Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 6
L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente. (In applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse utilizzato, ai fini della decisione, verbali di dichiarazioni rese da coimputati in altro procedimento dei quali il pubblico ministero, pur avendo depositato in ritardo la lista testimoniale, aveva chiesto l'esame diretto riservandosi la produzione di detti verbali, già contenuti nel suo fascicolo, ove l'esame non fosse poi stato effettuato - come era in effetti avvenuto, dandosi quindi luogo alla detta produzione, per essersi parte dei dichiaranti rifiutati di sottoporvisi, mentre altri non erano comparsi).
La sopravvenienza, successivamente all'esaurimento delle fasi di merito, della nuova disciplina risultante, in materia di acquisizione e valutazione dei verbali di prova di altri procedimenti, dai commi secondo bis e quarto dell'art. 238 cod. proc. pen., (introdotto, il primo, e modificato, il secondo, dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 267), e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998, comporta che, al pari di quanto si verifica nel caso di dichiarazioni acquisite e valutate ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore di detta legge, una volta denunciata, in sede di ricorso per cassazione, l'inutilizzabilità di detti verbali per la mancanza delle condizioni ora previste dalla summenzionata disciplina, devesi dar luogo all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata onde rendere possibile una nuova acquisizione e valutazione, ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 6, comma quinto, della legge n. 267/97, nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, commi secondo bis e quarto, cod. proc. pen.; ciò sempre a condizione che gli elementi tratti dai verbali in questione abbiano avuto rilevanza ai fini della decisione impugnata e che - ove la sopravvenuta inutilizzabilità sia stata denunciata con motivi nuovi - l'originario atto di ricorso abbia investito anche la valutazione di quegli stessi elementi.
Tra i "verbali di prove di altri procedimenti" cui si riferisce l'art. 468, comma 4 bis, cod. proc. pen., che ne prevede l'acquisizione su richiesta di parte, da formularsi unitamente al deposito delle liste testimoniali, rientrano - atteso l'ampio significato dell'espressione adottata dal legislatore, riferibile ad ogni mezzo di prova, sia orale che documentale - anche i verbali di dichiarazioni di persone già sentite ed eventualmente da risentire (testi, indagati o imputati in altro procedimento), come si evince dalla specificazione contenuta nella seconda parte dello stesso comma che ricalca, anche per la specificità della norma, la simultanea suddistinzione che si ritrova rispettivamente nei commi 1 e 4 dell'art. 238 cod. proc. pen.
Atteso il disposto di cui all'art. 162 cod. proc. pen., secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, debbono essere comunicati dall'imputato all'autorità procedente "con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore", deve ritenersi che, nella prima di dette ipotesi, sia onere della parte far risultare l'attestazione del deposito in cancelleria e sia quindi da considerare inefficace il mutamento effettuato con atto privo di detta attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una nuova elezione di domicilio effettuata nell'atto di nomina del difensore, del quale non risultava attestato l'avvenuto deposito in cancelleria).
Il principio cosiddetto della "doppia punibilità", in base al quale l'atto assunto mediante rogatoria all'estero può essere utilizzato, di regola, solo in procedimenti relativi a fattispecie criminose previste nell'ordinamento tanto dello Stato richiedente quanto di quello richiesto, non implica ne' il divieto di modificare la qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice procedente ne' quello di completare ed integrare l'accusa con elementi e circostanze di contorno per adeguarla alla tipicità della fattispecie giuridica oggetto di cognizione, sempre che sia lasciato immutato il fatto reato nella sua materialità e struttura essenziale; ciò in analogia con la corrente interpretazione dell'art. 516 cod. proc. pen., secondo cui la diversità del fatto, per avere rilevanza, deve consistere in una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto stesso, si che quest'ultimo, inteso come episodio della vita umana, risulti sostanzialmente mutato nel suo contenuto essenziale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso l'illegittimità dell'utilizzazione, in un procedimento a carico di uomini politici accusati di aver ricevuto danaro in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici, di atti acquisiti mediante rogatoria rivolta allo Stato svizzero - nel quale non è prevista come reato analoga violazione - ritenendo condivisibile l'osservazione del giudice di merito secondo cui in entrambi gli ordinamenti svizzero e italiano è comunque previsto il reato di ricettazione, con il quale la suddetta violazione ha in comune la volontaria e dolosa ricezione di danaro abusivamente percepito perché di provenienza illecita, in assenza di deliberazione e iscrizione nel bilancio della società erogatrice).
Le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., con le quali soggetti precedentemente avvalsisi della facoltà di non sottoporsi ad esame abbiano genericamente confermato quanto da essi dichiarato in fase di indagini preliminari, e quindi anche le accuse all'epoca formulate a carico di terzi, non possono essere equiparate, ai fini di cui al combinato disposto dell'art. 238, commi primo e secondo bis, cod. proc. pen., a dichiarazioni rese in sede di esame e, pertanto, anche se ad esse abbiano assistito i difensori degli accusati, i relativi verbali non possono essere acquisiti ed utilizzati come prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1998, n. 13682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13682 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.11.1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " . Ugo Candela " N.1635
3. " . Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " . Stefano Bielli " N. 4758/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) AX TT nato a [...] il [...]; 2) TE UD nato a [...] il [...];
3) IS LE nato a [...] il [...]; 4) D'AD LE nato a [...] il [...].
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 11.7.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito, per la parte civile, l'avv. Cesare Zaccone che ha Concluso per il rigetto del ricorso di AX TT
Udito il Pubblico Ministero in persona, del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Scardaccione
che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori: avv.ti Giannino Guiso, IN Lo Giudice per AX TT;
avv. Paolo Emilio Falaschi per TE UD;
avv. Antonio Romano per IS LE, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorsi riguardano le posizioni di alcuni imputati del c.d. processo Enimont".
Il "processo Enimont" si incentra in massima parte sul versamento di notevoli somme di denaro a diversi partiti o singoli uomini politici da parte delle società Enimont e ON in violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici. Come osservato in sede di merito lo svolgimento del processo Enimont è stato caratterizzato e influenzato dalla decisione di isolare preliminarmente la posizione di SE NI (giudicato in stato di detenzione con rito immediato dal Tribunale di Milano) e di disporre il rinvio a giudizio degli altri imputati dopo la definizione in primo grado di detto processo, nel corso del quale era stata svolta una lunga e laboriosa istruttoria dibattimentale. Iniziatosi il dibattimento di questo secondo giudizio davanti al Tribunale di Milano, il Collegio, essendosi quasi tutti gli imputati avvalsi della facoltà di non sottoporsi all'esame od essendo alcuni di essi contumaci, disponeva su richiesta del P.M. ex art. 513 co. 2 c.p.p. l'acquisizione dei verbali delle loro dichiarazioni rese al
P.M. durante le indagini preliminari nonché ex art. 511 bis e 238 c.p.p. dei verbali di dibattimento del processo NI relativi alle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti in quel dibattimento, dichiarandoli utilizzabili per la decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna degli imputati.
Proposta impugnazione, si è avuto nel giudizio d'appello il seguente sviluppo della vicenda processuale: all'udienza del 2 giugno 1997, per motivi diversi veniva disposta la separazione delle posizioni di AX TT, TE UD, OM RI, IS LE e D'AD LE, con rinvio all'udienza del 2 luglio successivo. Il procedimento d'appello proseguiva nella stessa udienza del 2 giugno nei confronti degli altri imputati;
tra costoro il MA, il AN, il BI e il AL presentavano istanza di applicazione di pena concordata con il P.M. e rassegnavano contestualmente dichiarazioni spontanee con le quali confermavano davanti alla Corte d'appello tutto quanto già da loro dichiarato sia negli interrogatori resi al P.M. (già acquisiti come si è detto dal Tribunale), sia negli esami davanti al Tribunale nel dibattimento del processo NI (pur essi già acquisiti in primo grado). Questo troncone del "processo Enimont" si è concluso con sentenza della Corte d'appello - di Milano in data 7 giugno 1997, confermativa della sentenza di condanna di primo grado, e definitivamente con sentenza di questa Corte di Cassazione, sez. V, in data 13 giugno 1998. All'udienza del 2 luglio 1997 davanti alla Corte d'appello di Milano, fissata per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli imputati le cui posizioni erano state stralciate (AX, TE, OM, IS e D'AD), veniva ulteriormente separata la posizione di OM RI, impedito per malattia. Quest'ultima posizione è stata poi definita con separata sentenza della Corte d'appello di Milano, confermativa della sentenza di condanna di primo grado, e con sentenza di questa Suprema Corte, sez. VI, in data 10 luglio 1998. A conclusione del giudizio d'appello nei confronti di TT AX, UD TE, LE IS e LE D'AD, celebrato alla presenza del solo TE (che rendeva dichiarazioni) e in contumacia degli altri, la Corte d'appello di Milano con pronuncia in data 11.7.1997 confermava la sentenza di condanna di primo grado, concedendo a IS e D'AD il beneficio della non menzione della condanna.
Le imputazioni, in ordine alle quali è stata confermata la condanna da parte del giudice di appello, possono essere enunciate sinteticamente in questi termini:
- a carico di AX TT: capo n. 3): violazione della legge sul finanziamento dei partiti in concorso con AL, MO ed altri in relazione alla complessiva somma di 7 miliardi 520 milioni e 100.000 lire, proveniente dalla cosiddetta "provvista ON" risalente alla amministrazione ON di UL GA (in Milano nell'aprile 1991); capo n. 9): violazione della stessa legge in relazione alla somma di lire 3 miliardi 409 milioni, proveniente dalla cosiddetta provvista "Progetto Famiglia" risalente ai nuovi amministratori ON AR MA e IU AN (in Milano tra gennaio e aprile 1992).
- a carico di TE UD (capo n. 12): analoga violazione in relazione alla somma di lire 500 milioni, proveniente anch'essa - come le due che seguono - dalla c.d. provvista "Progetto Famiglia" (in Milano tra gennaio e aprile 1992).
- a carico di D'AD LE (capo n. 20): analoga violazione in concorso con ND PP e TE EL in relazione alla somma di lire 15 milioni (in Milano tra gennaio e aprile 1992). - a carico di IS LE (capo n. 22) analoga violazione in concorso con TE EL in relazione alla somma di lire 80 milioni ( in Milano tra gennaio e aprile 1992).
Secondo le sentenze dei due gradi di merito dette somme erano state versate dalla società ON o da - società da questa controllate senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario e senza che il contributo o il finanziamento fossero stati regolarmente iscritti nel bilanci di dette società, e quindi in violazione dell'art. 7 legge 2.5.1974 n. 195 e art. 4 legge 18.11.1998 n. 659, che disciplinano il finanziamento illecito ai partiti politici.
In particolare, quanto al profilo probatorio la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che legittimamente il giudice di primo grado aveva acquisito, ogni volta che i coimputati o gli imputati di procedimento connesso si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, sia gli interrogatori dagli stessi resi nella fase delle indagini preliminari e ciò a norma dell'art. 513 c. 2 c.p.p., sia le dichiarazioni dagli stessi soggetti rese nel dibattimento del giudizio a carico del solo NI SE e ciò a norma degli artt.238 e 511 bis c.p.p. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione enunciando, separatamente, a mezzo dei rispettivi difensori, motivi di rito e di merito: in parte personali e in parte di comune rilevanza. Il ricorrente AX ha altresì denunciato la nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa dalla Corte milanese all'udienza del 2.7.1997 e della quale si dirà meglio in seguito. I difensori hanno poi integrato i ricorsi con motivi aggiunti o motivi nuovi (art. 584 co. 4, 609 co. 2 e 611 c.p.p.) rivolti ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata anche in virtù della sopravvenuta modifica legislativa dell'art. 513 c.p.p. e norme connesse (legge 7.8.1997 n. 267) nonché in considerazione del recente intervento della Corte costituzionale (sent. 26.10.1998 n. 361) che, attraverso la parziale illegittimità costituzionale dei novellati articoli 513 co. 2, 210 e 238 co. 4 c.p.p., ha ridefinito l'ambito entro il quale, anche per i procedimenti in corso - ma con l'ineludibile garanzia della facoltà dell'incolpato di procedere a preventiva contestazione - è consentito il recupero delle dichiarazioni rese in precedenza da coimputato dello stesso procedimento o da imputati di procedimenti connessi o collegati che siano rimasti contumaci ovvero che si siano avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere.
Questa impostazione è stata, però, avversata dal procuratore generale di udienza, il quale, nel concludere per l'inaccoglibilità di tutti i ricorsi, ha fondato per tale parte le sue argomentazioni essenzialmente su due ordini di ragioni.
Il primo si basa sul rilievo che, nella specie, l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e la traslazione dei verbali di prova dal c.d. processo "NI" al processo in esame, essendo maturate in uno stadio processuale orinai ampiamente superato, si segnalerebbero per la loro inerenza ad una situazione processuale irrimediabilmente esaurita;
cosicché non solo sarebbero inapplicabili, per il principio "tempus regit actum" la legge n. 267 e la sentenza costituzionale n. 361 sopra citate, ma a mente degli artt. 511, 511 bis e 238 co. 1 c.p.p., nel testo all'epoca in vigore, resterebbero pienamente legittime, a fini probatori, la acquisizione, la lettura e l'utilizzazione delle dichiarazioni dianzi ricordate.
Il secondo ordine di ragioni fa leva sulla considerazione che alcuni dei coimputati dello stesso procedimento (MA, AN, BI, AL), essendo comparsi l'appello per patteggiare la pena, avevano, in quella sede, mediante dichiarazioni spontanee, confermato tutte le loro precedenti dichiarazioni oggetto di lettura in primo grado;
cosicché tali dichiarazioni, essendo state assunte alla presenza anche dei difensori dei ricorrenti non diversamente da quanto richiesto dal nuovo regime in tema di prova, ben potevano essere utilizzate come vere e proprie chiamate di correo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.: come ritenuto anche da questa Corte di legittimità con la decisione emessa sui ricorsi proposti dai predetti chiamanti e dagli altri coimputati dopo la separazione delle loro posizioni in grado di appello (cf Cass. V 13.6.1998 Altissimo ed altri, già citata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragione di priorità logica e giuridica devono essere esaminate preliminarmente - secondo un loro ordine sistematico - le questioni processuali inerenti alle posizioni dei ricorrenti IS e AX.
1 . Il IS con il primo motivo - denunciando l'erronea applicazione dell'art. 96 e 66 (rectius: dell'art. 429 co. 4 in relazione all'art. 171 lett. "d" c.p.p.) - ha insistito sulla nullità della notifica del decreto che dispose il giudizio e sulla conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado sul rilievo che la notifica di quel decreto era stata affettuata, a suo favore, non già in Rho presso lo studio dell'avvocato Antonio Romano dove aveva eletto domicilio contestualmente alla nomina di detto difensore in data 20 maggio 1994 (giusta dichiarazione esistente in atti: non per sua colpa priva dell'attestazione del deposito), bensì irritualmente presso la propria abitazione di Napoli, costituente il domicilio che aveva a suo tempo "dichiarato di eleggere" all'atto dell'interrogatorio reso il 20 dicembre 1993 alla presenza dei suoi due primi difensori.
La censura è priva di fondamento. E ciò non solo per le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata che, attraverso l'attenta disamina della consecuzione degli atti processuali, è giunta a dimostrare come l'elezione di domicilio presso lo studio Romano si dovesse necessariamente collocare in epoca posteriore e non anteriore alla notifica di detto decreto, ma principalmente perché, diversamente da quanto soggiunto dal giudice "a quo", l'elezione di domicilio, così come il mutamento del domicilio precedentemente dichiarato o eletto, sono atti a forma vincolata che vanno effettuati esclusivamente secondo le modalità prescritte dall'ordinamento processuale e vanno comunicati all'autorità procedente o mediante dichiarazione raccolta a verbale: nel qual caso è onere della parte far risultare l'attestazione del deposito in cancelleria, o mediante telegramma o raccomandata con sottoscrizione autenticata da uno dei soggetti a ciò legittimati (art. 161 e 162 c.p.p.). Ne segue che, nel caso della prima forma di comunicazione, alla quale sembra voler fare riferimento il ricorrente, è inefficace il mutamento della dichiarazione o dell'elezione di domicilio effettuato con atto privo dell'attestazione di deposito del cancelliere. Bene, pertanto, la notifica di che trattasi fu disposta a favore del IS non già presso lo studio dell'avv.to Romano (la cui nomina, peraltro, in quanto terzo difensore, era all'epoca pure essa senza effetto: almeno sino alla rinuncia al mandato avvenuta a dibattimento inoltrato ad opera del secondo difensore Guido Senaldo), bensì presso il domicilio precedentemente dichiarato come dispone il 4^ comma dell'art. 162 del codice di rito (cfr. in termini, per l'art. 171 c.p.p. 1930, Cass.
7.2.1979 Fontanella;
e per l'art. 162 n. 4 c.p.p.
1988 Cass. 16.7.1993 Arienti CED n. 195707).
2. I difensori del ricorrente AX, avvocati Lo Giudice e Guiso, hanno articolato sotto l'aspetto processuale sei motivi di censura che spaziano dalla regolarità della contestazione alla validità del giudizio di appello e all'osservanza delle norme che regolano l'acquisizione e l'utilizzabilità delle prove. A - Con il primo mezzo (motivo sesto della difesa Lo Giudice) - che ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altro, in quanto, se fondato, importerebbe la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado - si denuncia, come appare dall'espressa intitolazione del motivo, l'incomprensibile enunciazione del fatto nei due capi di imputazione e l'assoluta mancanza della descrizione del "fatto AX". Si specifica a questo riguardo che, nell'imputazione, non sarebbe precisato se il denaro sarebbe stato incamerato dal PS o da AX personalmente, e, inoltre, si sarebbe fatto riferimento a rapporti interpersonali e a movimenti di denaro rispetto ai quali non sarebbe dato di cogliere "una sola impronta della presenza AX nelle due vicende". Basti considerare - prosegue il ricorrente - che NI era in realtà persona di fiducia di GA, che ON aveva sempre affermato, quanto alla provvista, di aver attinto alle proprie risorse personali, che segretario amministrativo del partito, preposto per legge e per statuto ad operazioni contabili, era l'onorevole MO, e così di seguito.
Rileva il collegio che sotto il profilo della eccepita indeterminatezza della contestazione, la censura è chiaramente infondata. Al ricorrente è infatti addebitato, in termini tutt'altro che generici, di aver ricevuto nella veste di parlamentare e di segretario politico del PS (nelle sentenze, poi, solo nella seconda veste), in concorso con AL RO suo segretario particolare e con MO IN segretario amministrativo dello stesso partito, somme di denaro erogate dalla società ON e da società collegate a titolo di finanziamento illecito di detto partito. E basta farsi carico di una semplice lettura dei capi di imputazione per comprendere come, al contrario di quanto dedotto, la descrizione dei due fatti (capi 3 e 9) è articolata in termini definibili, addirittura, inusualmente puntuali e dettagliati, contenendo essa la minuziosa indicazione sia della provenienza del denaro, sia dei diversi passaggi (di denaro e di titoli) attuati attraverso istituti di credito nazionali ed esteri, sia delle persone e delle società implicate nei relativi movimenti e di ogni altro elemento di modo, di tempo e di luogo concernente la percezione dei finanziamenti. E tutto ciò mentre è pacifico, stando alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in tema di validità del decreto che dispone il giudizio, per ritenere completa la contestazione in relazione al requisiti prescritti dall'art. 429 co. 2 in relazione al co. 1 lett. "c" c.p.p., è sufficiente che il fatto sia descritto nei suoi elementi essenziali si da consentire l'esercizio di un'adeguata e congrua difesa sulla materia che forma oggetto dell'accusa.
E, poiché, come già detto, il fatto contestato è nella specie meticolosamente descritto, ne discende che, per tale verso, la censura è da ritenere destituita di fondamento, non senza aggiungere, quanto agli altri rilievi sul reale concorso del AX nel reato, contenuti in questo capo del ricorso, che essi attengono al merito della prova e alla responsabilità dell'imputato, per cui esulano dal tema qui affrontato.
B - Viene in secondo luogo all'esame di questo Supremo Collegio la doglianza con la quale la difesa AX, denunciando violazione dell'art. 486 co. 5 in relazione agli artt. 178 e 179 del codice di rito, nonché illogicità della motivazione, eccepisce la nullità della sentenza di appello per avere la Corte di merito, con ordinanza in data 2.7.1997 (anch'essa oggetto di gravame), rigettato la richiesta di rinvio che era stata avanzata da entrambi i difensori di fiducia a motivo della loro impossibilità di presenziare alla discussione dibattimentale in quanto contestualmente impegnati davanti al GIP di Bergamo. L'erronea applicazione dell'art. 486 e l'illogicità della motivazione si fanno essenzialmente discendere dal fatto che la Corte, affermando in quell'ordinanza "che il rinvio non è concesso, per legge, quando l'imputato è assistito da due difensori", non avrebbe considerato che, secondo il dettato della norma suindicata, il diniego del rinvio si legittima solo se uno dei difensori è l'impedito, ma non quando, come nella specie, impediti sono entrambi.
La doglianza non può trovare consenso poiché si risolve in una critica ingiusta e immeritata al giudice di appello. Ed invero dal testo integrale dell'ordinanza impugnata - che questa Corte, in quanto giudice dal fatto in materia processuale, si è fatta carico di esaminare - emerge a chiare lettere che la Corte di Milano non si è limitata a motivare il diniego sulla base della sola proposizione dianzi riprodotta tra virgolette: che pure ha enunciato quale astratta premessa di diritto in un più ampio contesto motivazionale, ma è andata ben oltre nelle sue valutazioni:
nel senso che. lungi dal sottrarsi al compito di procedere alla comparazione e al bilanciamento dei simultanei impegni professionali dei due difensori, ha illustrato le ragioni in virtù delle quali il procedimento innanzi a sè meritasse priorità rispetto all'altro in corso presso l'ufficio di Bergamo, esplicitandole, sul piano concreto, vuoi con riferimento alla disposta fissazione dell'udienza (2.7.1997) a seguito di precedenti rinvii del dibattimento: criterio, di per sè, già risolutivo e giustificativo in relazione alla pluralità delle parti interessate, vuoi con riferimento alla data della consumazione dei reati (1991-1992) e al connesso pericolo della prescrizione nei prevedibili ulteriori gradi del giudizio. Trattasi di criteri che oltre ad essere rispettosi di affermato indirizzo giurisprudenziale (cfr. per tutte Cass. SU 27.3.1992 Fogliani), non hanno neppure formato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente;
per cui la doglianza non può sfuggire alla sanzione dell'inammissibilità.
C - I quattro motivi che di seguito si espongono, così come articolati dalla difesa AX, investono nel loro insieme il regime della prova penale e introducono, segnatamente, questioni concernenti: a) la legittimità dell'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento, nonché delle dichiarazioni rese nel c.d. processo NI dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., b) la legittimità della lettura e della utilizzazione delle suindicate dichiarazioni. Rinviando al prosieguo l'esame di quel profili che hanno attinenza con le sopravvenute modifiche normative dell'art. 513 c.p.p. e che formano oggetto di motivi articolati anche dagli altri ricorrenti come si dirà più oltre, occorre innanzitutto procedere alla trattazione dei tre motivi con i quali il AX contesta la legittimità delle predette acquisizioni anche alla stregua della disciplina preesistente e per ragioni indipendenti dalle citate modifiche normative.
C/1 - Con il primo di questi motivi il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 468 co. 4/bis c.p.p. per avere il giudice di appello ritenuto legittime l'ammissione e l'utilizzazione a fini probatori di detti verbali benché l'acquisizione di . essi in primo grado non fosse stata chiesta dal PM unitamente al deposito della lista testimoniale nel termine a tal fine stabilito a pena di inammissibilità e si duole, altresì, che senza suo consenso sia stata data lettura di tali atti sempre ai fini di prova e non solo ai limitati effetti di cui agli artt. 238 co. 4 e 503 co. 4 benché le persone di cui all'art. 210 c.p.p. dalle quali provenivano le dichiarazioni di detti verbali, si fossero rifiutate di sottoporsi all'esame in dibattimento.
Entrambe queste prospettazioni non sono fondate.
In linea di fatto è pacifico che il PM negli atti preliminari al dibattimento di primo grado (ud. 20.7.1994), avendo depositato con ritardo la lista dei testi incorrendo così nell'inammissibilità prevista dal 1^ co. dell'art. 468, chiese, prima che tale inammissibilità venisse dichiarata, l'esame diretto degli imputati già sentiti sia nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento, sia nel corso di procedimenti connessi o collegati (processo NI ed altri) e rese noto che nel proprio fascicolo processuale (fasc. PM) erano inserite le relative dichiarazioni di cui si riservava la produzione ove dette persone si fossero sottratte all'esame. Nello sviluppo del dibattimento, prima, NI SE e, poi, gli altri imputati o coimputati citati per essere sentiti a norma dell'art. 210 c.p.p., si rifiutarono di rispondere o rimasero contumaci per cui il Tribunale acquisì i verbali delle loro precedenti dichiarazioni e successivamente a richiesta del PM ne dispose la lettura.
Orbene, quanto alla prima questione concernente l'ammissibilità dell'acquisizione, non vi è dubbio che - conformemente a quanto dedotto dal ricorrente - la locuzione "verbali di prova di altro procedimento" di cui alla prima parte del comma 4 bis dell'art. 468 si riferisce, per l'ampiezza del significato, ad ogni mezzo di prova sia orale che documentale e, quindi, comprende nella sua accezione, in un rapporto da "genus" a "species", anche i verbali di dichiarazioni di persone già sentite ed eventualmente da risentire (testi, indagati, imputati di altro procedimento), come si evince dalla specificazione contenuta nella seconda parte dello stesso comma che ricalca, anche per la specificità della norma, la simultanea suddistinzione che si ritrova rispettivamente nei commi 1^ e 4^ dell'art. 238 c.p.p. Ed è altresì indubbio che la richiesta di acquisizione di tali verbali deve, di regola, essere fatta contestualmente al deposito delle liste di cui al primo comma dell'art. 468 per assicurare una congrua discovery che sia rispettosa del principio dispositivo e che valga a garantire un effettivo e corretto contraddittorio, immune dall'introduzione in giudizio delle c.d. prove a sorpresa. Tanto premesso si deve però rilevare che il principio dispositivo, che è proprio del processo di parte, non è di rigida applicazione nel sistema positivo vigente (arg. ex Cort Cost 26.3.1993 n. 111); tant'è che non solo l'inosservanza delle modalità di introduzione delle prove in dibattimento non è sempre presidiata da sanzione processuale, ma non è escluso che, in considerazione della superiore esigenza dell'accertamento della verità o della tipologia di singoli mezzi di prova, sia attribuito al giudice il potere di disporli di ufficio (art. 507 c.p.p.) ovvero alla parte di proporli in un momento successivo secondo lo sviluppo del dibattimento (art. 209, 495, 503 c.p.p.); e ciò sempre che non si tratti di acquisizione preclusa dalla inosservanza di termini espressamente stabiliti a pena di inamissibilità (art. 468 co. 1 c.p.p.). Su questa linea non sorprende più di tanto che in materia di dichiarazioni rese in altro procedimento dalle persone indicate nell'art 210 c.p.p. il mancato rispetto delle formalità dettate per l'acquisizione dei relativi verbali dal citato co. 4 bis sia sfornita di qualsiasi sanzione processuale. Ed infatti non si può innanzitutto parlare di inammissibilità, non potendosi estendere alla previsione del co. 4 bis aggiunto con DL 306/1992 convertito con legge 356/1992, l'inammissibilità prevista invece dal co. 1 unicamente per l'inosservanza dei termini di deposito delle liste di testimoni, periti ed interpreti (conf Cass VI 7.4.1995 Celorio); non si può, in secondo luogo, far leva sulle categorie della nullità perché questa opera solo quando sia tassativamente prevista o nei casi in cui il vizio sia riconducibile alle violazioni stabilite nell'art. 178 c.p.p.; e non si può, infine, ripiegare sulla inutilizzabilità per il fatto che gli atti siano stati irritualmente acquisiti, perché tale sanzione può derivare solo dalla violazione di uno specifico divieto di acquisizione (art. 191 c.p.p.): nella specie insussistente.
C 2 - Esclusa la violazione dell'art. 468, neppure si può fondatamente sostenere che, all'acquisizione e alla lettura dei verbali in questione con efficacia probatoria, ostava all'epoca il disposto del co. 4 dell'art. 238 che subordinava l'utilizzabilità di quelle dichiarazioni al preventivo consenso della parte contro cui erano rese.
Nella specie infatti si tratta o di verbali di dichiarazioni assunte dal PM nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento per cui era applicabile il 1^ co. dell'art. 513 con la conseguenza dell'inapplicabilità, nel suo insieme, dell'art. 238 che si riferiva e si riferisce alle dichiarazioni rese in altri procedimenti;
oppure di verbali di dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 nella fase delle indagini preliminari o nella fase dibattimentale di procedimenti connessi o collegati, e, quindi, la lettura era permessa, senza necessità di consenso, nel primo caso dall'allora vigente comma secondo dell'art. 513 (come integrato da Cort Cost
3.6.1992 n. 254) e, nel secondo caso, dall'allora vigente co. 1 dell'art. 238 non ancora integrato dal successivo co. 2 bis. C 3 - Priva di giuridico fondamento resta, poi, in questo ambito anche la censura con cui si deduce l'inutilizzabilità dei predetti verbali a motivo della omissione della loro effettiva lettura in udienza;
ed invero non risulta dagli atti che il ricorrente abbia rivolto richiesta al giudice intesa ad ottenere la lettura integrale o parziale di quei verbali come era sua preciso onere a norma del comma 5 dell'art- 511 c.p.p., dopo che il tribunale si era fatto carico di indicare specificamente gli atti utilizzabili per la decisione.
C 4 - A non diversa conclusione conduce anche l'esame dell'ulteriore censura in virtù della quale - allegando l'illegittimità del giudizio immediato a carico di SE NI perché sarebbe stato instaurato malgrado l'insussistenza del presupposto dell'evidenza della prova (art. 453 c.p.p.) - la difesa AX deduce. ai sensi dell'art. 191 c.p.p., l'inutilizzabilità dei verbali di prova provenienti da quel procedimento: siccome infirmati, a suo dire, da un vizio che li coglierebbe alla fonte. Sul punto basta considerare che,, non solo il ricorrente non è legittimato ad eccepire nullità di un giudizio celebrato nei confronti di terzi,, rispetto al quale - peraltro - neppure ipotizza l'esistenza di eventuali vizi incidenti direttamente sulla validità delle singole prove ivi assunte, ma l'eccezione si immedesima in una critica che è preclusa allo stesso imputato di quel procedimento. Non è infatti revocabile in dubbio che il sindacato sulla scelta del giudizio immediato non è consentito neppure al giudice del dibattimento, non essendo al medesimo riconosciuto dall'ordinamento il potere di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice per le indagini preliminari annullando il decreto di giudizio immediato a motivo della mancanza dell'evidenza della prova.
D - Resta da affrontare a questo punto per esaurire l'esame delle questioni preliminari prospettate in rito dalla difesa AX con riguardo a profili indipendenti dalle modifiche intervenute in tema di utilizzazione delle prove, la censura che si appunta - a proposito delle rogatorie svizzere - sulla convenzione internazionale italo-svizzera nonché sulla violazione dell'art. 729 c.p.p. a tenore del quale "qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata a tali condizioni".
Stando alle deduzioni del ricorrente sarebbe stata vulnerata la condizione della doppia punibilità prevista in dette disposizioni giacché i conti esteri trasmessi all'autorità giudiziaria a seguito di rogatoria sarebbero stati utilizzati per perseguire un reato, quale quello di finanziamento illecito dei partiti, non previsto nell'ordinamento dello Stato richiesto e non assimilabile, al contrario di quanto opinato dalla sentenza impugnata, neppure ai reati di appropriazione indebita o di ricettazione, contemplati anche nel sistema penale dello Stato svizzero.
La doglianza deve essere disattesa. Fermo restando che lo Stato straniero può porre delle condizioni specifiche all'utilizzabilità degli atti richiesti rendendo più rigorosa l'operatività del principio di specialità e fissando condizioni, che possono consistere anche nell'imposizione dell'utilizzazione dell'atto solo in relazione ad un determinato procedimento e ad una determinata fattispecie criminosa, è da osservare che, in generale, la regola della specialità della rogatoria attiva, per cui l'atto richiesto non può essere utilizzato per fattispecie criminose non previste al tempo stesso in entrambi gli ordinamenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente, non implica ne' il divieto di modificare la qualificazione giuridica da parte del giudice procedente, ne' il divieto di completare ed integrare l'accusa con elementi e circostanze di contorno per adeguarla alla tipicità della fattispecie giuridica oggetto di cognizione, sempre che sia lasciato immutato il fatto-reato nella sua materialità e struttura essenziale.
In sostanza, dunque, la nozione di fatto diverso ai fini del rispetto del principio di specialità nella utilizzazione della rogatoria, estera può assimilarsi a quella che nel diritto interno si è venuta consolidando nell'interpretazione dell'art. 516 c.p.p. e secondo la quale la diversità, per avere rilevanza, deve consistere in una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto storico per modo che lo stesso, inteso come episodio della vita umana, risulti sostanzialmente mutato nel suo contenuto essenziale. Nella specie, come rilevato dal giudice "a quo", il reato di finanziamento illecito dei partiti ha in comune quanto meno con il reato di ricettazione previsto in entrambi gli ordinamenti svizzero e italiano, la volontaria e dolosa ricezione di denaro abusivamente percepito perché di provenienza illecita (non deliberato, ne' iscritto a bilancio della società che lo eroga); ond'è che, al di là della diversa qualificazione giuridica del reato per l'accertamento del quale la rogatoria è stata espletata, non si può dire che vi sia stata una immutazione del nucleo e della struttura del fatto storico tale da vulnerare il principio della doppia punibilità.
3. Mette conto a questo punto esaminare, in rapporto alle sopravvenute modifiche normative, i motivi esposti da tutti i ricorrenti relativamente all'utilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni rese da coimputati nello stesso procedimento o in procedimento connesso, acquisite dal giudice di primo grado in virtù della previgente disciplina degli artt. 513 e 511 bis c.p.p. e poste a fondamento delle pronunce di condanna.
Il ricorrente AX eccepisce al riguardo, anche in forza di motivi nuovi (art. 585 co. 4 c.p.p.), la inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni, sia di quelle assunte dal PM durante le indagini preliminari, oggetto di lettura senza un suo consenso come previsto dal 1^ comma dell'art. 513 c.p.p. nel testo modificato dalla legge 7.8.1997 n. 263, sia di quelle rese nel dibattimento del processo NI dai coimputati MA, AN, AL, BI ed altri, in quanto assunte senza la partecipazione del suo difensore come dispone la nuova disposizione dell'art. 238 co. 2 bis c.p.p. diretta ad assicurare anche su tali dichiarazioni il controllo del contraddittorio. Inoltre, anche con memorie ritualmente prodotte, sostiene che la disciplina transitoria dettata nell'art. 6 della legge 267/1997 è applicabile anche nel giudizio di cassazione e chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata ai fini del ripristino del contraddittorio "minimo" come riconosciuto dalla sentenza 2.11.1998 n. 361 della Corte Costituzionale. Il ricorrente TE eccepisce, dal suo canto, con motivi nuovi e memorie aggiunte, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato MA AR nel processo NI per le stesse ragioni di cui al motivo che precede e chiede che, previo l'annullamento della sentenza impugnata, il MA sia sentito in sede di parziale rinnovazione del dibattimento da espletare con le garanzie assicurate dalla mutata disciplina processuale in tema di prove.
Il ricorrente IS, a sua volta, deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati TE EL, MA AR e AN IU nel processo NI per gli stessi motivi di cui sopra, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata in virtù della norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 267/1997, applicabile ai giudizi di cassazione come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con le sentenze 25.2.1998 GE + 1 e 13.7.1998 TI ed altri.
Anche il D'AD, sia pure sotto il profilo della violazione degli artt. 43 e 110 C.P. chiede l'annullamento della sentenza, per essere stata fondata la sua responsabilità sulla versione dei coimputati MA e TE assunti nel processo NI ex art. 210 c.p.p. Tutti i ricorrenti pongono in evidenza che nella motivazione, la decisione impugnata fa scaturire essenzialmente dalle dichiarazioni di cui sopra, inscindibilmente complementari alle altre risultanze, la prova della sussistenza del reato e delle rispettive responsabilità.
Osserva il Collegio che, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, la disciplina relativa alla utilizzazione delle dichiarazioni rese da persone imputate nello stesso processo o in processi connessi o collegati, ha formato oggetto di modifiche normative ad opera della legge n. 267/1997 e, successivamente (ma solo in parte) della citata sentenza n. 361 della Corte costituzionale, così come dedotto dai ricorrenti.
La prima (l. n. 267), per quanto più direttamente rileva nel presente giudizio, ha stabilito con riguardo ai procedimenti in corso (compresi quelli pendenti in cassazione come si dirà oltre), che qualora sia stata disposta nell'istruttoria dibattimentale la lettura di dichiarazioni rese nelle fasi precedenti al dibattimento da imputato o coimputato nello stesso o in altri procedimenti (connessi o collegati) senza il consenso dei terzi chiamati in causa, il giudice, a richiesta di parte, può disporre la citazione dei dichiaranti e, in caso di renitenza o rifiuto di rispondere da parte di costoro, può valutare le precedenti dichiarazioni (NB: già oggetto di lettura) come prova dei fatti in essa affermati: purché confermati da altri elementi probatori non rivenienti, però, da altrettali dichiarazioni rese nelle fasi anteriori al dibattimento (v. la norma transitoria dell'art. 6 citato).
Detta legge, inoltre, per quel che attiene alla traslazione dei verbali di dichiarazioni assunte (invece) a dibattimento in altri procedimenti - traslazione oggetto già di previsione (sic et simpliciter) ammissiva al comma 1 dell'art 238 c.p.p. - ha aggiunto, al cinque commi di tale articolo, il comma 2 bis a tenore del quale "nei casi previsti dal co. 1 le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione". Se poi questa partecipazione di difensori non vi sia stata, il 4^ comma dello stesso articolo 238 - così come ultimamente modificato dall'intervento additivo insito nella dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dalla sentenza n. 361 - autorizza l'utilizzazione di quei verbali solo se vi sia consenso dell'imputato e, in caso contrario, apre la via verso i rimedi dei commi 2 bis e 4 dell'art. 500 c.p.p., i quali attraverso una prima fase della "delle contestazioni" e una seconda di valutazione probatoria, condizionata alla sussistenza di altri elementi di prova che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni servite per le contestazioni, conducono ad un risultato "mutatis mutandis" non dissimile sostanzialmente da quello della disciplina transitoria dianzi indicata. Come si vede, un intervento additivo alla legge 267 - quello compiuto dalla Corte costituzionale - che ha inteso, da un lato, consentire alla parte che chiede l'esame di recuperare mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza, interessanti le posizioni degli imputati nei cui confronti l'esame è chiesto, e, dall'altro, assicurare all'imputato il diritto ad un contraddittorio minimo mediante la contestazione delle dichiarazioni medesime. Riassunta in questi termini, con la massima semplificazione possibile, la portata delle sopravvenute normative che qui devono trovare applicazione, non può non sfuggire all'interprete la fondatezza delle censure dei ricorrenti.
Come infatti si è accennato più avanti, l'acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari avvenne, in sede di merito, ai sensi dell'art. 513 previgente senza il consenso dei ricorrenti nei cui confronti tali dichiarazioni sono state utilizzate, mentre l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel dibattimento del processo NI avvenne ai sensi degli artt. 238 co. 1 e 511 bis senza che all'assunzione in quel dibattimento avessero partecipato i difensori dei ricorrenti stessi. Cosicché non vi è dubbio che, nell'una e nell'altra ipotesi, l'ultrattiva utilizzazione di quelle dichiarazioni viene a confliggere con la disciplina emendata, a garanzia del contraddittorio, dal combinato disposto della legge n. 267 e della sentenza n. 361.
4. Per scongiurare l'annullamento della sentenza impugnata, che da tali considerazioni logicamente discende, si dovrebbe affermare che la nuova disciplina, scaturente dalla novella del 1997 e dalla sentenza di illegittimità costituzionale, non spiega alcun effetto nel procedimento "de quo", per essere essa inapplicabile alla fattispecie.
Senonché, secondo indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermato di recente anche dalle Sezioni Unite (da ultimo Cass. SU 28.1.1998, Bendini), la dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia "ab origine" la norma in contrasto con il precetto costituzionale, ha efficacia invalidante e non abrogativa producendo conseguenze simili a quelle dell'annullamento. Dal che l'obbligo del giudice di non applicare la norma dichiarata incostituzionale in ogni giudizio in cui la norma stessa debba o possa essere assunta a canone di valutazione di un qualsiasi rapporto giuridico;
e ciò anche quando si tratti di rapporto venuto in essere anteriormente alla pubblicazione della sentenza costituzionale, purché sia ancora in via di svolgimento e non abbia prodotto effetti giuridici definitivi.
Merita aggiungere, a questo proposito, che - contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore generale di udienza con il primo dei rilievi in narrativa ricordato - nella specie non è punto ravvisabile l'ipotesi della situazione "esaurita", suscettibile di legittimare l'utilizzazione dei verbali di prova in questione e degli acquisiti ulteriori elementi di prova, secondo le regole processuali previgenti.
Non ha considerato su tale punto il pubblico ministero requirente che, in forza di due sentenze conformi delle Sezioni Unite, pronunciate con molta prontezza nell'arco di un semestre per porre fine prima possibile ad un intenso ma pericoloso dibattito concernente proprio l'interpretazione dell'art. 513 a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 267 (cfr. SU GE;
SU TI, più sopra citate), si può ormai ritenere per acquisita la regola di diritto secondo cui, qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di utilizzazione, colpendo proprio l'idoneità della prova a produrre risultati conoscitivi, valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento.
A detto argomento va aggiunta la considerazione che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa in materia, la quale - come sopra esposto (rif. sentenza SU Bendini) - avente efficacia invalidante e non soltanto abrogativa non può non trovare applicazione nel presente processo in quanto non esaurito e non ancora produttivo di effetti giuridici definitivi.
È d'uopo ribadire che la nuova normativa scaturente dalla novella del 1997 e dalla sentenza n. 361 della Corte costituzionale riguarda, per quanto di rilevanza ai fini della decisione sul proposti ricorsi, non soltanto l'art. 513 ma anche i commi 2 bis e 4 dell'art. 238. Da un lato, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto cura di specificare nella prima delle citate due sentenze che l'esame delle disposizioni dettate dalla legge n. 267, comprese quelle non direttamente attinenti alla riformulazione del testo dell'art. 513, rende evidente che con la nuova disciplina il legislatore ha voluto realizzare un nuovo e diverso bilanciamento dei principi posti a garanzia del contraddittorio con i principi della non dispersione dei mezzi di prova e dell'efficace esercizio della giurisdizione penale nel suo complesso;
dall'altro lato la Corte costituzionale con la sentenza n. 361 ha investito direttamente anche l'art. 238 c.p.p., ribadendo gli stessi principi sia pure con applicazioni e correttivi più consoni al diverso ruolo di giudice delle leggi.
Neppure merita consenso l'altro assunto del pubblico ministero secondo cui - avendo alcuni dei coimputati dello stesso procedimento dichiarato in grado d'appello di confermare ogni loro precedente dichiarazione (comprese quindi quelle accusatorie verso terzi) alla presenza dei difensori dei ricorrenti - non vi sarebbe stata ragione di non considerare queste dichiarazioni come chiamate di correo pienamente utilizzabili contro i ricorrenti stessi alla stregua anche del novellato regime probatorio, si da pervenire, con la saldatura dell'anello mancante alla catena delle altre risultanze contabili, ad una decisione di rigetto dei ricorsi, analoga a quella assunta da questa stessa Corte verso gli altri imputati o coimputati del processo Enimont giudicati separatamente con sentenza passata in giudicato.
Trascura questa impostazione: a) che gli imputati dichiaranti di cui si tratta (MA, AN, AL, ND, ecc.) fecero atto di presenza in appello ex art. 599 co. 4 o 602 co. 2 c.p.p. unicamente per concordare a loro favore la determinazione di una nuova pena;
b) che in quella sede essi si limitarono a rendere, a norma dell'art. 494 c.p.p. dichiarazioni spontanee, accedendo così a uno strumento ben diverso dall'"esame", quale mezzo di prova vero e proprio, ricompreso sotto il titolo II capo II del codice di rito;
e) che, di conseguenza, essi non potevano essere sottoposti, e non lo furono, ne' a domande su fatti specifici, ne a contestazioni, ne' a controesame, vietandolo la ben nota contrapposizione del mezzo esclusivamente di difesa da loro prescelto (art. 494) rispetto a quello dell'esame, soggetto alle regole degli artt. 208, 209, 499 e 503 co. 2 c.p.p.; d) che, peraltro, la precedente sentenza di questa
Corte (Cass. V 13.6.1998 Altissimo ed altri) fu pronunciata quando l'interpretazione dell'art. 513 (e norme connesse) non aveva ancora assunto sul piano normativo l'assetto definitivo ad essa poi conferito dalle SU del 13.7.1998 (TI ed altri) e dall'intervento additivo della sentenza costituzionale pubblicata il 4.11.1998; e) che, di conseguenza, al di là del comprensibile disagio dovuto alla riflessione delle differenti opportunità nell'esercizio del contraddittorio offerte dal sistema normativo a imputati di un procedimento originariamente unico, giudicati separatamente a distanza di pochi mesi gli uni dagli altri, non resta al Collegio - anche nell'esercizio delle sue funzioni di nomofilachia - che far tesoro del suo ruolo di rispettare le leggi in vigore al tempo in cui viene emessa la decisione.
5. Occorre da ultimo considerare, prima di chiudere con la pronuncia di annullamento con rinvio, che la citata sentenza delle Sezioni Unite "GE" del 25.2.1998 - il cui impianto è qui condiviso - non ha mancato di avvertire che l'applicazione della nuova disciplina delle prove nel giudizio di cassazione presuppone, naturalmente, che gli originari motivi di ricorso, integrati eventualmente da motivi aggiunti o nuovi (art. 585 co. 4 e 609 co. 2 c.p.p.), abbiano rimesso alla cognizione della Cassazione stessa il controllo della motivazione nel punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi (devolutum) e che gli elementi probatori desunti dalle dichiarazioni medesime abbiano avuto rilevanza sul dictum contenuto nella sentenza impugnata, per la mancanza di autonomi ordini di ragioni di per se sufficienti a sorreggere aliunde l'impugnata sentenza. Entrambe le considerazioni valgono nel presente processo. Invero, nel rispettivi motivi di ricorso si censura la valutazione fatta dai giudici di merito delle dichiarazioni rese che interessano sotto il profilo probatorio le posizioni dei diversi ricorrenti. Inoltre, dal testo della sentenza impugnata emerge con precisione che i giudici di merito hanno utilizzato ai fini della prova, oltre a tutti gli altri elementi acquisiti al processo, anche le dichiarazioni di determinati coimputati o imputati in procedimenti connessi e che tali dichiarazioni hanno considerato rilevanti oltre che interdipendenti tra loro e inscindibili ai fini della formazione del convincimento del giudice.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata e gli atti vanno restituiti alla Corte d'appello di Milano affinché proceda, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. per risentirle a contestazione sulle dichiarazioni dalle stesse rese in precedenza sui fatti concernenti la responsabilità dei ricorrenti e affinché, qualora dette persone rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su tali fatti già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni, proceda - in mancanza di consenso degli imputati alla utilizzazione - all'acquisizione e alla valutazione delle dichiarazioni stesse ai sensi dell'art. 6 co. 5 norme transitorie della legge 267/97 e nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, 2 bis e 4 c.p.p., come sopra esposto (cfr. paragrafo 3).
6. La presente decisione di annullamento e di rinvio rende superati o assorbiti i rimanenti motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti.
Anzitutto va dichiarata la inamnussibilità della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti AX e TE relativamente alla legge n. 267 del 1997 nella parte in cui non prevede una specifica disposizione di carattere transitorio per i giudizi di cassazione, in quanto superata dalla sopravvenuta sentenza n. 361 della Corte costituzionale.
Va pure per lo stesso motivo dichiarata la inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente TE relativamente sempre all'anzidetta legge sotto il profilo della disparità di trattamento tra cittadini imputati a seconda che il rispettivo processo sia ancora nella fase di merito o sia già pervenuto al giudizio di cassazione.
Deve invece ritenersi superata la richiesta avanzata dal ricorrente TE di rimessione degli atti alla Corte di giustizia della Unione Europea ai fini della interpretazione e della disapplicazione dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui limita il diritto della difesa a prendere atto della sola lettura dell'accusa senza poter controinterrogare l'accusatore, in quanto travolta dalle ragioni di annullamento della sentenza dopo l'intervento costituzionale.
7. Restano sub iudice e perciò in questa sede assorbiti dalla decisione di annullamento sulla responsabilità, i residui motivi di ricorso:
- del ricorrente AX: sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena;
- del ricorrente TE: la censura sulla sussistenza del dolo nonché quella, subordinata, dell'insussistenza del reato per essere i fondi provenienti in ogni caso da società straniere, non soggette alla legge italiana e non aventi causa, a monte, da società collegate italiane;
- del ricorrente IS: sulla sussistenza dell'elemento psicologico nonché sulla misura della pena;
- del ricorrente D'AD: sull'elemento psicologico del reato. Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado è riservato al giudice di rinvio.
P. Q. M.
dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti AX TT e TE UD. Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, cui riserva il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile per questo grado.
Così deciso in Roma, il 27 Novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1998