Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può attribuirsi, ai fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della "res illicita". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto commesso all'estero il delitto di ricettazione commesso da un cittadino straniero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'art. 10 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2010, n. 38230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38230 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/10/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3102
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 33070/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU AN, n. *13.1.1958*;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 11.2.2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udito il pubblico ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. QU AN, cittadino straniero, impugna la sentenza della Corte di appello di Trieste confermativa, per quanto qui interessa, della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di titoli e carte di credito, provento di furto commesso all'estero.
2. Con il ricorso denuncia:
1 - nullità del secondo giudizio per l'omissione dell'avviso di udienza al difensore;
2 - violazione degli artt. 10, 648 c.p. e art. 129 c.p.p.; rileva che, accertato il fatto nel territorio italiano, in città di confine, nessun elemento dimostri che la condotta tipica della ricettazione - reato istantaneo -si sia consumata in questo paese;
ne consegue, stante l'assenza di richiesta del Ministro di giustizia, l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 10 c.p.. 3. Il secondo motivo è fondato e assorbente.
4. Ha già avuto modo di affermare questa Corte (sez. 2^, 14.4.2003, Torlo, rv 225725) che, attesa la natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res illicita.
Sarebbe stata necessaria dunque da parte del giudice di merito, al fine di poter affermare la procedibilità dell'azione penale, la dimostrazione che la condotta tipica del reato contestato si fosse verificata in Italia, atteso che le condizioni di fatto emergenti in atti (cose provenienti da delitto commesso all'estero rinvenute nella disponibilità di cittadino straniero in una località prossima al confine) non autorizzavano alcuna conclusione certa in tal senso. In assenza di tale dimostrazione (nella quale il giudice neppure si è impegnato, dando per scontata la circostanza) e versandosi nell'incertezza predetta, la Corte deve prendere atto, in dubio pro reo, dell'assenza della richiesta del Ministro di giustizia prevista dall'art. 10 c.p. e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al delitto per cui è intervenuta condanna (il giudicato si è già formato in ordine alla dichiarazione di prescrizione dei reati satellite).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010