Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2016, n. 52303
CASS
Sentenza 14 luglio 2016

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In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso concernente l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari in relazione al lasso di tempo di circa otto anni intercorso tra l'emissione dell'ordinanza e i fatti contestati all'indagato, rilevando che nessun elemento idoneo a vincere tale presunzione era emerso dagli atti, né era stato fornito dalla difesa).

Commentario1

  • 1Esigenze cautelari: superamento presunzione per effetto del tempo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2016, n. 52303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52303
Data del deposito : 14 luglio 2016

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