Sentenza 24 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della legge 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma quarto art. 11 della legge 537 del 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5 comma quinto del d.P.R. 698/94 relativa alla sospensione cautelativa dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'Amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a "decorrere dalla data della visita di verifica".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18299 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI LI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 136/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 28/04/99 - R.G.N. 511/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Firenze del 5112198 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Firenze con la quale, accogliendo la domanda proposta da IN LI, si dichiarava che non era dovuta la restituzione della somma di L. 4.715.930, indebitamente percetta nel periodo 1/9/97 - 25/2/98, dopo la revoca della pensione alla data 17/4/97 in conseguenza della perdita dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento.
L'appellata contrastava la domanda e proponeva appello incidentale per le spese. Il Tribunale, con sentenza del 2 - 28/4/99, confermava la decisione pretorile, rigettando entrambi, - gli appelli principale ed incidentale. Precisava il giudice del riesame che immune da censure era il ragionamento seguito del primo giudice, secondo cui sono irripetibili i versamenti effettuati prima della notifica (avvenuta il 312/98) del decreto di revoca del beneficio, non avendo l'amministrazione fatto ricorso alla sospensione cautelativa dei pagamenti (art. 5, comma 5^, DPR n. 698 del 1994), ingenerando così, oggettivamente, nell'interessato la presunzione di legittimità della percezione dei ratei;
rilevante in questo caso era l'aspetto soggettivo della buona fede di chi percepiva emolumenti di natura squisitamente alimentare: la mancata sospensione cautelativa della prestazione assistenziale era idonea a produrre nella interessata il ragionevole convincimento dell'esito favorevole della visita medica cui era stata sottoposta e quindi della legittimità della percezione. L'appello principale doveva quindi essere rigettato.
Anche l'appello incidentale era infondato, stante da una parte la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese di lite e dall'altra la novità della questione e la complessità delle problematiche dibattute.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, fondato su due motivi. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 3^ comma, L. n. 425/96, di conversione del D.L. n. 323/96, dell'art. 5 DPR n. 698/94, nonché contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che, ai sensi dell'art. 4, 3^ comma. L. n. 425/96, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari l'amministrazione provvede alla revoca delle provvidenze "a decorrere dalla data della visita"; la sentenza quindi è erronea e contraddittoriamente motivata in quanto pur richiamando questa norma, ha poi misconosciuto gli effetti della sua applicazione, attribuendo valore decisivo all'art. 5 del DPR 698/94, che ha concesso all'amministrazione la facoltà di sospendere cautelativamente la prestazione;
facoltà che, invece, viene trasformata in obbligo nel ragionamento del Tribunale. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente che la sentenza è errata, perché esclude la ripetibilità dell'indebito oggettivo, facendo leva sulla buona fede "dell'accipens", che invece rileva solo al fine di escludere la maturazione degli interessi legali, non richiesti nel caso di specie. La verifica è un procedimento amministrativo che incide su diritti soggettivi, concernenti sia il diritto dell'invalido a percepire, o, meno, la prestazione, sia quello, dell'amministrazione di chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato per difetto del presupposto per l'erogazione; mancando la permanenza dei fatti costituivi del diritto dell'assistito, l'amministrazione ha diritto alla restituzione delle somme versate dopo la visita medica. Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che l'art. 5, comma 5^ del DPR n. 698 del 21/9/94 è abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi al codice civile. La materia dei controlli era in precedenza disciplinata dalla norma base, di cui all'art. 11. comma 4^, della L. n. 537 del 24/12/93, che prevedeva i controlli da parte della
Direzione generale del Ministero del Tesoro, e dal successivo Regolamento di esecuzione, approvato con DPR n. 698 del 21/9/94. La nuova legge n. 425 del 8/8/96 (di conversione del D. L. n. 323/96) ha compiutamente disciplinato, all'art. 4, commi 3 e seguenti, la materia delle "verifiche sanitarie... nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile", stabilendo che "in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione Generale... provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica"; questa nuova disciplina, stabilendo il termine unico di 90 giorni dalla data della verifica per la revoca delle provvidenze economiche, è quindi incompatibile con la precedente, che prevedeva la "immediata sospensione cautelativa del pagamento... da notificarsi entro 30 giorni" ed un "successivo formale provvedimento di revoca (per il quale non era previsto alcun termine e che) produce effetti dalla data di accertata insussistenza dei requisiti prescritti". Inoltre, lo stesso art. 4 L. n. 425/96, al comma 5^ nonies, prevede che "il comma 4 dell'art. 11 della L. 24/12/93 n. 537 è abrogato"; viene così eliminata la base legislativa su cui si reggeva quella regolamentare dell'art. 5, comma 5^ del DPR n. 698/94, con conseguente abrogazione anche di quest'ultima norma, sussistendo entrambe le condizioni previste dall'art. 15 delle preleggi al c.c. della abrogazione espressa (della legge) e della incompatibilità fra la vecchia disciplina (regolamentare) e la nuova normativa. La materia attualmente è disciplinata esclusivamente dalla nuova L. n. 425 del 1996 ed in questo senso va corretta la motivazione.
L'unica norma attualmente in vigore è la L. n. 425 dell'8/8/96 (di conversione del D. L. 323/96) ed in base a questa normativa va risolto il problema di stabilire la legittimità, o meno, della pretesa restitutoria avanzata dall'Amministrazione dell'Interno. L'art. 4 di questa legge dopo avere stabilito, al comma 3^ e 3^ bis, il numero delle "verifiche sanitarie" da effettuare e la competenza delle commissioni mediche per l'accertamento dei requisiti sanitari per continuare ad usufruire dei relativi "trattamenti economici di invalidità civile", stabilisce, al comma 5^ ter, che la Direzione Generale del Ministero del Tesoro "provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti.... alla revoca delle provvidenze in godimento 'a decorrere dalla data della visita di verifica'". In mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche deve essere considerato come meramente ordinatorio. Pienamente legittimi quindi sono il provvedimento emesso dopo la scadenza del termine e la pretesa resitutoria fatta valere della Amministrazione per le somme indebitamente erogate a "decorrere dalla data della visita di verifica".
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata. Sussistono le condizioni per la pronuncia di merito da parte della Corte e per il rigetto della domanda proposta dalla IN;
non sono necessari infatti ulteriori accertamenti di fatto, in quanto non è contestato l'ammontare della somma indebitamente erogata e non vi è necessità di stabilire la sussistenza, o meno, della buona fede del percettore (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.) non essendo stato chiesto il pagamento degli interessi. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di IN LI. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002