "cosca Commisso", e l'operazione, per la rilevanza economica, rivestiva particolare interesse per il sodalizio mafioso;
l' 'affare', infatti, ha rappresentato una tipica operazione tra sodali, svoltasi nell'ambito di un più ampio contesto di affari illeciti in ambito associativo, come del resto dimostrato dalle reazioni dei CR (EN, SC e IO), di MA EN e dello stesso Commisso IO, in merito alla rivendita 'sottocosto' della merce operata dai fratelli IG;
circostanza che, evidentemente, connota l'appartenenza dell'operazione economica all'ambito degli interessi illeciti del sodalizio criminale, escludendone una matrice solipsistica e meramente individuale.
5. Il quinto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato Il ricorrente lamenta che la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura siano state fondate su elementi scarsamente significativi (due conversazioni telefoniche con il padre), e senza la considerazione dello stato di incensuratezza dell'indagato e della natura istantanea del reato di ricettazione. Al riguardo, premesso che, in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, of 18 ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798), e che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785), va rilevato che l'applicazione della misura custodiale nei confronti di CR SC è fondata, nel caso in esame, su una puntuale motivazione relativa al pericolo di recidiva, desunta dalle modalità della condotta (posta in essere nell'ambito di un più vasto circuito criminale) e dalla personalità dell'indagato (che ha rivelato piena dimestichezza con il mercato clandestino e con i circuiti della criminalità organizzata). Peraltro, appare assorbente evidenziare, al riguardo, che il titolo cautelare è rappresentato da un delitto aggravato dall'art. 7 d.l. 203/1991, rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. per le quali vige la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ribadisce la duplice dimensione della presunzione Corte Cost., n. 231 del 22/07/2011, laddove parla, con riferimento alla disciplina precedente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale pronunciata con la stessa sentenza, di "una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari;
assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa" (§ 3.1.)). In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L' 'antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, 19 以 dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali "i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (sul punto, Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: “La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 c.p.p.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). In tal senso, è stato affermato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di 20 SR inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi SE Riccardi Giusepe fiecared D ORITATA IN CANCELLERIA addl 13 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO Camela Lanzuko ou Juan 2121