Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
La notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare effettuata presso la residenza dell'imputato, anziché al domicilio eletto, non determina una nullità assoluta, se la notifica sia stata comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato. (Nella fattispecie, la notificazione era avvenuta mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile di residenza e la raccomandata, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, era stata consegnata personalmente all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2008, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1587
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 003894/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RT UC N. IL 27/03/1971;
2) CC UR N. IL 10/01/1957;
3) NS LO N. IL 23/09/1963;
4) D'SS MA N. IL 12/07/1969;
5) MP IO N. IL 04/03/1974;
6) SS AN N. IL 18/08/1969;
7) LO IU N. IL 04/01/1963;
8) QU DO N. IL 12/02/1971;
9) TE LO N. IL 04/03/1972;
avverso SENTENZA del 21/11/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto di ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti CONTUCCI, in sost. dell'Avv. CACCIOTTI;
Avv. STANISCIA;
Avv. POMANTI;
Avv. COLOSIMO.
RITENUTO IN FATTO
1. LU RT, IZ CA, AO RT, FA RO, LO LL, RA AS, NI SE, NO DO e D'RO MI impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha dichiarati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, detenzione e porto di materie esplodenti, lesioni aggravate e violenza aggravata a pubblico ufficiale.
Gli atti di violenza si inseriscono nell'ambito dei disordini sorti in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre di Brescia e di Roma nel pomeriggio del 20 novembre 1994. Tra la tifoseria dei romanisti e i reparti di polizia e dei carabinieri, in servizio di ordine pubblico, si sono verificarono scontri nel corso dei quali gli imputati aggredivano e opponevano resistenza alle forze dell'ordine, procurando a numerosi agenti lesioni aggravate dall'uso di bastoni e corpi contundenti di vario genere.
Ad avviso del giudice d'appello, gli atti d'indagine - per il cui avvio hanno avuto significativa importanza le dichiarazioni rese da due tifosi romanisti, tali TO e NI - consentirono di ricostruire i fatti e di identificare le persone che avevano preordinato l'aggressione al personale di polizia in servizio d'ordine. Numerosi tifosi romani, appena scesi dai mezzi di trasporto, travisati con sciarpe e berretti calati sul volto e armati di bastoni e altri oggetti atti ad offendere, hanno aggredito i reparti delle forze dell'ordine schierati in servizio d'ordine, facendo esplodere in loro direzione diverse bombe carta.
2. Le posizioni dei singoli imputati:
2.1. LU RT è stato indicato da TO con l'appellativo, LU il AT, e la responsabilità per i fatti allo stesso imputati è fondata in quanto riferito dallo stesso TO, i cui riscontri sono le stesse ammissioni di TO e i circostanze riportate in una lettera di LM inviata NO.
Quanto all'attendibilità di TO, il giudice d'appello richiamano le considerazioni del giudice di primo grado e gli elementi sintetizzati nella parte introduttiva della sentenza d'appello dedicata appunto a dimostrare le ragioni della loro attendibilità.
Anche quanto riferito da LM nel corso delle indagini, anche se poi non confermato in dibattimento, è stato utilizzato, alla stregua della disciplina previgente, come prova dei fatti riscontrata dal contenuto della richiamata lettera inviata ad altro correo NO.
Quanto alla deduzione della nullità della notifica dell'avviso d'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio e dell'ordinanza di contumacia e del giudizio di primo grado, la Corte d'appello ne rileva l'infondatezza sotto il profilo giuridico. Il decreto che ha disposto il giudizio è stato notificato presso la residenza in Roma di RT e materialmente consegnato al portiere dello stabile;
mentre RT ha ricevuto personalmente la raccomandata inviata il 20 aprile 1996. Tale modalità di notifica, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore Avv.to Libertati, per la Corte non ha prodotto alcuna nullità, in quanto la notifica a mani proprie della raccomandata successiva, con la quale l'imputato era reso edotto della precedente notifica presso la propria residenza, garantisce senz'altro la conoscenza effettiva dell'atto. Tale soluzione, rileva il giudice d'appello, è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni unite per le quali, in tal caso, può soltanto ritenersi una irregolarità e non una omissione di notifica.
Ciò configura una nullità di natura intermedia, rilevabile non oltre l'emissione della sentenza di primo grado, in quanto realizzatasi entro la fase delle indagini preliminari. L'eccezione è stata per la prima volta dedotta con i motivi d'appello e pertanto è tardiva.
Il giudice d'appello condivide la gravità dei fatti e la violenza dimostrata dall'imputato, elementi per i quali la pena inflitta dal primo giudice è adeguata e risponde a criteri di legge, senza che possono avere rilievo ai fini di un diverso trattamento sanzionatorio il comportamento processuale, tenuto conto dei gravi precedenti per rapina, porto d'armi, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
2.1.1. Il ricorrente deduce:
1. Con un primo motivo il ricorrente rileva l'inosservanza di norme processuali relative alle notificazioni. Si ripropone il difetto di notifica del decreto che ha disposto il giudizio, notificato alla residenza dell'imputato anziché al domicilio eletto. L'avviso di ricevimento della lettera raccomandata non è atto autonomo, bensì è un momento che conclude e perfeziona la procedura di notifica avvenuta al portiere dello stabile.
Il difetto di notifica è sussistente per la semplice ragione di non avere provveduto alla notifica degli atti al domicilio eletto. Si tratta di nullità assoluta, perché comporta l'omessa notifica.
2. Con un secondo motivo, il ricorrente rileva la manifesta illogicità della motivazione anzitutto con riferimento alla verifica di attendibilità di TO. Le patologie di TO sono esaminate sommariamente dalla Corte d'appello.
Vi sono evidenti difformità non considerate dal giudice d'appello che avrebbero dovuto indurre a dubitare della veridicità. Peraltro, TO riferisce solo di avere visto RT e lo colloca accanto a un borsone nero con il quale erano stati trasportati gli oggetti atti ad offendere. Si tratta di circostanza equivoca che non dimostra che RT abbia partecipato all'aggressione. Anche la lettera di LM, all'epoca detenuto, non è indicativa della partecipazione di RT ai fatti criminosi. La lettera è interpretata in termini non corretti, in quanto parla di accadimenti avvenuti all'incirca cinque mesi prima del fatto;
3. Con un ultimo motivo, si rileva la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. RT ha tenuto un comportamento postfactum corretto e ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
2.2. Le posizioni di IZ CI e DO NO. Per la Corte d'appello, a carico di NO vi sono le dichiarazioni di TO che ha riconosciuto l'imputato in fotografia come la persona che reggeva il borsone portato sul treno e che partecipava all'assolto. Gli agenti hanno riferito che nei filmati si vedeva NO lanciare sassi.
Tali elementi dimostrano il coinvolgimento di NO nell'aggressione. Per il giudice d'appello sono infondate le censure mosse alla sentenza d'appello. I dati acquisiti dimostrano l'assoluto coinvolgimento dell'imputato nei fatti. Anche qui, la gravità dei fatti e i precedenti gravi hanno ampiamente giustificato il diniego delle attenuanti.
Quanto alla posizione di IZ CA, la Corte d'appello indica molteplici testi che hanno descritto il ruolo avuto nella vicenda da CA.
Sono state acquisite agli atti fotografie di un'ascia e di manici d'ascia sequestrati a Roma nel 1993 presso il movimento politico occidentale, come confermato dal verbalizzante.
Il giudice d'appello rileva che nei confronti di CA è stato accertato il coinvolgimento in tutte le fasi dell'operazione che culminava con i fatti criminosi, a partire dalle fasi dell'operazione che è sfociata nei fatti criminosi, a partire dal trasporto del contenitore delle armi e degli esplosivi.
CA è stato descritto come la persona che dava direttive a sostenitori romanisti con gesti che dimostravano la sua posizione di preminenza. Ciò è avvalorato, afferma la Corte di merito, dall'appartenenza al movimento politico di tendenza affine a quella del gruppo Opposta fazione a cui appartenevano gli aggressori e dall'essere avvezzo all'uso delle armi improprie utilizzate per le aggressioni a Brescia. Per questa ragione la presenza di CA nel gruppo dei coimputati non avrebbe potuto essere causale o meramente passiva.
Per la determinazione della pena, il giudice d'appello la specificità del ruolo avuto e i precedenti per danneggiamento giustificano per i giudici di merito la esclusione delle invocate attenuanti generiche.
2.2.1.1 ricorrenti deducono:
1. Con un primo motivo, la violazione di legge, poiché il difensore di entrambi i ricorrenti ebbe a presentare richiesta di rinvio dell'udienza in appello per altro concomitante impegno professionale. L'istanza, recapitata alla Corte d'appello il 9 maggio 2006 e corredata dalla relativa documentazione, non è stata considerata affatto dalla Corte che ebbe a nominare un difensore d'ufficio ai due ricorrenti. Nella prosecuzione del verbale, risulta disposto il rinvio all'udienza dell'11 luglio 2006 e la rinnovazione della notifica del decreto di citazione ad alcuni imputati, nonché al difensore Avv.to Gianluca Campa.
La Corte d'appello ha omesso di notificare al difensore dei due ricorrenti il rinvio del processo all'11 luglio 2006. Analoga situazione si è verificata in quest'ultima udienza nella quale ci si è limitati a prendere atto dell'assenza del difensore dei ricorrenti, rinviando il processo all'udienza del 21 novembre 2006, data in cui poi è stata pronunciata sentenza.
Tutto ciò dimostra che i ricorrenti non hanno avuto alcuna difesa tecnica.
2. Con un secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma dell'accertamento di responsabilità di entrambi i ricorrenti. Si rileva che la Corte d'appello, nel trattare le posizioni dei due ricorrenti non ha fornito una motivazione congrua, logica e conforme alla normativa.
Per CA, la Corte di merito ha utilizzato elementi privi di ogni collegamento e non omogenei e in ogni caso non idonei a dimostrare una logica prova di coinvolgimento nei fatti. La lettura della motivazione denota uno stravolgimento nella ricostruzione dei fatti là dove, dopo avere dato atto delle dichiarazioni dei testimoni che avevano visto CA frapporsi nello scontro con i Carabinieri e i tifosi, la Corte giunge poi ad affermare che tale comportamento realizza un rafforzamento dell'accusa sull'illogico e congetturale avviso che il comportamento dimostri disponibilità a una sorta di comando dei partecipi allo scontro.
Anche per la posizione di NO, la decisione di confermare la sentenza di primo grado risulta immotivata e priva di logica.
3. Con un terzo motivo, l'inosservanza di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ragionamento non può essere condiviso in quanto è stato eluso il dovere di adeguare la pena ai fatti. La capacità criminale asserita dal giudice d'appello è utilizzabili ad altri fini ma non per escludere le attenuanti generiche per le quali si deve fare riferimento all'art. 133 c.p.. Le attenuanti generiche non possono essere negate solo con riferimento alla gravità dei fatti, ma debbono essere ricercate specifiche circostanze ostative al beneficio. Le giustificazioni addotte sono assertive e prive di ogni fondamento. La motivazione è frutto di una duplice valutazione negativa delle medesime circostanze in danno degli imputati e dunque in pieno contrasto con il principio del favor rei.
2.3. La posizione di AO RT, è descritta nel senso che egli, presente nel primo autobus, ebbe poi a partecipare agli scontri con la polizia, come riferito dall'agente verbalizzante Galati Carmelo e dal tassista Serlini Isidoro circa il ricovero presso l'ospedale di Brescia. RT poi fu ricoverato all'ospedale di Milano come risulta dal referto che gli riscontrava lesioni al capo e al secondo dito della mano.
A fronte delle dichiarazioni rese da RT di essere stato ferito nel corso della carica della polizia, vi sono, pone in rilievo il giudice d'appello, le circostanze riferite da TO nel corso delle indagini. Questi ha riferito che RT partecipo all'assalto allo stadio di Brescia, circostanze conformi alla ricostruzione dell'accaduto e che smentiscono la versione dei fatti resa da RT di essere stato assalito dalla polizia appena sceso dall'autobus a Brescia. Le ferite di RT, per il giudice d'appello, non sono altro che la conseguenza della partecipazione dell'aggressione alle forze dell'ordine da parte dei tifosi romanisti.
2.3.1. Il ricorrente deduce:
1. difetto di motivazione, poiché le argomentazione dei giudici di merito sono assertive e prive di ogni elemento che possa accreditare la versione dei fatti diversa rispetto a quella resa da RT. Non vi è prova dell'esistenza di un organizzazione "opposta fazione" che il giudice d'appello asserisce senza l'esistenza di una prova. Peraltro, non vi sono elementi dai quali trarre la prova che RT abbia aderito a tale organizzazione il cui carattere eversivo è solo assertivo.
Si deduce che le dichiarazioni di TO, a differenza da quanto posto in rilievo nella sentenza, non siano attendibili. Quanto riferito da TO sulla posizione di RT evidenzia l'assoluta inattendibilità del dichiarante. La Corte drappello precisa che egli è stato scelto a caso tra la tifoseria dei romanisti, circostanza che si pone in contrasto con il fatto che TO fosse sullo stresso autobus di RT. Tale strana coincidenza non è affatto spiegata in sentenza, Peraltro, le dichiarazioni di TO non sono riscontrate da elementi oggettivi.
Assertiva la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello sulla sola circostanza delle ferite riportate da RT. Si tratta di dato che non fornisce alcuna prova e potrebbe dare riscontro alla versione di RT di essere stato aggredito.
La responsabilità di RT è fondata sulle sole dichiarazioni di TO, del tutto insufficienti per non essere state riscontrate e per essere frutto di mere valutazione dello stesso dichiarante il quale non ha riferito le modalità e le precise condotte poste in essere da RT.
2. Con un ultimo motivo, si rileva che gli argomenti del giudice d'appello posti a fondamento del diniego sono soltanto i precedenti penali, senza tenere conto degli atri criteri previsti dall'art. 133 c.p.. Non si è tenuto conto che, anche a volere ammettere la responsabilità di RT, le relative condotte non sono state definite con chiarezza e ciò non avrebbe potuto consentire la valutazione di gravità espressa dai giudici di merito;
mentre avrebbe potuto consentire una diversa valutazione di prevalenza o quantomeno di equivalenza con le aggravanti allo scopo di mitigare la pena.
2.4. La posizione di FA IE trova anch'essa fondamento nelle dichiarazioni di TO che lo riconosce in fotografia e nella fase delle indagini riferisce che lo stesso ebbe a partecipare all'assalto.
Per il giudice d'appello, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da OC sono attendibili per avere trovato riscontro in elementi oggettivi e in particolare nelle stesse dichiarazioni dell'imputato IE. L'estraneità da atti di intimidazione nei confronti dei testi non è elemento che possa escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di OC perché a tal fine ciò che rileva è il dato oggettivo dell'esistenza di intimidazioni.
2.4.1. Il ricorrente deduce:
1. Con un primo motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla partecipazione di IE all'assalto alle forze dell'ordine. Non vi è stata una corretta interpretazione delle prove acquisite e in particolare delle dichiarazioni rese a dibattimento da CC il quale ha escluso che IE abbia partecipato agli scontri con la polizia. Il giudice d'appello non ha reso risposte alle precise censure articolate in punto di non corretta valutazione della prova da parte del giudice di primo grado e si è limitato a privilegiare quanto riferito da TO nel corso delle indagini.
La diversità tra quanto riferito nel corso delle indagini e le dichiarazioni rese in dibattimento non è apprezzabile perché non vi è una verbalizzazione integrale delle prime. La difformità risulta poi chiarita dal teste il quale riferisce di avere indicato il nome di FA solo perché questi era con lui nel primo autobus. Non risulta dagli elementi acquisiti nel corsi delle indagini quale sia stata la condotta di RO una volta sceso dall'autobus. Altro profilo di difetto di motivazione riguarda il non avere dato rilievo alle giustificazioni rese da TO sulle difformità tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e quelle in dibattimento circa la presenza di RO. Peraltro il giudice d'appello ha ritenuto TO attendibile anche sulle posizioni specifiche senza motivazione al riguardo e richiamando le ragioni poste a fondamento sull'attendibilità in generale del teste. In base all'art. 500 c.p.p., comma 4, nel testo vigente prima della novella del 2001 sarebbe stato necessario per accreditare la versione dei fatti resa nel corso delle indagini ricercare altri elementi di prova, ricerca che nella specie non vi è stata. Altra contraddizione riguarda l'abbigliamento da tifoso della "Lazio" di RO che lo distingueva dagli altri, distinzione che non è emersa dagli atti d'indagine.
2. Con un secondo motivo, si rileva il difetto di motivazione in ordine al concorso morale di IE nella commissione dei fatti. Manca del tutto una motivazione in a senso e manca ogni riferimento all'incidenza causale della sua presenza. Vi è dunque al riguardo anche una precisa violazione di legge, perché per giurisprudenza costante non è sufficiente una mera presenza per essere chiamati a rispondere a tale titolo.
1. Con terzo motivo, si rileva il difetto di motivazione sul giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti rispetto alle aggravanti. Per tal motivo si è dichiarato estinto il delitto di cui al capo c). Mentre il giudizio di comparazione rispetto a circostante eterogenee avrebbe dovuto essere operato anche, trattandosi del reato più grave, sulle aggravanti del delitto di resistenza previste dall'art. 339 c.p., commi 1 e 2, con radicale diminuzione dei limiti edittali di pena. In punto, manca una motivazione su diverso trattamento sanzionatorio. Tale erronea valutazione integra anche il vizio di violazione di legge per la mancata considerazione delle aggravanti predette.
2.5. La posizione di AO LL è anch'essa fondata sulle dichiarazioni di OC e la parziali ammissioni dello stesso imputato.
La Corte drappello disattende le censure della difesa, e ribadisce la congruità probatoria di quanto riferito da TO, il quale ebbe a indicare LL, come partecipante all'assalto. Rispetto a tali conclusioni risulta irrilevante la deposizione della persona che accompagnava LL nel trasferimento a Brescia, la cui attendibilità è limitata in misura tale da non potersi contrapporre validamente alla prova d'accusa. Per tal motivo la richiesta di rinnovazione del dibattimento è da respingere.
2.5.1. Il ricorrente con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. per difetto di motivazione. Nonostante fosse stata articolata una specifica censura, il giudice d'appello non ha motivato sul punto che le dichiarazioni di TO non avrebbero potuto essere valutate alla stregua di una testimonianza, bensì avrebbero richiesto i riscontri previsti per la chiamata di correo.
Con i motivi d'appello si era anche dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TO in sede di indagine poiché rese da una persona sostanzialmente indagata in assenza del proprio difensore. Anche su tale punto la Corte d'appello non ha motivato. La motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di sentire il teste EL è illogica, perché si fonda su di un giudizio prognostico e aprioristico, senza tenere conto che il teste avrebbe potuto riscontrare la chiamata di correo.
2.6. La posizione di RA AS, è fondata sulle dichiarazioni di TO rese nel corso delle indagini e parzialmente confermate in dibattimento. In base alle dichiarazioni rese da TO, è stato identificato AS, come risulta da quanto riferito dal verbalizzante ST.
Sono anche qui le parziali ammissioni dell'imputato a dare risconto a quanto riferito da OC. Al riguardo, la Corte d'appello disattende la dedotta inattendibilità di TO in base alle osservazioni generali riportate nella premessa della stessa sentenza.
2.6.1. Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione. Rileva inoltre che il giudice d'appello ha omesso di motivare in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni di OC, limitandosi soltanto a valutarne l'attendibilità con motivazione carente e illogica. Non si è tenuto conto delle condizioni psichiche di TO, come risultanti dalla documentazione prodotto in atti. È noto che TO è affetto da ritardo mentale ed facilmente influenzabile. La difformità delle dichiarazioni rese da OC avrebbero dovuto comportare l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla attendibilità dello stesso.
2.7. Le posizioni di SE NI e di D'RO MI.
A carico di entrambi per il giudice d'appello vi sono le dichiarazioni di OC e di OL. NI è indicato dall'uno come colui che portò il borsone sul treno per Brescia e dall'altro come partecipante all'assalto.
La Corte d'appello condivide le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e disattende le censure dell'appellante circa l'inattendibilità dei due dichiaranti e l'insufficienza probatoria dell'asserita preordinazione. Risolto il tema dell'attendibilità, la Corte di merito rileva che non vi dubbio sulla convergenza di quanto riferito da entrambi sulla posizione di NI il quale non solo ebbe a partecipare all'assolto ma anche a trasportare armi ed esplosivi poi usati. La deposizione dell'agente IN fornisce riscontro circa la partecipazione di NI e l'utilizzo nel corso degli scontri di un arma impropria.
Anche per D'RO le considerazioni sono analoghe. La Corte d'appello disattende le censure mosse alla sentenza di primo grado e rileva che l'attendibilità di entrambi i dichiaranti è sta ampiamente giustificata e la prova della partecipazione di D'RO è fornita anche qui dal collegamento diretto dell'imputato con il contenitore delle armi.
Quanto alla riferibilità dell'intimidazione dei testi anche a D'RO, il giudice d'appello rileva che l'intimidazione, necessaria per l'utilizzo delle precedenti dichiarazioni, va intesa in termini oggettivi.
2.7.1. I ricorrenti deducono:
1. Con un primo motivo, la violazione di legge processuale e rileva che quale unico difensore di entrambi gli imputati ebbe a richiedere alla Corte d'appello di Brescia istanza di rinvio dell'udienza del 21 novembre 2006 per legittimo impedimento essendo chiamato a difendere altro imputato innanzi al Tribunale di Roma. All'istanza fu allegata la documentazione necessaria per dimostrare l'impossibilità dell'assenza nel processo da celebrare a Roma per l'importanza delle questioni da trattare in udienza.
Nonostante gli accertamenti disposti dal Presidente della Corte d'appello di Brescia e la risposta confermativa al riguardo del Presidente del Tribunale di Roma, la Corte d'appello proseguiva la trattazione del processo e pronunciava sentenza in assenza del difensore, ritenendo l'intempestività della richiesta di legittimo impedimento.
Al riguardo, il difensore rileva che la richiesta di rinvio era ampiamente giustificata e la richiesta è stata ritenuta tardiva solo perché pervenuta il giorno precedente l'udienza. Le ragioni di tali tempi sono dipese dalla circostanza che il difensore ha appreso solo pochi giorni prima che per l'udienza del 21 novembre 2006 sarebbero stato fissato l'esame degli imputati. Inoltre, anche se fosse stato richiesto rinvio in data prossima al 2 novembre la situazione non sarebbe cambiata perché non vi sarebbero stati i tempi tecnici per avvisare le altre parti processuali.
2. Con un secondo motivo, si deduce la violazione di norme processuali e il difetto di motivazione. La difesa fa presente di avere richiesto nell'interesse di NI la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., ingiustificatamente negata dal giudice per le indagini preliminari. Su tale richiesta il Tribunale non si è pronunciato e dal testo della motivazione risulta evidente che la richiesta non è stata esaminata, perché per altro imputato il tribunale si è pronunciato accordando la diminuente. La Corte d'appello, cui la questione è stata posta, si è limitata a rispondere che la richiesta, giustificata dal diniego di applicazione del rito abbreviato, non risultava presente agli atti trasmessi. Il formale rispetto della motivazione e in ogni caso carente, perché non si da contezza del diniego e delle ragioni per le quali vi è stato diniego del giudice di primo grado. Tale mancanza avrebbe dovuto comportare la richiesta della documentazione e non avrebbe potuto importare una presunzione di inesistenza. La difesa non ha avuto la possibilità di esaminare quanto affermato dalla Corte perché non sono stati indicati gli atti mancanti ovvero perché non vi e stata verbalizzazione sul punto.
3. Con un terzo motivo, si rileva la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. Le motivazioni non tengono conto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. che fanno riferimento non solo alla gravità dei fatti. L'asserita capacità criminale degli imputati può essere utilizzata ad altri fini, ma non per escludere le attenuanti in parola.
3. Tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi richiedono, quanto alle censure di violazione di legge processuale, una trattazione preliminare specifica per ciascuno dei ricorrenti. Mentre, i rilievi in tema di selezione degli elementi di prova, di regole di valutazione e di deficit di motivazione vanno unitariamente esaminati poiché presentano questioni pressoché comuni.
1.1. La nullità della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare e degli atti a essa conseguenti, dedotta da LU RT è infondata. La soluzione cui è pervenuto il giudice d'appello è corretta sotto ogni profilo.
È oramai ius receptum che il regime delle nullità relative alle notifiche della citazione riguardanti l'imputato non è unitario nel senso che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. un., 27 ottobre 2004, dep. 7 gennaio 2005, n. 119). Nella concreta fattispecie, la notifica in parola, anziché essere stata effettuata nel domicilio eletto, è stata eseguita nel luogo di residenza di LU RT in Roma, con consegna dell'atto al portiere dello stabile. Mentre, la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto è stata regolarmente effettuata con raccomandata, consegnata personalmente all'imputato LU RT che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Non è, dunque, da revocare in dubbio che la notifica è avvenuta in forme diverse da quelle prescritte, ma è altrettanto indubbio che il mezzo diverso sia stato idoneo a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Si è trattato di mera irregolarità che al più ha prodotto una nullità a regime intermedio che avrebbe essere dedotta nella fase di trattazione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.. Nel caso concreto, è stata dedotta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, per la prima volta con i motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado.
1.2. Altrettanto infondata la nullità della sentenza impugnata dedotta dalla difesa di IZ CA e NO DO. La nomina del difensore d'ufficio non richiedeva alcun ulteriore avviso al difensore di fiducia che ha richiesto e ottenuto il rinvio per legittimo impedimento. La mancata presenza alle successive udienze è addebitale alla difesa che avrebbe avuto l'onere di informarsi dei rinvii.
Questa Corte si espressa nel senso che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Sez. un. 28 febbraio 2006, dep. 9 marzo 2006, n. 8285). Pertanto, in caso di impedimento del difensore dell'imputato e di designazione di un suo sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, quest'ultimo esercita i diritti e assume i doveri del difensore sostituito, di talché, quando il dibattimento sia rinviato in ragione dell'impedimento del titolare della difesa e su istanza di questa, l'avviso dell'udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto, e nessuna comunicazione è dovuta al sostituito.
1.3. Infondate entrambe le questioni processuali poste dalla difesa di SE NI e di MI D'RO.
È dedotta la nullità della sentenza poiché la Corte d'appello, nonostante l'istanza di rinvio del difensore dei due imputati per comprovato impegno professionale innanzi t al Tribunale di Roma, ha svolto gli accertamenti è ha poi respinto la richiesta della difesa e ha proseguito la trattazione del giudizio, pronunciando sentenza. Come risulta dal verbale d'udienza, la Corte di merito ha giustificato la propria scelta in termini corretti, rilevando che il difensore di fiducia ha comunicato il proprio impedimento solo in data 20 novembre, mentre il processo pendente innanzi al Tribunale di Roma è stato differito il 2 novembre alla stessa udienza del 21 novembre e, pertanto, quando egli era già a conoscenza dell'udienza fissata per l'attuale processo. Si tratta di scelta corretta e conforme alla disciplina relativa al rinvio per impedimento del difensore.
Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto al momento in cui era fissata la trattazione di altro procedimento per la stessa udienza dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, perché la formulazione della norma, intende dare rilevanza e apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono rispetto a quello già fissato e non anche a quelli preesistenti al momento dell'assunzione, in diverso procedimento, di altro impegno per la medesima udienza. In tale ipotesi, il difensore è tenuto a organizzare le proprie scelte avvalendosi di sostituti e, in ogni caso, a informare tempestivamente gli uffici giudiziari per consentire, là dove possibile, l'udienza da rinviare.
1.3.1. Con riferimento a solo NI, il difensore rileva la mancata applicazione del riduzione per la richiesta di abbreviato. La censura è assolutamente generica poiché, anziché indicare il verbale dal quale risulti la richiesta di abbreviato e la ritualità della stessa, sono indicati atti privi di rilevo per la verifica imposta in questa sede circa la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione della riduzione invocata. L'imputato che intenda eccepire la mancata valutazione di una richiesta formulata in altra fase o grado processo non risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti relativi al giudizio d'appello, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
2. Le altre censure possono essere unitariamente trattate per essere pressoché comuni a tutti gli imputati.
1 Un primo profilo attiene all'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi TO e OL.
Il giudice d'appello ha giustificato con proprio ragionamento la corretta conclusione cui è pervenuto il Tribunale sul punto. La questione è dedotta su due aspetti, l'uno relativo alla effettiva posizione di persone informate dei fatti e l'altro la sussistenza delle condizioni richieste per l'operativi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Il primo aspetto è correttamente risolto dalla Corte d'appello nel senso che non vi è mai stato alcun elemento che potesse provare, quantomeno come sospetto, un diversa posizione di TO e OL, i quali non hanno mai assunto la qualità di indagati o imputatati e le dichiarazioni da loro rese non risultavano affatto orientate a difendere le rispettive posizioni ed evitare un coinvolgimento nel procedimento. In mancanza di una formale assunzione di indagato, gli elementi valutati dai giudici di merito si sottraggano a ogni sindacato di questa Corte perché riferibili a valutazioni di merito ancorate a quanto emerso dagli atti d'indagini e dalle ulteriori acquisizioni e verifiche svolte nel corso del giudizio di primo grado.
3. Altrettanto incensurabile è l'accertamento della sussistenza di una situazione complessiva riconducibile a intimidazioni di tale intensità da essere la reale ragione per la quale entrambi hanno modificato nel corso dell'esame dibattimentale le descrizioni ab origine rese agli inquirenti. Legittimo e fondato l'utilizzo delle precedenti dichiarazioni in corretta applicazione del quarto comma dell'art. 500 c.p.p.. La condizione di operatività della lettura acquisitiva delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini è stata posta in termini concreti e di ragionevole plausibilità. Non è da revocare in dubbio che l'accertamento degli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna. Inoltre, nel caso di intimidazioni, non è necessario, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di segno accusatorio precedentemente rese dall'interessato, che gli atti di intimidazione siano riferibili all'imputato, bensì che oggettivamente ne sia accertata la loro plausibilità sulla base di convergenti indici sintomatici.
Corretta la ricostruzione normativa effettuata dai giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto applicabile nella fattispecie la disciplina dell'art. 500 c.p.p., nel suo testo previgente alle modificazioni introdotte con la L. n. 63 del 2001. Infatti, ai sensi di detta Legge, art. 26, commi 1 e 3, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, "sono valutate a norma del previgente art. c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6 ".
In particolare, l'applicazione dell'art. 500 c.p.p. nel suo testo antecedentemente in vigore comporta anzitutto che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate per stabilire la credibilità della persona esaminata (comma 3) e, in caso di difformità, essere acquisite al fascicolo del dibattimento e utilizzate per la decisione, ed essere valutate come prova dei fatti in esse affermati là dove sussistenti "altri elementi di prova" a conferma della loro attendibilità (comma 4).
Nella specie, è stato correttamente applicato il testo del previgente art. 500 c.p.p., comma 5, secondo cui, tout court senza riscontro di attendibilità, "le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando .... risulta che il testimone sia stato sottoposto a minaccia ... affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano situazione che hanno compromesso la genuinità dell'esame".
Come si è detto, è stata accertata in termini di ragionevole plausibilità la sussistenza di intimidazione dei due testi e, pertanto, legittimamente il giudice di merito avrebbe potuto fondare il proprio convincimento solo su quanto dai testi riferito nel corso delle indagini.
Nella sentenza, però, per radicare la sussistenza di convergenti elementi di prova a fondamento della responsabilità di ciascuno degli imputati si è altresì precisato che, anche applicando la regola del quarto comma, le circostanze riferite da TO e OL risultavano adeguatamente riscontrate da altri elementi acquisiti agli atti del processo. A tale ultimo riguardo, mette conto rilevare che la formulazione di tale regola di valutazione - riportata nel previgente quarto comma dell'art. 500 c.p.p., - è assolutamente sovrapponitele a quella riportata dalla Corte di merito. Quest'ultima, infatti, pur parlando di utilizzazione, ha in pratica subordinato la valutazione delle dichiarazioni alla sussistenza di altri elementi probatori con un procedimento che richiama puntualmente il contenuto dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Il quadro probatorio, in sintesi descritto in narrativa, risulta dunque correttamente esposto e valutato in termini di rigorosa coerenza.
3. Altro profilo pressoché comune ai ricorsi proposti è la inattendibilità di TO per la situazione psicologica compromessa in cui egli era al momento dei fatti. Al riguardo, il giudice d'appello fornisce un'adeguata giustificazione, escludendo che una patologia, quale riferita da TO e risultante dalla documentazione prodotto potesse essere di tale importanza da compromettere in assoluto la capacità ad assumere l'ufficio di testimone.
L'analisi del racconto reso dal teste esclude, per i giudici di merito, che le stesse possano essere state inquinate per la patologia riferita. Anche qui si tratta di una valutazione di tale rigore logico da essere assolutamente incensurabile in sede di legittimità. Correttamente la Corte rileva che il deficit mnemonico può indurre lacune del narrato, ma non la rappresentazione di circostanze inesistenti e non verificatesi.
2.2 Le ulteriori questioni oggetto di censure da parte degli imputati sono il deficit di motivazione nella ricostruzione dei fatti per essere in più parti richiamata per relationem la motivazione del primo giudice.
Con specifica censura, quasi tutti i ricorrenti deducono il difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze posto con l'atto di impugnazione.
La censura, dedotta su argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento.
Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere chela Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art. 597 c.p.p., comma 1, di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione.
Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dagli appellanti là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di una motivazione "per relationem", allorché il giudice d'appello abbia ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali.
Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3^, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in tal senso, Sez. 2^, 10 novembre 2000, Gianfreda, rv. 218590). La Corte territoriale, dunque, si è attenuta con rigore a questa regola juris ed ha ricostruito i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzione anche là dove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti i sillogismi giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento.
2.3. Nella sentenza impugnata sono poi esaminati e valutati gli elementi di prova posti a fondamento delle singole posizioni degli indagati.
La Corte di merito, mediante un proprio ragionamento probatorio coerente e completo, ha descritto per ciascuno degli imputati gli elementi tratti dalle circostanze riferite da TO e OL e dagli atti di indagini in relazione a esse effettuati e dai quali si sono stati tratti dati di riscontro.
In narrativa sono stati sintetizzati i punti significativi e il ruolo avuto da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti. Il ragionamento adeguato e coerente su di essi sviluppato non può che avvalorare il loro significato complessivo e rendere assolutamente inammissibile la diversa selezione e l'alternativo significato che i ricorrenti pretendono di attribuire alle stesse.
La Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del riesame per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione, pur dopo le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Come noto, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli atti processuali che hanno legittimato la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, operazione che travalica i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi di prova e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi là dove vi sia una giustificazione articolata che, descritti e riassunti i dati probatori, sviluppi un sillogismo corretto e privo di fratture e deficit argomentativi.
In conclusione, gli elementi posti a base della sentenza, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie e delle condizioni richieste per l'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. In punto di attenuanti generiche, la giustificazione fornita per il diniego a LU RT, IZ CA, RT AO, SE NI, DO FA e D'RO MI è adeguata e coerente. Per ciascuno di essi è stata evocata la specificità delle condotte e l'intensità dell'azione aggressiva, realizzata con incredibile violenza e determinazione nonché con l'uso di armi, sostanze esplodenti lanciati in direzione delle forze dell'ordine. Caratteristiche che, unitariamente considerate, denotano una notevole capacità a delinquere. Un giudizio, dunque, conformi ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., e ragionevolmente sviluppate in relazione a situazioni concrete
3.1. Per IE FA, LL AO e AS RA, invece, il giudice d'appello, con altrettanto rigore argomentativo, ritiene che tali circostanze non ricorrono e così applica loro le attenuanti generiche, equivalenti rispetto alle aggravanti, per il reato di cui al capo C) che per tal motivo dichiara estinto per prescrizione. Nonostante i reati fossero stati unificati nel vincolo della continuazione, il giudice d'appello non considera per gli altri reati le attenuanti generiche, in tal modo determinando la residua pena con la sola esclusione di quella inflitta per il reato dichiarato estinto.
Sul punto, vi è specifica censura di IE FA. Ritiene il Collegio che la censura sia fondata, poiché 1 giudice nel determinare la pena da applicare a ciascun reato, in caso di ritenuta continuazione, non può applicare le attenuanti generiche solo per alcuni reati satelliti e non anche per il reato più grave, con la conseguenza che il computo della diminuzione di pena per il reato base e per gli altri reati satelliti deve essere effettuato in ragione dell'equivalenza delle attenuati generiche sulle contestate aggravante con riferimento a ciascuno dei reati per i quali è stata affermata la responsabilità.
Ad avviso del Collegio, il principio di diritto enunciato va applicato, nonostante non abbiano dedotto sul punto alcuna censura, anche in favore di LL AO e AS RA per l'effetto estensivo ex art 587 c.p.p., tenuto conto dell'identità di posizione al riguardo.
La sentenza impugnata va annullata nei confronti di IE FA e, per l'estensione dell'impugnazione, anche nei confronti di RA AS e AO LL, limitatamente al mancato calcolo delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla determinazione della pena per i reati diversi da quelli di cui al capo C). Va disposto il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. I ricorsi dei predetti imputati vanno rigettati nel resto.
I ricorsi di LU RT, IZ CA, RT AO, SE NI, DO FA e D'RO MI, imputati che, a norma dell'art. 616 c.p.p., vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FA IE e, per l'estensione dell'impugnazione, anche nei confronti di RA AS e AO LL, limitatamente al mancato calcolo delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla determinazione della pena per i reati diversi da quelli di cui al capo C). Rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta nel resto i ricorsi dei detti ricorrenti. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti RT, CA, RT, NI, FA e D'RO in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009