Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose.
Commentari • 6
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- 2. Seguire sui social non è condotta instrusiva e non viola divieto di comunicazione (Cass. 2736/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2025
La condotta puramente passiva consistente nel seguire su una rete sociale i profili pubblici delle parenti della vittima, non rivela un'intrusiva volontà di controllo, suscettibile d'ingenerare un concreto timore per l'incolumità dei congiunti, anche perché l'utente dei social media può agevolmente "bloccare" la persona non gradita che segua le sue pubblicazioni, in modo da neutralizzarne la presenza. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2736 Presidente Caputo - Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Messina ha respinto l'appello proposto nell'interesse di C.P. avverso il provvedimento …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 5. Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2016, n. 37839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37839 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
37 8 39 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N. 86712016 - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 50237/2015 Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIONDO STEFANO N. IL 14/02/1962 avverso l'ordinanza n. 1176/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 25/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OL Conevelli, che me chiesto dichiararà l'inammissibilità del ricorso ricorso;
Udit i difensor Avv. RIvv. Raffaele Bonsignore, The he insistito My per l'accoglimento del in corso ли RILEVATO IN FATTO In data 29.03.2015 nella tarda mattinata avveniva una sparatoria nel quartiere Zen di Palermo, la cui vittima era ZZ FR, pluripregiudicato per delitti contro la persona e contro il patrimonio: egli decedeva prima di giungere in ospedale;
i primi accertamenti sul luogo recuperavano otto bossoli calibro 9 x 19 ed uno calibro 7,65; gli esami medico-legali accertavano che la vittima era stata attinta da tre colpi di arma da fuoco a canna corta, che avevano attinto il capo ed erano stati esplosi a distanza ravvicinata da viso;
inoltre si appurava che, dubito dopo l'omicidio, diversi colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro l'abitazione di un nipote acquisito della vittima, tale OC HE. La indagini si appuntavano presto sul contrasto che divideva alcuni componenti della famiglia ZZ con NO BI, IO NO ed altri soggetti a questi vicini;
con ordinanza in data 02.04.2015 il GIP del Tribunale di Palermo applicava la custodia in carcere a carico di IO NO, ma il Tribunale del Riesame di Palermo accoglieva il gravame proposto dall'indagato, ritenendo non univoco il quadro degli elementi raccolti. In seguito il P.M., sulla scorta di ulteriori indagini, avanzava nuovamente analoga richiesta e il GIP del Tribunale di Palermo in data 07.09.2015 applicava al IO la custodia cautelare in carcere. Rilevava il GIP che gli accadimenti risalivano ad un alterco avvenuto proprio nel mattino del 29.03.2015 quando in un bar vi era stato un acceso diverbio tra ZZ IN, fratello della vittima, e NO BI e IO NO: ZZ IN aveva colpito al volto il NO e questi aveva reagito;
erano stati divisi e il NO ed il IO si erano allontanati a bordo della vettura usata dal IO ed intestata alla moglie di questi;
informato dell'accaduto, la vittima ZZ FR, unitamente a OC HE, si era recato presso la sala scommesse di tale ON NT, amico intimo del NO: lì il OC aveva colpito il ON al viso ed i due si erano poi allontanati, dividendosi;
di lì a poco (per come confermato dalle telecamere di vigilanza, che avevano inquadrato la sparatoria) erano stati esplosi i colpi di arma da fuoco contro il ZZ FR. Le telecamere avevano inquadrato il NO che scendeva dalla vettura del IO e dava inizio alla sparatoria. Il NO veniva sottoposto a custodia cautelare sin da subito: egli dichiarava che quella mattina aveva saputo che il ZZ lo cercava per ucciderlo ed allora lo aveva affrontato e, avendo scorto che costui estraeva una pistola, gli aveva sparato;
subito dopo si era recato presso la dimora del OC per sparare contro di essa altri colpi a scopo intimidatorio;
quanto alla vettura, egli non faceva mai il nome del IO anzi sosteneva di avergliela sottratta per utilizzarla nell'azione; tuttavia sul punto vi erano discrasie con i fatti: le telecamere avevano ripreso il NO scendere dall'auto e la stessa allontanarsi subito, per cui era evidente che qualcun altro guidava la vettura;
parimenti, i bossoli recuperati sul posto facevano capire che anche una pistola diversa da quella del NO aveva sparato e non era certo quella ipotetica della vittima, la quale era stata attinta da detta pistola mai rinvenuta. Ma il Giudice riteneva che il coinvolgimento del IO fosse stato pieno: l'automobile utilizzata per le azioni era quella da lui guidata;
la mattina dell'omicidio il IO era stato visto con il NO a bordo di quella vettura;
dopo i fatti il IO si era allontanato per circa trenta ore senza fornire alcuna spiegazione ragionevole;
la dichiarazione del NO di avere sottratto l'autovettura al IO appariva non credibile: non vi era mai stata alcuna denunzia di furto ed appariva inverosimile che lo sparatore coinvolgesse in modo così pesante un amico asseritamente inconsapevole, non potendo certo ignorare che usare la sua vettura avrebbe significato gettare un'ombra su di lui. A questi elementi si aggiungevano altre dichiarazioni raccolte nelle indagini: EN AC e ZZ OL avevano riferito di avere udito proprio il IO che incitava il NO a reagire alla provocazione subita;
AN IO aveva riferito i fatti nella loro dinamica a ZZ OL, figlio della vittima, il quale, sapendo che quegli non avrebbe mai ripetuto dette dichiarazioni agli inquirenti, lo aveva registrato a sua insaputa (e dalla registrazione emergeva appunto che il IO era stato visto alla guida della vettura immediatamente prima che NO uccidesse la vittima); OC HE aveva riferito che, pochi istanti prima della sparatoria, aveva incrociato la vettura con alla guida il IO ed accanto il NO (e con altri passeggeri non riconosciuti sul sedile posteriore) e subito dopo aveva udito i colpi della sparatoria. Il GIP rilevava che certamente alcune dichiarazioni erano state inizialmente reticenti: ad esempio il OC aveva mostrato ritrosia, ma ciò veniva spiegato come l'istintiva reazione di allontanare da sé i rischi legati ad una chiamata in causa degli autori del delitto;
quanto alle dichiarazioni del AN, si riteneva che il legame con la famiglia della vittima non ne attenuasse la credibilità complessiva, che il suo lavoro di venditore ambulante spiegasse ragionevolmente la sua presenza sul luogo dei fatti e che la necessità di registrarlo a sua insaputa era insorta nel ZZ OL proprio per il costume sociale del silenzio omertoso che imperava in determinati ambienti;
quanto al ZZ OL, si rilevava che egli non aveva voluto attenersi a detta regola del silenzio e che si era determinato alla registrazione proprio per la volontà di offrire agli inquirenti degli elementi utili alla identificazione degli omicidi del padre. Ne risultava, allora, che il IO era stato presente all'alterco iniziale, aveva incitato il NO alla rappresaglia e aveva guidato la vettura utilizzata per l'omicidio: si trattava di fatti sufficienti per ritenere che la sua condotta avesse sostanziato un contributo causale di rilievo e non un mero rafforzamento del proposito omicidiario. Quanto alle esigenze cautelari, la gravità stessa dei fatti posti in essere imponeva una misura di stretta cautela giacchè si era di fronte ad un gruppo armato, i cui componenti identificati spiccavano per pericolosità sociale;
sussisteva poi il concreto rischio non solo di reiterazione di condotte della stessa specie, ma anche di vendette incrociate e di inquinamento probatorio. Il IO avanza istanza di riesame e il Tribunale di Palermo in data 25.09.2015 rigettava detta istanza, recependo le ragioni già utilizzate e dipanate dal menzionato GIP. 2 Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del suo difensore, deducendo ex art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc.pen. inosservanza delle regole relative alla valutazione degli indizi e manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che gran parte degli elementi oggi valorizzati erano già stati ritenuti come insufficienti dal Tribunale del Riesame, giacchè non rappresentativi di un concreto contributo offerto né dalla mancanza di alibi poteva trarsi una convinzione di gravità indiziaria a suo carico;
si era ritenuto inizialmente che la registrazione effettuata dal ZZ OL nei confronti del AN non consentiva di apprezzare se costui riportasse dati di sua diretta conoscenza o voci di popolo o conoscenza indirette: il Tribunale inizialmente aveva rilevato che il AN si era limitato a riferire al ZZ OL i nomi dei soggetti a bordo dell'auto da cui era sceso il NO, senza che risultasse chiaro se egli li avesse visti direttamente o no. Si evidenzia che il Tribunale di Palermo, per avvalorare la nuova decisione restrittiva del GIP, valorizza le dichiarazioni del OC, che rappresentano la terza versione dei fatti offerta da detto soggetto e giustifica detta diversità con una iniziale ritrosia dovuta anche a timori: ma si afferma nel ricorso che il OC sarebbe portatore di un interesse contrapposto a quello degli indagati, verso i quali prova astio in quanto parente di ZZ FR ed in quanto protagonista dei fatti medesimi (lui aveva colpito il ON, aveva accompagnato il ZZ FR nella ricerca di una vendetta ed abitava nella casa fatta segno da colpi di arma da fuoco): inoltre le sue dichiarazioni erano state una progressione accusatoria, poiché all'inizio non aveva detto nulla sulla vettura degli assassini, poi aveva dichiarato di aver visto l'automobile del IO senza dire chi la guidava e solo dopo la scarcerazione di quest'ultimo aveva rivelato che alla guida della vettura vi era il ricorrente;
ciò determinerebbe la sua inattendibilità ed era stato esposto con apposita memoria, ma il Tribunale aveva risposto con brevi cenni. Si afferma poi che la motivazione sulla iniziale ritrosia del OC sia illogica perché arbitraria in quanto, invece di valutarla, la giustifica. Parimenti viene attaccata la motivazione sul punto della credibilità del AN e delle dichiarazioni de relato del ZZ OL: il primo è cognato dei fratelli della vittima ed il secondo è figlio della vittima, per cui sarebbero portatori di un interesse contrapposto a quello degli indagati;
ma il Tribunale non avrebbe operato detta disamina né avrebbe considerato che un altro individuo, AR OS, che sarebbe stato accanto al AN, non aveva confermato dette dichiarazioni, preferendo ritenere la genuinità della dichiarazione registrata del AN e la comprensibilità della decisione di registrarlo. Parimenti si denunzia il fatto che siano stati ritenuti elementi di rafforzamento alcuni particolari che, in un primo momento, erano stati ritenuti tali da non consentire un quadro unitario e credibile (i comportamenti ante factum e post factum e l'assenza di un alibi). Come secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. manifesta illogicità della motivazione e mancanza della stessa in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza di quella applicata, poiché il Tribunale non aveva valutato il fatto che il IO era stato libero dall'aprile al settembre 2015, dopo la sua scarcerazione, 3 e non si era dato alla fuga, non aveva avuto attriti con i ZZ né risultava avere inquinato le prove. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. La vicenda processuale è stata già in precedenza sintetizzata, per cui appare ultroneo soffermarsi in altre specificazioni. Il IO è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per essere ritenuto il concorrente in una azione omicidiaria che ha avuto come vittima ZZ FR: la ricostruzione della vicenda ha evidenziato le fasi, anche convulse, con cui questa azione è stata portata a termine: il litigio iniziale, il proposito di vendetta, l'azione di ritorsione, l'uccisione fredda e la fuga successiva. Il movente della condotta omicidiaria è stato rinvenuto in ragioni di astio che dividevano la vittima e l'omicida. A carico del ricorrente vi sono dichiarazioni di persone che hanno assistito al litigio iniziale, l'utilizzo della sua autovettura per compiere l'omicidio, le immagini di una telecamera che evidenziano che qualcuno stava guidando quella vettura mentre il correo uccideva la vittima, la sua successiva irreperibilità; da questi elementi sono stati tratte conclusioni sulla scorta di ordinari parametri di logica. Il ricorso del IO si articola, fondamentalmente, su due motivi, e cioè l'illogicità delle conclusioni indiziarie e l'inadeguatezza delle ragioni cautelari evidenziate;
a questi va aggiunta la doglianza relativa all'utilizzo di elementi che erano già stati ritenuti insufficienti, in una prima valutazione del competente giudice. Questi motivi non possono essere accolti poiché sono infondati, per le ragioni di seguito riportate in relazione a ciascuna doglianza. - -di§ 1. In primo luogo va affrontato il tema della riproponibilità e della utilizzabilità elementi già utilizzati in una prima richiesta di natura cautelare e non ritenuti sufficienti. Nella fattispecie, si è già detto che con ordinanza in data 02.04.2015 il GIP del Tribunale di Palermo aveva applicato la custodia in carcere a carico di IO NO, ma il Tribunale del Riesame di Palermo aveva poi accolto il gravame proposto dall'indagato, ritenendo non univoco il quadro degli elementi raccolti. In seguito il P.M., sulla scorta di ulteriori indagini, aveva avanzato nuovamente analoga richiesta e il GIP del Tribunale di Palermo in data 07.09.2015 aveva applicato al IO la custodia cautelare in carcere. Di seguito, il Tribunale di Palermo in data 25.09.2015 aveva rigettato l'istanza di riesame, richiamando le motivazioni espresse dal GIP. In linea generale, in tema di misure cautelari, non è preclusa l'adozione di una nuova misura cautelare, dopo l'accoglimento del riesame relativo ad una precedente ordinanza, Қ qualora siano successivamente emerse nuove circostanze rilevanti: la preclusione all'emissione di un nuovo provvedimento impositivo è superabile con il mutare delle condizioni precedentemente esistenti, ad esempio per il verificarsi di situazioni in fatto ed 4 in diritto anteriormente non venute in essere, o per il regredire di altre prime valutabili;
pertanto di preclusione può parlarsi soltanto in ipotesi di permanenza di condizioni soggettive od oggettive, già valutate inoppugnabilmente come ostative all'adozione ovvero al mantenimento di misura cautelare. Nella fattispecie, va osservato che il provvedimento impugnato è stato emesso in presenza di fatti nuovi, raccolti in esito a nuove attività di indagine: il Tribunale di Palermo ha correttamente evidenziato, sulla scorta della motivazione e della ricostruzione effettuati dal GIP, che nuovi elementi erano stati oggettivamente raccolti dal P.M. e dovevano essere considerati in una valutazione d'insieme con quelli già prospettati inizialmente. Tali nuovi elementi sono stati analiticamente indicati (dichiarazione del AN IO a ZZ OL e da questi registrata;
dichiarazione resa da EN AC a ZZ OL e da questi riferita agli inquirenti;
dichiarazioni rese da OC HE che riguardano specificamente il coinvolgimento di IO NO), riportati in modo esaustivo ed analizzati: si evidenziava che talora le modalità di verbalizzazione dei racconti potevano far sorgere appunti, ma che, tuttavia, non emergevano fattori di valutazione in senso contrario tali da sconfessare il valore indiziante delle nuove dichiarazioni. Sul punto, dunque, non si riscontra alcuna violazione di legge. § 2. In secondo luogo, non è fondata la doglianza circa l'asserita illogicità delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in ordine al valore indiziante degli elementi considerati. Ma questa illogicità non si ravvisa: il Tribunale ha esaminato dapprima il versante della credibilità delle nuove dichiarazioni raccolte;
così, circa la dichiarazione registrata dal ZZ OL, si respinge la prospettazione di un AN che riporterebbe solo una sorta di notizia connotata dal "sentito dire" e si afferma che il tenore della conversazione non lascia dubbio sulla conoscenza diretta del AN sui fatti riportati;
ed ancora, si spiega la necessità del ZZ OL di registrare detta dichiarazione all'insaputa del suo interlocutore, nella consapevolezza della regola del silenzio imperante nel peculiare ambiente nel quale è maturato l'omicidio: d'altra parte, la spiegazione di questo comportamento affonda le sue radici nel terreno della logica, ancorandolo al proposito del figlio della vittima di offrire agli inquirenti elementi che portino all'accertamento delle responsabilità degli assassini del padre, anche a costo di tradire la fiducia di un suo parente che gli faceva una confidenza. Parimenti, si spiega che la credibilità del OC è offerta dalla stessa connotazione dei fatti: premesso che non vi sono dubbi sulla azione del NO ripreso da una telecamera scendere da una vettura e sparare contro la né sulla automobile utilizzata e cioè quella del IO -, il Tribunale lega questi vittima- - dati alla espressa dichiarazione del OC di aver visto il IO alla guida della vettura Ң stessa sulla base di elementi di logica stretta: in primo luogo, perché appare ordinario che alla guida di una vettura vi sia il suo possessore e, in secondo luogo, per l'aperta non credibilità delle dichiarazioni del NO di avere rubato la vettura al suo amico IO per compiere l'azione (condotta che correttamente viene definita come incomprensibile, 5 giacchè coinvolgerebbe in un crimine gravissimo un amico a lui legato da stretto legame di solidarietà). Questi elementi vengono poi legati dal Tribunale alla somma dei fattori da valutare che già componevano il compendio indiziario iniziale, e cioè le dichiarazioni del ZZ OL riportanti altri narrati, il fatto che il IO era stato visto insieme al NO al momento del litigio iniziale, il fatto che il IO era insieme al NO quando costui veniva aggredito da ZZ IN e, infine, l'allontanamento improvviso e non spiegato del IO per circa trenta ore (il giudice spiega che questo fatto ultimo, di per sé, non ha un valore assoluto, ma che deve essere valutato in uno con gli altri elementi). A questi fattori viene unita la non credibilità delle dichiarazioni del NO riferite proprio al coinvolgimento di terzi soggetti (si cita la sparizione della pistola da cui era stato sparato il rinvenuto bossolo calibro 7,65 che era indicativo di un'altra persona che aveva sparato;
si cita il fatto che non poteva essere il NO a guidare la vettura, giacchè ne era sceso per sparare mentre un altro la conduceva) e la plausibilità logica del possesso di informazioni riportate da venditori ambulanti (tra cui il AN IO) che erano stati in grado di vedere il IO essere alla guida della vettura utilizzata per l'omicidio di ZZ FR. Di contro, molte argomentazioni relative alla valutazione di credibilità di persone che hanno riferito sui fatti de quibus (al pari del contenuto di un nuovo verbale di sommarie informazioni, rese da IO AN successivamente all'ordinanza impugnata) si risolvono, poi, in una non accettabile sollecitazione rivolta al Giudice della legittimità a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione, dello stesso genere, già effettuata in maniera completa e plausibile nella sede competente e pertanto non ulteriormente sindacabile. Giova però chiarire che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso contenga le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e sia invece privo di illogicità evidenti. Il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica. 6 Alla luce di tali plurime considerazioni risultano peraltro prese in esame tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate con apprezzamenti che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corretti da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede. § 3. Infine, viene trattato il tema della adeguata motivazione relativa alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha motivato la sua decisione non limitandosi a richiamare l'oggettiva gravità dei fatti ma sottolineando la pericolosità sociale dell'indagato, il quale ha fatto parte di un vero e proprio gruppo armato diretto a porre in essere una fredda esecuzione omicidiaria;
è stata richiamato il suo profilo criminale, in uno con la possibilità di vendette incrociate ed il rischio di reiterazione di condotte criminali nonché di inquinamento probatorio: il Tribunale richiamava, in narrativa, l'episodio dei colpi di arma da fuoco sparati poco dopo l'omicidio contro la casa di un nipote acquisito della vittima ed il forte rischio di una accentuazione degli atteggiamenti omertosi susseguenti ad una scarcerazione dell'indagato. Detto pericolo, nella prospettazione difensiva, sarebbe stato espresso in termini congetturali, con elusione della recente novella legislativa in tema di misure cautelari, e cioè facendo riferimento alle specifiche modalità del fatto come mezzo per non parlare della gravità del titolo di reato. In ordine poi alla specifica doglianza, va detto che la disciplina introdotta dalla Legge n° 47/2015 richiede, ai fini della individuazione del pericolo di reiterazione, l'emersione di indici diversi dalla sola gravità dei fatti per cui si procede e concretamente dimostrativi sia della concretezza del pericolo che della attualità dello stesso. La scelta del Legislatore è quella di richiedere una analisi concreta della esistenza delle esigenze cautelari, che non si limiti alla valutazione dell'allarme sociale deducibile dalla gravità del fatto, ma si estenda alla valutazione di ulteriori elementi eventualmente indicativi della possibilità concreta ed attuale che l'indagato ponga in essere nel prossimo futuro fatti omogenei a quelli per cui si procede. Il Legislatore ha inteso operare un parziale scollamento tra la gravità del fatto contestato e la valutazione delle esigenze cautelari, che devono essere valutate non facendo esclusivo riferimento al fatto nella sua estrinsecazione oggettiva, circostanziale e soggettiva, ma anche ad ulteriori elementi dimostrativi del pericolo di recidiva. Tale scelta legislativa, nella rilevazione del pericolo di reiterazione, non elide, però, la valenza dimostrativa della condotta in contestazione e delle modalità con cui la stessa è stata posta in essere, ma richiede che tale elemento non sia l'unico alla base del riconoscimento dell'esigenza cautelare, essendo plausibile che la commissione di un delitto possa essere un episodio 7 eccezionale e, da solo, non sintomatico di una propensione alla prosecuzione della attività delittuosa. Inoltre, con specifico riguardo agli attributi del pericolo di reiterazione richiesti dalla legge, il Collegio ritiene che l'attualità sia un attributo diverso dalla "concretezza", seppur affine allo stesso: il pericolo è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre il pericolo;
il pericolo è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che, oltre ad essere concreta (ovvero non ipotetica), sia valutabile come prossima all'epoca in cui viene applicata la misura. Ne discende che l'ultimo periodo della lett. c) dell'art. 274 cod.proc.pen. impedisce di desumere il suddetto pericolo dalla sola gravità del "titolo di reato" astrattamente considerato, ma non certo, come correttamente è avvenuto nel caso in esame, dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni. Le modalità e circostanze del fatto costituiscono, invero, elementi di valutazione imprescindibili per una corretta prognosi di recidiva, poiché investono l'analisi di connotazioni comportamentali concrete che, nell'ipotesi delle esigenze cautelari special-preventive, devono servire a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o se, al contrario, si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero, ancora, se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità di autolimitarsi che possa condurre l'indagato a commettere ulteriori azioni delittuose. Si consideri, infatti, che l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla efferatezza del crimine commesso, alla organizzazione dello stesso, alla formazione di un gruppo armato ed al coinvolgimento di terzi, ancora non identificati. E' d'uopo precisare che il requisito della "attualità" non può certo essere equiparato alla "imminenza" del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'ordinanza impugnata, come già si è avuto modo di rilevare, ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate e delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui le stesse sono maturate ed hanno prodotto i loro effetti, alla luce delle attività d'indagine in corso. 7 L'esistenza di una presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 cod.proc.pen.) inverte gli ordinari «poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione «in positivo» della ricorrenza dei pericula libertatis ma ha un obbligo di 8 apprezzamento delle eventuali «ragioni di esclusione», tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto di detta presunzione. Il fondamento logico e giuridico della presunzione relativa di 'pericolosità' (che opera nei casi di cui al secondo periodo della norma in esame unitamente alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, in termini che possono definirsi 'residui', successivi ai numerosi interventi demolitòri operati dal giudice delle leggi tra il 2010 e il 2015, tanto da determinare l'integrale riscrittura della norma regolatrice operata con Legge n. 47/2015) va ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono. Analogamente, quanto alla ulteriore «fascia» di fattispecie incriminatrici attualmente richiamate dal terzo periodo della norma in esame (delitti previsti dall'art. 51 co.3 bis e 3 quater cod.proc.pen. nonchè omicidio volontario, prostituzione minorile, pornografia minorile e ipotesi gravi di violenza sessuale) la ratio della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza del risulta correlata alla medesima logica di inquadramento per ciò che concerne le carcere- manifestazioni di pericolosità espresse in ambito associativo/terroristico, mentre trae alimento dalla particolare gravità dell'offesa portata dal singolo fatto commesso (unito a considerazioni criminologiche che ovviamente tollerano smentita nel caso concreto) nelle restanti ipotesi. In tutte dette ipotesi, risulta pertanto doveroso - da parte del giudice del merito cautelare procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli stessi siano - direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di 'neutralizzazione' dei contenuti della presunzione che possono rinvenirsi in termini - nella concreta manifestazione di segnali della condotta tali da denotarne la astratti- tendenziale occasionalità o in altre circostanze di fatto tali da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal Legislatore. In tale segmento valutativo il giudice di merito è tenuto a compiere - pertanto -non già una dimostrazione del fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di 'prova di resistenza' circa il suo mantenimento in essere, a fronte di dati informativi dal potenziale contenuto dimostrativo contrario. Ora, nel caso in esame tale valutazione è stata realizzata, sul piano del metodo, con argomenti pienamente logici. L'ordinanza impugnata ha fatto riferimento alle concrete modalità della condotta, alle caratteristiche di spiccata pericolosità sociale, alla capacità di coinvolgimento di altri: è da questa congerie di elementi che viene tratta la non fronteggiabilità delle esigenze cautelari con misure meno afflittive Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguenza che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. 9 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, 11- 12 SET. 2016 Copie del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 02 marzo 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Antonio Minchella), (dott. Massimo Vecchio) A Min ca rus recelio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania PATELLA 10