Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2013, n. 7376
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Sentenza 31 gennaio 2013

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Nel reato di turbata libertà degli incanti, la prova della collusione, e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto alterando il normale gioco della concorrenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini in questione, l'affermazione della rilevanza del collegamento di fatto tra le imprese, non è in contrasto con il principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07, secondo cui la P.A. non può escludere automaticamente dalla gara le imprese che risultano collegate da un rapporto formale di controllo, ma deve effettuare una verifica dell'impatto concreto di tale legame sulla procedura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2013, n. 7376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7376
    Data del deposito : 31 gennaio 2013

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