Sentenza 20 settembre 2011
Massime • 1
Sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato. (Fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2011, n. 46665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46665 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 20/09/2011
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2117
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 13706/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AL N. IL 11/05/1952;
avverso la sentenza n. 1421/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
udito il P.G. in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Romanello Mario Rosario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
AN LE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 18 gennaio 2011 che ha confermato la responsabilità del prevenuto in concorso con un cittadino tunisino del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 642 c.p., comma 3 e art.61 c.p., n. 7 perché il 2.6.2003 al fine di conseguire il risarcimento del danno dalla società REM Assicurazioni, risarcimento ottenuto per la somma di Euro 15.130, imbarcando l'auto Mercedes 220 tg. BE198CC di sua proprietà, da Trapani verso la Tunisia, la disperdevano e la occultavano;
AN è stato riconosciuto colpevole anche del delitto di simulazione di reato per avere sporto in data 10.6.03 in Bacoli una falsa denuncia di rapina della suddetta auto, è stata irrogata la pena di anni.
I mesi 8 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.
II difensore del ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla determinazione della competenza per territorio che deve essere accertata in favore del Tribunale di Napoli e non anche in favore del Tribunale di Trapani, come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale che non ha considerato che in Trapani non sono stati commessi reati, posti in essere solo dopo l'ingresso in territorio della Tunisia con l'occultamento dell'auto registrata con targa falsificata su un passaporto di una terza persona. Deduce al riguardo che i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. si applicano solo quando vi sia un unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati o di più reati tutti commessi all'estero, mentre in caso di concorso di un reato commesso all'estero e di un reato commesso in Italia con connessione teleologia la competenza va determinata in base al reato più grave commesso in Italia, vale a dire nel luogo ove è stata sporta la falsa denuncia di rapina.
Con altro motivo deduce violazione degli artt. 516, 521, 522 e 604 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha accertato in fatto che il luogo di consumazione della dispersione del bene assicurato è avvenuto in Tunisia, fatto diverso dalla consumazione del delitto in Italia, dato che comporta una modifica del capo di accusa che deve essere contestata dal P.M., cui gli atti devono essere trasmessi previo annullamento della decisione di primo grado. Deduce ancora mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancanza di prova del concorso nell'azione posta in essere dal coimputato tunisino, nonché per difetto di accertamenti tecnici per verificare la falsificazione del passaporto, l'ingresso dell'AN in Tunisia e l'effettiva falsità della denuncia relativa alla rapina subita.
Deduce poi lo stesso vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione di attenuanti generiche non essendo stato provato il tentativo di inquinamento probatorio, nonché con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, stante le condizioni patrimoniali della società assicuratrice. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A norma dell'art. 6 cod. pen. sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta è avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o ivi si è verificato l'evento. I reati commessi in parte all'estero, al pari di quelli realizzatisi soltanto nel territorio nazionale, assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, ivi compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, devono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo pure alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato (Cass. 6 17.12.93 n. 1972, depositata 17.2.94, rv. 197366). L'accertamento del fatto, così come operato dal giudice di merito ha evidenziato che il complesso piano criminoso ha avuto una necessaria ideazione in territorio italiano con la conseguenza che deve affermarsi che la fase ideativa del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. è stata posta in essere in Italia, anche se la materialità
della condotta di occultamento è stata attuata all'estero con la sostituzione in favore del complice della vettura allo sbarco. Tanto comporta la corretta individuazione del Tribunale di Trapani quale giudice competente, perché entrambi i delitti sono stati commessi in Italia ed il più grave è stato commesso nella fase ideativa in questo circondario.
Non sussiste poi violazione del principio di correlazione in quanto il fatto non è diverso da quello contestato, essendo rimasto accertata la consumazione del reato in territorio italiano. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo avanzate doglianze disattese alla luce dei generali principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, principi che consentono la formazione di un corretto giudizio di colpevolezza, avendo nella concreta fattispecie il giudice dato conto, ai sensi del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen. dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, che sono stati considerati nella loro inattaccabile congruenza logica. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla quantificazione della pena e sulle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riguardo alla assenza di elementi positivi di valutazione e considerando i tentativi di inquinamento probatori, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924).
Al rigetto del ricorso segue per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011