Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, in assenza di segni concreti di dissociazione, non aveva attribuito rilievo al lungo periodo di detenzione subito dal ricorrente).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 50129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50129 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
50 129 7 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 4697 Giovanni Conti -· Presidente - Anna Criscuolo CC 11/11/2016 - Relatore - Emilia Anna Giordano R.G.N. 7390/16 Ersilia Calvanese AN Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA UI, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/04/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del 26 marzo 2014 con il quale il Tribunale di Napoli aveva imposto a RA UI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni ed il versamento di una cauzione di 5 mila euro, ritenendone la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 1 legge n. 575/65. La Corte di appello ha valorizzato quali elementi, che depongono per l'inserimento del RA nel clan OC: 1) le dichiarazioni del collaboratore di Gr h giustizia RA LO, il quale ha indicato in LL LA un esponente di rilievo del clan, per il quale RA UI fungeva da autista;
2) le dichiarazioni di LL AT, titolare di una pizzeria, vittima di estorsione, commessa dal LL, ed altresì, vittima di intimidazioni da parte di altri appartenenti al clan per indurlo a ritirare la denuncia: il LL era stato convocato presso l'abitazione di RF CC (poi ucciso in un agguato camorristico), ove era presente anche il RA, al quale il RF lo aveva indicato come l'amico, titolare della pizzeria, in tal modo rendendo evidente la sua partecipazione all'intimidazione ai danni del LL. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti ad integrare il quadro indiziario in ordine all'appartenenza del RA nel clan OC, indipendentemente dalla valutazione della prova regina dell'accusa di concorso nell'omicidio di TO NU, costituita dalla presenza di tracce di sangue della vittima sui bordi delle scarpe del RA, risultando certo che subito dopo l'omicidio il RA si trovava insieme a IN AN, soprannominato "o cinese", organico al clan, che quella stessa sera aveva un appuntamento con la vittima, in casa di D'TI EN, ove fu trovato dai carabinieri che vi fecero irruzione ancora vestito nel letto. La circostanza è stata valorizzata in quanto indicativa del supporto fornito al sodale IN nel periodo immediatamente successivo all'omicidio, quando il IN, seriamente indiziato della commissione dell'omicidio, tentava di sottrarsi alle ricerche, al punto da rendere versioni divergenti al G.i.p. ed alla Corte di assise per giustificare la sua presenza insieme al IN, allineate a quelle rese da quest'ultimo, al quale ha fornito supporto logistico e difensivo. Tali elementi sono stati valorizzati per rimarcare che l'appartenenza del RA al clan, già risultante dalle fonti prima indicate, è confermata anche dal comportamento immediatamente successivo all'omicidio TO. La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità del RA, trattandosi di requisito presunto in presenza di pericolosità qualificata, non escluso dal periodo di detenzione subito dal RA, in assenza di segni contrari e stante la vitalità del clan OC, nel quale il proposto ha avuto un ruolo non marginale e fiduciario.
2. Avverso il decreto propone ricorso il difensore del RA per violazione di legge nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la motivazione deve essere censurata, in quanto il giudizio di pericolosità qualificata è stato desunto da una valutazione soggettiva di fatti asintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del ricorrente, atteso che la chiamata del collaboratore di giustizia è generica e priva di riscontri;
la partecipazione all'intimidazione ai danni del LL è frutto di giudizio della 2 за h Corte di appello, non risultando formulata alcuna contestazione al RA per tale ipotesi delittuosa. Anche quanto al ritenuto supporto fornito al IN dopo l'omicidio TO la Corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali dal comportamento del RA debba ricavarsi un giudizio di pericolosità qualificata;
ha trascurato che la sentenza di condanna di secondo grado è stata annullata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione in ordine alla presenza di tracce di sangue della vittima sulle scarpe del RA ed alla spiegazione alternativa da questi offerta in sede di dichiarazioni spontanee, ritenuta contraddetta nel giudizio rescissorio dal fatto che alcuna traccia di sangue fu rinvenuta sull'asfalto dagli inquirenti, sebbene risultasse che le tracce non furono rilevate in tempo a causa della pioggia battente, caduta nel corso delle operazioni;
la Corte di appello non ha considerato che anche nel caso in cui il RA avesse partecipato all'omicidio non si sarebbe potuto sporcare i bordi inferiori di entrambe le scarpe, atteso che i killer erano a bordo di un motociclo, ragion per cui si sarebbe dovuto macchiare il bordo laterale di una sola scarpa;
che secondo un testimone l'autovettura camminava da sola e la leva del cambio, trovata inserita sulla terza marcia, dimostra che l'auto al momento dell'agguato era in movimento e che i killer la affiancarono per poi allontanarsi a forte velocità, come riferito dal testimone, il che è incompatibile con la presenza di tracce di sangue su entrambe le scarpe;
anche la presenza dopo il delitto in casa del D'TI non dimostra la partecipazione del RA al delitto. Il giudizio di appartenenza al clan OC è illogico e fondato su valutazioni soggettive al pari di quello sull'attualità della pericolosità qualificata, avuto riguardo al lunghissimo periodo di detenzione subito dal RA, in quanto se è vero che non può darsi per scontato l'esito positivo del percorso di risocializzazione, è altrettanto vero che non può ritenersi persistente la pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti. Ribadito, infatti, che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), cosicché controllo di questa Corte non si estende all'iter giustificativo della decisione, a meno che non risulti del tutto mancante o apparente, così traducendosi in violazione di legge (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), sono inammissibili le censure di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione proposte dal ricorrente. Il ricorrente si limita a censurare la motivazione del provvedimento impugnato, contestando le valutazioni della Corte di appello, che reputa fondate 3 h su valutazioni soggettive, trascurando la valenza indiziante delle circostanze di fatto apprezzate dai giudici di merito, provenienti da fonti dichiarative qualificate e convergenti sull'inserimento del ricorrente nel clan OC. Al pari dei giudici di primo grado, la Corte di appello ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RA LO, organico al clan OC, che, nel descriverne struttura, area criminale di influenza ed organigramma, aveva indicato in IN AN, RF CC e LL LA esponenti di spicco del clan, descrivendo quest'ultimo come persona particolarmente spietata nell'imporre il pizzo, al quale il ricorrente faceva da autista, come da lui stesso constatato in varie occasioni v. pag. 18 del decreto - del Tribunale -. I ruoli descritti si saldano perfettamente alle dichiarazioni del LL, appunto vittima di estorsione, che aveva subito intimidazioni da parte di RF CC e del IN, il quale, insieme al ricorrente lo aveva fatto convocare da alcuni ragazzi nel gennaio-febbraio 2009 presso il campo sportivo, e che aveva incontrato anche a casa del RF, ove era stato convocato e presentato al RA UI come l'amico della pizzeria v. pag. 19-20 del decreto del Tribunale-. Risulta, pertanto, immune da censure la valutazione della Corte di appello in ordine all'appartenenza del ricorrente al clan OC, desunta dalla vicinanza e dall'abituale frequentazione di esponenti di spicco del clan e, soprattutto, dalla vicinanza al IN, insieme al quale fu trovato in casa del D'TI subito dopo l'omicidio di TO NU, che quella sera doveva incontrare proprio il IN, come emerso dalle intercettazioni disposte in quel procedimento. La valutazione degli elementi emersi nel processo e del supporto fornito dal RA al IN sia nelle fasi immediatamente successive all'omicidio che nel corso del processo, modellando la propria versione su quella di quest'ultimo, contestata dal ricorrente, trova smentita nella sentenza di condanna per concorso nell'omicidio emessa anche all'esito del giudizio di rinvio in data 19 novembre 2013. Coerentemente, i giudici di merito hanno ritenuto che il coinvolgimento in un episodio di tale gravità, pacificamente inseribile in un contesto di criminalità organizzata per le modalità dell'agguato e le circostanze risultanti dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni della convivente dell'TO, costituisca ulteriore indizio sufficientemente indicativo della pericolosità qualificata del ricorrente, che si salda agli elementi ricavati dalle fonti prima indicate.
2. Analogamente risultano manifestamente infondate le censure del ricorrente in punto di attualità della pericolosità sociale, avendo la Corte di h appello valorizzato la posizione non marginale del RA, il ruolo fiduciario e l'affidamento in lui riposto da esponenti di calibro del clan OC, quali elementi che, in assenza di segni concreti di dissociazione, depongono per la perdurante appartenenza del ricorrente all'associazione, nonostante il lungo periodo di detenzione subito, stante la valenza neutra della vita in corso di detenzione. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato il ruolo fiduciario svolto per il LL e soprattutto, per il IN, ritenendo insostenibile che un appartenente, investito di funzioni così delicate abbia cessato di appartenere al clan solo perché detenuto, in mancanza di segnali positivi di una maturata scelta di inversione di stile di vita, che non contempli più detta adesione ed inclusione in un clan ancora attivo.
Considerato che
la verifica dell'attualità della pericolosità piuttosto che sull'esame degli indicatori della stessa, in "positivo", richiede il superamento degli eventuali elementi "negativi", emersi od allegati, dai quali risulti che il proposto sia non più pericoloso, che nel caso di specie non risultano allegati, la valutazione risulta corretta ed in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 24782 del 09/03/2015, Rv. 264367; Sez. 5 n. 43490 del 18/03/2015, Rv. 264927). Tale valutazione si fonda sulla elevata e perdurante capacità dimostrativa dell'attributo della pericolosità, che scaturisce in via diretta dalla partecipazione alle attività riconducibili alle organizzazioni mafiose, atteso che, quando emerga il collegamento del proposto alla criminalità organizzata, si ritiene dimostrata la specifica e perdurante pericolosità sociale dello stesso, che discende dalla nota, stabile e pervasiva capacità criminale delle organizzazioni mafiose, e che può essere vinta solo dall'emersione o allegazione di elementi concretamente indicativi della rescissione di ogni legame del proposto con il sodalizio (Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016 Pierro, Rv. 266155), nella specie mancante. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 1.500,00. rr h 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 11/11/2016. IlConsigliereestensore Il Presidente Anna Criscuolo Giovanni Conti Druk DEPOSITATO IN CANCELLERIA oga 25 NOV 2016 IL CANCELLERS IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 6