Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. (Fattispecie relativa ad indagato per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe attraverso l'organizzazione di partite di poker truccate, il quale veniva trovato in possesso di decine di confezioni di carte da gioco, di assegni bancari tratti senza l'indicazione del beneficiario e di una rudimentale contabilità relativa alle posizioni di alcune vittime; elementi che, unitamente all'esito delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti bancari, rivelavano il carattere continuativo dell'attività illecita ed il concreto rischio di recidiva). (Conf. Sez. 2, sent. n. 9500 del 2016, non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2016, n. 9501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9501 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
95 0 1/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N. 37f - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DA VIGO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA N. 49677/2015 - Consigliere - Dott. NC TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NC N. IL 15/09/1972 avverso l'ordinanza n. 2750/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 07/10/2015 : sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta che ha chiest. l'annullamento conrinvio limitata- mente alle es gense cautelari. Rigetts nel rests Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31/8/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a NZ NA la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di truffe attraverso l'organizzazione di partite di poker truccate (capo a) e di diversi reati fine (capo b), meglio descritti nelle imputazioni provvisorie.
2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 1/10/2015, rigettava la richiesta di riesame avanzata dall'indagato.
3. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione l'indagato, deducendo: 1) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. sotto il profilo dell'insussistenza dei gravi indizi quanto al reato di associazione a delinquere, in considerazione del carattere del tutto neutro delle telefonate indicate come gravemente indizianti della condotta partecipativa e, in ogni caso, degli elementi integrativi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. Tale fattispecie, infatti, richiede, a differenza del concorso di persone nel reato continuato, un accordo di tipo "qualificato", cioè volto alla realizzazione di un più ampio programma criminoso e destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente programmati, accompagnato dal dolo di partecipazione ossia dalla sicura volontà del soggetto di entrare a far parte di un sodalizio per recare un contributo concreto all'attuazione dello scopo sociale. Di tali elementi costitutivi del reato non vi è alcuna traccia negli elementi acquisiti;
2) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione al profilo di attualità delle esigenze cautelari, dovendosi evitare che la valutazione possa essere correlata astrattamente al solo titolo del reato, prescindendosi dai concreti e molteplici parametri indicati dalla lettera c) dell'art. 274. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe adottato una motivazione contraddittoria in quanto da un lato, a fronte del tempo trascorso tra i fatti contestati ed il momento applicativo della misura, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in ragione del ruolo di primo piano che lo NA avrebbe rivestito, mentre dall'altro, ha escluso le esigenze cautelari riguardo la posizione della coindagata Conforti, parimenti indicata quale elemento fondamentale del sodalizio perché deputata a ricercare ed attirare le potenziali vittime;
3) omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita all'art. 640 cod. pen. Il Tribunale del riesame non ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di truffa a carico dell'indagato ed emblematica di tale carenza è proprio il rinvio operato all'ordinanza genetica.
2 - CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi, con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, che, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Cass., Sez. un., sentenza n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3/5/2007, Rv. 237012). Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 cod. proc. pen., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8/7/1994, Rv. 198212), si è evidenziato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21/4/1995, Rv. 202002). Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. V, sentenza n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997; Sez. VI, sentenza n. 11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti. 3 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre l'inconferenza degli elementi scaturiti dalle intercettazioni senza indicare quale tra le intercettazioni utilizzate (peraltro molteplici avendo il Tribunale del riesame fatto anche espresso riferimento a quelle contenute nell'ordinanza genetica) potrebbe dedursi l'assenza delle forme particolari di gioco su cui si è basato l'assunto accusatorio. Il motivo finisce dunque per risultare aspecifico in quanto genericamente riferito alle fonti di prova in assenza di alcun riferimento alla relativa pregnanza contenutistica. Né vale a colmare tale lacuna l'altrettanto generico asserto con cui si nega valore indiziante agli elementi al contrario puntualmente evocati nell'ordinanza oggetto del gravame cautelare (e dalla cui esposizione letterale emerge in modo inequivoco la finalità illecita delle partite), essendosi fatto peraltro riferimento ad un'unica telefonata, del tutto estrapolata dal contesto (circostanza evidenziata anche dallo stesso giudice del gravame) e non confrontata con gli altri elementi puntualmente passati in rassegna dal Tribunale del riesame. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, sentenza n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601). Invero, la natura fraudolenta delle partite organizzate e l'intento truffaldino perseguito dai sodali - finalità che caratterizza sotto il profilo dell'illiceità penale il comune agire degli indagati, correttamente ricondotto all'ipotesi associativa per quanto si dirà nel corso del prosieguo della motivazione è stata desunta non solo dal contenuto "letterale" delle molteplici telefonate intercorse tra i sodali in cui gli interlocutori facevano espresso riferimento all'impiego di modalità di tal genere, ma anche da altri elementi quali le movimentazioni bancarie successive ad ogni partita ove i pagamenti dei debiti di gioco provengono dalle sole vittime, mentre le vincite e le perdite dei componenti l'associazione si rivelano fittizie non dando luogo ad alcuna transazione monetaria ed il ritrovamento, nel corso della perquisizione domiciliare disposta nei confronti del coindagato e sodale De Angelis, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, di carte da gioco segnate. Parimenti inammissibile, poiché aspecifico e manifestamente infondato, è il motivo relativo alla dedotta insussistenza dell'associazione a delinquere, che il ricorrente trae da una molteplicità di elementi negativi che il Tribunale del riesame non avrebbe sufficientemente apprezzato, omettendo, invece, di confrontarsi (e censurare nel percorso motivazionale) con la valenza positiva di quelli valutati quali indici sintomatici dell'esistenza del sodalizio e tra i quali è stata evidenziata proprio la suddivisione dei ruoli tra i sodali, ricondotti alle 4 tipiche figure del promotore e/o del capo, dell'organizzatore e del partecipe con la specifica descrizione dei compiti a ciascuno attribuiti. Sul punto il Giudice del riesame risulta avere fatto corretta applicazione dei principi esposti da questa Corte in materia. Alla stregua del paradigma della disposizione di cui all'art. 416 cod. pen., per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi. Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere ed il concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nelle seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi con cessazione di ogni motivo di pericolo di - allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato (cfr. ex multis Sez. 5, sentenza n. 42635 del 4/10/2004, Rv. 229906). Attenendosi direttamente a siffatto principio, i Giudici del riesame hanno individuato ed evidenziato elementi e circostanze di fatto, presenti nelle acquisizioni processuali, quali in particolare la ripartizione dei ruoli e l'indeterminatezza del programma criminoso aperto ad una serie indefinita di truffe e soprattutto l'incessante organizzazione di nuove partite risultante peraltro da un breve periodo di intercettazione, attestanti la fenomenologia propria dell'associazione criminale. Con argomentazioni altrettanto puntuali e precise, gli stessi giudici hanno, poi, illustrato le ragioni per le quali dovevano ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dello NA NZ ed il ruolo dallo stesso svolto, evidenziando gli elementi dai quali discendeva tale valutazione (contenuto delle intercettazioni, accertamenti e movimentazioni bancarie, esito perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire evidenti elementi rivelatori della continuità dell'attività illecita), sicché prive di fondamento devono ritenersi anche le censure formulate a quest'ultimo riguardo che considerano in modo parcellizzato senza coglierne la intima connessione, individuata invece e ben argomentata dalla impugnata decisione.
3. I motivi attinenti al delitto di truffa, esposti anche qui genericamente nella stessa intitolazione ("omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita all'art. 640 cod. pen."), sono inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 1, 5 c.p.p., poiché propongono censure che innanzitutto richiamano il merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle risultanze investigative, ragionevolmente ritenute dimostrative della effettiva presenza di un'attività fraudolenta posta in essere dagli indagati. Del resto, soltanto in tale ottica illecita si spiegano gli esiti delle movimentazioni bancarie successive ad ogni partita ove i pagamenti per i debiti di gioco provengono dalle sole vittime mentre le vincite e le perdite dei componenti il sodalizio si rivelano fittizie non dando luogo ad alcuna transazione monetaria. Di contro, le doglianze sui punti suddetti si limitano a prospettare, peraltro genericamente, una diversa ricostruzione della vicenda. Peraltro, va anche osservato che l'esercizio di un gioco di abilità, quando si accompagni un'ulteriore attività fraudolenta, ben può integrare gli estremi del delitto di truffa (Sez. un., sentenza n. 14 del 18/6/1991, Rv. 187863, in tema di gioco delle tre carte). Tale principio è estensibile anche al gioco d'azzardo, caratterizzato da un'alea preponderante sull'abilità del giocatore, quando per gli artifizi posti in essere l'alea venga a mancare del tutto e il risultato della partita sia già predeterminato. Pertanto, se il poker costituisca un gioco di abilità o di azzardo è questione che non risulta decisiva ai fini della configurabilità del delitto di truffa qualora venga svolto con mezzi fraudolenti (tra i quali va certamente ricompreso anche quello di avvalersi di compari che puntano d'intesa con alterne vicende in modo da ingenerare nella vittima la convinzione di trovarsi dinanzi ad un tavolo regolare e creano l'occasione perché questa sia indotta a puntare nei momenti decisivi in cui, mediante l'ausilio delle carte truccate o di altra attività fraudolenta, altro giocatore assesterà il colpo decisivo). Non si tratta, pertanto, di artifizi e raggiri posti in essere per conseguire quanto dovuto in forza di un'obbligazione naturale - questione questa che potrebbe porre, in ipotesi, il tema della natura ingiusta o meno del profitto - ma di un camuffamento della realtà causalmente volto a cagionare una diminutio patrimoni nella sfera giuridica economica di colui che prende parte al gioco. Il poker costituisce, nell'ordito illecito, soltanto l'occasione per cagionare un danno nel patrimonio delle persone offese;
la partecipazione al gioco è strumentale affinché, mediante l'ulteriore condotta fraudolenta, venga cagionato il danno a colui che vi partecipa, così realizzandosi un profitto ingiusto e illecito. Il camuffamento della realtà è, quindi, funzionale a dar vita ad una obbligazione naturale che segue gli artifizi e raggiri.
4. Inammissibile poiché generico, infine, è l'ultimo motivo di ricorso relativo al difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente infatti si limita a censurare l'ordinanza in (relazione) alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, citando in premessa alcune massime giurisprudenziali sul tema e ribadendo gli elementi di giudizio che, a suo dire, avrebbero dovuto orientare diversamente il Giudice della cautela prima e del riesame poi. Difetta, invece, 6 una specifica censura agli elementi addotti, a contrario, dal Tribunale per ritenere attuale il pericolo di reiterazione, soprattutto con riferimento al dato negativo desunto dall'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'indagato che consentiva, invece, di rinvenire ben 43 scatole contenenti carte da gioco, di assegni bancari tratti dall'indagato senza l'indicazione del beneficiario, della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato al sodale D'Alessandro e di una rudimentale contabilità relativa alle posizioni di debito-credito di alcune vittime. La motivazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata non risulta affetta da alcun errore nell'applicazione della legge processuale né da alcun "vizio" motivazionale, tenuto conto che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari è stata desunta dalle modalità delle condotte criminose e dalla verifica della persistenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con gli ambienti in cui il delitto era maturato. Questa Corte sul tema ha infatti precisato che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose e che ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, sentenza n. 3661 del 17/12/2013, Rv. 258053). Non si tratta, quindi, di fare esclusivo riferimento alla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma di valutare tale contestazione alla luce del comportamento illecito tenuto (definito dal Tribunale a carattere incessante) e degli elementi negativi di attualità acquisiti, specificatamente rivelatori di allarme sociale e del concreto rischio di recidiva. Il Tribunale, quindi, risulta avere fatto corretta applicazione della norma processuale censurata. Né, in ragione proprio degli elementi di negativa attualità acquisiti a carico dello NA nel corso della perquisizione domiciliare, è dato rinvenirsi alcuna illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato che, riguardo la posizione della sodale Conforti, ha concluso per l'esclusione delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Tale distinzione, lungi dal rivelarsi illogica, conferma invece la piena legittimità ed aderenza col dettato normativo del ragionamento seguito dal Tribunale che ha correttamente distinto le posizioni cautelari dei due indagati, valorizzando a carico dello NA l'elemento ulteriore di carattere altamente pregiudizievole ed attuale emerso a suo carico nel corso della perquisizione domiciliare. 7 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella - al pagamento a favore della determinazione della causa di inammissibilità cassa delle ammende della somma di € 1.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Arolli Mario Gentile Maric Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 MAR 2016 SECONDA SEZIONE PENALE IL CANCELLIERE A D I E R Claudia Pianelli E N P O I Z E T R O C 8