Articolo 511 bis del Codice di procedura penale
Articolo 441Articolo 442
Versione
8 agosto 1992
Art. 511-bis.
(( (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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