Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
La nullità derivante dal rigetto meramente implicito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in violazione della prescrizione che impone per il rigetto l'adozione di un'ordinanza, come tale necessariamente motivata, é a regime intermedio e si sana con la riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento, richiesta che non può essere mutata nel contenuto restando preclusa la possibilità di trasformazione per tale via, da condizionata ad incondizionata.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla prova o economia processuale?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 gennaio 2016
L'odierna sentenza della Corte di Cassazione, focalizza il punto di interesse sulla problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto “allo stato degli atti” e dunque, al di fuori di ogni integrazione probatoria. Problema, quest'ultimo, che a sua volta richiede una riflessione in tema di diritto alla prova. Il sistema processuale italiano di stampo accusatorio ed elevato al rango costituzionale del “giusto processo”, ove ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, si innesta in punta di piedi in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 28/09/2011
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2218
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 21106/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC IG N. IL 13/03/1981;
avverso la sentenza n. 7050/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso e la non fondatezza della questione della legittimità costituzionale;
Udito il difensore avv.to Paola Armellin quale sostituto processuale dell'avv.to Annamaria (ndr.: testo originale non comprensibile) la quale insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.1.2010, il Tribunale di Napoli dichiarò AC IG responsabile dei reati di estorsione continuata (capi A e B), percosse e lesioni continuate (capo C), unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, pene accessorie. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 17.2.2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata decisione da parte del G.I.P. sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria;
ne sarebbe derivata una nullità nella costituzione delle parti;
la mancata fissazione dell'udienza per decidere sull'ammissione dello stesso non ha consentito all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato non condizionato per la scadenza del termine relativo;
la Corte territoriale ha respinto l'eccezione riproposta sull'assunto che il rigetto sarebbe stato implicito e che l'imputato avrebbe potuto formulare in via subordinata richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, citando pronunzie di legittimità che però si limiterebbero a ritenere ammissibile tale richiesta subordinata e non ad impedire all'imputato di accedere al rito alternativo;
la diversa interpretazione darebbe luogo a illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento;
2. vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza rispetto alle risultanze processuali;
il padre dell'imputato ha riferito di aver accondisceso alle richieste economiche del figlio non per le minacce o le violenze poste in essere dal figlio, ma solo quando queste erano avanzate in modo pacifico;
il Tribunale e la Corte d'appello non avrebbero considerato le dichiarazioni di AC SE all'udienza 6.11.2009, di cui alcuni brani sono riportati nel ricorso;
anche la madre dell'imputato ha escluso che il figlio fosse ricorso a violenza o minaccia, ma solo che faceva un "martellamento continuo", come da verbale 18.12.2009 di cui è riportata una parte;
3. violazione delle legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione in danno dei genitori per l'assenza di un rapporto tra erogazioni di denaro e l'uso di violenza o minaccia, come risulterebbe dai brani delle dichiarazioni dei AC SE e AN DI riportati nel ricorso;
la petulanza e l'insistenza non integrerebbero il delitto contestato;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione in danno della moglie BO UL;
nella sentenza di appello non sia da conto della richiesta di riqualificare il delitto di estorsione in quello di maltrattamenti in famiglia, come richiesto dal P.M. in primo grado;
infatti la teste BO ha riferito di essere disoccupata e di trarre sostentamento dal marito e dalla famiglia di costui, come dalle dichiarazioni in parte riportate nel ricorso;
ne conseguirebbe l'impossibilità di configurare il delitto di estorsione;
5. vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta avanzata al Tribunale di procedere nelle forme del giudizio abbreviato condizionato;
tale richiesta, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 può essere reiterata innanzi al giudice del giudizio immediato;
l'ordinanza di rigetto era stata appellata e la Corte territoriale si è limitata a ripetere che la richiesta non era conforme alla speditezza del rito;
l'imputato è stato assolto dall'imputazione di tentato omicidio in danno della moglie, di cui al capo D, in forza delle dichiarazioni della stessa e di AC SE;
sulla base delle dichiarazioni raccolte in indagini difensive, era necessario l'esame di tali testi;
6. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di nuovo esame di AN DI;
7. violazione di legge in quanto, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 i reati di percosse e lesioni erano di competenza del giudice di pace, sicché il capo di imputazione avrebbe dovuto essere stralciato e gli atti rimessi al P.M.; in ogni caso per tale reato la pena è diversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il quinto motivo di ricorso sono infondati. Si deve escludere che sia possibile il rigetto implicito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, dal momento che il provvedimento di rigetto implicito (nella specie ravvisato nella trasmissione degli atti al Tribunale) si risolve in un provvedimento privo di motivazione e come tale nullo ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, dovendo la decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato essere adottata con ordinanza, come tale necessariamente motivata.
Tuttavia si tratta di una nullità a regime intermedio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 42363 del 28.11.2006 dep. 28.12.2006 rv 234916), che è stata sanata con la riproposizione, innanzi al giudice del dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 2003, n. 169. Infatti, con tale richiesta, l'imputato ha accettato gli effetti dell'atto, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., comma 1, lett. a). Peraltro tale richiesta, se idonea sanare la nullità, non lo era ad instaurare validamente il giudizio abbreviato, giacché la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1851 del 02/12/2010 Ud. (dep. 21/01/2011 ) Rv. 249054). La valutazione rassegnata esclude qualsiasi ipotesi di disparità di trattamento.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono generici. Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep.
3.10.2008 rv 241023). Peraltro, con riferimento al quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale lo ha disatteso con la motivazione sulla sussistenza del reato di estorsione di rassegnata a pagina 10 della sentenza impugnata.
Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita.
Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento, (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403. Il settimo motivo di ricorso è infondato.
L'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 2, in sede di decisione non determinerebbe incompetenza in ragione del principio della "perpetuatici jurisdictionis", essendo la competenza cristallizzata al momento dei rinvio a giudizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 14.5.1998 dep.
6.6.1998 rv 210722), ma nel caso di specie è stata ritenuta la continuazione fra tutti i reati sicché si versa in ipotesi di connessione.
In tema di continuazione, ove il reato più grave sia un delitto per il quale sia stata applicata la pena della reclusione e della multa e reati meno gravi siano puniti con pene diverse, se si riconosce l'identità del disegno criminoso, la pena unica progressiva da applicare per tutti i reati deve consistere in reclusione e multa, senza con ciò violare il principio di legalità della pena, questa essendo prevista in maniera specifica dall'art. 81 cod. pen., per tutti i reati legati dal vincolo della continuazione, restando in tale aumento sostituite le pene, anche di specie diversa, originariamente previste per i reati singoli, meno gravi. (V. in tema di rapporto fra delitti e contravvenzioni Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7871 del 23.5.1995 dep. 13.7.1995 rv 202115). Tale principio vale anche per i reati puniti con le pene della reclusione e della multa e quelli di competenza del giudice di pace puniti con pene pecuniarie o di altra specie.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012