Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.
Commentario • 1
- 1. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 45657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45657 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
45 657 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA N. 261/2015 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. FILIPPO CASA N. 30840/2015 - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RI N. IL 01/10/1970 avverso l'ordinanza n. 204/2015 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 09/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C. Argelieris, che l'accoplimento del ricorso, не сміято RY con particolare riferimento al recaudo motivo;
Udit i difensor Avv.; G. Gallote, de be conclus pere e 'accoglimento all ricorso - l 1. е IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 giugno 2015 il Tribunale di Ancona costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da RU RI avverso la decisione con cui il GUP del medesimo Tribunale aveva disposto il mantenimento della misura della custodia in carcere. RU RI risulta raggiunto da ordinanza cautelare emessa in data 24 febbraio 2014 e risulta condannato in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, in data 18 dicembre 2014 - alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (finalizzata in particolare allo sfruttamento della prostituzione) tentata estorsione e favoreggiamento nonchè sfruttamento della prostituzione. Ad avviso del Tribunale il provvedimento emesso dal GUP, di rigetto della revoca o sostituzione della misura, è pienamente condivisibile. Il Tribunale muove dal rilievo della doppia presunzione - data la condanna in primo grado per associazione mafiosa - di cui all'art. 275 co.3 cod. proc.pen. . Non si ritengono prodotti elementi tali da comportare il superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Non è tale la condotta dell'appellante successiva all'arresto, dato che non risulta che il RU abbia mutato stile di vita e che si sia dedicato ad altre attività RY lecite. Vi è poi il rilievo negativo di una attività svolta sino al dicembre del 2013 con modalità violente nel settore dello sfruttamento della prostituzione, nè risulta : che la persona sfruttata (la compagna del RU) si sia nel contempo dedicata ad altre attività. Non può, pertanto, ritenersi venuto meno il pericolo di reiterazione, posto che l'operatività della associazione non risulta del tutto esclusa, in caso di scarcerazione di taluno dei suoi componenti, nè può escludersi il pericolo di fuga, data la condanna inflitta e la condizione di straniero privo di interesse a restare in Italia. -a mezzo del 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione difensore - RU RI, articolando distinti motivi. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice. Il ricorrente non contesta l'esistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ma afferma che le valutazioni sul suo impossibile superamento sono viziate da illogicità. 2 e Essendo il RU ininterrottamente detenuto dal febbraio 2014 è evidente che non poteva pretendersi la prova positiva dello svolgimento di una attività lecita e diversa da quella che ha condotto all'arresto, fermo restando che, in carcere, il ricorrente si è ben comportato. Era stata però prodotta, a dimostrazione delle sue intenzioni, una offerta di lavoro, che non è stata minimamente valutata. Inoltre non è esatto il riferimento all'assenza di prova circa il mutamento di attività della compagna, posto che era stata versata in atti la documentazione relativa all'avvenuta assunzione della CO EL come cameriera, con copia dello statino-paga (che viene allegato al ricorso). Pertanto la presunzione relativa è stata confermata in rapporto a considerazioni illogiche e difformi dal contenuto degli atti del procedimento. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla dedotta incompatibilità con la detenzione in ragione della condizione di infermità. Il Tribunale compie un fugace accenno al tema, riferendo circa l'acquisizione da parte del GUP della relazione sanitaria del luogo di detenzione, ma non sviluppa il punto, che era stato coltivato con l'atto di appello, con riferimenti ai contenuti della consulenza di parte. Vi sarebbe pertanto una rilevante omissione motivazionale. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al ritenuto pericolo di reiterazione e di fuga. Il pericolo di reiterazione è stato motivato in modo del tutto incongruo. Le RM condotte ascritte al RU sono di contenuta gravità e la sua partecipazione ai fatti sarebbe avvenuta per un periodo limitato. Si ribadiscono le censure già esposte al primo motivo e si evidenzia che il pericolo di fuga non può essere dedotto dalla mera condizione di straniero. Il RU non ha, peraltro, più coltivato i rapporti con il paese di origine dopo il decesso della madre. Si ritiene non motivato, quantomeno, il diniego di applicazione di misura meno afflittiva.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
3.1 In rapporto al contenuto del secondo motivo - tema della incidenza delle condizioni di salute sul mantenimento della misura in atto (in virtù di quanto previsto dall'art. 275 co.4 bis cod.proc.pen.) il Tribunale, pure a fronte di motivo espresso (alle pagine 14 e 15 dell'atto di appello) non pone in essere alcuna valutazione, limitandosi a rievocare, nella parte narrativa, il contenuto del provvedimento impugnato (nella parte in cui il GIP ha affermato la insussistenza del rischio suicidario). 3 e Tale lacuna rappresenta una omissione motivazionale rilevante, posto che la critica avanzata dalla difesa ai contenuti reiettivi espressi dal GIP non ha ottenuto risposta, neanche in modo implicito. Va pertanto rilevato il vizio di incompletezza denunziato dalla parte.
3.2 Quanto alle restanti doglianze, le considerazioni espresse dal Tribunale riguardano il rapporto tra la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (derivante dalla ipotesi di reato di cui all'art.416 bis cod.pen., confermata nella decisione di primo grado) e la valenza degli elementi, in tesi, 'neutralizzanti' proposti dalla difesa. Sul punto, va invero affermato che l'apprezzamento relativo alla 'insussistenza' delle esigenze cautelari involge questioni in fatto e in diritto, non tutte argomentate dal Tribunale con piena coerenza logica. -Va precisato in via generale che l'esistenza di una presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 cod.proc.pen.) inverte gli ordinari «poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo>> della ricorrenza dei pericula libertatis ( in presenza dei gravi indizi di colpevolezza che investono, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 416 bis RY cod.pen.) ma ha un obbligo di apprezzamento delle eventuali ragioni di esclusione», tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto di detta presunzione. Il fondamento logico e giuridico della presunzione relativa di 'pericolosità' (che opera nei casi di cui al secondo periodo della norma in esame unitamente alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, in termini che possono definirsi 'residui', successivi ai numerosi interventi demolitòri operati dal giudice delle leggi tra il 2010 e il 2015, tanto da determinare l'integrale riscrittura della norma regolatrice operata con legge n. 47 del 16.4.2015) va ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono (art. 270, 270 bis e 416 bis cod.pen.) nel senso che la riconosciuta (in sede cautelare) partecipazione del singolo (fermandosi al primo gradino dell'inserimento) a entità criminali finalizzate alla sovversione violenta dell'ordinamento democratico, al terrorismo o a consorzi di stampo mafioso giustifica un inquadramento non assoluto della persona in un ambito di - - tendenziale ripetitività della particolare condotta illecita, correlato alla antecedente condivisione di metodi e finalità di simili gruppi, la cui azione collettiva determina serio pericolo per la integrità di numerosi beni giuridici. Ciò posto, la stessa qualificazione della presunzione in termini non assoluti (ma, per l'appunto, relativi) crea sul piano logico la 'doverosa apprezzabilità' della prova contraria, i cui termini evidentemente devono muoversi sul terreno M - 4 е della potenziale 'neutralizzazione' di quell'effetto pregiudicante correlato al pregresso inserimento nel consorzio mafioso o terroristico. Analogamente, quanto alla ulteriore «fascia» di fattispecie incriminatrici attualmente richiamate dal terzo periodo della norma in esame (delitti previsti dall'art. 51 co.3 bis e 3 quater nonchè omicidio volontario, prostituzione minorile, pornografia minorile e ipotesi gravi di violenza sessuale) la ratio della doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza del risulta correlata alla medesima logica di inquadramento per ciò che carcere- concerne le manifestazioni di pericolosità espresse in ambito associativo/ terroristico o in ambito di contiguità finalistica a simili gruppi, mentre trae alimento dalla particolare gravità dell'offesa portata dal singolo fatto commesso (unito a considerazioni criminologiche che ovviamente tollerano smentita nel caso concreto) nelle restanti ipotesi. In tutte dette ipotesi, risulta pertanto doveroso - da parte del giudice del merito cautelare procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli - stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di 'neutralizzazione' dei contenuti della presunzione che possono rinvenirsi - in termini astratti - nella concreta manifestazione di segnali di recesso dal consorzio associativo, nel forte ridimensionamento della intensità del ruolo svolto (unito alla produzione di un congruo effetto deterrente derivante RY dalla detenzione già sofferta), in particolari caratteristiche della condotta tali da denotarne la tendenziale occasionalità o in altre circostanze di fatto tali da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore. In tale segmento valutativo il giudice di merito è tenuto a compiere - pertanto - non già una dimostrazione del fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di 'prova di resistenza' circa il suo mantenimento in essere, a fronte di dati informativi dal potenziale contenuto dimostrativo contrario. Ora, nel caso in esame tale valutazione è stata realizzata, sul piano del metodo, con argomenti non pienamente logici. E' evidente, infatti, che la valutazione relativa alla «condotta di vita» tenuta dopo l'emissione di un titolo cautelare (che il Tribunale ritiene di elevare a presupposto di mantenimento della misura, in quanto non evidenzia un mutamento) non può prescindere dalla considerazione dello stato detentivo medio tempore dell'istante, il che comporta la necessità al più di acquisire dati relativi alla - condotta tenuta durante il periodo di detenzione, al fine di trarne elementi di giudizio in modo corretto, tenendosi conto del potenziale effetto di modifica dei tratti devianti correlato ad apprezzabili periodi di detenzione (su cui, di recente, Corte Cost. n.291 del 2013). e Al contempo, l'avvenuta definizione del giudizio in primo grado può offrire al giudice del procedimento incidentale cautelare elementi di valutazione circa l'intensità del vissuto ruolo associativo indubbiamente ricadenti sulla complessiva valutazione di pericolosità sottesa alla presunzione di legge - ed anche su tale argomento il Tribunale del Riesame appare ancorato alla mera prospettazione iniziale contenuta nel titolo cautelare. Va pertanto disposta una complessiva rivalutazione dei temi trattati nella decisione, sia al fine di integrare la trattazione del tema omesso che al fine di riconsiderare il rapporto esistente tra la presunzione relativa di pericolosità, l'avvenuta definizione in primo grado del giudizio sul fatto (con considerazione di gravità espressa dal giudice del procedimento principale in sede di quantomeno in sede di commisurazione della pena) e il tempo già decorso in stato di privazione della libertà personale. A tali fini va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per 2015 nuovo esame al Tribunale di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona, sezione per il riesame. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter. Così deciso il 6 ottobre 2015 ☐ Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Severo Chieffi 1 Cheethротор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 00