Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2002, n. 12584
CASS
Sentenza 27 agosto 2002

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La tutela prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, ed il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28; ne' l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di legittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro. Ne consegue che l'utilizzabilità da parte delle OO.SS. dello strumento dell'art. 28 statuto lavoratore nei confronti di una cooperativa è consentito solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla legge 3 aprile 2001, n. 142,), e non anche, pertanto, sulla base del mero rapporto associativo.

In materia di attività sindacale aziendale, l'art. 19 legge n. 300 del 1970, nella vigente formulazione, assicura la genuinità dell'azione sindacale, garantendo una razionale coincidenza tra rappresentanza legale e rappresentanza effettiva, sicché non risulta violato ne' l'art. 39 Cost., in quanto l'azione di sostegno dell'attività sindacale nell'unità produttiva risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, ne' l'art. 3 Cost., giacché, una volta riconosciuta la detta potestà discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali vengono legittimamente differenziate, per quanto attiene alla loro capacità rappresentativa, alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito per legge, divenendo conseguentemente irrilevante la possibilità per la medesime di dimostrare altrimenti la propria rappresentatività.

L'art. 28 legge n. 300 del 1970 è norma processuale e non di diritto sostanziale, sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà ed attività sindacale, nonché sul diritto di sciopero, essendo sempre possibile realizzare la tutela dei suddetti con il ricorso agli ordinari strumenti processuali.

L'organizzazione sindacale che propone domanda di riconoscimento di una propria rappresentanza sindacale aziendale è tenuta, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., ad esporre i fatti ed indicare gli elementi di diritto su cui tale domanda si fonda, indicando il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, dimostrando che la sua concreta applicazione sia da ricollegarsi alla propria specifica capacità rappresentativa, nonché dimostrando le circostanze atte ad attestare l'iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva espressamente richiesta dall'art. 19 legge n. 300 del 1970, nella vigente formulazione.

In seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 legge n. 300 del 1970, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento "alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva", venendosi in tal modo a valorizzare l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva- quale presunzione di detta maggiore rappresentatività, ad integrare la quale non risultano viceversa sufficienti ne' la mera adesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, ne' l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica di un contratto collettivo, ne', infine, l'applicazione - sia pure integrale - di questo dovuta a mera concessione del datore di lavoro.

Commentario1

  • 1Diritti sindacali
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 9 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2002, n. 12584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12584
Data del deposito : 27 agosto 2002

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