Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2016, n. 37839
CASS
Sentenza 2 marzo 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose.

Commentari6

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Seguire sui social non è condotta instrusiva e non viola divieto di comunicazione (Cass. 2736/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2025

    La condotta puramente passiva consistente nel seguire su una rete sociale i profili pubblici delle parenti della vittima, non rivela un'intrusiva volontà di controllo, suscettibile d'ingenerare un concreto timore per l'incolumità dei congiunti, anche perché l'utente dei social media può agevolmente "bloccare" la persona non gradita che segua le sue pubblicazioni, in modo da neutralizzarne la presenza. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2736 Presidente Caputo - Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Messina ha respinto l'appello proposto nell'interesse di C.P. avverso il provvedimento …

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  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …

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  • 5Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019

    Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2016, n. 37839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37839
Data del deposito : 2 marzo 2016

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