Sentenza 5 maggio 2000
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento dell'indagato che, come nella specie, si sia reso irreperibile, non può escludere la riparazione quando risulti che esso non abbia in alcun modo condizionato la decisione del giudice in ordine alla privazione della libertà personale; peraltro, ove anche risultasse un'incidenza di tale comportamento sulla predetta decisione, la riparazione potrebbe essere esclusa solo se il comportamento "de quo" fosse caratterizzato, sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall'intento di indurre in errore l'autorità mediante la rappresentazione di una situazione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà, e non anche quando, invece, il suddetto comportamento sia stato, come nella specie, determinato dall'intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2000, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 05/05/2000
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO " N. 2758
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N. 49303/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di MILANOnei confronti di:
NI OL N. IL 04.09.1969
avverso ordinanza del 17.11.1999 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. Dr. A Siniscalchi il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano.
OSSERVA
IN OL veniva tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Milano, in data 11/11/1997, per i reati di rapina aggravata, tentato omicidio e detenzione e porto illegali di armi. Nel gennaio 1998 il IN presentava al G.I.P. istanza di scarcerazione - avendo frattanto il di lui fratello IN GI dichiarato spontaneamente di essere l'autore dei gravi delitti sopra menzionati - ma la stessa non trovava accoglimento. Il Tribunale del Riesame disponeva successivamente la scarcerazione del IN OL il quale, a seguito di rinvio a giudizio, veniva poi assolto dal Tribunale di Milano, "per non aver commesso il fatto", con sentenza divenuta definitiva.
Con domanda presentata alla Corte di Appello di Milano il IN chiedeva quindi l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita. Il Ministero del Tesoro non si costituiva in giudizio. La Corte d'Appello adita, provvedendo con ordinanza depositata il 19/11/1999, accoglieva la domanda e liquidava al IN, a titolo di equo indennizzo, la somma complessiva di lire 8.640.000. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale sul rilievo che il IN avrebbe contribuito a dare causa alla detenzione con una condotta dolosa o gravemente colposa rendendosi irreperibile per circa quindici giorni dopo i fatti delittuosi in relazione ai quali era stato poi tratto in arresto.
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Secondo i principi elaborati ed affermati nell'ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nei procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, in forza della norma di cui all'art. 646, secondo capoverso, c.p.p. - da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 c.p.p. - la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, ovviamente anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non al merito. E, per quel che concerne la verifica dei presupposti e delle condizioni richieste perché sussista in concreto il diritto all'equa riparazione - in particolare, l'assenza del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento restrittivo della libertà personale - questa Suprema Corte ha ripetutamente precisato che i comportamenti dai quali l'autorità procedente abbia a suo tempo, più o meno fondatamente, ritenuto di poter trarre elementi indizianti a carico del soggetto inquisito, non sono idonei ad integrare la colpa grave di cui all'art. 314, comma primo, del codice di rito. "Tali comportamenti possono rilevare soltanto sotto il diverso profilo del dolo, qualora risulti che il soggetto li ha posti in essere proprio al fine di indurre in errore l'autorità, mediante rappresentazione di una situazione nella quale la stessa autorità dovesse necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà. Ma quando tale finalità sia assente, gli stessi comportamenti, ancorché obiettivamente idonei a dar luogo al medesimo errore, non possono essere qualificati come colposi" (in termini, Sez. 1, N. 4927/92 - cc. 17/12/1991 - RV. 188907). Nella concreta fattispecie la Corte di merito ha escluso che, rendendosi irreperibile, il IN avesse realizzato una condotta dolosa o gravemente colposa tale da determinare il suo arresto, ed ha ritenuto che il IN non avesse fatto altro che esercitare il proprio diritto di libertà "organizzandosi nel modo suddetto per sfuggire alle conseguenze di un'azione delittuosa pacificamente da lui non commessa" (fg. 2 dell'impugnata ordinanza);
d'altra parte gli indizi a carico del IN erano rappresentati dalla sua forte somiglianza con l'autore dei reati (individuato poi, infatti, nel fratello) e non certo dall'irreperibilità, per cui è logico ritenere che il provvedimento restrittivo sarebbe stato comunque emesso a prescindere dalla irreperibilità del IN: in definitiva, deve escludersi che la condotta di quest'ultimo si sia posta come fattore condizionante alla produzione dell'evento "detenzione".
Per completezza argomentativa giova sottolineare che questa Sezione ha avuto già modo di enunciare il principio di diritto - che va dunque ribadito - secondo cui "la fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita, sotto il profilo della colpa grave, quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale. Infatti, allorché tale comportamento non si configuri quale contrario all'ordinamento, ma espressione del diritto di difesa e di libertà, non è possibile qualificarlo illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione" (Sez. 4, N. 1745/98, imp. Ben Salah A, RV. 211648).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000