Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18299
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Sentenza 24 dicembre 2002

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In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della legge 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma quarto art. 11 della legge 537 del 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5 comma quinto del d.P.R. 698/94 relativa alla sospensione cautelativa dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'Amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a "decorrere dalla data della visita di verifica".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18299
    Data del deposito : 24 dicembre 2002

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