Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini della caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., il termine di venti giorni ivi previsto decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti, e non già da quella di effettiva trasmissione degli atti, che è incombente meramente esecutivo dell'ordine di trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 2.10.1998
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Marchese " N. 4758
3. " Giuseppe De Nardo " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Vancheri " N. 16901/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Di MO IA, n. il 9.11.1946 avverso ordinanza del 6.3.1998 del Tribunale di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. G. De Nardo, udito il Pubblico ministero nella persona del P.G. dr. G. Iadecola che ha concluso per la caducazione del provvedimento impugnato;
Osserva:
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, con ordinanza in data 24 novembre 1997 dichiarava l'incompetenza per territorio del GIP del tribunale di Roma che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Di MO IA, indicando la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri.
Con la stessa ordinanza il Tribunale dichiarava che "per l'effetto, in forza della norma di cui all'art. 27 c.p.p., il provvedimento coercitivo, emesso il 7 novembre 1997 ... conserverà efficacia differita nel termine di legge".
In data 9 gennaio 1998 il difensore del Di MO, ravvisata la decorrenza del termine previsto dall'art. 27 c.p.p. senza che il giudice competente avesse provveduto a norma dell'art. 292 c.p.p., presentava al GIP del tribunale di Roma istanza di scarcerazione per intervenuta inefficacia della misura cautelare.
La richiesta veniva rigettata con ordinanza in data 24.1.1998 dello stesso GIP che riteneva non essere decorso il termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 c.p.p. in quanto gli atti non erano stati trasmessi al giudice competente.
Avverso il provvedimento di rigetto del GIP proponeva appello in data 9.2.'98 il difensore dell'indagato ai sensi dell'art. 310 c.p.p., chiedendo al tribunale di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare in atto.
Il tribunale di Roma con ordinanza del 6.3.1998 rigettava l'appello ritenendo che non essendo stati trasmessi gli atti al giudice competente non fosse decorso il termine di cui all'art. 27 c.p.p. ed osservando che fino alla detta trasmissione la legge non ricollegava alcun effetto caducatorio della misura. Avverso l'ordinanza sopra indicati del tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Di MO, deducendo: a) violazione di legge per erronea applicazione dell'art.27 c.p.p.; b) mancanza della motivazione.
Sostiene il ricorrente che il termine di cui all'art. 27 c.p.p. doveva ritenersi decorso in quanto il momento iniziale di detto termine era rappresentato dall'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'incompetenza del GIP del tribunale di Roma, determinando contestualmente la competenza del GIP del tribunale di Velletri.
All'udienza di trattazione del 22 settembre 1998 avanti a questa Corte, il procedimento veniva rinviato per acquisire l'ordinanza del 24.11.97 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del GIP di quel tribunale, indicando quella del GIP del tribunale di Velletri.
Alla successiva udienza del 2 ottobre 1998, acquisita l'ordinanza sopra indicata, la causa veniva posta in decisione. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art. 27 c.p.p. prevede che le misure cautelari cessino di avere effetto se entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti il giudice competente non provveda ad adottare una nuova misura.
Tale disposizione ha il chiaro scopo di evitare il protrarsi indefinito dello stato di detenzione sulla base di un provvedimento comunque viziato perché emesso da un giudice incompetente. Sotto tale profilo, dunque, non è possibile far dipendere il decorso del termine di cui all'art. 27 c.p.p. dalla materia trasmissione degli atti o, perfino, dalla ricezione degli stessi da parte del giudice dichiarato competente. Del resto l'art. 27 c.p.p. fa decorrere il termine dei 20 giorni "dalla ordinanza di trasmissione degli atti" e non già dalla "trasmissione degli atti" che è incombente meramente esecutivo dell'ordine di trasmissione. Una diversa soluzione, invero, farebbe ingiustamente gravare sulla persona sottoposta alla misura qualsiasi ritardo od omissione nella trasmissione degli atti.
L'esame dell'ordinanza del tribunale di Roma del 24.9.98, acquisita da questa Corte, consente di verificare che il tribunale, dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari di quel tribunale che aveva disposto la misura cautelare nei confronti del Di MO, statuendo la competenza del GIP del tribunale di Velletri, aveva altresì mandato alla cancelleria "per gli adempimenti di rito", fra i quali evidentemente era da ricomprendersi la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente.
Dalla data di tale ordinanza, quindi, doveva essere calcolato il termine stabilito dall'art. 27 c.p.p., trascorso il quale la misura cautelare aveva cessato di avere effetto.
Il ricorso proposto dal difensore del Di MO è, pertanto, fondato.
Di conseguenza l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e deve dichiararsi cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del Di MO con rimessione in libertà dello stesso se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del GIP del tribunale di Roma in data 7.11.1997 nei confronti di Di MO IA. Ordina la scarcerazione del Di MO IA se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo al P.G. in sede per i provvedimenti di competenza. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1999