Sentenza 27 agosto 2002
Massime • 5
La tutela prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, ed il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28; ne' l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di legittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro. Ne consegue che l'utilizzabilità da parte delle OO.SS. dello strumento dell'art. 28 statuto lavoratore nei confronti di una cooperativa è consentito solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla legge 3 aprile 2001, n. 142,), e non anche, pertanto, sulla base del mero rapporto associativo.
In materia di attività sindacale aziendale, l'art. 19 legge n. 300 del 1970, nella vigente formulazione, assicura la genuinità dell'azione sindacale, garantendo una razionale coincidenza tra rappresentanza legale e rappresentanza effettiva, sicché non risulta violato ne' l'art. 39 Cost., in quanto l'azione di sostegno dell'attività sindacale nell'unità produttiva risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, ne' l'art. 3 Cost., giacché, una volta riconosciuta la detta potestà discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali vengono legittimamente differenziate, per quanto attiene alla loro capacità rappresentativa, alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito per legge, divenendo conseguentemente irrilevante la possibilità per la medesime di dimostrare altrimenti la propria rappresentatività.
L'art. 28 legge n. 300 del 1970 è norma processuale e non di diritto sostanziale, sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà ed attività sindacale, nonché sul diritto di sciopero, essendo sempre possibile realizzare la tutela dei suddetti con il ricorso agli ordinari strumenti processuali.
L'organizzazione sindacale che propone domanda di riconoscimento di una propria rappresentanza sindacale aziendale è tenuta, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., ad esporre i fatti ed indicare gli elementi di diritto su cui tale domanda si fonda, indicando il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, dimostrando che la sua concreta applicazione sia da ricollegarsi alla propria specifica capacità rappresentativa, nonché dimostrando le circostanze atte ad attestare l'iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva espressamente richiesta dall'art. 19 legge n. 300 del 1970, nella vigente formulazione.
In seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 legge n. 300 del 1970, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento "alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva", venendosi in tal modo a valorizzare l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva- quale presunzione di detta maggiore rappresentatività, ad integrare la quale non risultano viceversa sufficienti ne' la mera adesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, ne' l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica di un contratto collettivo, ne', infine, l'applicazione - sia pure integrale - di questo dovuta a mera concessione del datore di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Diritti sindacaliMauro · https://www.wikilabour.it/ · 9 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2002, n. 12584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12584 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMIN COOP A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGRAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FISASCAT CISL MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato CARLO NATALE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO RAFFA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6853/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 14/07/99 - R.G.N. 286/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso, in via principale, accoglimento del terzo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri, in subordine, accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 28 stat. lav. al Pretore di Milano la AT CI di Milano, in persona del segretario territoriale competente, chiedeva che venisse accertata l'antisindacalità di alcuni comportamenti della società cooperativa Comin a responsabilità limitata, al fine di ottenerne la rimozione degli effetti. Riferiva al riguardo che la, società aveva rifiutato di riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale nella persona di tre lavoratori, aveva proceduto alla loro sospensione ed espulsione nonché all'invio a tutti i soci di una comunicazione con la quale veniva vietato lo svolgimento di attività sindacale in quanto illegittima.
Dopo la costituzione della società e dopo la reintegrazione in servizio dei tre soci espulsi, il Pretore con sentenza dell'11 febbraio 1999 dichiarava l'antisindacalità della condotta consistente nel rifiuto del riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali e nell'invio della suddetta comunicazione. A seguito di gravame della società, il Tribunale di Milano con sentenza del 14 luglio 1999 confermava la decisione impugnata dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Riteneva il Tribunale applicabile il ricorso ex art. 28 stat. lav. anche ai rapporti tra soci e cooperativa sulla base di interventi legislativi diretti ad Introdurre, anche all'interno delle società cooperative, posizioni collettive ed individuali tutelabili attraverso la concertazione sindacale (cfr. art. 8 n. 2 l. 19 luglio 1993 n. 236), con la conseguente configurabilità anche per i soci di una cooperativa di un ventaglio di garanzie normative di natura sindacale. Il legislatore aveva, infatti, a giudizio del Tribunale, inteso il rapporto tra la società ed il singolo socio lavoratore non in termini di rapporto associativo ma in termini di potenziale conflittualità, il che induceva a legittimare la concertazione sindacale anche attraverso le rappresentanze sindacali, delle quali doveva pertanto essere consentita la costituzione da parte della Comin.
Avverso tale sentenza la s.r.l. Cooperativa Comin propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Illustrati anche con memoria difensiva ex art 378 c.p.c. Resiste con controricorso la AT CI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 28 stat. lav. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In via preliminare la società, richiamando un precedente giurisprudenziale sul punto (Cass. 30 agosto 1991 n. 9238), ricorda che nei confronti di una cooperativa, che opera unicamente attraverso l'attività degli effettivi soci, è inammissibile l'azione ex art. 28 stat. lav. in quanto tale norma individua unicamente il soggetto legittimato passivo nel "datore di lavoro" in senso tecnico-giuridico. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 28 stat. lav. nonché dell'art. 8 della legge n. 236/1993 e della legge 24 giugno 1997 n. 196 e delle norme da essa richiamate, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che non può basarsi l'applicabilità dell'art. 28 stat. lav. su alcune specifiche disposizioni dirette ad estendere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai soci di cooperativa (art. 4, primo comma, ed art. 8,secondo comma, della legge 19 luglio 1993 n. 236; art 1, settimo comma, d.l. n. 299 del 1994), risultando di tutta evidenza come non sia sufficiente una parziale coincidenza di disciplina per giustificare una assimilazione - quanto meno ai fini dell'esperibilità del ricorso per condotta antisindacale - tra due distinte fattispecie, quale quella del c.d. "lavoro associato" e del lavoro subordinato.
Con il terzo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce al riguardo che non è consentita nel caso di specie la costituzione di una rappresentanza sindacale perché, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, l'art. 19 stat. lav. permette la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali solo ad iniziativa dei lavoratori "nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva". L'associazione sindacale ricorrente ex art. 28 stat. lav. non è, invece, firmataria di alcun contratto collettivo applicato in azienda, sicché non può vantare alcun diritto alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di numerose norme dello statuto dei lavoratori (artt. 1, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). I diritti sindacali specificamente previsti dallo statuto dei lavoratori per i rapporti di lavoro subordinato, cui lo stesso statuto è applicabile, non possono essere riconosciuti al socio lavoratore in mancanza di una espressa previsione di legge. Per di più, non può in alcun modo configurarsi un'attività antisindacale in capo alla cooperativa in quanto l'errata interpretazione di una normativa non può integrare una condotta antisindacale soprattutto se la norma è stata in precedenza interpretata nei sensi poi denunziati in sede giudiziaria.
2. Il ricorso in esame - che sollecita una valutazione unitaria dei motivi in cui si articola per comportare la risoluzione di questioni giuridiche tra loro strettamente connesse - va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo va osservato come il Tribunale di Milano ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 28 stat. lav. ai rapporti tra cooperativa e soci, sulla base cioè del solo rapporto associativo, senza distinguere detta fattispecie da quella in cui i singoli soci siano astretti alla cooperativa, oltre che dal mero rapporto societario, anche da un distinto rapporto di lavoro subordinato, suscettibile come tale di evidenziare quella specifica conflittualità che è insita tra parti negoziali in ogni contratto di lavoro.
Questa Corte da ultimo, confermando una precedente decisione, ha affermato che l'art. 28 stat. lav. non è applicabile con riguardo ad una cooperativa di lavoratori allorquando la prestazione lavorativa dei soci sia riconducibile al solo rapporto societario e non già ad un rapporto di lavoro subordinato, non potendo l'espressione "datore di lavoro" essere dilatata sino a comprendere la società cooperativa nei suoi rapporti con i soci (cfr. in tali sensi 18 luglio 2001 n. 9722 cui adde, in epoca più risalente, 30 agosto 1991 n. 9238). Dal che consegue che l'utilizzabilità da parte delle organizzazioni sindacali dello strumento dell'art. 28 stat. lav. nei confronti di una cooperativa è consentito solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, che riconosce specificamente l'applicabilità della legge n. 300 del 1970 - fatta eccezione dell'art. 18 - ai soli soci stipulanti un rapporto di lavoro subordinato;
cfr. al riguardo Cass. 18 luglio 2001 n. 9722 cit.) e non invece, come afferma il Tribunale, sulla base del solo rapporto associativo.
3. Nel caso di specie il ricorso ex art. 28 stat. lav. va escluso anche per una ragione di specifica rilevanza ai fini decisori perché, come evidenziato nel terzo motivo di ricorso, non è configurabile il diritto della AT CI di Milano di costituire proprie rappresentanze sindacali all'interno della s.r.l. cooperativa Comin.
3.1. La legge 20 maggio 1970 n. 300 devolveva i diritti sindacali posti nel titolo 3^ della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19 lett. a), nonché alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi, nazionali o provinciali, di lavoro applicati nell'unità produttiva. La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perché era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni la cui stipula di contratti "nazionali o provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso In non ristretti ambiti territoriali. Come è noto, su tale normativa cui era stato riconosciuto un indubbio carattere definitorio, atto ad individuare i soggetti titolari dei singoli diritti sindacali disciplinati dagli artt. 20 e ss. stat. lav., si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" (r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo-Confindustria-Sindacato) del 23 luglio 1993 e regolate dall'accordo (delle tre Confederazioni con la Confindustria e con l'Intersind) del 20 dicembre 1993.
Come si evince dagli atti difensivi delle parti in causa, detto accordo, da un lato, dispone che le organizzazione firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistino il diritto di promuovere la formazione delle r.s.u. e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie r.s.a., e, dall'altro, contempla che le r.s.u. subentrino alle r.s.a. "nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacai" del titolo 3^ dello statuto (art. 4, parte 1^) nonché nella "titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge" (art. 5, parte 1^).
Da ultimo a rendere la materia in oggetto fonte di complesse problematiche - come attesta per qualche aspetto anche la presente controversia - ha contribuito l'esito del referendum, svoltosi l'11 giugno 1995, di approvazione del secondo quesito diretto ad investire la lettera a) e le parole "nazionali o provinciali" della lettera b) dell'art. 19 stat. lav., con il risultato che oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo nell'ambito delle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".
3.2. È stato osservato in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione dà titolo alla costituzione delle r.s.a., ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive. La condivisione di un tale assunto non può, però prescindere dalla considerazione che attraverso l'abrogazione della lettera a) dell'art. 19 stat. lav. può di fatto diminuirsi l'operatività a livello di singole unità produttive anche di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili all'unità produttiva, e, di contro, può diventare più incisiva nei luoghi di lavoro l'azione di organismi, non collaudati sul piano storico e della tradizione sindacale, ma che abbiano tuttavia seguito in ambito territoriale e, specificamente, nelle singole unità produttive.
La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda viene così ad essere condizionata unicamente da un dato empirico di "effettività" dell'azione sindacale, concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o, anche, aziendale) applicato nell'unità produttiva. Criterio questo che - come è doveroso ricordare in una ricostruzione storica delle diverse forme di "rappresentatività sindacale" - ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.), sul rilievo che "l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta una interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19 tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale", sicché non è "sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto" e "nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva" (in tali esatti sensi Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244 cui adde, per la statuizione che la rappresentatività negoziale valorizza l'effettività dell'azione sindacale, Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492).
3.2. In altri termini, alla stregua della nuova normativa, ben possono le rappresentanze sindacali aziendali essere costituite da una organizzazione, che pur non avendo un seguito su tutto il territorio nazionale - sia radicata in più ristretti ambiti territoriali e sia sottoscrittrice di un accordo collettivo applicato nell'unità produttiva di riferimento. Di contro il riconoscimento delle rappresentanze sindacali viene negato ad organizzazioni sindacali che, pur affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si siano del tutto disinteressate dell'iter decisionale che ha portato all'applicazione di un contratto collettivo - di cui non siano firmatarie - nell'unità produttiva, entro la quale intendono costituire proprie rappresentanze aziendali.
Come emerge anche dalle statuizioni dei giudici delle leggi - dopo che l'espressione "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" di cui all'iniziale formulazione dell'art. 19 stat. lav. è stata abrogata dal d.p.r. n. 312 del 1995, in esito al referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995 - il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento "alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva", venendosi, appunto, In tal modo a valorizzare "l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva quale presunzione di detta 'maggiore rappresentantivita''" (cfr. sul punto: Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492 cit.).
3.3. Corollario di quanto sinora detto è che se la
"rappresentatività" - utile per l'acquisto di tutti i diritti sindacali, di cui al titolo 3^ stat. lav. - deve essere intesa nei sensi innanzi specificati, per rivendicare da parte di una organizzazione sindacale il diritto alla costituzione delle rappresentanze sindacali non possono considerarsi sufficienti ne' la mera adesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, ne' l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica (e non, invece, di quella normativa riguardante istituti di particolare rilevanza nell'economia del rapporto lavorativo) di un contratto collettivo, ne' infine una applicazione sia pure integrale, ma dovuta - nell'assenza dell'organizzazione sindacale - a mera concessione del datore di lavoro, essendo evidente che in tutti tali casi l'operatività della pattuizione (scaturente dalla sua concreta applicazione nell'unità produttiva) non può certo farsi risalire a "quella effettività dell'azione sindacale" che giustifica sul piano logico-giuridico la nuova formulazione dell'art. 19 stat. lav., evidenziandone, appunto, la sua ratio.
5. Gli enunciati principi hanno una immediata ricaduta anche sul versante processuale in quanto nel caso di specie l'organizzazione sindacale ricorrente, sin dall'atto introduttivo della presente controversia, avrebbe dovuto - nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 414 e 416 c.p.c. - esporre i fatti ed indicare gli elementi di diritto su cui si fondava la sua domanda di riconoscimento di una propria rappresentanza sindacale aziendale. In altri termini la ricorrente organizzazione avrebbe, sin dall'inizio del giudizio, dovuto indicare il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva e dimostrare che la concreta applicazione fosse ricollegabile a quella specifica capacità rappresentativa del sindacato cui si è in precedenza fatto riferimento. Ed ugualmente l'organizzazione sindacale avrebbe dovuto indicare, sempre in linea con il disposto del citato art. 414 c.p.c., le circostanze atte ad attestare l'iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva espressamente richiesta - ai fini della costituzione della rappresentanza sindacale - dall'art. 19 stat. lav. nella sua vigente formulazione.
6. È opportuno ricordare come l'indicata interpretazione dell'art. 19 stat. lav. non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 e 39 Cost. e non introduca una disparità di trattamento capace di legittimare inammissibili forme di accreditamento del datore di lavoro, devolvendo allo stesso il potere di stabilire chi possa fruire dei diritti e delle tutele del titolo 3^ dello statuto dei lavoratori. Nè sotto altro versante può addursi che con una siffatta opzione ermeneutica si finirebbe per privare numerosi lavoratori di diritti costituzionalmente garantiti, come, appunto, quelli attinenti all'esercizio della libertà sindacale.
Simili considerazioni, riecheggiate negli scritti difensivi della AT CI, non possono condividersi per un duplice ordine di ragioni.
Va in primo luogo evidenziato come la normativa in esame assicura la genuinità dell'azione sindacale garantendo una razionale coincidenza tra rappresentanza legale e rappresentatività effettiva, sicché cui non risultano violati: ne' l'art. 39 Cost., per rispondere l'azione di sostegno dell'azione sindacale nell'unità produttiva ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità; ne' tanto meno l'art. 3 Cost., perché una volta riconosciuta la predetta potestà discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali vengono legittimamente differenziate, per quanto attiene alla loro capacità rappresentativa, alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito per legge, divenendo conseguentemente irrilevante la possibilità di dimostrare per altra via la loro rappresentatività (cfr. sul punto Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244 cit.). Inoltre non può sottacersi - al fine di parametrare i risultati raggiunti ai principi di legalità che devono presiedere agli assetti istituzionali ed alle relazioni industriali - che l'art. 28 stat. lav. (la cui applicazione è stata, appunto, chiesta dalla AT CI nella presente controversia) è "norma sulla tutela e non di diritto sostanziale sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà ed attività sindacale, nonché sul diritto di sciopero, tutela che è sempre possibile realizzare con il ricorso agli ordinari strumenti processuali" (cfr. in tali sensi da ultimo Cass. 18 luglio 2001 n. 9722 cit.). Come è stato sul punto ribadito da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza l'azione ex art. 28 l. n. 300 del 1970 costituisce un tipico procedimento d'urgenza, come tale strutturalmente caratterizzato sul solo piano della immediatezza e rapidità dell'intervento, che coesiste con l'ordinaria azione giurisdizionale promuovibile dalle stesse organizzazioni sindacali per la tutela in via ordinaria delle medesime prerogative (cfr. al riguardo tra le altre: Cass., Sez. Un., 16 gennaio 1987 n. 309; Cass. 24 giugno 1986 n. 4205).
7. L'essere pervenuti alla conclusione che alla AT CI non può riconoscersi il diritto alla costituzione della rappresentanza sindacale induce al rigetto delle domande del suddetto sindacato le cui richieste nei diversi profili in cui sono state articolate trovano il loro presupposto logico-giuridico proprio nel suddetto diritto.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la controversia, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., va decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto ex art. 28 stat. lav. davanti al pretore di Milano dalla AT CI nei riguardi della s.r.l. Cooperativa Comin.
8. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione nonché dei giudizi di merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto ex art. 28 stat. lav. davanti al Pretore del lavoro di Milano dalla AT CI nei confronti della s.r.l. Cooperativa Comin. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione nonché dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2002