Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 2
In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. (Fattispecie in tema di tentata importazione in Italia di sostanze stupefacenti, sequestrate in Croazia durante le operazioni di trasporto, in cui l'ordine di acquisto era stato effettuato da soggetto che si trovava in Italia, e che avrebbe dovuto ricevere lo stupefacente a Milano).
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione. (Fattispecie relativa alla comunicazione ad un indagato dell'esistenza di indagini a suo carico, ad opera di un'impiegata presso la cancelleria del tribunale).
Commentari • 3
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …
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Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 11664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11664 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
1 1 6 64/ 1 6 64 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da 500 - Presidente - Sent. n. sez. Silvio Amoresano -UP 18/2/2016 Mauro Mocci R.G.N. 36838/2015 Vito Di CO NN Liberati Enrico Mengoni -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano EA AO, nata a [...] il [...] AC LU, nato in [...] il [...] SI DA, nato in [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza ordinanza del 19/6/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della misura di sicurezza, che deve esser disposta dalla Corte. Rigetto dei ricorsi degli imputati : : i a RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/6/2015, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 23/12/2013 dal locale Tribunale, con la quale LU AC, - rispettivamente- DA SI e AO EA erano stati condannati alla pena di 7 anni di reclusione e 68 mila euro di multa, di 6 anni, 8 mesi di : reclusione e 60 mila euro di multa e di 2 anni e 6 mesi di reclusione;
ai primi due imputati era contestato il delitto di concorso in tentata importazione dall'estero di 6 chilogrammi di eroina, mentre la EA era giudicata colpevole dei reati di accesso abusivo a sistema informatico, favoreggiamento personale e rivelazione di segreti d'ufficio commessi in favore del AC, con esclusione delle ulteriori imputazioni.
2. Propongono ricorso per cassazione quest'ultimo, la EA ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo i seguenti motivi: AC: Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale;
vizio - : motivazionale. La Corte di appello avrebbe rigettato il motivo inerente al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana con motivazione apparente e mere clausole di stile, in ciò appiattendosi alle parole del primo Giudice;
per contro, la stessa doglianza risulterebbe fondata, atteso che tutte le condotte penalmente rilevanti se mai avvenute si - - sarebbero verificate in territorio straniero, ed in Italia non sarebbe mai stata acquisita la detenzione/disponibilità dello stupefacente;
Inosservanza о erronea applicazione della legge penale;
vizio motivazionale. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza di elementi certi di colpevolezza a carico del AC;
si tratterebbe, nel caso di specie, di droga soltanto "parlata", oggetto di un ' ipotetico tentativo di importazione in Italia privo di ogni riscontro obiettivo. Dalle intercettazioni in atti, inoltre, difetterebbe la prova di un eventuale rapporto acquirente-fornitore; il contenuto delle stesse - conversazioni, inoltre, risulterebbe criptico, ed interpretato dalla Corte in . senso sfavorevole al ricorrente senza adeguata motivazione. Del pari, il difetto argomentativo coinvolgerebbe l'effettiva identificazione degli ' ķ interlocutori delle conversazioni in oggetto, priva di certezza e fondata su mere presunzioni. La responsabilità del ricorrente, dunque, sarebbe stata fondata soltanto su illazioni non riscontrate, non essendo emersa alcuna evidenza certa in ordine alla sua presunta partecipazione nell'attività di importazione;
. . A 2 а Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed alla pena. La Corte avrebbe errato nel negare l'istituto ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione, ricorrendone i presupposti;
del pari, la pena risulterebbe oltremodo severa e non proporzionata alla gravità delle condotte. EA: Mancanza e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge in ordine all'art. 192 cod. proc. pen.. La Corte di appello si sarebbe appiattita sulla decisione del primo Giudice, con motivazione apparente e sbrigativa;
in particolare ed a monte la sentenza avrebbe preso le - - mosse da un'asserzione indimostrata, e cioè che la ricorrente fosse amica della collega OS SE e che questa l'unica che aveva - effettuato accessi informatici inerenti la presente vicenda, non già la ricorrente ne avesse poi comunicato gli esiti alla stessa EA. La - condanna in ordine ai delitti di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen., pertanto, sarebbe fondata su mere illazioni non dimostrate, con evidenti salti logici ed argomenti arbitrari;
le conversazioni richiamate, per contro, ben si giustificherebbero con riguardo ad un decreto di espulsione che il AC aveva subito nel 1993, anche alla luce dell'assenza all'epoca di provvedimenti restrittivi della libertà nei - confronti di questi. Procuratore generale presso la Corte di appello: - Erronea applicazione dell'art. 597, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. La Corte di merito malgrado l'appello incidentale proposto dal Pubblico - non si sarebbe pronunciata sulla richiesta irrogazione della Ministero - misura di sicurezza dell'espulsione dei due imputati stranieri, ribadita poi in sede di conclusioni. Ne conseguirebbe l'annullamento sul punto della sentenza, qualora questa Corte non volesse procedere ex se alla i correzione dell'errore materiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi degli imputati risultano infondati e, pertanto, debbono essere rigettati. Con riguardo al gravame proposto dal AC, osserva la Corte che lo stesso ripropone le medesime doglianze già sollevate in grado di appello, senza però analizzare compiutamente le risposte fornite al riguardo dal Collegio territoriale . e, pertanto, senza muovere alle medesime effettive censure. 3 де 4. In primo luogo, e con riguardo al presunto difetto di giurisdizione, il ricorso richiama in modo generico "clausole di stile" che la sentenza avrebbe impiegato per rigettare un'eccezione invero del tutto fondata, atteso che le attività di cui alla presente vicenda si sarebbero svolte esclusivamente in territorio straniero, dando peraltro luogo - al più ad un'esportazione, non già- ad un'importazione, della quale difetterebbe l'acquisita disponibilità della droga. Orbene, con tale motivo il gravame oblitera palesemente la motivazione stesa sul punto dalla Corte di merito, la quale - richiamati i passaggi decisivi della vicenda, quale il tentativo di importazione in Italia di 6 chili di eroina, poi sequestrati in Croazia il 10/3/2009 nelle mani di due corrieri in viaggio - ha evidenziato che «più di un frammento del complessivo iter delittuoso, dall'ordinativo a parte delle trattative, si era verificato in Italia»; in particolare, la sentenza ha sottolineato che, dal tenore delle numerose conversazioni, emerge in modo certo che la destinazione finale della sostanza era Milano, e che tutti gli interessati dalle stesse a muover dal AC, che svolgeva il centrale ruolo di - intermediario, capace di procurare la droga attraverso plurimi canali, fino al SI, che l'aveva consegnata ai corrieri erano perfettamente a conoscenza - della circostanza, Dalle medesime conversazioni, peraltro, emerge che l'acquirente era tale MI OB (giudicato separatamente), che aveva ordinato la partita di droga e che si trovava in Italia, ove l'avrebbe ricevuta. Elementi che il ricorso non menziona neppure. Con tale motivazione, quindi, la Corte di appello ha fatto buon governo dell'indirizzo ermeneutico a mente del quale, per l'applicabilità del principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione anche piccola, purché preordinata secondo una valutazione "ex post"- - comeal raggiungimento dell'obiettivo delittuoso;
ne consegue peraltro più volte affermato da questa Corte che, in tema di traffico - internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia (tra le altre, Sez. 4, n. 31439 del 22/5/2002, Langella, Rv. 222201; Sez. 5, n. 11959 del 29/9/2000, Delle Cave, Rv. 218558; Sez. 4, n. 7204 del 22/5/1997, Franzoni, Rv. 208534). Nel caso di specie, dunque, la Corte di merito - con argomento fondato su oggettivi elementi, logico ed immune da ogni censura - ha ravvisato la giurisdizione dell'autorità italiana e, alla luce del sequestro della sostanza avvenuto prima che gli acquirenti ne acquisissero la disponibilità in Italia, ha confermato la contestazione nella forma tentata, di cui all'art. 56 cod. pen.; quel che, si ribadisce, il gravame censura con asserzioni del tutto AA до E generiche, nonché richiamando giurisprudenza in tema conosciuta dal Collegio, ma riferibile al diverso caso di condotta consumata (quel che richiede l'acquisita : detenzione della sostanza), invero diversa dalla presente contestazione.
5. Parimenti infondato, poi, risulta il secondo motivo, in punto di responsabilità; anche al riguardo, infatti, la doglianza si limita a contestazioni del tutto vaghe, con le quali richiama genericamente una presunta carenza motivazionale in punto di: 1) effettiva partecipazione del AC all'acquisto di eroina;
2) di effettiva cessione della sostanza (si tratterebbe soltanto di "droga parlata"); 3) di carenza del mero contenuto intercettato a fondare la prova della colpevolezza;
4) di sicura identificazione dei partecipanti alle medesime conversazioni. Orbene, tale censura non può essere accolta, atteso che la motivazione della Corte di appello che ha richiamato integralmente anche quella del Tribunale, alla quale si lega in un continuum argomentativo, alla luce della cd. doppia conforme risulta sviluppata ancora su elementi logici e completi, fondati su risultanze istruttorie oggettive e non contestate, quindi insuscettibile di esser qualificata come assente o meramente apparente. In particolare, la sentenza ha dato conto del complesso compendio probatorio (in particolare, le intercettazioni) dal quale emergono con assoluta certezza l'insorgere di operazioni volte ad - importare in Italia sostanza stupefacente, lo svolgersi convulso delle stesse, il ruolo dei vari partecipi (compreso il AC), fino al citato sequestro dell'eroina il 10/3/2009 ed alle frenetiche telefonate che ne seguono, che vedono ancora partecipe l'odierno ricorrente (subito intento a rimediare alla perdita, avendo una combinazione da Dio per uscire dai problemi>>); la cui tesi difensiva (traffici illeciti, ma di diversa natura) risulta peraltro adeguatamente confutata dal medesimo provvedimento, poiché del tutto illogica e priva di riscontri, tanto da non essere neppure richiamata nel presente ricorso. Ancora, la sentenza ha evidenziato che l'oggetto delle stesse conversazioni risulta volutamente criptico (fax, certificati, foto, donna), del tutto sganciato dal contesto di riferimento e privo di qualsivoglia, alternativa spiegazione. Da ultimo, quanto all'identificazione dei soggetti coinvolti, la Corte ancora richiamando il primo Giudice ha - sottolineato che nessun dubbio sussiste al riguardo, atteso che i protagonisti;
della vicenda, compreso il AC, sono stati osservati dalla polizia slovena, dal Ros di Udine e di Milano con ripetuti servizi di polizia giudiziaria (analiticamente richiamati), svolti in contemporanea alle operazioni di ascolto ed a conferma di esse;
sì da associare con precisione ogni interlocutore ad una persona fisica. Molto più, dunque, della riferita "droga parlata", fino al citato sequestro di 6 chili di eroina. AA де 5 Quel che il ricorso contesta, ma in termini del tutto vaghi ed apodittici, osservando che le citate operazioni «non sono sufficienti per accertarsi che l'usuario di un'utenza sia una determinata persona, motivo per cui non può ritenersi in tal caso raggiunta la prova certa, precisa e grave in merito alla perfetta identificazione»; fino a richiamare l'art. 192 cod. proc. pen., in tema di argomento indiziario, invero del tutto superato dalla completa, ampia e logica motivazione della Corte, alla quale non può esser mosso alcun rilievo.
6. Da ultimo, ancora con riguardo al AC, il motivo in punto di circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio;
lo stesso risulta ancora infondato. Con riguardo alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., che il ricorrente invoca nella massima estensione, osserva la Corte che la sentenza, in senso contrario, ha richiamato la gravità del fatto contestato, quale il concorso nella tentata importazione di un quantitativo notevole di eroina, «in un complessivo contesto di programmazione ed attuazione di diverse attività illecite, nonché tenuto conto dei precedenti penali e di Polizia del AC e del suo ruolo di essenziale intermediario nella programmata importazione»; quel che integra una motivazione adeguata e non censurabile da questo Collegio, specie a fronte di una doglianza generica con la quale si invoca la concessione del beneficio - del quale sussisterebbero tutti i presupporti in presenza di un soggetto non - caratterizzato da particolare pericolosità». D'altronde, costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Con riferimento, infine, al trattamento sanzionatorio, la sentenza sottolinea (pag. 9, in fondo) che «nessun motivo d'appello specifico (è stato proposto, n.d.r.) da parte degli imputati sulla pena base irrogata e sugli aumenti di pena ritenuti»; con la precisazione, comunque, che, per un verso, la gravità del fatto (desunto dalla quantità di stupefacente e dalle modalità di organizzazione) ha giustificato l'irrogazione di una pena base «comunque ben al di sotto della media del range edittale» e, per altro verso, gli aumenti di pena per aggravante e recidiva appaiono equilibrati e congruo il complessivo trattamento sanzionatorio, cosicché è da respingersi l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero per altro formulato in modo astratto e generico».
7. Negli stessi termini di infondatezza, poi, ritiene di concludere la Corte anche con riguardo al ricorso proposto dalla EA;
la censura sollevata dalla 6 де ricorrente, infatti, appare estremamente generica e, in gran parte, volta a sollecitare in questa sede una nuova ed alternativa lettura di tutte le risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, delle quali invoca una valutazione difforme e più favorevole. Il che, però, non è consentito.
7.1 Al riguardo, occorre infatti ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e : valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi;
ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). -Quel che è dato ravvisare nella sentenza impugnata, che al pari di quella di primo grado - dedica alla EA numerose ed argomentate pagine, del tutto obliterate nel presente gravame.
7.2 Innanzitutto, quanto al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., pacificamente commesso dalla ricorrente, il Collegio di merito ha richiamato il fondamentale arresto delle Sezioni unite di questa Corte (n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251269) in forza del quale integra il reato colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi А 7 } e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema;
esattamente come nel caso di specie, atteso che la EA cancelliera presso il Tribunale di Milano aveva effettuato un accesso nel Re.ge. per visualizzare il - procedimento n. 20055/09 R.G.N.R., iscritto a mod. 21 a carico di BL OS, alias VI KO (all'epoca legato sentimentalmente alla donna), fascicolo non assegnato alla sezione presso la quale la ricorrente prestava servizio e senza che vi fosse ragione d'ufficio alcuna. Considerazioni alle quali il gravame non dedica nessuna considerazione.
7.3 Con riguardo, poi, alle imputazioni di cui ai capi 4 (favoreggiamento personale) e 6 (rivelazione di segreti d'ufficio), commesse in favore di LU AC, la motivazione stesa dalla Corte risulta ancora del tutto adeguata, fondata su solido percorso logico-giuridico ed immune da qualsivoglia censura. In ! particolare, quanto al primo reato, la sentenza anche rinviando per relationem 1 al Tribunale ha richiamato talune conversazioni tra i due imputati, ed in - particolare la n. 221 del 14/11/2009 e la n. 398 del 29/11/2009, nel corso delle -di non far rientro in quali la donna intima al AC in modo molto accorato - Italia;
quel che si spiega soltanto con la notizia- in qualche modo acquisita dalla cancelliera di un procedimento penale a carico dell'uomo e della probabile emissione di un'ordinanza cautelare nei suoi confronti. A questo riguardo, poi, la sentenza ha collegato tale contenuto ai numerosi accessi che -il precedente 27/10/2009 - la collega della ricorrente OS SE aveva effettuato al Re.ge., proprio sul procedimento che vedeva indagato il AC;
ciò, peraltro, pur evidenziando che l'istruttoria 1) non aveva accertato che tali accessi fossero stati sollecitati dalla EA o fossero avvenuti per ragioni estranee ai doveri d'ufficio; 2) non aveva provato l'esistenza di un'amicizia tra le due donne, pur richiamando la memoria depositata il 29/10/2012 nella quale era proprio la difesa della ricorrente a confermare la circostanza;
quel che il presente gravame sembra obliterare, affermando e ribadendo che, per contro, la Corte avrebbe posto a fondamento del ragionamento proprio il rapporto di amicizia tra le due donne. In forza di ciò, quindi, la Corte di merito ha congruamente concluso nel senso che la ricorrente aveva avuto in qualche modo conoscenza - non necessariamente dalla SE, come invece afferma il ricorso di indagini a - carico del AC, della possibilità che le sue utenze fossero intercettate e che lo stesso potesse risultare destinatario di una misura cautelare;
notizie d'ufficio, che dovevano rimanere segrete, ed in forza delle quali la stessa aveva invitato l'uomo, in modo molto pressante ed esplicito, a non rientrare in Italia per nessun motivo. Una motivazione del tutto logica, quindi, che peraltro la Corte ha vagliato anche alla luce della tesi difensiva, congruamente ritenuta non verosimile;
in AA де particolare, rispondendo all'ipotesi che i due stessero parlando soltanto di una (asserita e non documentata) espulsione amministrativa datata 1993, la sentenza ha evidenziato che la stessa non avrebbe giustificato i toni accorati impiegati dalla donna ed il suo linguaggio, che mai fa riferimento a tale presunto . . documento. Dal che la conclusione non certo manifestamente illogica - per cui- il contenuto della conversazione poteva esser soltanto la possibile emissione di una misura custodiale, appresa nell'ambito del proprio ufficio, non certo un provvedimento amministrativo la cui eventuale esecuzione, peraltro, non avrebbe fatto altro che rimandare in patria il AC, senza danno ulteriore. Una motivazione, ancora, che la sentenza ha ribadito in forza di ulteriori risultanze, del tutto omesse nel presente gravame;
in particolare, dichiarazioni rese nel corso di intercettazioni e l'esame, ex art. 210 cod. proc. pen., di IR IC ed MI OB, che hanno contribuito a confermare il contesto probatorio a carico della ricorrente. Al pari della conversazione tra altri soggetti slavi in data 10/3/2010, nel corso della quale numerosi sono i riferimenti alla EA, tali da illuminare la Corte circa le motivazioni a fondamento delle condotte delittuose. Sì da integrare appieno, innanzitutto, la fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen., sulla quale la prima sentenza - integralmente richiamata da quella di appello si diffonde molto, in termini oggettivi e soggettivi, senza ricevere sul punto alcuna censura in questa sede;
motivazione che si ribadisce - "slega" il - patrimonio di conoscenza in capo alla ricorrente dalla figura della collega OS, affermando soltanto - in modo del tutto logico che la EA aveva comunque - avuto notizia del procedimento a carico del AC, rivelandola di fatto allo stesso. In tal modo, quindi, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio costantemente sostenuto in questa sede per cui, in tema di rivelazione ed - utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto (Sez. 5, n. 15950 del 15/1/2015, Perrone, Rv. 263590: fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione per l'appunto alla condotta di un funzionario giudiziario, in servizio - presso un tribunale penale, che si era introdotto nel sistema informatico e, dopo aver visionato gli atti di un fascicolo, aveva informato l'indagato della identità della persona offesa denunciante, dell'iscrizione a mod. 21 di altri soggetti e dello stato del procedimento. In termini identici, Sez. 6, n. 49133 del 29/10/2013, Battaglia, Rv. 257652. Si veda anche Sez. 6, n. 1898 del 9 29/9/2004, Nicolosi, Rv. 231443, a mente della quale il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione). Ancora, la sentenza ha riconosciuto anche il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., per aver la EA aiutato il AC ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche. A questo riguardo, infatti, la Corte di appello ancora con motivazione più che adeguata e fondata su logico argomento ha evidenziato che l'invito, rivolto all'uomo, a non chiamare nessuno dall'estero (di cui alla citata conversazione n. 221) ha costituito per certo un'elusione delle investigazioni, a prescindere dal fatto che la donna sapesse delle intercettazioni in corso;
era sufficiente, al riguardo, la contezza di un'indagine a carico del AC in relazione a reati che consentivano l'adozione di tale mezzo di ricerca della prova. Ancora, la sentenza ha sottolineato che questa condotta era risultata per certo idonea allo scopo (il AC non le aveva più rivolto domande specifiche sul tema), senza che, peraltro, fosse necessaria un'effettiva deviazione delle investigazioni, attesa la pacifica natura di reato di pericolo della fattispecie in esame (per tutte, Sez. 6, n. 9989 del 5/2/2015, Paladino, Rv. 262799). Di seguito, ed ancora con argomento logico e non censurabile, il Collegio di appello ha evidenziato che la condotta della EA aveva integrato l'art. 378 cod. pen., in termini oggettivi e psicologici, anche con riguardo all'aiuto al AC a sottrarsi alle ricerche;
sul punto, peraltro, doveva ritenersi irrilevante il fatto che, al momento, non fosse stata emessa alcuna ordinanza custodiale, atteso che il reato è configurabile anche qualora la pubblicazione di un simile provvedimento sia soltanto possibile o probabile, come nel caso di specie. D'altronde - ha infine specificato la Corte di merito tutte le accortezze impiegate dalla EA si - potevano giustificare soltanto a fronte di una temuta restrizione della libertà personale a danno del AC, non certo per evitare un'espulsione amministrativa;
accortezze che, peraltro, avevano condotto al risultato sperato, atteso che il ricorrente era rimasto latitante per l'intero giudizio di merito. Una motivazione, dunque, ancora del tutto adeguata, fondata su riscontri oggettivi e sostenuta da un apparato argomentativo logico e non censurabile;
a fronte della quale, peraltro, il ricorso si sviluppa in valutazioni meramente fattuali (numero di accessi indebiti al Re.ge. effettuati dalla EA;
rapporti tra questa ed il AC, nonché con la SE;
mancata emissione, all'epoca dei fatti, di ordinanza custodiale a carico del ricorrente;
mancata conoscenza di notizie segrete da parte della donna), riproposte nei medesimi termini avanzati nel AA 10 а giudizio di merito ed obliterando del tutto le compiute risposte fornite in quella sede, tamquam non essent. Anche questo ricorso, pertanto, deve esser rigettato;
con condanna degli imputati, dunque, al pagamento delle spese processuali.
8. Da ultimo, il gravame proposto dal Procuratore generale, da ritenere per contro fondato. Il procuratore generale, in sede di conclusioni, aveva infatti chiesto applicarsi la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990; al riguardo, però, la sentenza di appello non ha speso alcun argomento, né applicato la misura medesima. Si impone sul punto, pertanto, l'annullamento con rinvio della pronuncia, affinché la Corte di merito valuti la sussistenza in concreto della pericolosità sociale di AC e SI e, se del caso, applichi la misura in esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della misura di sicurezza di cui all'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di AC LU e SI DA e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 21 MAR 2016 IL CANCELLIERE Luana tariani 11