Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso concernente l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari in relazione al lasso di tempo di circa otto anni intercorso tra l'emissione dell'ordinanza e i fatti contestati all'indagato, rilevando che nessun elemento idoneo a vincere tale presunzione era emerso dagli atti, né era stato fornito dalla difesa).
Commentario • 1
- 1. Esigenze cautelari: superamento presunzione per effetto del tempoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2016, n. 52303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52303 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
52 303/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1036/2016 - Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE N.21934/2016 CARLO ZAZA Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE - LUCA PISTORELLI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TO US nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Udit i difensor Avv.; ои Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per il ricorrente, l'avv. Salvatore La Rosa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a IN SA SE per associazione mafiosa, siccome ritenuto membro attivo della cosca LA, operante in provincia di Catania (in particolare, del gruppo di Canalicchio). Il Tribunale ha ritenuto sussistente quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA SE e MI ZA, per i quali IN era a disposizione della cosca e si distinse in alcune spedizioni punitive, nonché nel traffico degli stupefacenti.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione, derivanti dal fatto che i giudici avrebbero "travisato le risultanze degli atti processuali, con ciò determinando la nullità dell'impugnata ordinanza sotto il profilo della manifesta illogicità della stessa". Deduce, in particolare, che la gravità indiziaria è stata desunta da dichiarazioni generiche e contraddittorie, che hanno riguardato: a) "due sporadici episodi" (un conflitto - nato per motivi personali di LA SE con tale RB e il fatto che IN fu - controllato il 9/9/2004 mentre era in compagnia di LA ST); b) una attività di spaccio, narrata da MI in termini vaghi e generici, intorno a cui non è stata elevata, significativamente, alcuna imputazione;
c) il pestaggio di alcuni operai di un supermercato, che il collaboratore MI avrebbe appreso da un soggetto nemmeno identificato (tale EZ). Lamenta, inoltre, che non sia stata valutata l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, collegate a fatti risalenti, il più vicino, al 2008. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. La gravità indiziaria è stata desunta, nello specifico, dalle dichiarazioni di due collaboratori (LA e MI), i quali hanno rappresentato la vicenda criminale di IN in termini sovrapponibili, rivelando che quest'ultimo era a disposizione del sodalizio per ogni evenienza, tant'è che partecipò a due 2 spedizioni punitive e fu attivo nel traffico di stupefacenti (MI ha fatto riferimento a importazioni di droga dall'Olanda, poi smerciata da IN, MA ed altri). I giudici hanno messo in evidenza che tali dichiarazioni hanno ricevuto riscontro dall'accertamento del 9/9/2004, allorché IN fu controllato dalla polizia in compagnia di LA ST, membro attivo del sodalizio, e che le dichiarazioni indizianti provengono da collaboratori di cui è stata verificata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca (LA ha fornito ampie e ragionevoli spiegazioni del suo contrasto con IN, poi superato dalle assicurazioni provenienti dal cugino AN il LO); inoltre, che non si tratta affatto di dichiarazioni generiche, scolpendo le stesse un preciso ruolo di IN all'interno dell'associazione. Rispetto a tale compendio indiziario il ricorrente non fa che contestare, genericamente, la credibilità dei collaboratori (insiste sui sospetti di LA nei suoi confronti, ignorando la risposta fornita dal Tribunale del riesame), ovvero deduce senza illustrarne le ragioni il "travisamento" - - della prova, con ciò intendendo un diverso apprezzamento, da parte sua, degli elementi disponibili;
deduce, inoltre, una illogicità di motivazione che si sostanzia, ancora una volta, in una differente valutazione degli elementi suddetti, a cui questa Corte non può prestare adesione, perché diversa è la funzione del giudizio di legittimità. Questo è funzionale, infatti, alla verifica della congruenza e logicità del ragionamento spiegato dai giudici di merito e al suo radicamento in fonti di prova di accertata attendibilità, come è dato concretamente riscontrare nella specie.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, concernente l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari. Come già ricordato dal giudice del provvedimento impugnato, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale dato atto che nessun elemento è stato dalla difesa, né altrimenti è emerso dagli atti, capace di fondare una prognosi positiva di insussistenza delle menzionate esigenze cautelari.
3. Segue il rigetto del ricorso, atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. 3 ли
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc. penale. Così deciso il 14/7/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Grazia Lapalorcia) Isfoloria DEPORTATA IN CANCELLERIA adal 9 DIC 2013 IL FUNZIONARIS CIUDIZIARIO Campla Lanzuice озин 4