Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2016, n. 23012
CASS
Sentenza 20 aprile 2016

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Massime1

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva desunto il definitivo allontanamento dal sodalizio, e la conseguente insussistenza di esigenze cautelari, dall'attività di narcotraffico svolta dall'indagato in autonomia dalla cosca, dalla assenza di prove di suoi contatti con associati diversi dal soggetto posto in posizione apicale, nonché dall'avvio di una collaborazione con la giustizia da parte di quest'ultimo e di altri aderenti al sodalizio).

Commentario1

  • 1Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2016, n. 23012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23012
Data del deposito : 20 aprile 2016

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