Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 1
Integra nel giudizio abbreviato una nullità d'ordine generale l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi ammesso su tale presupposto, nullità da ritenersi sanata ove la fase dell'assunzione delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito.
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2010, n. 23605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23605 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 12/03/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1099
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 36556/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 17 febbraio 2009 dalla Corte di Appello di Trieste nell'interesse di:
ZO AN, n. Trieste il 29 luglio 1979;
CC IO, n. Trieste il 18 aprile 1966;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza in data 17 febbraio 2009 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa il 2 luglio 2008 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste con la quale OR AN e CI IO - all'esito del giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi OS, BO e DI e all'acquisizione dell'identikit citato nell'annotazione di servizio 7 aprile 2009 - erano stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento, commesso in un supermercato di Trieste il 3 aprile 1999, e del reato di concorso nella ricettazione di un ciclomotore utilizzato per raggiungere il luogo della rapina e fuggire dopo l'azione criminosa. Il giudice di primo grado, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, aveva condannato gli imputati alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa ciascuno, con la pena accessoria per entrambi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Dopo la commissione della rapina da parte di due giovani che indossavano caschi da motociclista e occhiali da sole, uno solo dei quali era entrato nel supermercato, veniva ritrovato il ciclomotore utilizzato per la fuga che era risultato di provenienza furtiva (il proprietario aveva trovato sotto il sellino due pistole giocattolo e un casco da motociclista che non gli appartenevano). Qualche giorno dopo il fatto nei pressi del luogo in cui era stato ritrovato il ciclomotore erano stati rinvenuti due passamontagna, rispettivamente di colore rosso e beige, e il pantalone di una tuta di colore nero con strisce bianche laterali, uguale a quello descritto dal venditore ambulante senegalese DI che vendeva la sua mercanzia dinanzi al supermercato e aveva visto i rapinatori. I due imputati nei giorni successivi al fatto erano stati sottoposti ad indagini essendo stati riconosciuti in fotografia, all'80-90%, il OR dalla cassiera e dal DI e il CI dal commesso OS il quale era stato minacciato con la pistola dal rapinatore che si era tolto il casco. CI inoltre, dopo la pubblicazione su un quotidiano locale della notizia della sua individuazione, si era recato nel supermercato per chiedere se l'avessero mai conosciuto. La posizione del OR e del CI veniva tuttavia archiviata. A distanza di sette anni, nell'ambito di indagini concernenti un traffico di sostanze stupefacenti, era stata intercettata una conversazione tra EI RE e il OR i quali progettavano una rapina da commettere servendosi di un ciclomotore e, in tale contesto, il OR faceva riferimento ad una rapina commessa in un supermercato con "Mauri", identificato in CI IO, utilizzando un ciclomotore che era stato ritrovato unitamente alle pistole sulle quali, sosteneva, non erano stati tuttavia effettuati i rilievi dattiloscopici. A seguito della riapertura delle indagini veniva eseguita una comparazione tra i reperti biologici (tamponi salivari) degli imputati e quelli prelevati dal passamontagna di colore rosso ritrovato nei giorni successivi alla rapina;
sul passamontagna risultavano reperti riconducibili sia al OR che al CI.
Avverso la predetta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso per Cassazione.
Con il ricorso proposto nell'interesse di OR si deduce:
1) la nullità della sentenza per l'omessa acquisizione dell'identikit o, meglio, del "fotofit" degli autori della rapina citato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 7 aprile 1999, alla cui acquisizione (unitamente all'esame di tre testi) era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato;
sarebbe inverosimile che, come sostenuto nella motivazione della sentenza impugnata, i Carabinieri avessero usato tale termine tecnico per indicare la mera descrizione somatica da parte dei testi anche perché nell'annotazione citata si faceva riferimento a due soggetti (diversi dagli attuali imputati) "somiglianti, per fisionomia ed età, in maniera quasi totale al fotofit ed alla descrizione dei due rapinatori;
2) la violazione della legge processuale con riferimento al prelievo coattivo di materiale biologico dell'imputato avvenuto il 1 marzo 2007 presso la casa circondariale di Trieste, sulla base del provvedimento con il quale il pubblico ministero in data 14 febbraio 2007 aveva autorizzato la polizia giudiziaria ad effettuare gli accertamenti diretti all'identificazione ai sensi dell'art. 349 c.p.p., comma 2, anche contro la volontà dell'imputato; in tal modo il OR, detenuto e senza possibilità di consultare il difensore, sarebbe stato subdolamente indotto ad accettare il prelievo, da considerarsi secondo il ricorrente illegittimo perché utilizzato a scopo puramente investigativo, finalità possibile tuttavia solo nel caso previsto dall'art. 354 c.p.p. (comparazione di DNA) non applicabile analogicamente;
sarebbero quindi inutilizzabili i risultati del prelievo coattivo previsto dall'art. 349 c.p.p., comma bis 2, introdotto dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 10, comma 1, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 155 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) al solo fine identificativo;
3) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta somiglianza del OR con la descrizione fatta dai testimoni oculari (BO e DI) sulla base di caratteristiche comuni ad un numero elevatissimo di persone e quindi anche in ordine ai riconoscimenti, in termini peraltro non di certezza ma solo percentuali, che avevano indotto il pubblico ministero a chiedere all'esito delle prime indagini l'archiviazione;
4) la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello circa le evidenti e totali discrepanze nelle dichiarazioni rese dai testi oculari nell'immediatezza dei fatti relativamente all'abbigliamento dei rapinatori, in particolare con riferimento alle evidenti difficoltà del DI nel corso del giudizio abbreviato ad esprimersi in lingua francese, nonostante la presenza di un interprete di detta lingua, che rendeva inverosimili le sue dettagliate dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto con l'ausilio di un maresciallo conoscitore della lingua francese;
5) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa il riconoscimento, peraltro non in termini di certezza, della voce del OR da parte dell'agente De SI nell'ambito dell'intercettazione ambientale dell'anno 2006 avvenuta nell'abitazione dell'interlocutore EI, essendo stato notato il OR solo imboccare la strada in cui lo EI abitava;
6) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulle risultanze dell'indagine genetica sul passamontagna rinvenuto dalla polizia giudiziaria dopo la rapina, che non proverebbero comunque la partecipazione del OR alla rapina ma solo la circostanza che l'imputato poteva essersi scambiato l'indumento con il suo amico CI, essendo stati ritrovati sul passamontagna anche reperti biologici di quest'ultimo; peraltro di un copricapo rosso che sbucava dalla tasca di uno dei rapinatori aveva parlato solo il teste DI, sotto vari aspetti inattendibile. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CI si deduce:
1) la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla questione di nullità relativa alla mancata acquisizione del fotofit cui era subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, di cui il giudice di primo grado non aveva espressamente dichiarato l'irrilevanza, nullità che sussisterebbe indipendentemente dall'eventuale danno conseguito alla mancata acquisizione;
i giudici di appello avrebbero incongruamente escluso che il fotofit esistesse affermando che i Carabinieri avessero inteso riferirsi alla mera descrizione somatica dei rapinatori fatta dai testi;
2) l'inosservanza di norme processuali con riferimento al prelievo coattivo di campioni biologici ammissibile solo per l'identificazione e non a fini investigativi;
la Corte di appello, avrebbe sostenuto erroneamente un'interpretazione estensiva dell'art. 349 c.p.p. secondo la quale sarebbe ammissibile il prelievo coattivo anche per effettuare comparazioni con i reperti prelevati sulla scena del crimine;
3) la manifesta illogicità della motivazione circa gli elementi probatori a carico del CI non essendosi tenuto conto delle contraddizioni esistenti tra le descrizioni fatte dai testi oculari OS, BO e DI (quest'ultimo con particolare riferimento all'abbigliamento dei rapinatori uno dei quali avrebbe indossato pantaloni di una tuta di colore nero a strisce laterali bianche uguale a quello rinvenuto dai Carabinieri il giorno prima;
il DI dinanzi al giudice dell'udienza preliminare aveva parlato come gli altri due testi, di pantaloni beige e maglia beige, affermando solo di aver visto qualcosa di rosso e non un passamontagna fuoriuscire dalla tasca di uno dei due); incongruo sarebbe stato peraltro l'uso di un passamontagna per commettere la rapina, visto che i rapinatori erano già muniti di casco e, comunque, la comparazione dei reperti biologici aveva dato esito positivo solo per il passamontagna e non per gli altri capi di abbigliamento;
incongruo sarebbe anche il riferimento al fatto che il CI, dopo che il suo nome era comparso su un giornale locale in relazione alla rapina, si era recato nel supermercato per chiedere al personale se lo riconoscevano o meno, con un atteggiamento ritenuto non intimidatorio dai testi.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Quanto al ricorso proposto nell'interesse del OR la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo è infondato.
Effettivamente la richiesta di giudizio abbreviato degli imputati era condizionata, oltre che all'audizione dei testi OS, DI e BO, all'acquisizione "dell'identikit elaborato dalla P.G. nell'immediatezza dei fatti", come risulta dal verbale dell'udienza preliminare svoltasi il 14 aprile: Il giudice, nell'accogliere la richiesta, aveva disposto alla medesima udienza l'acquisizione "dell'identikit dei due rapinatori di cui sì fa menzione nell'annotazione in data 7 aprile '99 (foglio 3/33 fascicolo P.M.)". In detta annotazione, allegata al verbale di udienza, i Carabinieri della stazione di Trieste-Guardella riferivano di aver identificato, il 7 aprile 1999, due giovani (che non erano il OR e il CI) "corrispondenti all'identikit relativo agli autori della rapina" oggetto del presente processo. Della mancata acquisizione dell'identikit, di cui non aveva memoria il mar. CC Medves della stazione dei Carabinieri di Latisana (sentito all'udienza del 2 luglio 2008), si duole il ricorrente che fa riferimento tuttavia all'esistenza di un fotofit - documento che, tuttavia, riconosce essere diverso dall'identikit alla cui acquisizione era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato- la cui esistenza emergerebbe da altri atti del processo che, in virtu' del principio di autosufficienza del ricorso, sarebbe stato tuttavia suo onere allegare all'atto di impugnazione. La Corte comunque rileva che la difesa nulla ha eccepito all'udienza del 2 luglio 2008 in cui il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato chiusa l'assunzione delle prove (cfr. verbale di udienza e relativa trascrizione) per cui deve ritenersi che l'eventuale nullità di carattere generale (nel caso in cui l'identikit, o il fotofit di cui si fa menzione nel ricorso, fosse stato effettivamente esistente e acquisibile) sia stata sanata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 183 c.p.p. (Cass. sez. 5, 12 dicembre 2005 n. 6772, Zanco). Peraltro la Corte territoriale ha fornito una razionale motivazione, fondata su un dato documentale espressamente richiamato, circa l'erronea (o, comunque, imprecisa) indicazione con il termine identikit della mera descrizione somatica degli autori della rapina fatta dai testi oculari.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale evidenziato, sulla base di dati di fatto inoppugnabili che il ricorrente nemmeno contesta, che negli atti erano compresi due verbali, uno per ciascun imputato, in cui il OR e il CI prestavano il loro consenso al prelievo sottoscrivendo una dichiarazione di contenuto inequivoco. I prelievi non sono stati coattivi, si chiarisce nella sentenza impugnata, proprio perché era stato regolarmente acquisito da entrambi gli imputati - come previsto dal relativo provvedimento del pubblico ministero - il consenso alla loro effettuazione.
Il terzo motivo è infondato in quanto nella sentenza impugnata viene chiarito che dalle descrizioni dei testi emergeva quanto meno la sicura somiglianza dell'imputato ("altro di più non si può dire") con la descrizione fatta dopo l'azione criminosa dai testi oculari BO e DI, evidenziando tuttavia che i predetti avevano riconosciuto il OR in fotografia con un'elevata percentuale di certezza (90% il DI e 80% la BO). Si tratta ovviamente di elementi indiziari che correttamente all'epoca furono ritenuti da soli insufficienti, tanto che le indagini si conclusero con un'archiviazione nei confronti del OR (e del CI), ma che sono stati adeguatamente rivalutati alla luce degli ulteriori e convergenti elementi emersi in occasione della riapertura delle indagini.
Le ulteriori deduzioni difensive contenute nel quarto motivo tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ineccepibilmente osservato, con particolare riferimento alla deposizione del teste DI e ai rilievi difensivi circa le discordanze tra le indicazioni fornite dal teste nell'immediatezza del fatto e quanto dallo stesso dichiarato nel corso del giudizio abbreviato alla presenza di un interprete di lingua francese, che dovevano ritenersi più credibili le dichiarazioni fatte dal DI ai Carabinieri, con l'assistenza di un maresciallo che conosceva la lingua francese della cui presenza si era dato espressamente atto nel verbale in data 8 aprile 1999, rispetto a quelle rese con evidente riluttanza al giudice dell'udienza preliminare, avendo addotto il DI prima l'insufficiente conoscenza della lingua italiana (nonostante avesse trascorso almeno nove anni in Italia) e poi la scarsa conoscenza della lingua francese che pure aveva dichiarato di conoscere ottenendo l'assistenza di un interprete. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente, anche sotto il profilo della valutazione della credibilità dei testi esaminati nel corso del giudizio abbreviato, risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Il quinto motivo è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata è stata fornita adeguata giustificazione circa l'attendibilità attribuita al riconoscimento da parte dell'agente De SI del OR quale interlocutore dello EI nella conversazione intercettata il cui contenuto aveva dato lo spunto per la riapertura delle indagini in ordine alla rapina commessa sette anni prima. Il De SI, nel novembre 2006 addetto alle intercettazioni, aveva infatti dichiarato di aver riconosciuto la voce del OR per averla udita in numerose altre occasioni, essendo intensa all'epoca la frequentazione tra il OR e lo EI, ed aveva aggiunto che mentre si svolgeva la conversazione intercettata si trovava sotto l'abitazione dello EI, che si trovava in una strada a fondo cieco in cui aveva visto poco prima incamminarsi l'imputato. È del resto consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti in una conversazione intercettata, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori (Cass. sez. 6. 8 gennaio 2008 n. 17619, Gionta;
sez. 4. 22 febbraio 2008 n. 16432, Masalmeh;
sez. 4, 18 ottobre 2007 n. 43409, Artiaco;
sez. 6, 6 maggio 2005 n. 24438, Musiu) e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, correttamente motivata.
Il sesto motivo è infondato.
Il risultato dell'indagine genetica sui reperti biologici ritrovati sul passamontagna di colore rosso, risultato che non lascia margini di dubbio sulla loro appartenenza ad entrambi gli imputati, è stato infatti valutato unitamente agli altri elementi indiziari emergenti dagli atti (riconoscimento del OR all'80-90% da parte dei testi oculari DI e BO nell'immediatezza del fatto;
conferma nel corso del giudizio abbreviato da parte del DI che dalla tasca del OR fuoriusciva qualcosa di rosso;
contenuto del colloquio tra il OR e lo EI circa la partecipazione del primo in concorso con tale "Mauri" ad una rapina commessa in un supermercato, rimasta impunita nonostante il ritrovamento del ciclomotore e delle pistole utilizzate;
rapporti tra il OR e IO CI, individuato come il "Mauri" cui si era fatto riferimento nella conversazione intercettata e riconosciuto anch'egli nell'immediatezza del fatto;
mancata giustificazione circa la presenza, nello stesso luogo in cui erano stati ritrovati il ciclomotore e i caschi utilizzati dagli autori dell'azione criminosa, del passamontagna che certamente era stato nella disponibilità comune degli imputati). Il giudice di merito ha pertanto compiuto una valutazione unitaria degli elementi indiziari emergenti dagli atti apprezzandone - con adeguata e attenta considerazione dei rilievi critici formulati dalla difesa - la gravità, precisione e concordanza nell'ambito di un percorso argomentativo correttamente strutturato dal punto di vista logico e fondato su una razionale e obiettiva analisi delle risultanze processuali. Del resto nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2 e se siano state coerentemente le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass. sez. 4, 19 marzo 2009 n. 19730, Pozzi;
sez. 1, 25 settembre 2008 n. 42993, Pipa;
sez. 6, 15 novembre 2002 n. 20474, Caracciolo;
sez. 6, 14 ottobre 1997 n. 9104, Arena). Quanto al ricorso proposto nell'interesse del CI la Corte ritiene che del pari debba essere rigettato.
Il primo motivo è infondato per gli stessi motivi indicati nell'esaminare il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del OR.
Analogamente il secondo motivo è manifestamente infondato, per gli stessi motivi indicati nell'esame del secondo motivo dedotto nell'interesse dell'altro ricorrente (non vi è stato un prelievo coattivo dei reperti biologici dell'imputato, che risulta aver liberamente manifestato il consenso al prelievo della saliva). Con il terzo motivo l'imputato sostanzialmente ripropone una diversa lettura delle risultanze processuali che non può trovare spazio in sede di legittimità trattandosi di censure essenzialmente di merito che non scalfiscono, comunque, la motivazione della sentenza impugnata fondata su una analisi dettagliata, coerente e logica delle risultanze processuali.. Non rientra infatti nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha seguito un percorso logico immune da vizi nel ripercorrere il percorso, lungo e non facile, che aveva condotto solo nel luglio 2008 all'affermazione in primo grado della responsabilità degli imputati in ordine alla rapina commessa nel supermercato di Trieste il lontano 3 aprile 1999. Anche la contestata inattendibilità dei testi oculari OS, BO e DI rientra in una valutazione di merito, trattandosi di un giudizio di tipo fattuale precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cass. sez. 3 5 ottobre 2006 n. 41282, Agnelli) come nel caso in esame. I giudici di appello, con argomentazioni del tutto plausibili, hanno infatti condiviso pienamente il contenuto della sentenza di primo grado circa la sostanziale attendibilità di quanto riferito nell'immediatezza del fatto dai testi oculari ed hanno giustificato i marginali elementi di contraddittorietà emersi nelle dichiarazioni dai predetti rese nel corso del giudizio abbreviato con il riferimento al lasso temporale, obiettivamente notevole, trascorso dai fatti. Il ricorrente si limita invece a ribadire la propria versione difensiva, proponendo una ricostruzione alternativa del fatto che nella motivazione della sentenza impugnata è stata smentita attraverso un'analisi puntuale e argomentata delle risultanze processuali che ha consentito di pervenire all'affermazione di responsabilità. Le censure del ricorrente riguardano pertanto essenzialmente il merito della vicenda processuale, che - in presenza di una motivazionale completa e logicamente adeguata - non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010