Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di notificazioni, ritualmente è eseguita la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso il domicilio (nella specie, residenza anagrafica) risultante dagli atti al momento del deposito del gravame, in quanto è onere dell'imputato comunicare tempestivamente al giudice d'appello i mutamenti di esso intervenuti successivamente alla presentazione dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2008, n. 12105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12105 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/12/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 02571
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 029071/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA GO, N. il 27/02/1944;
avverso la SENTENZA del 29/05/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 29 maggio 2008 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2004 con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato UG AS responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., L. n. 638 del 1983, art. 2 e successive modifiche, perché, in qualità di titolare della omonima ditta esercente edilizia con sede legale in Salerno, in via Mar Ionio 22, ometteva di versare all'INPS ritenute contributive operate mensilmente nei confronti dei lavoratori dipendenti complessivamente pari ad Euro 9.645.30. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per il motivo che sarà nel prosieguo esaminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 c.p.p. relativamente all'udienza del 29 maggio 2008 in quanto tale udienza era stata tenuta nonostante l'omessa notifica della data di rinvio in favore dell'imputato.
Deduce la difesa del ricorrente che all'udienza precedente del 19 maggio 2007 la Corte Territoriale, rilevato che non era stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello aveva disposto, nel corso della stessa udienza, accertamenti anagrafici sul AS ed aveva accertato, all'esito delle comunicazioni dell'autorità comunale, che l'imputato non era più residente in Salerno alla via delle Ginestre, bensì in Pontecagnano Faiano, alla via Mare Ionio 22.
La Corte Territoriale, preso atto di tale circostanza, aveva rinviato all'udienza del 29 maggio 2008, disponendo il rinnovo della notifica dell'avviso di udienza.
Per mero errore, peraltro, la notifica era stata eseguita nuovamente presso l'indirizzo di Salerno e non presso quello di Pontecagnano Faiano, per cui l'udienza del 29 maggio 2008 non avrebbe dovuto tenersi in virtù di tale omessa notifica.
Rileva quindi il ricorrente che tale nullità della notifica, precludendo la regolare citazione dell'imputato e la possibilità per il medesimo di partecipare all'udienza, travolgeva anche la sentenza pronunciata che doveva ritenersi nulla.
Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
Come risulta dagli atti, (foglio 27 del fascicolo processuale di appello), l'imputato, in data 4 giugno 2004, ha nominato un difensore di fiducia nella persona dell'avvocato Umberto d'Agostino ed ha contestualmente indicato come propria residenza quella di Salerno, in via delle Ginestre, dove è stata eseguita la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art.157 c.p.p., comma 8. Inoltre dalle risultanze anagrafiche del 18 aprile 2007, l'imputato risultava residente a [...], soltanto dal 5 maggio 2006, e quindi in data successiva all'atto di appello presentato il 13 dicembre 2004.
Era quindi onere dell'imputato comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza successivo all'atto di appello. Deve quindi ritenersi ultronea la successiva notifica del rinvio di udienza in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato all'imputato nel domicilio da lui indicato e risultante agli atti.
Del resto lo stesso difensore di fiducia, presente all'udienza del 29 maggio 2008, data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, non ha formulato alcuno specifico rilievo.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009