Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 50129
CASS
Sentenza 11 novembre 2016

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, in assenza di segni concreti di dissociazione, non aveva attribuito rilievo al lungo periodo di detenzione subito dal ricorrente).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 50129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50129
Data del deposito : 11 novembre 2016

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