Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1998, n. 13682
CASS
Sentenza 27 novembre 1998

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L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente. (In applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse utilizzato, ai fini della decisione, verbali di dichiarazioni rese da coimputati in altro procedimento dei quali il pubblico ministero, pur avendo depositato in ritardo la lista testimoniale, aveva chiesto l'esame diretto riservandosi la produzione di detti verbali, già contenuti nel suo fascicolo, ove l'esame non fosse poi stato effettuato - come era in effetti avvenuto, dandosi quindi luogo alla detta produzione, per essersi parte dei dichiaranti rifiutati di sottoporvisi, mentre altri non erano comparsi).

La sopravvenienza, successivamente all'esaurimento delle fasi di merito, della nuova disciplina risultante, in materia di acquisizione e valutazione dei verbali di prova di altri procedimenti, dai commi secondo bis e quarto dell'art. 238 cod. proc. pen., (introdotto, il primo, e modificato, il secondo, dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 267), e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998, comporta che, al pari di quanto si verifica nel caso di dichiarazioni acquisite e valutate ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore di detta legge, una volta denunciata, in sede di ricorso per cassazione, l'inutilizzabilità di detti verbali per la mancanza delle condizioni ora previste dalla summenzionata disciplina, devesi dar luogo all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata onde rendere possibile una nuova acquisizione e valutazione, ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 6, comma quinto, della legge n. 267/97, nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, commi secondo bis e quarto, cod. proc. pen.; ciò sempre a condizione che gli elementi tratti dai verbali in questione abbiano avuto rilevanza ai fini della decisione impugnata e che - ove la sopravvenuta inutilizzabilità sia stata denunciata con motivi nuovi - l'originario atto di ricorso abbia investito anche la valutazione di quegli stessi elementi.

Tra i "verbali di prove di altri procedimenti" cui si riferisce l'art. 468, comma 4 bis, cod. proc. pen., che ne prevede l'acquisizione su richiesta di parte, da formularsi unitamente al deposito delle liste testimoniali, rientrano - atteso l'ampio significato dell'espressione adottata dal legislatore, riferibile ad ogni mezzo di prova, sia orale che documentale - anche i verbali di dichiarazioni di persone già sentite ed eventualmente da risentire (testi, indagati o imputati in altro procedimento), come si evince dalla specificazione contenuta nella seconda parte dello stesso comma che ricalca, anche per la specificità della norma, la simultanea suddistinzione che si ritrova rispettivamente nei commi 1 e 4 dell'art. 238 cod. proc. pen.

Atteso il disposto di cui all'art. 162 cod. proc. pen., secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, debbono essere comunicati dall'imputato all'autorità procedente "con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore", deve ritenersi che, nella prima di dette ipotesi, sia onere della parte far risultare l'attestazione del deposito in cancelleria e sia quindi da considerare inefficace il mutamento effettuato con atto privo di detta attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una nuova elezione di domicilio effettuata nell'atto di nomina del difensore, del quale non risultava attestato l'avvenuto deposito in cancelleria).

Il principio cosiddetto della "doppia punibilità", in base al quale l'atto assunto mediante rogatoria all'estero può essere utilizzato, di regola, solo in procedimenti relativi a fattispecie criminose previste nell'ordinamento tanto dello Stato richiedente quanto di quello richiesto, non implica ne' il divieto di modificare la qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice procedente ne' quello di completare ed integrare l'accusa con elementi e circostanze di contorno per adeguarla alla tipicità della fattispecie giuridica oggetto di cognizione, sempre che sia lasciato immutato il fatto reato nella sua materialità e struttura essenziale; ciò in analogia con la corrente interpretazione dell'art. 516 cod. proc. pen., secondo cui la diversità del fatto, per avere rilevanza, deve consistere in una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto stesso, si che quest'ultimo, inteso come episodio della vita umana, risulti sostanzialmente mutato nel suo contenuto essenziale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso l'illegittimità dell'utilizzazione, in un procedimento a carico di uomini politici accusati di aver ricevuto danaro in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici, di atti acquisiti mediante rogatoria rivolta allo Stato svizzero - nel quale non è prevista come reato analoga violazione - ritenendo condivisibile l'osservazione del giudice di merito secondo cui in entrambi gli ordinamenti svizzero e italiano è comunque previsto il reato di ricettazione, con il quale la suddetta violazione ha in comune la volontaria e dolosa ricezione di danaro abusivamente percepito perché di provenienza illecita, in assenza di deliberazione e iscrizione nel bilancio della società erogatrice).

Le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., con le quali soggetti precedentemente avvalsisi della facoltà di non sottoporsi ad esame abbiano genericamente confermato quanto da essi dichiarato in fase di indagini preliminari, e quindi anche le accuse all'epoca formulate a carico di terzi, non possono essere equiparate, ai fini di cui al combinato disposto dell'art. 238, commi primo e secondo bis, cod. proc. pen., a dichiarazioni rese in sede di esame e, pertanto, anche se ad esse abbiano assistito i difensori degli accusati, i relativi verbali non possono essere acquisiti ed utilizzati come prove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1998, n. 13682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13682
    Data del deposito : 27 novembre 1998

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