Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva desunto il definitivo allontanamento dal sodalizio, e la conseguente insussistenza di esigenze cautelari, dall'attività di narcotraffico svolta dall'indagato in autonomia dalla cosca, dalla assenza di prove di suoi contatti con associati diversi dal soggetto posto in posizione apicale, nonché dall'avvio di una collaborazione con la giustizia da parte di quest'ultimo e di altri aderenti al sodalizio).
Commentario • 1
- 1. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2016, n. 23012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23012 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
M SW 230 12/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 552 Francesco Ippolito Maurizio Gianesini CC - 20/04/2016 Giorgio Fidelbo R.G. N. 10614/2016 Laura Scalia Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2015 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio;
udito il difensore, avv. Leopoldo Marchese, difensore di fiducia di AL IA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, decidendo il ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza emessa il 3 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva sostituito nei confronti di AL IA la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ed ha ripristinato la misura di maggior rigore. A sostegno della decisione, il Collegio della cautela ha rilevato come il Tribunale di Lamezia Terme abbia errato là dove ha escluso l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in considerazione del -fatto che l'imputato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa alla pena di anni uno e mesi sei in continuazione con altra condanna - abbia interamente espiato detta pena, stimando le esigenze cautelari concernenti - 1 l'ulteriore imputazione per cessione illecita di sostanza stupefacente salvaguardabili con la misura più gradata degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha rammentato che, secondo le indicazioni di questa Suprema Corte, qualora un imputato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere venga condannato per reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola predetta misura, sussistente per uno dei reati satellite ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., resta ferma anche se il periodo già trascorso dal medesimo in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata in sentenza per tale reato-satellite. Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dato atto che, nella specie, continua ad operare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria prevista dal combinato disposto degli artt. 416-bis cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento di sostituzione e ripristinato la misura intramuraria.
2. Ricorre avverso il provvedimento AL IA, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Leopoldo Marchese, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge processuale e mancanza di motivazione, evidenziando che il Tribunale di Catanzaro, nell'annullare l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare, ha completamente trascurato di considerare l'ulteriore argomentazione sviluppata dal Collegio, supportata dalle produzioni documentali della difesa, in merito all'intervenuto smembramento dell'associazione per delinquere con conseguente cessazione di qualunque esigenza cautelare in merito al reato ex art. 416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Innanzitutto, con riguardo al principio di diritto applicato dal Tribunale del riesame di Catanzaro, occorre rilevare come effettivamente, in un caso assimilabile a quello di specie, questa Corte abbia affermato che, in tema di valutazione delle esigenze cautelari, se la misura della custodia in carcere è stata applicata in relazione a plurimi reati, per uno dei quali è prevista la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. quando sia stata pronunciata condanna per tali reati unificati dal vincolo della continuazione, configurando come satellite quello per il quale la legge prevede la suddetta presunzione (segnatamente quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenuto satellite rispetto al reato ex art. 2 сов 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), non è possibile, in sede di valutazione della richiesta di sostituzione della misura cautelare, scorporare il reato-satellite e considerare la corrispondente porzione di sanzione detentiva coperta dal presofferto cautelare, eliminando dalla valutazione la relativa presunzione di pericolosità (Sez. 2, n. 15093 del 19/03/2014, Miglietta). In motivazione, si è chiarito che, "nel caso in esame, la misura cautelare è indistintamente riferita a tutti i reati contestati, fra i quali è compreso anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., con la conseguenza che, non trattandosi, come nelle fattispecie sopra citate, di un mero criterio di calcolo ai fini dell'applicazione di norme di favore per il condannato o per l'indagato/imputato, ma di un complessivo giudizio di pericolosità, questo giudizio non può essere scisso, nell'ambito dell'unico titolo custodiale, nelle sue componenti delittuose ed è, pertanto, corretto e logico, che la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non possa essere estrapolata dal complesso della valutazione".
3. Fermo il principio di diritto appena delineato, il Collegio della impugnazione cautelare ha nondimeno errato nel trascurare completamente di . considerare come la decisione appellata del Tribunale di Lamezia Terme si L L fondasse, oltre che sulla rilevata "consumazione" in custodia cautelare della pena , irrogata per il reato associativo - principio, per le ragioni appena esposte, errato . -, anche, e soprattutto, sulla argomentata insussistenza di esigenze cautelari in relazione al medesimo delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, muovendo dall'erroneo presupposto che la presunzione di pericolosità delineata nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli indagati del delitto - fra gli altri di partecipazione ad associazione mafiosa, abbia natura assoluta e non - possa pertanto essere superata allorquando emergano elementi dimostrativi del significativo indebolimento dei rapporti del singolo con l'associazione di appartenenza.
4. A tale proposito, occorre rilevare come, sin dai primi anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, la norma di cui al comma 3 dell'art. 275 abbia subito diverse trasformazioni, con un'evoluzione, per così dire, "a fisarmonica", là dove ha visto ora delimitare gli spazi valutativi del giudice ed ampliare l'ambito dei casi di applicazione obbligatoria della misura carceraria, ora irrigidire i presupposti applicativi della misura di maggior rigore, in funzione del periodico oscillare delle scelte di politica criminale fra repressione e garantismo. Un fondamentale impulso alla ridefinizione dei confini della disposizione è inoltre venuto sia dalle indicazioni ermeneutiche di questa Suprema Corte, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, sia e soprattutto dai reiterati interventi demolitori 3 del giudice delle leggi, portando il legislatore a riscrivere nuovamente la norma con la legge 16 aprile 2015, n. 47. -4.1. Il primo periodo della disposizione quello che ha subito minori rimaneggiamenti nel tempo ribadisce il principio cardine del nostro ordinamento, secondo il quale la custodia in carcere costituisce l'extrema ratio, cioè una misura solo residuale, riservata ai casi di maggiore allarme (sociale ma anche processuale), nei quali le esigenze cautelari non sono altrimenti fronteggiabili. Nell'intento di rafforzare tale asserto e di rendere più duttile la risposta cautelare alle specifiche esigenze di contenimento della condotta della singola persona, il legislatore del 2015 ha previsto la possibilità, prima preclusa, di applicare cumulativamente più misure personali anche fra loro eterogenee (coercitive e/o interdittive). Molto più travagliata è stata la vita nel secondo periodo del comma 3. Con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni con legge 12 luglio 1991, n. 203) e con il d.l. 9 settembre 1991, n. 292 (convertito con modificazioni in legge 8 novembre 1991, n. 356), in risposta alla recrudescenza del fenomeno della criminalità mafiosa, nel secondo periodo del comma 3, il legislatore aveva legato ad una serie articolata di ipotesi di reato (fra le quali appunto quella di cui all'art. 416-bis cod. pen.) una duplice presunzione, l'una relativa, di sussistenza di esigenze cautelari - dunque di pericolosità -, l'altra assoluta, di adeguatezza della sola custodia in carcere a farvi fronte. Con la legge 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore delimitava l'ambito di operatività della duplice presunzione de qua ai soli procedimenti per delitti di mafia in senso stretto (cioè per il reato ex art. 416-bis c.p.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da detto articolo). La presunzione prevista in relazione al delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. superava positivamente il doppio scrutinio di legittimità costituzionale (con sentenza della C. cost. n. 450/1995) e di compatibilità con la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo nel 2003 (con sentenza della Corte EDU sentenza 6 novembre 2003, Pantano
contro
Italia), in considerazione della rilevata specificità del delitto di associazione mafiosa, tale da rendere "ragionevole" la presunta adeguatezza della sola custodia carceraria, in quanto misura più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed organizzazione.
4.2. Con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, con legge 23 aprile 2009, n. 38), si tornava ad ampliare il catalogo dei reati assoggettati alla doppia presunzione in presenza di gravi indizi di colpevolezza per fattispecie di ritenuto particolare allarme sociale (quali - solo per ricordarne alcune l'omicidio, l'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i- 4 delitti sessuali ex artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies cod. pen., salvo le ipotesi attenuate;
i delitti ex artt. 600, 601, 602 e 603 cod. pen.), imponendo la misura cautelare della custodia carceraria "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". La disciplina introdotta nel 2009 è stata reiteratamente sottoposta al vaglio di costituzionalità con riguardo a numerose fattispecie incriminatrici previste dal catalogo normativo ed, ogni volta, la Corte costituzionale ha cancellato la presunzione assoluta in relazione ai diversi delitti sottoposti a scrutinio (C. cost. n. 265/2010 in relazione ai delitti ex artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.; n. 164/2011 in relazione al delitto ex art. 575 cod. pen.; n. 231/2011 in relazione al delitto ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; n. 110/2012 in relazione al delitto ex artt. 416, 473 e 474 cod. pen.; n. 57/2013 in relazione ai delitti aggravati dal metodo mafioso o dall'agevolazione mafiosa;
n. 213/2013 in relazione all'art. 630 cod. pen.; n. 232/2013 in relazione all'art. 609-octies cod. pen. e, da ultimo, n. 48/2015 in relazione al concorso esterno in associazione mafiosa), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p. - per violazione degli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost. -, nella parte in cui impone l'applicazione della custodia in carcere e non fa salva la possibilità di valutare elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari del caso concreto possono essere soddisfatte anche con una misura diversa.
4.3. Con l'intervento riformatore del 2015, il legislatore ha reimpostato il baricentro delle misure custodiali e, nel dichiarato intento di arginare l'eccessivo ricorso alla custodia in carcere e di porre rimedio all'emergenza del sovraffollamento carcerario, denunciato anche dalla Corte EDU (nella sentenza dell'8 gennaio 2013, nel caso AN e altri c. Italia), nonché di scongiurare ulteriori interventi demolitori della Corte costituzionale rispetto alle varie ipotesi di presunzione assoluta di idoneità della sola custodia cautelare in carcere, ha fortemente ridimensionato l'ambito di operatività delle presunzioni disciplinate dall'art. 275, comma 3. Secondo il testo riscritto con la recente novella, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia incarcere cui al comma 3 dell'art. 275 continua ad essere operante con limitato riguardo ai delitti di associazione sovversiva (art. 270 cod. pen.), di associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis cod. pen.), e di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. Qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza di taluno di tali delitti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 1 5 Nel nuovo terzo periodo del comma 3, il legislatore ha, invece, previsto che, in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i gravi delitti ivi contemplati, deve essere applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, detti pericula possano essere soddisfatti con altre misure.
4.4. Entrambe le previsioni contenute nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 disciplinano una duplice presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria. Le accomuna la presunzione di pericolosità, in quanto dipendente oggettivamente dal delitto di cui alla imputazione provvisoria, che si atteggia - come meglio si dirà oltre - in termini solo relativi. Le ipotesi di cui al secondo ed al terzo periodo divergono invece sulla natura della presunzione di adeguatezza della misura carceraria, avente natura assoluta con riguardo ai delitti ex artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. e solo relativa nei restanti casi. Nell'ipotesi in cui sussistano i gravi indizi dei reati ex artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., allorchè la presunzione relativa di pericolosità - - non risulti vinta dalla rilevata assenza di una qualunque esigenza cautelare, subentra un apprezzamento legale, vincolante, di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare le esigenze presupposte, a nulla rilevando la natura ed il grado delle stesse, con conseguente esclusione di ogni soluzione intermedia tra la custodia intramuraria e lo stato di piena libertà dell'imputato. In deroga alla regola generale enunciata nel comma 1 dello stesso art. 275 (secondo cui il giudice, nel disporre le misure, "tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari") ed al principio della custodia in carcere quale extrema ratio fissato nell'incipit del comma 3, in dette ipotesi, determinate e tassative, opera una presunzione assoluta di idoneità della più afflittiva delle misure. In tali casi, non trovano pertanto applicazione le norme di cui alla seconda parte delle lett. c) e c-bis) dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., rimanendo irrilevante, a fronte dell'apprezzamento legale, che le esigenze cautelari possano essere concretamente soddisfatte tramite una misura cautelare meno incisiva di quella di maggior rigore.
4.5. Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore;
dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione. 6 стр Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419). L'obbligo di motivazione potrà così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito alle ipotesi di reato sopra delineate e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari. Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
4.5. Resta in ultimo da precisare che, come ha chiarito questo Supremo Collegio a Sezioni Unite, la presunzione in parola opera in tutte le fasi del procedimento penale e, dunque, non solo in fase genetica, ma anche in occasione delle successive valutazioni circa la permanenza dei presupposti applicativi della misura (Sez. U., del 19/07/2012, Lipari Rv. 253186). Seppure affermato in relazione alla formulazione previgente della norma, tale principio rimane certamente valido anche sotto il vigore della disciplina attuale come novellata con ricordata legge n. 47 -, e ciò in ragione, per un verso, della clausola di riserva contenuta nell'art. 299, comma 2, che espressamente lascia salva la previsione dell'art. 275, comma 3, e tutte le presunzioni ivi previste;
per altro verso, della ratio della disposizione, in quanto volta a ricercare un giusto contemperamento fra le opposte esigenze di salvaguardia del diritto alla libertà dell'indagato e di tutela della collettività, come raccomandato dalla Corte Costituzionale nella sopra rammentata decisione n. 450 del 1995. 5. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, risulta di tutta evidenza l'erroneità della premessa da cui ha mosso il ragionamento svolto dal Giudice a quo, là dove ha dato atto della natura assoluta anziché relativa della - - presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. L'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale del riesame sul punto non assume nella - specie una rilevanza meramente formale, ma riverbera sul giudizio espresso dal Collegio, che proprio perché fondato sull'assolutezza della presunzione - ha - 7 completamente trascurato gli elementi dimostrativi dell'intervenuto superamento di detta presunzione relativa di pericolosità, evidenziati dal Tribunale di Lamezia Terme nel provvedimento appellato.
6. Come si è sopra chiarito nel paragrafo 5, con riguardo alla fattispecie ex art. 416-bis cod. pen. (analogamente a quanto previsto per le ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis cod. pen.), l'art. 275, comma 3, del codice di rito pone una duplice presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola custodia in carcere, che si declina in termini relativi quanto all'an ed in termini assoluti con riguardo al quomodo. Ne discende che il giudice è tenuto obbligatoriamente ad applicare la custodia in carcere soltanto allorquando stimi non superata la presunzione di pericolosità sociale si ribadisce, di natura solo relativa -, come derivante dalla imputazione associativa di cui il soggetto risulti gravemente indiziato. Si è già evidenziato, sub punto 4.4. del considerato in diritto, come la presunzione relativa di pericolosità comporti un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa ed un marcato alleggerimento dell'obbligo di motivazione gravante sul giudice che applica o conferma la misura cautelare. Il decidente non deve pertanto dimostrare in positivo ed argomentare circa la ricorrenza dei pericula libertatis e, nondimeno, è tenuto ad apprezzare le ragioni di esclusione della pericolosità sociale, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, che siano tali da soverchiare, nel caso concreto, gli effetti della presunzione.
7. Va segnalato come la giurisprudenza di questo Supremo Collegio Corte non sia univoca nel definire i presupposti in presenza dei quali sia possibile ritenere superata la presunzione (relativa) di pericolosità in caso di soggetto gravemente indiziato di partecipare ad un'associazione ex art. 416-bis cod. pen.
7.1. Secondo l'ermeneusi prevalente, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione (v. da ultimo, Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727). L'orientamento poggia sull'osservazione che l'affiliato ad una cosca associativa di tipo mafioso è per definizione pericoloso e, quindi, professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi, di tal che la prova contraria costituita all'acquisizione di- 8 сев elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono "impossibile" (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (ex plurimis Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621).
7.2. Secondo altro orientamento giurisprudenziale, la disposizione dell'art. 275, comma 3, ultima parte cod. proc. pen. non può essere interpretata in termini così rigidi da ritenere che la presunzione possa essere vinta solo in presenza di prova positiva dell'avvenuta recisione del vincolo associativo, potendo di contro assumere rilievo specifici elementi che facciano - ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato (quali - avendo riguardo alle fattispecie concrete rispettivamente prese in esame dalla Corte - il conseguimento della laurea e l'avvio della collaborazione con la giustizia con dichiarazioni utili alla ricostruzione accusatoria) (Sez. 1, n. 1848 del 16/12/2003 - dep. 21/01/2004, Baiamonte, Rv. 226957; Sez. 1, n. 43572 del 06/11/2002, Diana, Rv. 223108). A sostegno di tale esegesi si rileva che la natura eccezionale della disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e lo stesso dato testuale della norma smentiscono che la presunzione possa essere superata soltanto in presenza della prova positiva dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, e non anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato, come del resto induce a ritenere l'uso da parte del legislatore dell'espressione "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". Su questa linea, si è di recente affermato che, nel caso in cui sia contestata la fattispecie di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può stimarsi superata allorquando siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente ed effettivo allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751; Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809).
7.3. Giudica il Collegio condivisibile il filone esegetico da ultimo tratteggiato, in quanto maggiormente aderente all'attuale lettera della norma processuale, conforme ai principi generali in tema di misure cautelari ridisegnati con la recente novella nonché più armonico al dettato costituzionale ed alle indicazioni del Giudice delle leggi. 9 Ora, non è revocabile in dubbio che, in coerenza con quanto sancito dalla Corte costituzionale, la duplice presunzione in parola deve ritenersi "ragionevole" in considerazione del "coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato" (C. cost. n.450/1995), là dove "l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi"; ne consegue che la presunzione legislativa di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria risulta pienamente giustificabile, in quanto - nella generalità dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa indispensabile per neutralizzare la pericolosità del soggetto, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza (C. cost. n. 265/2010). Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (sentenza 6 novembre 2003, Pantano
contro
Italia).
7.4. Riaffermata la legittimità della duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza e la sua coerenza ad un dato di esperienza generalizzato, direttamente collegato alla struttura ed alle connotazioni criminologiche della figura criminosa in oggetto, nondimeno, l'orientamento secondo il quale la prima presunzione, quella relativa, può essere superata soltanto in caso di dimostrata "rescissione" del vincolo associativo sconta un'eccessiva rigidità e, soprattutto, si pone in controtendenza rispetto alle chiare indicazioni delineate nel recente intervento riformatore. Giova difatti rammentare come, con la legge 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore abbia ancorato la restrizione ante iudicium ad esigenze cautelari necessariamente connotate da concretezza ed attualità, abbia consentito l'applicazione cumulativa di più misure (coercitive ed interdittive), abbia circoscritto gli automatismi ex lege (non solo nell'art. 275, comma 3, ma anche negli artt. 276, comma 1-bis, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.) e, correlativamente, ampliato gli spazi valutativi del giudice, al fine di garantire 10 I""individualizzazione” della coercizione ai pericula effettivamente sussistenti ed il "minimo sacrificio necessario", in ossequio al dettato costituzionale degli artt. 3, 13 e 27 Cost. ed ai principi espressi dalla Consulta e dalla Corte di Strasburgo (ex plurimis, C. cost. n. 299/2005; CEDU sent. 2/7/2009, Vafiadis c. Grecia, e 8/11/2007, Lelièvre c. Belgio). In tale contesto, l'operatività della presunzione di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., pur costituzionalmente adeguata e "necessaria" in relazione alla gravissima fattispecie incriminatrice, non può prescindere da un'attenta verifica del presupposto (negativo) perché possa scattare l'automatismo ex lege, vale a dire dell'assenza di elementi dedotti dalla parte O comunque emergenti - dall'incartamento processuale suscettibili di superare la presunzione di - pericolosità sociale, che rende appunto inderogabile (in quanto presunzione assoluta) l'applicazione della misura intramuraria. D'altronde, la norma di cui all'art. 275, comma 3, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità per gli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, richiede, non che vi sia la prova positiva dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma soltanto "che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", espressione che spetta al giudice di riempire di contenuto, valutando, nell'ambito del proprio prudente apprezzamento, quegli eventuali dati sintomatici, se non di una formale recisione del pactum sceleris, di un serio, oggettivo ed irreversibile distacco dal gruppo di appartenenza.
7.5. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di dover affermare il principio di diritto secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una duplice presunzione, di pericolosità sociale, di carattere relativo, e di adeguatezza della sola custodia in carcere, di carattere assoluto;
la presunzione di pericolosità sociale può essere superata non solo qualora sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo obbiettivo e concreto, comprovata da circostanze di elevato spessore, l'effettivo allontanamento dell'indagato/imputato dal gruppo criminale, così che, pur in mancanza di una rescissione - formale o per facta concludentia del - vincolo associativo, si possa affermare che come previsto dalla stessa - disposizione - "non sussistono esigenze cautelari".
7.6. E' ovvio che, proprio tenuto conto della specifica struttura e delle connotazioni criminologiche di tale figura criminosa nonché delle logiche 11 stringenti di accesso e di appartenenza alla consorteria, siffatta presunzione potrà ritenersi superata soltanto qualora gli elementi emergenti dagli atti processuali o dedotti dalla parte, consentano di ritenere serio, effettivo ed pur in irreversibile l'allontanamento dal gruppo così da poter affermare mancanza di una rescissione del pactum sceleris la radicale mancanza nell'attualità di esigenze cautelari. Si pensi, ad esempio, al caso della persona che dimostri di essersi allontanata da anni dal territorio sottoposto all'egemonia del gruppo criminale (sia d'origine, sia delle sue propaggini al nord o all'estero) e di avere ormai radicalmente "cambiato vita" o, ancora, al soggetto che abbia avviato un percorso di collaborazione serio e così rilevante da farsi "terra bruciata" attorno, di tal che un suo rientro nell'organizzazione si appalesi irrealizzabile.
8. Di tali principi non ha fatto buon governo il Tribunale del riesame là dove, errando nel ritenere assoluta la presunzione in parola, ha svalutato le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Lamezia Terme a dimostrazione del "significativo indebolimento" dei legami del IA con la cosca di riferimento e dunque del suo irreversibile allontanamento dal gruppo.
8.1. Mette conto rimarcare che come si legge nell'ordinanza fatta oggetto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Lamezia Terme ha - evidenziato al riguardo: a) la circostanza che IA ha condotto un'attività di narcotraffico in autonomia dal gruppo mafioso Giampà, limitandosi a svolgere specifici incarichi a supporto delle azioni criminali della cosca su incarico dell'elemento apicale SE Giampà; b) il fatto che quest'ultimo ha avviato una collaborazione con gli organi inquirenti;
c) la mancanza di prova di rapporti del IA con altri esponenti della cosca;
d) lo stato di detenzione di molti esponenti della cosca Giampà; e) la decisione di altri membri della consorteria di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia. Con una motivazione puntuale, circostanziata e convincente il primo giudice ha dunque esplicitato specifici elementi e circostanze che, globalmente valutati, ha stimato indicativi dell'assenza, nell'attualità, di concrete esigenze cautelari quanto al reato associativo, in quanto dimostrativi del venire meno dei legami del IA con la cosca, veicolati attraverso una relazione privilegiata dell'indagato con il capo cosca, cessata la quale, in assenza di evidenze quanto alla permanenza di rapporti con altri associati ed in presenza di emergenze nel senso della disgregazione dell'organizzazione criminosa stante la condizione di detenzione di molti affiliati e, soprattutto, il percorso di collaborazione con la giustizia da molti di essi avviato -, ha congruamente stimato non più sussistenti nell'attualità. 12 Conclusivamente, il ritenuto superamento della presunzione legale di pericolosità si appalesa congruamente argomentato da parte del Tribunale di Lamezia Terme sulla base di dati fattuali, precisi e circostanziati, correttamente stimati dimostrativi, in virtù di un ragionamento inferenziale ispirato a logica e ad una condivisibile massima d'esperienza, se non di una vera e propria rescissione del rapporto associativo, di un concreto e non reversibile allontanamento del ricorrente dall'associazione. Venuta meno la presunzione relativa di pericolosità, altrettanto correttamente, il Tribunale di Lamezia ha - stimato venuti meno i presupposti per l'operatività della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.
8.2. Altrettanto inappuntabile è la valutazione operata dal Tribunale di Lamezia Terme, là dove ha stimato fronteggiabili i pericula libertatis sussistenti con riguardo alla residua imputazione concernente gli stupefacenti con la misura degli arresti domiciliari.
9. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente ripristino della misura degli arresti domiciliari applicata dal Tribunale di Lamezia Termini con il provvedimento del 3 novembre 2015.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 20 aprile 2016 Francesco IppolitoПрек Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 MAG 2016 A DICAS M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S Pera Esposito 13